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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4085 del 29 dicembre 2009
Carburanti agevolati per l'agricoltura. Integrazioni e modifiche delle tabelle ettarocoltura. Decreto Ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [sodo" per le colture in cui è prevista quest'ultima tipologia di semina, ad esclusione degli erbai comprese le colture di copertura. Si propone di attribuire un quantitativo massimo di carburante agricolo agevolato pari a 60 l/ha, sia nel caso di coltura principale, sia nel caso di coltura in successione.
Si rileva la necessità, viste le moderne pratiche agronomiche, che l'operazione di semina su sodo relativamente alle colture di mais, sorgo e soia venga prevista anche nel caso in cui queste costituiscano la coltura principale oltre che in quello in cui esse rappresentino la coltura in successione; si propone di attribuire il medesimo quantitativo massimo di carburante previsto nel caso di coltura in successione e pari a 42 l/ha. Inoltre, viene prevista la possibilità di effettuare, sia in coltura principale che in successione, la semina su sodo anche per le colture di girasole, colza e leguminose da granella, attribuendo il medesimo massimale di carburante agevolato pari a 42 l/ha.
Infine, sempre con riferimento alla semina su sodo, si propone di introdurne la possibilità, sia in fase di coltura principale sia di coltura in successione e con i medesimi massimali, anche nell'ambito degli erbai e delle colture di copertura.
Con riferimento alle tabelle "Cereali autunno vernini", "Mais e sorgo" e "Soia, girasole, colza e leguminose da granella", nel caso venga effettuata la semina su sodo, associata all'eventuale ripuntatura, si propone l'introduzione delle nuova voce "disseccamento coltura intercalare precedente (preparatoria alla semina su sodo)" quale operazione prevista nel rispetto di talune pratiche di agricoltura a basso impatto ambientale. A tale nuova voce si propone di attribuire un quantitativo massimale di carburante agricolo agevolato, assimilabile a quello mediamente utilizzato per le operazioni di diserbo, pari a 17 l/ha sia nel caso di coltura principale che nel caso di coltura in successione.
Nelle tabelle relative alle attività zootecniche, limitatamente agli allevamenti bovini, si propone, al fine di distinguere più dettagliatamente le diverse tipologie di allevamenti, l'introduzione delle diciture "Allevamenti bovini da latte" e "Allevamenti bovini da carne", che racchiudono rispettivamente le categorie "Vacche da latte (1 UBA), tori (1 UBA), bovini di 2 e più anni da allevamento (1 UBA), bovini da 1 a 2 anni da allevamento (0,6 UBA)" e "Vacche nutrici (1 UBA), bovini di 2 e più anni da macello (1 UBA), bovini da 1 a 2 anni da macello (0,6 UBA), vitelli da 6 a 12 mesi (0,6 UBA)".
Valutata, inoltre, l'opportunità di scorporare in operazioni distinte la voce tabellare relativa alle attività di stalla "Preparazione e distribuzione alimenti, pulizia allevamento, preparazione lettiera" degli allevamenti bovini e, pertanto, di assegnare ad ognuna una specifica quantità massima di carburante agricolo agevolato, si propone di differenziare la suddetta voce così come riportato in allegato A alla presente deliberazione. Si propone altresì di incrementare di 5 l/UBA negli "Allevamenti bovini da carne", il quantitativo complessivo di carburante destinato a tali attività, passando da 50 l/UBA a 55 l/UBA, al fine di renderlo omogeneo al quantitativo totale previsto per le analoghe attività previste nell'ambito degli "allevamenti bovini da latte".
Si propone, pertanto, l'adozione delle modifiche ed integrazioni alle tabelle dei consumi di carburante agricolo così come esposte in Allegato A, confermando, per i consumi di carburante relativi a tutte le altre lavorazioni ed operazioni, quanto già previsto dalla D.G.R. n. 3926 del 16 dicembre 2008 come modificata dalla D.G.R n. 613 del 17 marzo 2009.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma dello Statuto, il quale da atto che le Strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.M. 26 febbraio 2002 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa";
VISTA la D.G.R. n. 3926 del 16 dicembre 2008 "Carburanti agevolati per agricoltura. Integrazioni e modifiche delle tabelle ettarocoltura. Decreto Ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454";
VISTA la D.G.R. n. 613 del 17 marzo 2009 "Carburanti agevolati per agricoltura. Decreto Ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tabelle ettaro coltura per l'assegnazione di carburanti agricoli agevolati. Modifiche integrative.";
VISTO il Decreto del Segretario Regionale al Settore Primario n. 2 del 18/03/2009 "Avocazione di atti o provvedimenti amministrativi di competenza del Dirigente regionale della Direzione Produzioni agroalimentari e adempimenti connessi (L.R. 10 gennaio 1997, n.1, art. 10, comma 3)";
RITENUTO di far proprie le considerazioni e le proposte del relatore nei termini sopra esposti;]
delibera
1. di stabilire, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, la modifica delle tabelle ettarocoltura approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 3926 del 16 dicembre 2008, come modificata dalla D.G.R n. 613 del 17 marzo 2009, nella quale vengono individuati, per tipologia produttiva, le lavorazioni e i relativi consumi massimi di carburante ammissibili all'agevolazione fiscale per uso agricolo;
2. di prevedere che le variazioni di cui al punto precedente riguardino i seguenti aspetti:
3. di approvare, conseguentemente, le modificazioni ed integrazioni alle tabelle ettarocoltura, nei termini di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che rimane invariato quant'altro stabilito dalla D.G.R n. 3926 del 16 dicembre 2008, come modificata dalla D.G.R. n. 613 del 17 marzo 2009, per i parametri di consumo di carburante relativi a tutte le altre lavorazioni ed operazioni non indicate nei punti precedenti.
(seguono allegati)
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