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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 09 febbraio 2010


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4100 del 29 dicembre 2009

Ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C.. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio denominata "COLERI 2" sita in Comune di Fumane (VR) in accorpamento delle precedenti autorizzazioni, rilasciate con DD.G.R. n. 4135 del 01.08.1995 e n. 891 del 04.04.2003 e variante non sostanziale del piano di coltivazione delle medesime. (L.R. 44/82 - D.G.R. 652/07).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 4135 del 01.08.1995 la Giunta Regionale ha autorizzato la ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. a coltivare la cava di calcare da taglio denominata "COLERI 2" sita in Comune di Fumane (VR), stabilendo il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) al 31.12.2004.

Con successiva deliberazione n. 891 del 04.04.2003 la Giunta Regionale ha autorizzato la ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. ad ampliare la cava medesima, stabilendo il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) al 09.12.2013.

Con decreto n. 47 del 16.12.2005 di modifica, integrazione, proroga dei termini e rinnovazione ai fini paesaggistici della D.G.R. n. 4135 del 01.08.1995, il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione relativo alla deliberazione medesima è stato prorogato al 31.12.2009.

Con domanda in data 27.03.2008, pervenuta in Regione il 31.03.2008 e protocollata al n. 186967/57.02, la ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. con sede in S.Anna d'Alfaedo (VR) loc. Gravazzo ha chiesto, relativamente all'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 891 del 04.04.2003 la rinnovazione dell'autorizzazione ambientale/paesaggistica per la cava di calcare da taglio denominata "COLERI 2" sita in Comune di Fumane (VR).

Con domanda in data 26.01.2009, pervenuta in Regione il 26.01.2009 prot. n. 53296/57.02, la ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. ha chiesto alla Giunta Regionale di accorpare l'area di cava autorizzata con D.G.R. n. 4135 del 01.08.1995 all'area di cava autorizzata in ampliamento con la già citata D.G.R. n. 891 del 04.04.2003 chiedendo nel contempo una variante non sostanziale alle quote di scavo del progetto di coltivazione delle autorizzazioni medesime, ai sensi della D.G.R. n. 652/07. Tutto ciò nella considerazione che l'area di cava corrispondente all'autorizzazione originaria è contigua con l'area estrattiva in ampliamento e che accorpando le due aree in un unico intervento di coltivazione l'esito ai fini della sicurezza, della estrazione e della sistemazione ambientale del sito risulta migliore, più funzionale ed armonico rispetto a quanto statuito. La documentazione a corredo della richiesta di accorpamento delle aree autorizzate rispettivamente con D.G.R. n. 4135 del 01.08.1995 e D.G.R. n. 891 del 04.04.2003 e di variante non sostanziale ai relativi piani di coltivazione è composta da:

  • Allegato n. 1 - Riferimenti cartografici e Viabilità - scale varie;
  • Allegato n. 2 - Relazione Geologica-Geomeccanica;
  • Allegato n. 3 - Stato Attuale (planimetria e sezioni) - scala 1:500;
  • Allegato n. 4 - Stato di Progetto (planimetria e sezioni) - scala 1:500;
  • Allegato n. 5 - Stato di Ricomposizione ambientale (planimetria e sezioni) - scala 1:500;
  • Allegato n. 6 - Documentazione fotografica;
  • Allegato n. 7 - Relazione Tecnica;
  • Allegato n. 8 - Dati Metrici;
  • Allegato n. 9 - Fasi Esecutive;
  • Allegato n. 10 - Relazione Paesaggistica (D.P.C.M. 12.12.2005).

Con nota in data 12.02.2009 prot. n. 79650/57.02 la Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive ha richiesto alla ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. integrazioni documentali all'istanza presentata in data 26.01.2009 con particolare riferimento a tavole grafiche comparative tra quanto attualmente autorizzato e quanto richiesto quale variante non sostanziale, nonchè idonea relazione tecnica con la specificazione dei volumi attualmente disponibili per l'esecuzione delle opere di ricomposizione ambientale così come autorizzate e di quanto disponibile e necessario per le opere di sistemazione ambientale connesse alla realizzazione della variante non sostanziale medesima.

Con successiva comunicazione in data 15.04.2009, pervenuta in Regione il 20.04.2009 prot. n. 223445/57.02, la ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. ha trasmesso copia della documentazione integrativa richiesta, composta da:

  • Allegato n. 4 - Stato di Progetto (integrazione e sostituzione) (planimetria e sezioni) - scala 1:500;
  • Allegato n. 5 - Stato di Ricomposizione ambientale (integrazione e sostituzione) (planimetria e sezioni) - scala 1:500;
  • Allegato n. 7 - Relazione Tecnica (integrazione e sostituzione).

La variante ai piani di coltivazione richiesta riguarda l'abbassamento delle quote finali di scavo così da poter nuovamente intercettare il banco utile estraibile, dal momento che nel corso dello sviluppo dei lavori di escavazione. Il medesimo è risultato collocato ad una quota diversa e inferiore a quella prevista nei progetti di coltivazione autorizzati. Tutto ciò a seguito di una diversa e non preventivabile inclinazione del giacimento utile, rilevata durante le attività di coltivazione. L'area di fondo cava e correlativamente il volume di materiale utile estraibile conseguente all'abbassamento delle quote di scavo risultano inferiori a quanto autorizzato anche considerando l'asporto del setto residuale di separazione tra le due autorizzazioni adiacenti (originaria ed ampliamento). La ricomposizione ambientale prevista risulta migliorativa e parzialmente coerente con quelle autorizzate e prevede di lasciare a vista una porzione di parete di scavo sommitale, pur con distribuzione diversa: in alcune sezioni di cava peraltro in riduzione di tali fronti a vista. Il fronte residuale scoperto sarà ridotto e trattato con pigmenti ossidanti al fine di ottenere un effetto di invecchiamento con cromatismo coerente con il contesto.

Alla base del versante di neoformazione ricompositiva, in prossimità del fronte medesimo verranno poste a dimora essenze rampicanti a rapido sviluppo allo scopo di ulteriore mascheramento ambientale. E' stata altresì richiesta la trasformazione della progressione della coltivazione per lotti in progressione di rapporto percentuale o frazioni areali tra superficie in estrazione e ricomposta.

Quanto richiesto dalla ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. costituisce variante non sostanziale ai progetti di coltivazione autorizzati con DD.G.R. n. 4135 del 01.08.1995 e n. 891 del 04.04.2003 in quanto vengono previsti adeguati miglioramenti ai fini ambientali, ricompositivi e di sicurezza e non sono previsti incrementi né della superficie di scavo né aumenti volumetrici del materiale utile commerciabile estraibile. Trattasi di variante conseguente a variazioni di posizionamento ed inclinazione del banco utile rinvenute nel corso dei lavori di coltivazione e dell'accorpamento delle autorizzazioni alla coltivazione di cava rilasciate con le citate DD.G.R. n. 4135 del 01.08.1995 e n. 891 del 04.04.2003. L'accoglimento dell'istanza comporta un miglioramento dell'attività di coltivazione sia ai fini della sicurezza che della ricomposizione ambientale/paesaggistica.

L'assessore propone alla Giunta Regionale di fare proprie le motivazioni poste alla base della domanda in argomento e, inoltre, riferisce che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare la richiesta di cui trattasi nonché la richiesta di rinnovazione dell'autorizzazione ambientale/paesaggistica relativa alla cava medesima. Infatti, in relazione all'istruttoria così come riportata nel dispositivo del presente provvedimento ed esperita dal competente Servizio Cave e Miniere, la domanda della ditta risulta compatibile sia rispetto alle esigenze di tutela ambientale che rispetto al vincolo idrogeologico.

Poiché la ditta ha richiesto un accorpamento delle aree relative alle deliberazioni originarie di autorizzazione alla coltivazione di cava e di ampliamento della medesima, risulta necessario con il presente provvedimento assorbire, modificare e sostituire le precedenti autorizzazioni di cui alle DD.G.R. n. 4135 del 01.08.1995 e n. 891 del 04.04.2003. Occorre, inoltre, svincolare i relativi depositi cauzionali già versati e rilasciare una unica autorizzazione con un unico deposito cauzionale che tenga conto dei lavori in programma allineando nel contempo il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione del sito estrattivo nel suo complesso alla scadenza prevista per la conclusione della coltivazione dell'area in ampliamento ossia il 09.12.2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le proprie DD.GG.RR. n. 4135 del 01.08.1995 e n. 891 del 04.04.2003;

VISTI i decreti a firma del Dirigente Regionale della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua n. 47 del 16.12.2005;

VISTA la domanda in data 27.03.2008, pervenuta in Regione il 31.03.2008 e protocollata al n. 186967/57.02, con la quale la ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. con sede in S.Anna d'Alfaedo (VR) loc. Gravazzo ha chiesto, relativamente all'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 891 del 04.04.2003 la rinnovazione dell'autorizzazione ambientale/paesaggistica per la cava di calcare da taglio denominata "COLERI 2" sita in Comune di Fumane (VR);

VISTA la successiva domanda in data 26.01.2009, pervenuta in Regione il 26.01.2009 prot. n. 53296/57.02, con la quale la ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. ha chiesto alla Giunta Regionale di accorpare l'area di cava autorizzata con D.G.R. n. 4135 del 01.08.1995 all'area di cava autorizzata in ampliamento con la già citata D.G.R. n. 891 del 04.04.2003 chiedendo nel contempo una variante non sostanziale alle quote di scavo del progetto di coltivazione delle autorizzazioni medesime;

VISTA la nota in data 12.02.2009 prot. n. 79650/57.02 con la quale la Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive ha richiesto alla ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. alcune integrazioni documentali all'istanza presentata in data 26.01.2009;

VISTA comunicazione in data 15.04.2009, pervenuta in Regione il 20.04.2009 prot. n. 223445/57.02, con la quale la ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. ha trasmesso copia della documentazione integrativa richiesta;

VISTA la relazione in data 09.11.2009 predisposta dalla Direzione Geologia ed Attività Estrattive competente in materia;

VISTA la L.R. 7 Settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 e la L.R. 1/2004 art. 24;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 Febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;

VISTA la propria D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTI gli atti d'ufficio;]

delibera

1) di autorizzare la ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. con sede in S.Anna d'Alfaedo (VR) loc. Gravazzo, a coltivare la cava di calcare da taglio denominata "COLERI 2" sita in Comune di Fumane (VR) in accorpamento e variante non sostanziale delle autorizzazioni in essere di cui alle DD.GG.RR. n. 4135 del 01.08.1995 e n. 891 del 04.04.2003, così come richiesto con domanda in data 26.01.2009, pervenuta in Regione il 26.01.2009 prot. n. 53296/57.02 e correlati elaborati grafici che vistati dalla competente Direzione Regionale costituiscono parte integrante del presente atto. La documentazione di progetto così come autorizzata è costituita dai seguenti elaborati:

- Allegato n. 1 - Riferimenti cartografici e Viabilità - scale varie (del 30.01.2009 prot. n. 53296/57.02);

- Allegato n. 2 - Relazione Geologica-Geomeccanica (del 30.01.2009 prot. n. 53296/57.02);

- Allegato n. 3 - Stato Attuale (planimetria e sezioni) - scala 1:500 (del 30.01.2009 prot. n. 53296/57.02);

- Allegato n. 4 - Stato di Progetto (integrazione e sostituzione) (planimetria e sezioni) - scala 1:500 (del 23.04.2009 prot. n. 223445/57.02);

- Allegato n. 5 - Stato di Ricomposizione ambientale (integrazione e sostituzione) (planimetria e sezioni) - scala 1:500 (del 23.04.2009 prot. n. 223445/57.02);

- Allegato n. 6 - Documentazione fotografica (del 30.01.2009 prot. n. 53296/57.02);

- Allegato n. 7 - Relazione Tecnica (integrazione e sostituzione) (del 23.04.2009 prot. n. 223445/57.02);

- Allegato n. 8 - Dati Metrici (del 30.01.2009 prot. n. 53296/57.02);

- Allegato n. 9 - Fasi Esecutive (del 30.01.2009 prot. n. 53296/57.02);

- Allegato n. 10 - Relazione Paesaggistica (D.P.C.M. 12.12.2005) (del 30.01.2009 prot. n. 53296/57.02).

2) di stabilire che il presente provvedimento, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni della Giunta Regionale rilasciate con DD.GG.RR. n. 4135 del 01.08.1995 e n. 891 del 04.04.2003;

3) di stabilire che l'intervento, sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità fissate risulta compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con i vincoli ambientale/paesaggistico (ex. L. 1497/1939 ed ex L. 431/1985) esistenti sull'area di cava. Il presente provvedimento, rilasciato con il titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/1982, costituisce autorizzazione in relazione al vincolo per scopi idrogeologici ed altresì autorizzazione ambientale/paesaggistica prevista dal D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982. L'autorizzazione ambientale/paesagistica di cui al presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto;

4) i lavori di cui alla presente autorizzazione non possono essere iniziati in difetto dello svolgersi dei termini di scadenza per l'esercizio della potestà di annullamento da parte dell'autorità paesaggistica competente. Resta impregiudicata la facoltà da parte dell'autorità paesaggistica di annullare motivatamente il presente provvedimento a norma del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

5) di trasmettere, in applicazione della circolare 4 luglio 1989, n. 5341 del Ministero per i Beni culturali ed Ambientali e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il presente provvedimento con la relativa documentazione di progetto al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio;

6) di comunicare la presente autorizzazione paesaggistica alla Sopraintendenza per i Beni Ambientali per quanto di competenza, unitamente alla relativa documentazione di progetto ed alle risultanze istruttorie;

7) di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a) recintare entro tre mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri dell'area individuata con linea rossa tratteggiata nell'allegato n. 1 "Riferimenti cartografici e Viabilità - Estratto Catastale" a scala 1:2.000 facente parte della documentazione allegata alla domanda in data 26.01.2009, pervenuta in Regione il 26.01.2009, prot. n. 53296/57.02, di accorpamento delle autorizzazioni alla coltivazione di cava, rilasciate con DD.GG.RR. DD.GG.RR. n. 4135 del 01.08.1995 e n. 891 del 04.04.2003, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo nonché apporre ad ogni accesso del cantiere un cartello identificativo, delle dimensioni minime di metri 1 per metri 1, riportante i dati caratteristici della cava stessa ed i nominativi del Direttore responsabile (art. 28 del D.P.R. 128/59 e D.Lgs. 624/96) e del Direttore lavori (art. 15 L.R. 44/82);

b) delimitare, entro tre mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento, l'area di cava di cui alla precedente lettera a), previo accordo con il Servizio Forestale Regionale di Verona, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;

c) porre in opera, entro tre mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;

d) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorchè utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli prioritariamente per i previsti lavori di sistemazione ambientale;

e) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale, vietandone espressamente l'allontanamento dall'area di cava;

f) procedere, nei lavori di sistemazione ambientale parallelamente ai lavori di estrazione, ad eccezione delle aree atte a garantire la sicurezza e la corretta operatività del cantiere e secondo la seguente metodologia:

- riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e successivamente quello minuto in modo tale da dare al versante un andamento che riprenda, per quanto possibile, i caratteri morfologici originari;

- provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione;

- provvedere alla ricostituzione del prato e del bosco;

g) stabilire che è fatto divieto di coltivare l'ultimo quarto della superficie di scavo prima di aver sistemato ambientalmente sotto il profilo morfologico almeno un quarto della medesima;

h) mantenere in disponibilità, all'interno dell'area di cava, il quantitativo di materiale associato necessario alla ricomposizione ambientale dei lavori di escavazione sino a quel momento eseguiti;

i) raccordare morfologicamente la ricomposizione ambientale della cava in oggetto a quella dell'adiacente cava di calcare da taglio denominata "COLERI 1";

j) trattare con pigmenti ossidanti, sia alla fine che durante i lavori di escavazione, le pareti risultanti dalla scopertura del giacimento e, comunque, estendere ed eseguire tali trattamenti ovvero attivare idonei sistemi di mimetizzazione secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza (Provincia e/o Comune) durante la prosecuzione dei lavori quali l'impiego di reti mimetiche di colorazione opportuna;

k) mettere a dimora, ai fini del mascheramento delle pareti di scavo residuali, al piede delle medesime un doppio filare di specie arboree-arbustive tipiche della zona. Le specie arboree utilizzate dovranno avere un'altezza di almeno metri 2;

l) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava soprattutto in relazione alla necessità di evitare eventuali infiltrazioni delle medesime;

m) prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996;

n) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 410.000,00 (quattrocentodiecimila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

o) presentare prima della consegna del presente provvedimento il piano di gestione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 117/08. Tale piano dovrà essere approvato con decreto della Direzione Geologia ed Attività Estrattive e ritirato dalla ditta contestualmente alla consegna del provvedimento medesimo;

p) presentare prima della consegna del presente provvedimento copia dei titoli di disponibilità dell'intera area della cava, debitamente registrati all'ufficio del registro con scadenza della validità dei medesimi pari o superiore alla data stabilita per la conclusione dei lavori di coltivazione della cava;

q) effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del Servizio Forestale Regionale anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;

r) trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa alla messa a dimora delle specie arboree di cui alla precedente lettera q) impegnando la ditta a provvedere alla sostituzione e ripiantumazione delle fallanze che dovessero eventualmente essere riscontrate;

s) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

t) di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la presente cava che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;

u) di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

v) di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è il calcare da taglio e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;

8) di stabilire inoltre che la ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 09.12.2013. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato. Alla fine dei lavori di cava la ditta, il direttore di cava ed il direttore dei lavori di cui all'art. 15 della L:R. 44/82 dovranno presentare agli enti preposti alla vigilanza una dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione dei lavori stabiliti.

a) l'autorizzazione ai fini ambientali, di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 contenuta nel titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/1982, ha una durata fino al 31.12.2013;

b) la ditta è tenuta a formulare domanda di rinnovazione dell'autorizzazione ai soli fini paesaggistici, rilasciata nell'ambito della presente autorizzazione di cava, prima della scadenza del termine di cui alla precedente lettera a);

9) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui alla lettera n) punto 6) del presente provvedimento, i depositi costituiti dalla ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. e successive integrazioni, relativo alla deliberazione n. 4135 del 01.08.1995 per l'importo complessivo di Euro 80.309,92 (ottantamilatrecentonove/92) (deposito n. 212277 della Banca Popolare di Verona e Novara Soc. Coop. A r.l. - bolletta n. 0000420 del 29.12.1999 di € 65.073,57, bolletta n. 0000260 del 23.11.2000 di € 2.277,57, bolletta n. 0003513 del 19.09.2002 di € 3.636,89, bolletta n. 0401131 del 07.09.2004 di € 3.549,40, bolletta n. 0601000 del 07.12.2006 di € 2.906,96 e deposito in attesa di costituzione di € 2.865,53) e relativo alla deliberazione n. 891 del 04.04.2003 per l'importo complessivo di Euro 325.172,30 (trecentoventicinquemilacentosettantadue/30) (deposito n. 231684326 della Assicurazioni Generali s.p.a. - bolletta n. 0500486 del 17.05.2005 di € 300.000,00, bolletta n. 0700306 del 02.05.2007 di € 11.100,00 e ord. Provv. 0193 di € 14.072,30 in favore della Regione Veneto giuste quietanze, rilasciate Dall'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, a garanzia degli obblighi derivanti dalle deliberazioni n. 4135 del 01.08.1995 e n. 891 del 04.04.2003, nonché di restituire alla ditta Aquila Pietre s.n.c. di Marconi Domenico e C. i relativi atti di fidejussione. Di imputare la spesa al capitolo n. 92040 "restituzione depositi cauzionali diversi";

10) prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

11) stipulare con il Comune di Fumane la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato A), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

12) di ribadire che non viene incrementato il quantitativo in volume delle tipologie litoidi né viene incrementata la superficie della cava e di cava rispetto a quanto originariamente autorizzato con DD.GG.RR. n. 4135 del 01.08.1995 e n. 891 del 04.04.2003 e che le eventuali maggiori volumetrie di materiale di scarto e/o scopertura dall'attività di coltivazione dovranno essere mantenute all'interno dell'area di cava ed impiegate esclusivamente per migliorare ulteriormente, sotto il profilo ambientale e paesaggistico, il piano di sistemazione del sito di cava ricaricando il medesimo in modo da seguire l'andamento del piano di ricomposizione e ridurre per quanto possibile le pareti residuali a vista;

13) di stabilire che fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

14) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

15) di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

16) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in euro 100,00 (cento/00) che la ditta è tenuta a versare prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia.

Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.


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