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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 09 febbraio 2010


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4101 del 29 dicembre 2009

Ditta Terme Marconi S.n.c. di Martelli Mario e C. Concessione di acqua termale denominata " CANALETTA" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Approvazione della variante al Programma annuale lavori per il 2009 approvato con D.G.R.n. 226 del 10.02.2009 (art.18, comma 5, L.R.40/89).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue:

La ditta Terme Marconi S.n.c. di Martelli Mario e C. con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Cataio 6, C.F. 00229720289, è titolare, in virtù della D.G.R. n. 1852 del 18.5.1976, della concessione di acqua termale denominata "CANALETTA " in comune di Montegrotto Terme (PD).

Con istanza in data 19.10.2009 trasmessa con nota prot. n. 7761 del 20.10.2009 della Gestione Unica del B.I.O.C.E., pervenuta in Regione in data 29.10.2009 prot. n. 599510/57.02, la succitata ditta, ha chiesto l'autorizzazione a perforare un nuovo pozzo denominato " n. 5 " in variante al Programma lavori, presentato per l'anno 2009 ed approvato con D.G.R. n. 226 del 10.2.1009, in sostituzione del pozzo n. 3.

La concessione, originariamente rilasciata con DM. 23.7.1965 su di un area di Ha 3.45.00 (ettari tre, are quarantacinque), successivamente ampliata a Ha 5.34.00 (ettari cinque, are trentaquattro) con D.G.R. n. 2182 del 26.4.1983 e rinnovata con D.G.R. n. 2378 del 6.5.1986, ha al suo interno 3 pozzi, denominati " n. 2" e " n. 3" perforati nel 1972 e " n. 4" perforato nel 1989, che alimentano lo stabilimento termale denominato "Marconi" .

Il pozzo " n. 4 " è attualmente l'unico funzionante poiché il pozzo " n. 3 " è inattivo per mancanza di portata e temperatura, e il pozzo "n. 2", perforato fino alla profondità di 304 metri, ha iniziato a erogare materiale limoso sabbioso e la manutenzione effettuata, non ha portato a risultati soddisfacenti.

La nuova chiesta perforazione si rende pertanto urgente e necessaria poiché l'unico pozzo produttivo denominato "n. 4", pur funzionando correttamente, non garantisce da solo un sufficiente quantitativo di acqua allo stabilimento termale somministrato. Una volta ultimate con successo le operazioni di nuova perforazione, il pozzo " n. 3 " andrà chiuso mediante cementazione alla presenza di un funzionario della Direzione Geologia e Attività Estrattive, ed il pozzo " n. 2" verrà tenuto di scorta.

La domanda di variante al Programma lavori, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L.R. 10.10.1989 n. 40, è di particolare emergenza in quanto riferita ad un programma lavori approvato dalla Regione con D.G.R.n. 226 del 10.02.2009 e ad una concessione somministrante uno stabilimento termale attivo.

La Gestione Unica del B.I.O.C.E, con nota prot. n. 7761 in data 20.10.2009 pervenuta in data 29.10.2009 prot. n. 599510/57.02, ha reso noto che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 2.10.2009, ha espresso parere favorevole alla nuova perforazione in variante al Programma annuale dei lavori per il 2009.

Il nuovo pozzo richiesto, denominato " n. 5", sarà ubicato all'interno della concessione, nel raggio di 200 metri dai pozzi termali esistenti, come risulta dalle planimetrie in scala 1:5000 e 1:2000 allegate alla domanda, su di un area individuata catastalmente al mapp. n. 97- foglio 7 del comune di Montegrotto Terme (PD), di cui il rappresentante legale della ditta, Martelli Mario, dichiara di avere la disponibilità.

In ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art.5 del D.Lgs. 30.5.2008, n. 117, in data 3.12.2009 è stato presentato il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione. Previa verifica d'ufficio, tale piano acquisito agli atti d'ufficio al prot. n. 689446/57.02 del 10.12.2009, verrà approvato con il presente atto in quanto coerente alle statuizioni di cui al D.lgs. 117/08.

Poiché l'area oggetto di intervento ricade nell'ambito di aree soggette a VINCA per la presenza del sito Natura 2000 SIC e ZPS IT 3260017, denominato "Colli Euganei- Monte Lozza- Monte Ricco", dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dettate dalla D.G.R. n. 1933 del 30.6.2009 di verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale e più precisamente:

" In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni :

  • Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
  • prima dell'inizio dei lavori vengano eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
  • i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro- faunistiche presenti;
  • durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
  • durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
  • l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
  • Dovrà provvedersi per l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti".

Trattandosi di attività minerarie dovranno altresì essere rispettate le norme del D.P.R. 9.4.1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt. 6, 24 e 28, e quelle del D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 (sicurezza e salute lavoratori).

Sulle delineate premesse e visto il comma cinque dell'art. 18 della L.R. 10.10.1989 n. 40 il quale prevede che, qualora si verifichino situazioni di particolare emergenza durante il corso di attuazione dei programmi annuali, la Giunta Regionale può approvare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, eventuali varianti ai programmi dei lavori annuali già approvati e rilevato che per il caso di specie, ricorrono gli estremi di applicazione del succitato art. 18, si propone l'accoglimento della istanza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore - incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la domanda in data 19.10.2009, trasmessa con nota prot. n. 7761 del 20.10.2009 della Gestione Unica del B.I.O.C.E., pervenuta in Regione in data 29.10.2009 prot. n.599510/57.02;

VISTI il DM. 23.7.1965 e le DD.GG.RR. n. 1852 del 18.5.1976, 2182 del 26.4.1983 e n. 2378 del 6.5. 1986;

VISTA la D.G.R. n. 226 del 10.2.2009 relativa all'approvazione del Programma annuale dei lavori per l'anno 2009 e le prescrizioni in essa contenute;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Direttivo della Gestione Unica del B.I.O.C.E espresso in data 2.10.2009;

VISTA la L.R. n. 40/89 ed in particolare il punto cinque dell'art. 18 ed il P.U.R.T. in vigore;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. n. 44/82 e dell'art. 1 della L.R. 15/83;

VISTO il Decreto legislativo n. 230 del 22.06.1991 e DGR. n. 400 del 8.02.2000;

VISTO il D.P.R. 9.4. 1959 n. 128;]

delibera

1. di approvare e autorizzare, ai sensi dell'art. 18, comma 5 della L.R. 10.10.1989 n. 40, per quanto esposto in premessa, la variante al Programma annuale lavori per il 2009, approvato con D.G.R. n. 226 del 10.2.2009, richiesta dalla ditta Terme Marconi S.n.c. di Martelli Mario e C. con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Cataio 6, C.F. 00229720289, titolare della concessione di acqua termale denominata "CANALETTA" ricadente in comune di Montegrotto Terme (PD), relativa alla perforazione di un nuovo pozzo, da denominarsi " n. 5 " , in sostituzione del pozzo " n. 3" ;

2. di stabilire che una volta ultimate con successo le operazioni di perforazione, il pozzo " n. 3 " andrà chiuso mediante cementazione alla presenza di un funzionario della Direzione Geologia e Attività Estrattive;

3. di approvare il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta concessionaria ed acquisito agli atti d'ufficio al prot. n. 689446/57.02 del 10.12.2009;

4. di stabilire e prescrivere che è sempre e comunque fatto obbligo alla ditta concessionaria di rispettare le statuizioni di cui al D.Lgs. 30. 5.2008, n. 117;

5. di dare atto che l'intervento ricade in zona soggetta a VINCA per la presenza del sito Natura 2000 SIC e ZPS IT 3260017, denominato "Colli Euganei- Monte Lozza- Monte Ricco" e che la D.G.R. n. 1933 del 30.6.2009, che qui si intende qui integralmente richiamata e trascritta, ha verificato il permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale relativa all'intervento di cui al presente atto, con le seguenti prescrizioni:

" In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni :

  • Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
  • prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
  • i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro- faunistiche presenti,
  • durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
  • durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.
  • l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
  • dovrà provvedersi per l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti".

6. di stabilire e prescrivere che la ditta titolare della concessione è tenuta a osservare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenuti negli atti citati nelle premesse, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;

7. di prescrivere altresì alla ditta concessionaria di rispettare quanto stabilito dalle norme di cui al D.P.R. 128/1959, del D.Lgs. 624/1996, alla L.R. 40/1989, e quanto stabilito dalle direttive e dalle norme in materia mineraria;

8. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi per il concessionario obblighi la cui inosservanza può comportare, ai sensi della L.R. 40/89, la decadenza della concessione;

9. di precisare che l'approvazione dei lavori riguarda esclusivamente l'aspetto minerario, fermo restando la necessità di ogni ulteriore eventuale autorizzazione o nulla osta eventualmente necessario. Il presente provvedimento è accordato senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;


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