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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 09 febbraio 2010


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4103 del 29 dicembre 2009

Ditte Cooperative Unite Marmi Valbella e Euromarmi S.r.l. Coordinamento del polo estrattivo di calcare lucidabile e marmo, "MELAGON" in Comune di Asiago (VI), costituito dalle cave "MONTE MELAGON" e "SALINE MELAGON 2". Accorpamento e modifica delle DD.G.R. n. 2361 del 05.05.1987, n. 3788 del 26.06.1992, n. 3082 del 29.10.2002, n. 314 del 14.02.2003 e n. 2833 del 18.09.2007. Estinzione parziale della cava "MONTE MELAGON" relativamente alla D.G.R. n. 3788/1998 e parte della D.G.R. 2361/1987. (L.R 44/1982, D.G.R. 652/2007).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2361 del 05.05.1987 ha autorizzato alla ditta Cooperative Unite Marmi Valbella la coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "MONTE MELAGON", in Comune di Asiago, secondo un progetto che riguarda tre ambiti separati e distinti, individuati come "MELAGON EST", "MELAGON CENTRO" e "MELAGON OVEST".

Successivamente, con deliberazione n. 3788 del 26.06.1992 la Giunta regionale ha autorizzato l'ampliamento della parte di cava "MELAGON EST" secondo un distinto progetto di coltivazione.

Con deliberazione n. 3082 del 29.10.2002 è stato autorizzato un ulteriore ampliamento alla parte di cava "MELAGON OVEST" secondo un progetto separato dal precedente.

La Giunta regionale, inoltre, nell'ambito del polo estrattivo ha autorizzato, con deliberazione n. 314 del 14.02.2003, la ditta Euromarmi s.r.l. a coltivare la cava di marmo "SALINE MELAGON 2", ubicata fra le porzioni "MELAGON OVEST" e "MELAGON CENTRO" della cava intestata alla ditta Cooperative Unite Marmi Valbella.

Con decreto n. 154/2006 è stato prorogato al 31.12.2010 il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione della cava "MONTE MELAGON" e contestualmente, al fine di pervenire alla razionalizzazione delle attività di coltivazione del polo estrattivo, è stato prescritto alla ditta di presentare istanza di accorpamento delle autorizzazioni (DD.G.R. n. 2361/1987, n. 3788/1992 e n. 3082/2002) e progetto di coordinamento con le altre cave del polo estrattivo nonché eventuale istanza di estinzione parziale dell'area della parte di cava "MONTE MELAGON EST", se ed in quanto ricomposta.

Con nota 467180 del 04.08.2006 della Direzione geologia e attività estrattivo è stato prescritto anche alle ditte titolari delle cave "SALINE MELAGON 2" e "MONTE MELAGON EST 2" presenti nel medesimo contesto estrattivo, di presentare il progetto coordinato con le precedenti cave.

Il 30.05.2007 è pervenuta da parte della ditta Cooperative Unite Marmi Valbella istanza di estinzione parziale della cava "MONTE MELAGON" relativamente a tutta la pozione di cava "MONTE MELAGON EST" e parte meridionale della cava "MONTE MELAGON CENTRO".

Infine, con DGR 2833 del 18.09.2007 è stato autorizzato alle ditte Euromarmi S.r.l. e Cooperative Unite Marmi Valbella, congiuntamente, la coltivazione in ampliamento del diaframma compreso fra le cave "SALINE MELAGON 2" e "MONTE MELAGON OVEST" oggetto rispettivamente delle autorizzazioni rilasciate con DD.G.R. n. 314/2003 e n. 2361/1987 e n. 3082/2002.

Con tale provvedimento è stato autorizzato un progetto di coltivazione che prevede l'estrazione di marmo nel diaframma di separazione delle due cave riprofilandone il limite come individuato dalla linea rossa lungo i picchetti 10, 3, 4 e 14 del programma di sfruttamento della tavola n. 2 di progetto, precisando che l'area della parte di cava "MONTE MELAGON OVEST" viene ampliata verso est fino alla linea passante per i picchetti 10 e 3 della medesima tavola e l'area della cava "SALINE MELAGON 2" viene ampliata verso ovest fino alla linea passante per i picchetti 3, 4 e 14.

Il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati:

  • Relazione di progetto;
  • Relazione geologica;
  • Tavola n. 1 - inquadramento cartografico e viabilità;
  • Tavola n. 2 - programma di estrazione-planimetrie;
  • Tavola n. 3 - programma di estrazione-sezioni;
  • Tavola n. 4 - programma di ricomposizione ambientale-planimetria;
  • Tavola n. 5 - programma di ricomposizione ambientale-sezioni;
  • Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005;

Inoltre è stata modificata la ricomposizione ambientale complessiva delle due cave interessate.

La citata D.G.R. 2833/2007 non è stata ritirata dalle ditte intestatarie stante la rilevata necessità di un coordinamento più ampio e, pertanto, non ha assunto efficacia. Considerando che tale provvedimento autorizzativo permane in assenza di efficacia e prendendo atto delle necessità emerse per la riorganizzazione del polo estrattivo risulta necessario adottare un nuovo provvedimento a modifica e sostituzione della D.G.R. n. 2833/2007 che coordini gli interventi di coltivazione del polo estrattivo, volto a consentire la progressiva ricomposizione delle cave contestualmente alla prosecuzione dei lavori di estrazione.

Il progetto coordinato fra le cave "SALINE MELAGON 2", "MONTE MELAGON EST 2" e "MONTE MELAGON" è stato presentato dalle ditte in data 17.04.2008, prot. 207439/57.02, unitamente alla domanda di accorpamento delle autorizzazioni relative alla cava "MONTE MELAGON". Tale documentazione tiene conto anche della D.G.R. n. 2833/2007 di autorizzazione alla coltivazione del diaframma e delle istanze di estinzione parziale precedentemente citate.

La documentazione trasmessa è costituita da:

  • relazione tecnica generale del progetto unitario;
  • tav. 1 - progetto di ricomposizione;
  • tav. 2 - sezioni del progetto di ricomposizione.

Il progetto di coordinamento così come presentato non modifica i quantitativi di materiale utile estraibile rispetto alle autorizzazioni precedentemente citate né le superfici coltivabili. Consente una più razionale progressione dei lavori, una omogenea modalità ricompositiva ed una migliore gestione delle aree di temporaneo accantonamento dei materiali. Tale coordinamento modifica leggermente l'assetto morfologico complessivo della ricomposizione ambientale prevista nella documentazione progettuale oggetto della D.G.R. 2833/2007 per le cave "MONTE MELAGON OVEST" e "SALINE MELAGON 2" comprendendo anche l'ambito della cava "MONTE MELAGON CENTRO". In particolare quest'ultimo risulta in gran parte esaurito e con una modesta area ancora da coltivare.

A seguito dell'istanza di estinzione parziale della cava "MONTE MELAGON" è stato effettuato il sopralluogo congiunto ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/1982 in data 22.09.2009 dal quale è emerso che:

  • l'area di cava richiesta in estinzione parziale, relativa al lotto EST, di mq 35.324, risulta ricomposta mediante riporto di materiale e terreno vegetale, in tale area la piantumazione appare carente, così come comunicato dal Servizio Forestale che ha riscontrato essere state messe a dimora le essenze arboree (faggio e abete rosso) per rimboschimento previste dall'autorizzazione, evidenziando fallanze nella densità e perplessità relativamente all'attecchimento delle stesse;
  • l'area di cava richiesta in estinzione parziale, relativa al lotto CENTRO, posta a valle dell'attuale "strada delle cave", di mq 19.843, non risulta essere stata oggetto di interventi o lavori riconducibili al progetto di coltivazione autorizzato e si presenta in via di rinaturalizzazione con neoformazioni di imboschimento spontaneo;

Nel corso del sopralluogo congiunto è stato inoltre preso atto e concordato con quanto comunicato dal Servizio Forestale Regionale con nota prot. n. 428786/48.0309.03 del 30.07.2009, relativamente alle prescrizioni proposte al fine di garantire nei prossimi 5 anni la ricomposizione a bosco.

Infatti il Servizio Forestale Regionale con la citata nota, pervenuta in Regione il 05.08.2009, in merito alla dichiarazione relativa all'attecchimento delle essenze arboree per la ricostituzione del bosco, ha evidenziato che: "pur non potendo dichiarare che la densità delle piante presenti assicura la ricomposizione a bosco della superficie, né l'effettivo attecchimento delle piante stesse, allo stato attuale, si propone di:

-       stralciare ugualmente tale superficie dalla superficie di cava totale autorizzata con i Provvedimenti in oggetto, rivalutando il deposito cauzionale prescritto al punto 4) lettera b) del decreto n. 154 del 28.07.2006;

  • prescrivere per i prossimi 5 anni:
    • recinzione di tutta l'area ricomposta in modo da impedire il pascolamento fino ad avvenuto attecchimento delle piante;
    • interventi annuali per la sostituzione delle fallanze sia dove le piante fossero morte, sia dove risultassero troppo rade;
    • pulizia delle erbe circostanti che potrebbero soffocarle;
    • creazione di una protezione dal morso degli animali selvatici presenti in zona;
    • assicurare un'irrigazione sufficiente nei periodi secchi".

Va quindi preso atto che gli ambiti oggetto della richiesta di estinzione parziale risultano ricomposti morfologicamente e paesaggisticamente e possono essere oggetto di estinzione parziale delle attività di cava ponendo in capo alla ditta gli adempimenti stabiliti dal Servizio forestale.

Nella zona marginale a nord-est del contesto del polo estrattivo, con successiva D.G.R. 1778 del 01.07.2008 è stato autorizzato un nuovo progetto di coltivazione della cava "MONTE MELAGON EST 2". Tale autorizzazione prevede un ampliamento della cava in allontanamento rispetto all'ambito delle altre cave del polo, nonché la rinuncia a coltivare una zona precedentemente autorizzata collocata in continuità con il polo estrattivo.

A seguito del nuovo progetto di coltivazione autorizzato con il citato provvedimento, la cava "MONTE MELAGON EST 2" risulta da escludersi dal polo estrattivo sia per la mancanza di continuità con le altre cave attive del polo che per l'autonomia ricompositiva espressa dalla medesima.

Il progetto di coordinamento quindi non risulta da accogliersi per la parte inerente la citata cava "MONTE MELAGON EST 2". Inoltre, tenuto conto delle aree in estinzione, peraltro già prevsite nel medesimo progetto, risulta consono evidenziare la prosecuzione della coltivazione del polo estrattivo solo nell'ambito delle cave "MONTE MELAGON OVEST", "SALINE MELAGON 2" e "MONTE MELAGON CENTRO", esercite da due ditte diverse.

Il polo estrattivo viene quindi sensibilmente ridotto e circoscritto alle citate cave e può essere opportunamente coltivato secondo il progetto già autorizzato con la D.G.R. 2833/2007, modificato ed integrato per gli aspetti ricompositivi e per l'ambito della parte di cava "MONTE MELAGON CENTRO", in fase di ultimazione, dal progetto di coordinamento acquisito al prot. 207439/57.02 del 17.04.2008 e secondo opportune prescrizioni.

In tal senso, la relazione istruttoria d'ufficio datata 22.12.2009, contenente anche la relativa relazione paesaggistica redatta d'ufficio nell'ambito del procedimento di accorpamento e coordinamento attivato, evidenzia il miglioramento derivante dal coordinamento e dalla razionalizzazione della coltivazione del polo estrattivo così costituito.

Al margine occidentale del polo estrattivo in oggetto è presente inoltre la cava "SALINE MELAGON 4" intestata a diversa ditta. In tale cava è emerso, a seguito di segnalazione da parte del comune di Asiago, il rinvenimento di una cavità ipogea, denominata "Abisso Rolling Stones", sul lato adiacente alla cava "MONTE MELAGON OVEST". Con Ordinanza 244 del 19.10.2007 della Direzione geologia e attività estrattive è stata disposta la sospensione cautelare dei lavori, per motivi di sicurezza, in entrambe le cave "SALINE MELAGON 4" e "MONTE MELAGON OVEST" per un ambito largo circa 50 m dal rinvenimento della cavità. E' stato altresì chiesto, con nota 316749/57.02 in data 17.06.2008, il rilievo di dettaglio della cavità, caratterizzazione e conseguenti proposte di intervento nell'ambito della grotta da parte di un gruppo speleologico per attivare conseguenti eventuali modifiche ai progetti di coltivazione delle citate cave.

E' quindi pervenuto un resoconto da parte della federazione speleologica veneta sui rilievi effettuati dal gruppo speleologico nel settembre e ottobre 2008 presso la grotta. I risultati della rilevazione hanno evidenziato che la cavità presenta un andamento prevalentemente verticale con una profondità di circa 146 metri e con una larghezza nel punto massimo di 40 m x 70 m. La grotta Abisso Rolling stones è risultata meritevole di tutela sia dal punto di vista geomorfologico che per i fenomeni carsici epigei, poiché il fronte di coltivazione della cava "SALINE MELAGON 4" evidenzia una significativa sezione di dolina.

Viene quindi proposto dalla Federazione speleologica veneta di rendere agibile la cava "SALINE MELAGON 4" al pubblico, al termine della coltivazione, per scopi didattici secondo specifici interventi. Tali interventi riguardano una modifica della sistemazione ambientale della cava medesima attuabile con provvedimento della direzione regionale geologia e attività estrattive secondo le procedure previste al punto 6) allegato A della DGR 652/2007.

La grotta che nella sua massima estensione interessa il piazzale della cava "SALINE MELAGON 4" non riguarda l'ambito dell'adiacente cava "MONTE MELAGON OVEST" comunque oggetto della sospensione dei lavori 244/2007, la quale per quanto riguarda quest'ultima cava può essere rimossa.

Alla luce di quanto precedentemente evidenziato risulta quindi opportuno e necessario coordinare i vari procedimenti attivati, sia di parte sia d'ufficio, che riguardano le cave appartenenti al polo estrattivo in argomento in modo da pervenire ad una razionale gestione del medesimo, modificando e migliorando la ricomposizione ambientale e paesaggistica del polo estrattivo in sintonia con le esigenze e valenze espresse dal sito e dal più ampio contesto di zona.

Occorre quindi adottare un provvedimento che riorganizzi e razionalizzi la coltivazione del polo estrattivo MELAGON costituito dalle cave "MONTE MELAGON" (OVEST e CENTRO) e "SALINE MELAGON 2". Il provvedimento assorbirà, modificherà e sostituirà i precedenti provvedimenti autorizzativi inerenti tale polo estrattivo.

La Direzione geologia e attività estrattive, nell'ambito dei procedimenti previsti dalla DGR 652/2007 ed attivati con decreto 155/2006 provvederà il coordinamento dell'altra cava "SALINE MELAGON 4" in adeguamento alle statuizioni del presente provvedimento e alle necessarie modifiche del progetto autorizzato funzionali alla tutela della grotta rinvenuta in funzione delle esigenze di accessibilità espresse dalla federazione speleologica.

Risulta pertanto necessario completare il procedimento per l'estinzione parziale della parte di cava "MONTE MELAGON EST" e di parte della "MONTE MELAGON CENTRO" (a sud della strada), ponendo in capo alla ditta Cooperative Unite Marmi Valbella le necessarie prescrizioni a manutenzione del bosco piantato, come indicate dal Servizio forestale regionale, stabilendone la garanzia nell'ambito del deposito cauzionale in essere. E' inoltre necessario accorpare le precedenti autorizzazioni relative alle cave "MONTE MELAGON" e "SALINE MELAGON 2", modificarle e sostituirle con la presente autorizzazione, ad esclusione delle aree estinte, autorizzando il progetto coordinato di ampliamento (già oggetto di autorizzazione rilasciata con DGR 288/2007) modificato ed integrato dal progetto coordinato e dalle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento.

A tal fine, come emerge dalla relazione istruttoria risulta congruo il deposito cauzionale in essere per la cava "MONTE MELAGON (OVEST e CENTRO)", costituito dalla ditta Cooperative Unite Marmi Valbella in relazione alle DD.G.R. n. 2361/1987, n. 3788/1992 e 3082/2002, e mantenerlo a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

E' infine necessario stralciare dal progetto di coordinamento gli ambiti ed aspetti relativi alla parte di cava "MONTE MELAGON EST" e alla cava "MONTE MELAGON EST 2".

Dalla documentazione presentata e dalle valutazioni attivate dalla Direzione regionale geologia e attività estrattive emerge inoltre che l'intervento oggetto del presente atto risulta coerente con le valenze minerarie, ambientali, paesaggistiche espresse dal contesto. Sono contemperati il Piano di Area dell'Altopiano dei Sette Comuni dei Costi e delle Colline pedemontane Vicentine, adottato con DGR 792 del 09.04.2002, il P.T.C.P. di Vicenza adottato con. DG.G.P. n. 77-78 del 20.12.2006, il P.T.R.C., il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 relativo alla presenza di bosco, il vincolo idrogeologico e gli strumenti urbanistici.

Si tratta in sostanza del coordinamento degli interventi di coltivazione e di ricomposizione del polo estrattivo, costituito dalla cava "SALINE MELAGON 2" e dalla cava "MONTE MELAGON", secondo un progetto articolato in modo funzionale alla razionalizzazione dei lavori, e all'accorpamento delle autorizzazioni relative a quest'ultima cava che risulta costituita da due ambiti denominati "MONTE MELAGON OVEST" e "MONTE MELAGON CENTRO".

Il relatore propone alla Giunta Regionale di accogliere i pareri della C.T.R.A.E. e della Direzione regionale geologia e attività estrattive e provvedere rilasciando il previsto provvedimento autorizzativo, modificativo e di coordinamento delle autorizzazioni in essere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda delle ditte Euromarmi S.n.C. di Colpo Demetrio & C e Cooperative Unite Marmi Valbella 16.08.2005, pervenuta in Regione il 19.08.2005, prot. n. 58895/46.02 in data 22.08.2005, e la relativa documentazione progettuale;

VISTA la documentazione integrativa presentata in Regione il 28.12.2006 acquisita la protocollo 742005/57.02;

VISTE le DD.G.R. n. 2361 del 05.05.1987, n. 3788/1992 e n. 3082 del 29.10.2002 di autorizzazione ed ampliamento della cava "MONTE MELAGON (EST, CENTRO ed OVEST)" alla ditta Cooperative Unite Marmi Valbella;

VISTA la D.G.R. n. 314 del 14.02.2003 di autorizzazione della cava SALINE MELAGON 2 alla ditta Euromarmi s.r.l.;

VISTI il parere della Giunta Comunale di Asiago ed il parere favorevole espresso dalla C.T.P.A.C. di Vicenza;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e la L.R. 13 settembre 1978, n. 52;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTO e FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni (allegato A);

VISTA la D.G.R. n. 2833 del 18.09.2007 di autorizzazione ad ampliare le cave di marmo denominate "SALINE MELAGON 2" e "MONTE MELAGON" mediante abbattimento coordinato del diaframma di separazione;

VISTO il decreto della Direzione geologia e attività estrattive n. 154 del 28.07.2006 con la quale è stato chiesto alle ditte la presentazione del progetto di coordinamento delle autorizzazioni in essere;

VISTA l'Ordinanza della medesima direzione regionale n. 244 del 19.10.2007 di sospensione cautelare dei lavori in relazione al rinvenimento della grotta Abisso Rolling stones e la documentazione dei rilievi trasmessa dalla Federazione speleologica veneta;

VISTA la documentazione di progetto coordinato fra le cave MONTE MELAGON e SALINE MELAGON 2 acquisita al prot. 207439/57.02 in data 17.04.2008;

VISTA la relazione istruttoria redatta dalla Direzione regionale geologia e attività estrattive in data 22.12.2009 e la relazione paesaggistica redatta d'ufficio, contenuta nella medesima;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;]

delibera

1) di prendere atto della cessazione dei lavori di coltivazione della parte di cava, denominata "MONTE MELAGON", relativamente agli ambiti denominati "MONTE MELAGON EST" e "MONTE MELAGON CENTRO" a valle della strada di accesso, come delimitati in verde nello "stato di avanzamento e programma di coltivazione" in tavola 1 (programma di coltivazione e sistemazione) di cui al punto 2) e di stabilire, ai fini esclusivi della L.R. 44/1982, che è estinta l'attività di coltivazione delle suddette porzioni di cava;

2) di stabilire la riorganizzazione del polo estrattivo di marmo MELAGON secondo il progetto coordinato costituito dai seguenti elaborati debitamente vistati, nonché secondo le successive determinazioni e prescrizioni:

  • documentazione di progetto acquisita al prot. 58895/46.02 in data 22.08.2005:
    • Relazione di progetto;
    • Relazione geologica;
    • Tavola n. 1 - inquadramento cartografico e viabilità;
    • Tavola n. 2 - programma di estrazione-planimetrie;
    • Tavola n. 3 - programma di estrazione-sezioni;
    • Tavola n. 4 - programma di ricomposizione ambientale-planimetria;
    • Tavola n. 5 - programma di ricomposizione ambientale-sezioni;
  • Documentazione integrativa acquisita al prot. 742005/57.02 del 28.12.2006:
    • Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005;
  • Documentazione progetto coordinato acquisita al prot. 207439/57.02 del 17.04.2008:
    • relazione tecnica generale del progetto unitario;
    • tav. 1 - programma di coltivazione e sistemazione;
    • tav. 2 - sezioni.

3) di accorpare, ai sensi del punto 10 dell'allegato A) alla D.G.R. 652/2007, le proprie deliberazioni n. 2361 del 05.05.1987, n. 3082 del 29.10.2002 e n. 2833 del 18.09.2007 (per la parte relativa alla cava MONTE MELAGON OVEST) e di autorizzazione, in accorpamento e adeguamento, la ditta Cooperative Unite Marmi Valbella (C.F. 00511090243) con sede ad Asiago in via Chiesa n. 34, a coltivare la cava "MONTE MELAGON (OVEST e CENTRO)", stabilendo che l'area complessiva della cava risulta così individuata con linea blu nello "stato di avanzamento e programma di coltivazione" in tavola 1 (programma di coltivazione e sistemazione) di cui al punto 2) ed integrando e modificando i progetti originati con le prescrizioni riportate ai successivi punti e con la documentazione integrativa, di cui al precedente punto 2);

  1. di stabilire che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti DD.G.R. n. 2361/1987, n. 82/2002 e n. 2833/2007, relative alla cava "MONTE MELAGON (OVEST e CENTRO)" e che possono riprendere i lavori nella medesima cava oggetto di sospensione con Ordinanza n. 244 del 19.10.2007;
  2. di stabilire a carico della ditta Cooperative Unite Marmi Valbella le seguenti prescrizioni:
    1. di stabilire che i depositi cauzionali versati dalla ditta Cooperative Unite Marmi Valbella in ottemperanza a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 3082 del 29.10.2002 fino alla concorrenza di € 203.339,01 (duecentotremilatrecentotrentanove/01) (deposito n. 27.010.135 della Assedile S.p.A.) ed a quanto prescritto dal decreto n. 154 del 28.07.2006 in relazione alla D.G.R. n. 2361 del 05.05.1987 per l'importo di € 500.000,00 (polizza n. 270880512 in data 05.04.2007 della Assicurazioni Generali S.p.a) sono posti a garanzia della corretta esecuzione dei lavori come autorizzati con la presente deliberazione in variante ed in accorpamento delle citate precedenti autorizzazioni nonché a garanzia delle operazioni di cui ai successivi punti 13 e 14 relative alla manutenzione del rimboschimento della area di cava estinta di cui al precedente punto 1);
    2. presentare prima della consegna o notifica del presente provvedimento, regolare documentazione attestante la disponibilità dell'area di cava in ampliamento nell'ambito del diaframma;
    3. in relazione alla cava come individuata al punto 3), stipulare con il Comune di Asiago la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
    4. fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
    5. delimitare l'area di cava come individuata al punto 3), entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Regionale Forestale;
    6. mantenere la recinzione del ciglio superiore del fronte di cava per un'altezza non inferiore a m 1,5 con almeno 3 ordini di filo metallico, collegandola a quella dell'adiacente cava del medesimo polo estrattivo;
    7. mantenere all'interno delle aree del polo estrattivo, come precedentemente individuato, tutto il materiale associato di scarto e scopertura ed utilizzarlo esclusivamente per la ricomposizione ambientale delle cave secondo il progetto eventualmente anche a quote finali superiori ma sempre nel rispetto delle finalità e dei caratteri sostanziali del progetto di sistemazione come autorizzato;
    8. effettuare le operazioni di scarico e di accumulo del materiale di risulta degli scavi (utile ed associato) solo all'interno dell'area del polo estrattivo come precedentemente individuato;
    9. accantonare all'interno dell'area della cava il terreno vegetale di scopertura ed utilizzarlo esclusivamente per le opere di sistemazione ambientale. Qualora risulti utile, nell'ambito della sistemazione ambientale, integrare il terreno vegetale di scopertura con terre di scavo provenienti dall'esterno della cava, al fine di migliorare la ricomposizione del sito, è consentito ed individuato l'utilizzo di terre da scavo, senza trasformazioni preliminari ed idonee allo scopo, in conformità alle disposizioni dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, per il quantitativo strettamente necessario. Le terre di scavo da utilizzarsi per la ricomposizione dovranno rispettare i parametri indicati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Copia della relativa documentazione dovrà essere conservata dalla ditta. Si prescrive inoltre in tal senso l'obbligo del rispetto della normativa vigente al momento dell'utilizzo. Non è consentito l'utilizzo di materiale diverso da quello sopra indicato;
    10. assicurare il corretto smaltimento e drenaggio delle acque superficiali sia durante che al termine dei lavori di coltivazione anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
    11. effettuare la ricostituzione del bosco sul sito di cava, come prevista nel progetto di coordinamento, secondo una proposta di impianto e scelta qualitativa e quantitativa delle essenze arboree da sottoporsi a valutazione favorevole e controllo da parte del Servizio Forestale Regionale;
    12. congiuntamente alla domanda di estinzione, dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale competente un'attestazione del Servizio Forestale Regionale relativa all'attecchimento delle essenze arboree;
    13. recintare la parte di cava estinta al punto 1), in modo da impedire il pascolamento fino ad avvenuto attecchimento delle piante, da verificare da parte del Servizio Forestale regionale;
    14. effettuare per i prossimi 5 anni nell'ambito della parte di cava estinta al punto 1) interventi annuali per la sostituzione delle fallanze, sia dove le piante fossero morte sia dove risultassero troppo rade; effettuare la pulizia delle erbe circostanti che potrebbero soffocarle e creare e mantenere una protezione dal morso degli animali selvatici presenti in zona; assicurare un'irrigazione sufficiente nei periodi secchi;
  3. di stabilire inoltre in relazione alla cava "MONTE MELAGON" quanto segue:
    1. il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da marmo (calcare lucidabile), quantificato in mc 26.800 rispetto alla situazione rilevata a marzo 2008 dal progetto coordinato. Si prescrive espressamente quanto stabilito in via generale e per la specifica fattispecie di cava dalla D.G.R. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;
    2. la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2014 e fino alla medesima data la durata dell'autorizzazione ambientale e paesaggistica per la coltivazione della cava;
    3. di dare atto che l'intervento così come autorizzato al precedente punto 3), sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità precedentemente riportate, risulta compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con i vincoli ambientale/paesaggistico (D.Lgs 42/2004). Il presente provvedimento rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982, costituisce autorizzazione in relazione al vincolo per scopi idrogeologici ed altresì autorizzazione ambientale/paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n.42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982. L'autorizzazione ambientale/paesaggistica di cui al presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria così come rilasciata con il presente atto;
    4. i lavori di cui alla presente autorizzazione non possono essere iniziati in difetto dello svolgersi dei termini di scadenza per l'esercizio della potestà di annullamento da parte dell'autorità paesaggistica competente. Resta impregiudicata la facoltà da parte dell'autorità paesaggistica di annullare motivatamente il presente provvedimento a norma del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, entro la temporalità stabilita dalle vigenti norme;

4) di autorizzare la ditta Euromarmi S.n.C. (C.F. 01776620245), con sede a Conco in via Conco di Sopra, n. 135 a coltivare la cava di marmo, denominata "SALINE MELAGON 2", sita in Comune di Asiago (VI) come delimitato con linea rossa continua nello "stato di avanzamento e programma di coltivazione" in tavola 1 (programma di coltivazione e sistemazione) di cui al punto 2 e modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate:

  1. di stabilire che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti DD.G.R. n. 314/2003 e n. 2833/2007, relative alla cava "SALINE MELAGON 2";
  2. di stabilire che la ditta Euromarmi S.r.l. è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
    1. presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione relativamente alla cava "SALINE MELAGON 2" regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Unicredit Banca S.p.a. (IBAN: IT32D0200802017000100543833)- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 464.000,00 (quattrocentosessantaquattromila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
    2. stipulare con i Comuni di Asiago la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
    3. fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
    4. delimitare l'area di cava, come individuata al punto 4), entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Regionale Forestale;
    5. mantenere la recinzione del ciglio superiore del fronte di cava per un'altezza non inferiore a m 1,5 con almeno 3 ordini di filo metallico, collegandola a quella dell'adiacente cava del medesimo polo estrattivo;
    6. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
    7. mantenere all'interno delle aree del polo estrattivo come precedentemente individuato tutto il materiale associato di scarto e scopertura ed utilizzarlo esclusivamente per la ricomposizione ambientale delle cave secondo il progetto eventualmente anche a quote finali superiori ma sempre nel rispetto delle finalità e dei caratteri sostanziali del progetto di sistemazione come autorizzato;
    8. effettuare le operazioni di scarico e di accumulo del materiale di risulta degli scavi (utile ed associato) solo all'interno dell'area del polo estrattivo come precedentemente individuato;
    9. accantonare all'interno dell'area della cava il terreno vegetale di scopertura ed utilizzarlo esclusivamente per le opere di sistemazione ambientale. Qualora risulti utile, nell'ambito della sistemazione ambientale, integrare il terreno vegetale di scopertura con terre di scavo provenienti dall'esterno della cava, al fine di migliorare la ricomposizione del sito, è consentito ed individuato l'utilizzo di terre da scavo, senza trasformazioni preliminari ed idonee allo scopo, in conformità alle disposizioni dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, per il quantitativo strettamente necessario. Le terre di scavo da utilizzarsi per la ricomposizione dovranno rispettare i parametri indicati nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Copia della relativa documentazione dovrà essere conservata dalla ditta. Si prescrive inoltre in tal senso l'obbligo del rispetto della normativa vigente al momento dell'utilizzo. Non è consentito l'utilizzo di materiale diverso da quello sopra indicato;
    10. assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
    11. effettuare la ricostituzione del bosco sul sito di cava, come prevista nel progetto di coordinamento, secondo una proposta di impianto e scelta qualitativa e quantitativa delle essenze arboree da sottoporsi a valutazione favorevole e controllo da parte del Servizio Forestale Regionale;
    12. congiuntamente alla domanda di estinzione, dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale competente un'attestazione del Servizio Forestale Regionale relativa all'attecchimento delle essenze arboree;
  3. di stabilire inoltre in relazione alla cava SALINE MELAGON 2 quanto segue:
    1. il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da marmo (calcare lucidabile), quantificato in mc 13.721 rispetto alla situazione rilevata a marzo 2008 dal progetto coordinato. Si prescrive espressamente quanto stabilito in via generale e per la specifica fattispecie di cava dalla D.G.R. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;
    2. la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2014 e fino alla medesima data la durata dell'autorizzazione ambientale e paesaggistica per la coltivazione della cava;
    3. di dare atto che l'intervento così come autorizzato al precedente punto 4), sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità precedentemente riportate risulta compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con i vincoli ambientale/paesaggistico (D.Lgs 42/2004). Il presente provvedimento rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982, costituisce autorizzazione in relazione al vincolo per scopi idrogeologici ed altresì autorizzazione ambientale/paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n.42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982. L'autorizzazione ambientale/paesaggistica di cui al presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria così come rilasciata con il presente atto;
    4. i lavori di cui alla presente autorizzazione non possono essere iniziati in difetto dello svolgersi dei termini di scadenza per l'esercizio della potestà di annullamento da parte dell'autorità paesaggistica competente. Resta impregiudicata la facoltà da parte dell'autorità paesaggistica di annullare motivatamente il presente provvedimento a norma del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, entro la temporalità stabilita dalle vigenti norme;
    5. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 4), lettera b.1), del presente provvedimento, i precedenti depositi cauzionali, versati dalla ditta Euromarmi S.r.L. in ottemperanza a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 314 del 14.02.2003 e successivi adeguamenti fino alla concorrenza di € 503.622,80 (cinquecentotremilaseicento-sessantadue/80) (deposito n. 20074 della Banca Popolare di Marostica -ordine provv. Bolletta n. 0714/001);
    6. di stabilire espressamente sia per la cava "MONTE MELAGON (OVEST e CENTRO)" di cui al punto 3) che per la cava "SALINE MELAGON 2" di cui al punto 4), quanto segue:
      1. fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
      2. di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;
      3. di trasmettere, in applicazione della circolare 4 luglio 1989, n. 5341, del Ministero per i Beni culturali ed Ambientali e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il presente provvedimento con la relativa documentazione di progetto, al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio. Resta impregiudicata la facoltà di detto Ministero di annullare motivatamente il presente provvedimento a norma del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto;
      4. di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa di sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624, e del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, con particolare attenzione agli artt. 104 e 105 del medesimo, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia e che le funzioni di vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. 44/82 sono esercitate dal Comune d'intesa con la Provincia;
      5. di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 200,00 (duecento/00) e di stabilire che la ditta è tenuta a versare complessivamente a titolo di conguaglio la somma di € 148,00 (centoquarantotto/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;

6) di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

7) di precisare e stabilire che è sempre fatto obbligo alle ditte titolari dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

8) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.


(seguono allegati)

4103_AllegatoA_221410.pdf
4103_AllegatoB_221410.pdf

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