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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 09 febbraio 2010


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4079 del 29 dicembre 2009

Legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare Veneto Agricoltura", articolo 4, comma 3. Determinazione dell'integrazione del trattamento economico dell'Amministratore Unico per l'anno 2008, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con provvedimento del Consiglio Regionale n. 80 dell'08/10/1998 è stato nominato per la prima volta l'Amministratore Unico dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentareVeneto Agricoltura e con successiva deliberazione del Consiglio Regionale n. 123, del 21 dicembre 1998, sono stati nominati i Revisori dei Conti della medesima Azienda.

Con successivo provvedimento n. 1820 del 1° giugno 1999, la Giunta Regionale ha, tra l'altro, stabilito - in conformità al disposto di cui all'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995 n. 502 - che all'Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura fosse attribuita un'indennità annua lorda pari a LIT 200.000.000, integrabile di un'ulteriore quota fino al 20%, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione.

Con DGR n. 2159 del 03.08.2001 la Giunta Regionale ha rideterminato l'ammontare complessivo dell'indennità annua lorda pari a LIT 280.000.000 per dodici mensilità, con possibilità di integrazione di un'ulteriore quota fino al 20%, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione.

Con successiva DGR n. 1422 del 15.05.2007 la Giunta Regionale ha definito il trattamento economico dell'Amministratore Unico secondo le modalità e decorrenze stabilite già stabilite con DGR n. 2682 del 7.08.2006, confermando l'integrazione dell'indennità annua lorda di un'ulteriore quota fino al 20% dell'importo aggiornato, da determinarsi sulla base del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione.

Ai sensi di quanto stabilito dalla sopra citata DGR, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta regionale di determinare la percentuale di integrazione dell'indennità annua lorda da attribuire all'Amministrato Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'anno 2008, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e del raggiungimento degli obiettivi fissati per il medesimo anno dalla Regione.

Al riguardo, risulta opportuno ricordare che con DGR 141/CR del 20 ottobre 2009 "Relazione al Consiglio regionale sul bilancio di esercizio 2008 dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali (lr 5/2001, art. 49 comma 1)", la Giunta regionale ha rilevato che l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, coerentemente ai contenuti delle proprie linee strategiche, ha perseguito e raggiunto pienamente gli obiettivi previsti nella legge istitutiva dell'Ente e fissati dalla Regione nel DPEF 2008.

Si evidenzia tra l'altro che, a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 23 del 29.12.2008, all'Amministratore unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, proclamato membro del Parlamento europeo o di una delle due Camere, non compete l'indennità di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 35/97, dalla data in cui fruisce del trattamento economico connesso alla predetta carica.

In relazione a quanto previsto dalla DGR n. 1422/2007, si propone pertanto alla Giunta regionale di determinare nella percentuale del 20 % l'entità dell'integrazione dell'indennità annua lorda di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 35/97, spettante all'Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'anno 2008 ai sensi del comma 3 bis del medesimo articolo.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude e propone alla Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 5 settembre 1997 n. 35;

Visto l'art. 1 DPCM 19 luglio 1995 n. 502;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1820 del 1° giugno 1999;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2159 del 3 agosto 2001;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1422 del 15.05.2007;

Vista la legge regionale del 29.12.2008, n. 23 "Modifica della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 "Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura"";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 141/CR del 20 ottobre 2009: "Relazione al Consiglio regionale sul bilancio di esercizio 2008 dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali (lr 5/2001, art. 49 comma 1)";]

delibera

1. di determinare, in base a quanto descritto in premessa, nella percentuale del 20 % l'entità dell'integrazione dell'indennità annua lorda di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 35/97, spettante all'Amministratore Unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'anno 2008, ai sensi del comma 3 bis del medesimo articolo;

2. di dare atto che gli oneri conseguenti al presente provvedimento fanno carico al bilancio dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.


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