Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4103 del 29 dicembre 2009
Ditte Cooperative Unite Marmi Valbella e Euromarmi S.r.l. Coordinamento del polo estrattivo di calcare lucidabile e marmo, "MELAGON" in Comune di Asiago (VI), costituito dalle cave "MONTE MELAGON" e "SALINE MELAGON 2". Accorpamento e modifica delle DD.G.R. n. 2361 del 05.05.1987, n. 3788 del 26.06.1992, n. 3082 del 29.10.2002, n. 314 del 14.02.2003 e n. 2833 del 18.09.2007. Estinzione parziale della cava "MONTE MELAGON" relativamente alla D.G.R. n. 3788/1998 e parte della D.G.R. 2361/1987. (L.R 44/1982, D.G.R. 652/2007).
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 2361 del 05.05.1987 ha autorizzato alla ditta Cooperative Unite Marmi Valbella la coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "MONTE MELAGON", in Comune di Asiago, secondo un progetto che riguarda tre ambiti separati e distinti, individuati come "MELAGON EST", "MELAGON CENTRO" e "MELAGON OVEST".
Successivamente, con deliberazione n. 3788 del 26.06.1992 la Giunta regionale ha autorizzato l'ampliamento della parte di cava "MELAGON EST" secondo un distinto progetto di coltivazione.
Con deliberazione n. 3082 del 29.10.2002 è stato autorizzato un ulteriore ampliamento alla parte di cava "MELAGON OVEST" secondo un progetto separato dal precedente.
La Giunta regionale, inoltre, nell'ambito del polo estrattivo ha autorizzato, con deliberazione n. 314 del 14.02.2003, la ditta Euromarmi s.r.l. a coltivare la cava di marmo "SALINE MELAGON 2", ubicata fra le porzioni "MELAGON OVEST" e "MELAGON CENTRO" della cava intestata alla ditta Cooperative Unite Marmi Valbella.
Con decreto n. 154/2006 è stato prorogato al 31.12.2010 il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione della cava "MONTE MELAGON" e contestualmente, al fine di pervenire alla razionalizzazione delle attività di coltivazione del polo estrattivo, è stato prescritto alla ditta di presentare istanza di accorpamento delle autorizzazioni (DD.G.R. n. 2361/1987, n. 3788/1992 e n. 3082/2002) e progetto di coordinamento con le altre cave del polo estrattivo nonché eventuale istanza di estinzione parziale dell'area della parte di cava "MONTE MELAGON EST", se ed in quanto ricomposta.
Con nota 467180 del 04.08.2006 della Direzione geologia e attività estrattivo è stato prescritto anche alle ditte titolari delle cave "SALINE MELAGON 2" e "MONTE MELAGON EST 2" presenti nel medesimo contesto estrattivo, di presentare il progetto coordinato con le precedenti cave.
Il 30.05.2007 è pervenuta da parte della ditta Cooperative Unite Marmi Valbella istanza di estinzione parziale della cava "MONTE MELAGON" relativamente a tutta la pozione di cava "MONTE MELAGON EST" e parte meridionale della cava "MONTE MELAGON CENTRO".
Infine, con DGR 2833 del 18.09.2007 è stato autorizzato alle ditte Euromarmi S.r.l. e Cooperative Unite Marmi Valbella, congiuntamente, la coltivazione in ampliamento del diaframma compreso fra le cave "SALINE MELAGON 2" e "MONTE MELAGON OVEST" oggetto rispettivamente delle autorizzazioni rilasciate con DD.G.R. n. 314/2003 e n. 2361/1987 e n. 3082/2002.
Con tale provvedimento è stato autorizzato un progetto di coltivazione che prevede l'estrazione di marmo nel diaframma di separazione delle due cave riprofilandone il limite come individuato dalla linea rossa lungo i picchetti 10, 3, 4 e 14 del programma di sfruttamento della tavola n. 2 di progetto, precisando che l'area della parte di cava "MONTE MELAGON OVEST" viene ampliata verso est fino alla linea passante per i picchetti 10 e 3 della medesima tavola e l'area della cava "SALINE MELAGON 2" viene ampliata verso ovest fino alla linea passante per i picchetti 3, 4 e 14.
Il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati:
Inoltre è stata modificata la ricomposizione ambientale complessiva delle due cave interessate.
La citata D.G.R. 2833/2007 non è stata ritirata dalle ditte intestatarie stante la rilevata necessità di un coordinamento più ampio e, pertanto, non ha assunto efficacia. Considerando che tale provvedimento autorizzativo permane in assenza di efficacia e prendendo atto delle necessità emerse per la riorganizzazione del polo estrattivo risulta necessario adottare un nuovo provvedimento a modifica e sostituzione della D.G.R. n. 2833/2007 che coordini gli interventi di coltivazione del polo estrattivo, volto a consentire la progressiva ricomposizione delle cave contestualmente alla prosecuzione dei lavori di estrazione.
Il progetto coordinato fra le cave "SALINE MELAGON 2", "MONTE MELAGON EST 2" e "MONTE MELAGON" è stato presentato dalle ditte in data 17.04.2008, prot. 207439/57.02, unitamente alla domanda di accorpamento delle autorizzazioni relative alla cava "MONTE MELAGON". Tale documentazione tiene conto anche della D.G.R. n. 2833/2007 di autorizzazione alla coltivazione del diaframma e delle istanze di estinzione parziale precedentemente citate.
La documentazione trasmessa è costituita da:
Il progetto di coordinamento così come presentato non modifica i quantitativi di materiale utile estraibile rispetto alle autorizzazioni precedentemente citate né le superfici coltivabili. Consente una più razionale progressione dei lavori, una omogenea modalità ricompositiva ed una migliore gestione delle aree di temporaneo accantonamento dei materiali. Tale coordinamento modifica leggermente l'assetto morfologico complessivo della ricomposizione ambientale prevista nella documentazione progettuale oggetto della D.G.R. 2833/2007 per le cave "MONTE MELAGON OVEST" e "SALINE MELAGON 2" comprendendo anche l'ambito della cava "MONTE MELAGON CENTRO". In particolare quest'ultimo risulta in gran parte esaurito e con una modesta area ancora da coltivare.
A seguito dell'istanza di estinzione parziale della cava "MONTE MELAGON" è stato effettuato il sopralluogo congiunto ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/1982 in data 22.09.2009 dal quale è emerso che:
Nel corso del sopralluogo congiunto è stato inoltre preso atto e concordato con quanto comunicato dal Servizio Forestale Regionale con nota prot. n. 428786/48.0309.03 del 30.07.2009, relativamente alle prescrizioni proposte al fine di garantire nei prossimi 5 anni la ricomposizione a bosco.
Infatti il Servizio Forestale Regionale con la citata nota, pervenuta in Regione il 05.08.2009, in merito alla dichiarazione relativa all'attecchimento delle essenze arboree per la ricostituzione del bosco, ha evidenziato che: "pur non potendo dichiarare che la densità delle piante presenti assicura la ricomposizione a bosco della superficie, né l'effettivo attecchimento delle piante stesse, allo stato attuale, si propone di:
- stralciare ugualmente tale superficie dalla superficie di cava totale autorizzata con i Provvedimenti in oggetto, rivalutando il deposito cauzionale prescritto al punto 4) lettera b) del decreto n. 154 del 28.07.2006;
Va quindi preso atto che gli ambiti oggetto della richiesta di estinzione parziale risultano ricomposti morfologicamente e paesaggisticamente e possono essere oggetto di estinzione parziale delle attività di cava ponendo in capo alla ditta gli adempimenti stabiliti dal Servizio forestale.
Nella zona marginale a nord-est del contesto del polo estrattivo, con successiva D.G.R. 1778 del 01.07.2008 è stato autorizzato un nuovo progetto di coltivazione della cava "MONTE MELAGON EST 2". Tale autorizzazione prevede un ampliamento della cava in allontanamento rispetto all'ambito delle altre cave del polo, nonché la rinuncia a coltivare una zona precedentemente autorizzata collocata in continuità con il polo estrattivo.
A seguito del nuovo progetto di coltivazione autorizzato con il citato provvedimento, la cava "MONTE MELAGON EST 2" risulta da escludersi dal polo estrattivo sia per la mancanza di continuità con le altre cave attive del polo che per l'autonomia ricompositiva espressa dalla medesima.
Il progetto di coordinamento quindi non risulta da accogliersi per la parte inerente la citata cava "MONTE MELAGON EST 2". Inoltre, tenuto conto delle aree in estinzione, peraltro già prevsite nel medesimo progetto, risulta consono evidenziare la prosecuzione della coltivazione del polo estrattivo solo nell'ambito delle cave "MONTE MELAGON OVEST", "SALINE MELAGON 2" e "MONTE MELAGON CENTRO", esercite da due ditte diverse.
Il polo estrattivo viene quindi sensibilmente ridotto e circoscritto alle citate cave e può essere opportunamente coltivato secondo il progetto già autorizzato con la D.G.R. 2833/2007, modificato ed integrato per gli aspetti ricompositivi e per l'ambito della parte di cava "MONTE MELAGON CENTRO", in fase di ultimazione, dal progetto di coordinamento acquisito al prot. 207439/57.02 del 17.04.2008 e secondo opportune prescrizioni.
In tal senso, la relazione istruttoria d'ufficio datata 22.12.2009, contenente anche la relativa relazione paesaggistica redatta d'ufficio nell'ambito del procedimento di accorpamento e coordinamento attivato, evidenzia il miglioramento derivante dal coordinamento e dalla razionalizzazione della coltivazione del polo estrattivo così costituito.
Al margine occidentale del polo estrattivo in oggetto è presente inoltre la cava "SALINE MELAGON 4" intestata a diversa ditta. In tale cava è emerso, a seguito di segnalazione da parte del comune di Asiago, il rinvenimento di una cavità ipogea, denominata "Abisso Rolling Stones", sul lato adiacente alla cava "MONTE MELAGON OVEST". Con Ordinanza 244 del 19.10.2007 della Direzione geologia e attività estrattive è stata disposta la sospensione cautelare dei lavori, per motivi di sicurezza, in entrambe le cave "SALINE MELAGON 4" e "MONTE MELAGON OVEST" per un ambito largo circa 50 m dal rinvenimento della cavità. E' stato altresì chiesto, con nota 316749/57.02 in data 17.06.2008, il rilievo di dettaglio della cavità, caratterizzazione e conseguenti proposte di intervento nell'ambito della grotta da parte di un gruppo speleologico per attivare conseguenti eventuali modifiche ai progetti di coltivazione delle citate cave.
E' quindi pervenuto un resoconto da parte della federazione speleologica veneta sui rilievi effettuati dal gruppo speleologico nel settembre e ottobre 2008 presso la grotta. I risultati della rilevazione hanno evidenziato che la cavità presenta un andamento prevalentemente verticale con una profondità di circa 146 metri e con una larghezza nel punto massimo di 40 m x 70 m. La grotta Abisso Rolling stones è risultata meritevole di tutela sia dal punto di vista geomorfologico che per i fenomeni carsici epigei, poiché il fronte di coltivazione della cava "SALINE MELAGON 4" evidenzia una significativa sezione di dolina.
Viene quindi proposto dalla Federazione speleologica veneta di rendere agibile la cava "SALINE MELAGON 4" al pubblico, al termine della coltivazione, per scopi didattici secondo specifici interventi. Tali interventi riguardano una modifica della sistemazione ambientale della cava medesima attuabile con provvedimento della direzione regionale geologia e attività estrattive secondo le procedure previste al punto 6) allegato A della DGR 652/2007.
La grotta che nella sua massima estensione interessa il piazzale della cava "SALINE MELAGON 4" non riguarda l'ambito dell'adiacente cava "MONTE MELAGON OVEST" comunque oggetto della sospensione dei lavori 244/2007, la quale per quanto riguarda quest'ultima cava può essere rimossa.
Alla luce di quanto precedentemente evidenziato risulta quindi opportuno e necessario coordinare i vari procedimenti attivati, sia di parte sia d'ufficio, che riguardano le cave appartenenti al polo estrattivo in argomento in modo da pervenire ad una razionale gestione del medesimo, modificando e migliorando la ricomposizione ambientale e paesaggistica del polo estrattivo in sintonia con le esigenze e valenze espresse dal sito e dal più ampio contesto di zona.
Occorre quindi adottare un provvedimento che riorganizzi e razionalizzi la coltivazione del polo estrattivo MELAGON costituito dalle cave "MONTE MELAGON" (OVEST e CENTRO) e "SALINE MELAGON 2". Il provvedimento assorbirà, modificherà e sostituirà i precedenti provvedimenti autorizzativi inerenti tale polo estrattivo.
La Direzione geologia e attività estrattive, nell'ambito dei procedimenti previsti dalla DGR 652/2007 ed attivati con decreto 155/2006 provvederà il coordinamento dell'altra cava "SALINE MELAGON 4" in adeguamento alle statuizioni del presente provvedimento e alle necessarie modifiche del progetto autorizzato funzionali alla tutela della grotta rinvenuta in funzione delle esigenze di accessibilità espresse dalla federazione speleologica.
Risulta pertanto necessario completare il procedimento per l'estinzione parziale della parte di cava "MONTE MELAGON EST" e di parte della "MONTE MELAGON CENTRO" (a sud della strada), ponendo in capo alla ditta Cooperative Unite Marmi Valbella le necessarie prescrizioni a manutenzione del bosco piantato, come indicate dal Servizio forestale regionale, stabilendone la garanzia nell'ambito del deposito cauzionale in essere. E' inoltre necessario accorpare le precedenti autorizzazioni relative alle cave "MONTE MELAGON" e "SALINE MELAGON 2", modificarle e sostituirle con la presente autorizzazione, ad esclusione delle aree estinte, autorizzando il progetto coordinato di ampliamento (già oggetto di autorizzazione rilasciata con DGR 288/2007) modificato ed integrato dal progetto coordinato e dalle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento.
A tal fine, come emerge dalla relazione istruttoria risulta congruo il deposito cauzionale in essere per la cava "MONTE MELAGON (OVEST e CENTRO)", costituito dalla ditta Cooperative Unite Marmi Valbella in relazione alle DD.G.R. n. 2361/1987, n. 3788/1992 e 3082/2002, e mantenerlo a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.
E' infine necessario stralciare dal progetto di coordinamento gli ambiti ed aspetti relativi alla parte di cava "MONTE MELAGON EST" e alla cava "MONTE MELAGON EST 2".
Dalla documentazione presentata e dalle valutazioni attivate dalla Direzione regionale geologia e attività estrattive emerge inoltre che l'intervento oggetto del presente atto risulta coerente con le valenze minerarie, ambientali, paesaggistiche espresse dal contesto. Sono contemperati il Piano di Area dell'Altopiano dei Sette Comuni dei Costi e delle Colline pedemontane Vicentine, adottato con DGR 792 del 09.04.2002, il P.T.C.P. di Vicenza adottato con. DG.G.P. n. 77-78 del 20.12.2006, il P.T.R.C., il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 relativo alla presenza di bosco, il vincolo idrogeologico e gli strumenti urbanistici.
Si tratta in sostanza del coordinamento degli interventi di coltivazione e di ricomposizione del polo estrattivo, costituito dalla cava "SALINE MELAGON 2" e dalla cava "MONTE MELAGON", secondo un progetto articolato in modo funzionale alla razionalizzazione dei lavori, e all'accorpamento delle autorizzazioni relative a quest'ultima cava che risulta costituita da due ambiti denominati "MONTE MELAGON OVEST" e "MONTE MELAGON CENTRO".
Il relatore propone alla Giunta Regionale di accogliere i pareri della C.T.R.A.E. e della Direzione regionale geologia e attività estrattive e provvedere rilasciando il previsto provvedimento autorizzativo, modificativo e di coordinamento delle autorizzazioni in essere.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la domanda delle ditte Euromarmi S.n.C. di Colpo Demetrio & C e Cooperative Unite Marmi Valbella 16.08.2005, pervenuta in Regione il 19.08.2005, prot. n. 58895/46.02 in data 22.08.2005, e la relativa documentazione progettuale;
VISTA la documentazione integrativa presentata in Regione il 28.12.2006 acquisita la protocollo 742005/57.02;
VISTE le DD.G.R. n. 2361 del 05.05.1987, n. 3788/1992 e n. 3082 del 29.10.2002 di autorizzazione ed ampliamento della cava "MONTE MELAGON (EST, CENTRO ed OVEST)" alla ditta Cooperative Unite Marmi Valbella;
VISTA la D.G.R. n. 314 del 14.02.2003 di autorizzazione della cava SALINE MELAGON 2 alla ditta Euromarmi s.r.l.;
VISTI il parere della Giunta Comunale di Asiago ed il parere favorevole espresso dalla C.T.P.A.C. di Vicenza;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;
VISTO il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e la L.R. 13 settembre 1978, n. 52;
ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
VISTO e FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni (allegato A);
VISTA la D.G.R. n. 2833 del 18.09.2007 di autorizzazione ad ampliare le cave di marmo denominate "SALINE MELAGON 2" e "MONTE MELAGON" mediante abbattimento coordinato del diaframma di separazione;
VISTO il decreto della Direzione geologia e attività estrattive n. 154 del 28.07.2006 con la quale è stato chiesto alle ditte la presentazione del progetto di coordinamento delle autorizzazioni in essere;
VISTA l'Ordinanza della medesima direzione regionale n. 244 del 19.10.2007 di sospensione cautelare dei lavori in relazione al rinvenimento della grotta Abisso Rolling stones e la documentazione dei rilievi trasmessa dalla Federazione speleologica veneta;
VISTA la documentazione di progetto coordinato fra le cave MONTE MELAGON e SALINE MELAGON 2 acquisita al prot. 207439/57.02 in data 17.04.2008;
VISTA la relazione istruttoria redatta dalla Direzione regionale geologia e attività estrattive in data 22.12.2009 e la relazione paesaggistica redatta d'ufficio, contenuta nella medesima;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;]
delibera
1) di prendere atto della cessazione dei lavori di coltivazione della parte di cava, denominata "MONTE MELAGON", relativamente agli ambiti denominati "MONTE MELAGON EST" e "MONTE MELAGON CENTRO" a valle della strada di accesso, come delimitati in verde nello "stato di avanzamento e programma di coltivazione" in tavola 1 (programma di coltivazione e sistemazione) di cui al punto 2) e di stabilire, ai fini esclusivi della L.R. 44/1982, che è estinta l'attività di coltivazione delle suddette porzioni di cava;
2) di stabilire la riorganizzazione del polo estrattivo di marmo MELAGON secondo il progetto coordinato costituito dai seguenti elaborati debitamente vistati, nonché secondo le successive determinazioni e prescrizioni:
3) di accorpare, ai sensi del punto 10 dell'allegato A) alla D.G.R. 652/2007, le proprie deliberazioni n. 2361 del 05.05.1987, n. 3082 del 29.10.2002 e n. 2833 del 18.09.2007 (per la parte relativa alla cava MONTE MELAGON OVEST) e di autorizzazione, in accorpamento e adeguamento, la ditta Cooperative Unite Marmi Valbella (C.F. 00511090243) con sede ad Asiago in via Chiesa n. 34, a coltivare la cava "MONTE MELAGON (OVEST e CENTRO)", stabilendo che l'area complessiva della cava risulta così individuata con linea blu nello "stato di avanzamento e programma di coltivazione" in tavola 1 (programma di coltivazione e sistemazione) di cui al punto 2) ed integrando e modificando i progetti originati con le prescrizioni riportate ai successivi punti e con la documentazione integrativa, di cui al precedente punto 2);
4) di autorizzare la ditta Euromarmi S.n.C. (C.F. 01776620245), con sede a Conco in via Conco di Sopra, n. 135 a coltivare la cava di marmo, denominata "SALINE MELAGON 2", sita in Comune di Asiago (VI) come delimitato con linea rossa continua nello "stato di avanzamento e programma di coltivazione" in tavola 1 (programma di coltivazione e sistemazione) di cui al punto 2 e modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate:
6) di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
7) di precisare e stabilire che è sempre fatto obbligo alle ditte titolari dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
8) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
(seguono allegati)
Torna indietro