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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4098 del 29 dicembre 2009
R.D. 1443/1927. Attività di cava, risorse minerarie e idrotermominerali. Criteri e modalità per la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Riferisce l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso.
Il R.D. 29.7.1927, n. 1443, detta "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno".
"Art. 1. La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge.
Art. 2. Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.
Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:
a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.
Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:
a) delle torbe;
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria."
In attuazione al suddetto R.D. 1443/1927, la Regione ha disciplinato la complessa materia con le seguenti norme:
In particolare, con le suddette leggi regionali si stabilisce, tra l'altro, l'iter amministrativo per il rilascio, da parte della Regione, dei provvedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e delle concessioni minerarie, mediante le quali viene posto in essere il vincolo minerario sui terreni interessati dall'utilizzo della risorsa rinvenuta.
Gli artt. 7 e 8 della L. 7.8.1990, n. 241, che norma il procedimento amministrativo, prevedono e disciplinano l'istituto della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Più in particolare, mentre l'art. 7 sancisce l'obbligo per l'amministrazione procedente di comunicare, con le modalità previste dal successivo art. 8, l'avvio del procedimento a determinati soggetti, salvo che vi siano particolari esigenze di celerità e ferma restando la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione dell'avviso, misure cautelari, l'art. 8 prevede l'obbligo della comunicazione personale, salvo che questa non risulti particolarmente gravosa per l'alto numero dei destinatari, precisando che un'eventuale omissione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
La coltivazione dei giacimenti di cava in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione, mentre la coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione. Di norma tali provvedimenti hanno la durata stabilita dal provvedimento di concessione.
Le concessioni idrotermominerali hanno di regola durata, determinata in rapporto dell'entità degli impianti programmati, comunque non superiore a 21 anni.
Le concessioni minerarie hanno la durata stabilita dal provvedimento di concessione.
Può accedere che nel caso di rinnovo, oppure qualora sia trascorso un certo tempo dal rilascio dei provvedimenti autorizzativi o concessori, i proprietari degli immobili interessati dal vincolo delimitato dal perimetro dell'autorizzazione/concessione siano aumentati notevolmente di numero, in relazione allo sviluppo urbanistico ed edilizio anche intensivo delle aree (lottizzazioni, condomini, viabilità urbana, ecc.).
In corretta applicazione dei principi fissati dalle citate normative regionali di settore, lex specialis e dalla L. 241/1990, norma generale, appare opportuno stabilire, per i casi in cui la struttura competente di volta in volta ritenga che non sia conforme al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione, celerità ed economia dell'azione amministrativa, particolarmente rilevanti nelle fattispecie delineate, procedere alla comunicazione personale dell'avvio del procedimento, in quanto eccessivamente gravosa per l'amministrazione per il numero dei destinatari, mediante pubblico avviso con le seguenti modalità:
Tali modalità di effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, peraltro idonee a raggiungere una fascia più ampia di soggetti oltre a quelli direttamente interessati in quanto proprietari degli immobili o delle aree coinvolte, potranno essere di volta in volta adottate relativamente ai procedimenti inerenti l'apposizione, la modifica sostanziale, il rinnovo e la cessazione del vincolo posto con il permesso di ricerca o con l'autorizzazione/concessione per l'utilizzo delle risorse estrattive, disciplinate dalle citate norme regionali.
L'avviso deve contenere l'elenco dei riferimenti catastali delle particelle dei terreni interessati e deve precisare dove e con quali modalità possono essere consultati gli atti. Gli interessati possono formulare, entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione, osservazioni alla Regione.
Analoga procedura dovrà essere seguita qualora le comunicazioni o le notificazioni non si sono potute eseguite per irreperibilità o assenza dei proprietari.
Si ritiene di incaricare il dirigente della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive dell'adozione dei necessari provvedimenti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
1) di approvare, per quanto riportato nelle premesse, i criteri e le modalità per la comunicazione personale di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, nei casi in cui la struttura competente, di volta in volta, ritenga che la comunicazione medesima non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il numero dei destinatari, in merito all'iter regionale per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di cava (L.R. 44/1982 - R.D. 1443/1927), delle concessioni minerarie (L.R. 7/2005 - R.D. 1443/1927), dei permessi di ricerca e delle concessioni delle risorse idrotermominerali (L.R. 40/1989);
2) di stabilire che, nei casi di cui al punto precedente, la comunicazione di avvio del procedimento è effettuata mediante pubblico avviso con le seguenti modalità:
3) di stabilire che tale avviso deve contenere l'elenco dei riferimenti catastali delle particelle dei terreni interessati e deve precisare dove e con quali modalità possono essere consultati gli atti. Gli interessati possono formulare, entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione, osservazioni alla Regione;
4) di stabilire che analoga procedura dovrà essere seguita qualora le comunicazioni o le notificazioni non si siano potute eseguire per irreperibilità o assenza dei proprietari;
5) di precisare che l'avvio del procedimento disciplinato dal presente atto non è necessario per gli ambiti territoriali in proprietà o in disponibilità del richiedente il permesso di ricerca/concessione;
6) di incaricare il dirigente della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive dell'adozione dei necessari provvedimenti.
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