Protesi dell'anca o del ginocchio (Drg 545): valorizzazione aggiuntiva allo specifico Drg. Parziale modifica della deliberazione n. 916 del 28 marzo 2006, allegato B.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 916 del 28 marzo 2006 la Giunta Regionale ha provveduto all'aggiornamento del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera.
L'allegato B della deliberazione sopra citata, parte integrante della stessa, riassume le regole del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e prevede, in particolare, per quanto riguarda le protesi d'anca una valorizzazione di euro 1.300,00 per oneri protesi aggiuntiva al Drg (Diagnosis Related Group) n. 209 "Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti inferiori" e codici di intervento 81.53 oppure 81.55.
Tale previsione è peraltro prevista anche nel vigente Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria (TUC).
Con deliberazione n. 4194 del 30 dicembre 2008 è stata approvata l'adozione, presso tutte le Aziende Sanitarie pubbliche e private provvisoriamente accreditate del Veneto, della versione italiana 2007 della International Classification of Diseases 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM) e della corrispondente versione 24 della Classificazione Diagnosis Related Groups (Drg), a far data dal 1 gennaio 2009.
Il nuovo sistema di classificazione ha previsto, tra l'altro, la soppressione di n. 24 Drg e la contestuale introduzione di n. 56 nuovi Drg e la Giunta Regionale, con deliberazione n. 204 del 3 febbraio 2009, ha adottato temporaneamente, quale criterio per la individuazione delle tariffe, delle degenze medie e dei valori soglia dei 56 nuovi Drg, la corrispondenza tra i Drg della 19^ versione ed i Drg della 24^ versione.
Anche il Drg n. 209 "Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti inferiori" è stato soppresso e sono stati introdotti due nuovi Drg:
n. 544 "Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori"
n. 545 "Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio"
Inoltre, la nuova versione dell'ICD9CM introduce codici di intervento di maggior dettaglio rispetto alla precedente versione. In particolare sono stati introdotti n. 3 nuovi codici per quanto riguarda il Drg n. 544 e n. 9 codici per quanto riguarda il Drg n. 545.
Necessita, pertanto, rivedere la disposizione sulla valorizzazione aggiuntiva allo specifico Drg per oneri protesi, di cui all'allegato B della DGR n. 916/2006, alla luce della nuova versione di classificazione adottata con la DGR n. 4194/2008.
Innanzitutto occorre sottolineare che nella precedente versione i codici 81.53 e 81.55 riportavano una descrizione generale dell'intervento che, per una maggiore comprensione, di seguito si riporta:
- 81.53 revisione di sostituzione dell'anca
Parziale
Totale
- 81.55 revisione di sostituzione del ginocchio
I nuovi codici di intervento introdotti dall'ICD9CM versione italiana 2007, che di seguito si riportano, descrivono in maniera più dettagliata le tipologie di intervento:
- 00.70 Revisione di protesi d'anca, sia acetabolare che dei componenti femorali
- 00.71 Revisione della protesi d'anca, componente acetabolare
- 00.72 Revisione della protesi d'anca, componente femorale
- 00.73 Revisione della protesi d'anca, inserto acetabolare e/o della sola testa del femore
- 00.80 Revisione della protesi di ginocchio, totale (tutti i componenti)
- 00.81 Revisione della protesi di ginocchio, componente tibiale
- 00.82 Revisione della protesi di ginocchio, componente femorale
- 00.83 Revisione della protesi di ginocchio, componente patellare
- 00.84 Revisione della protesi di ginocchio, inserto tibiale
Come si evince chiaramente dalle descrizioni sopra riportate, il maggior dettaglio rende ora di natura residuale i codici n. 81.53 e 81.55. Per una maggiore comprensione si riportano le nuove descrizioni:
- 81.53 revisione di sostituzione dell'anca non altrimenti specificata
- 81.55 revisione di sostituzione del ginocchio non altrimenti specificata
Appare chiaro quindi che nella precedente versione del sistema di classificazione non era possibile differenziare l'intervento di revisione di sostituzione totale dell'anca o del ginocchio dall'intervento di sostituzione parziale come neppure da altri interventi generici. Pertanto la valorizzazione aggiuntiva allo specifico Drg è stata riconosciuta, fino al 31 dicembre 2008, indistintamente.
Ora, invece, il maggior dettaglio degli interventi, introdotto con i nuovi codici, consente di effettuare la differenziazione di cui sopra.
Per quanto sopra espresso e considerato che la valorizzazione aggiuntiva di euro 1.300,00 deve trovare la sua ragion d'essere in un intervento di revisione che comporti la sostituzione totale della protesi o la sostituzione di singoli componenti di essa, escludendo quindi interventi genericamente non specificati, si propone che la valorizzazione in parola venga riconosciuta in caso di Drg n. 545 e gli appropriati codici di intervento n. 00.70 oppure 00.71 oppure 00.72 oppure 00.73 oppure 00.80, oppure 00.81, oppure 00.82, oppure 00.83, oppure 00.84.
Inoltre, si propone di sostituire nella colonna "tipologia", riportata nell'allegato B della DGR n. 916/2006, le parole "protesi d'anca" con le parole "protesi dell'anca o del ginocchio" considerato che la valorizzazione aggiuntiva alla specifico Drg viene già riconosciuta non solo per la revisione della protesi d'anca ma anche per la revisione della protesi di ginocchio.
Pertanto la disposizione contenuta nell'allegato B della DGR n. 916/2006, che di seguito si riporta
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Tipologia
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Specificazioni
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Corrispettivo in vigore dal 1 gennaio 2006
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Note
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PROTESI D'ANCA
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Valorizzazione aggiuntiva allo specifico Drg di Euro 1.300,00 per oneri protesi
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Drg 209 e codice intervento 81.53 oppure 81.55
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viene sostituita con la seguente disposizione
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Tipologia
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Specificazioni
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Corrispettivo
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Note
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PROTESI DELL'ANCA O DEL GINOCCHIO
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Valorizzazione aggiuntiva allo specifico Drg di Euro 1.300,00 per oneri protesi
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Drg 545 e codice intervento 00.70 oppure 00.71 oppure 00.72 oppure 00.73 oppure 00.80, oppure 00.81, oppure 00.82, oppure 00.83, oppure 00.84
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Considerato che, a seguito dell'adozione del nuovo sistema di classificazione, è tutt'ora in corso di revisione il "Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria", per l'anno 2009, si ritiene opportuno evidenziare che quanto disposto dal presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame alla luce di quanto verrà stabilito nel testo unico medesimo.
Si deve ora esaminare la decorrenza temporale della disposizione oggetto del presente provvedimento.
La versione italiana 2007 della International Classification of Diseases 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM) e la corrispondente versione 24 della Classificazione Diagnosis Related Groups (Drg) sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2009 (DRG n. 4194/2008).
Per la necessità di determinare le tariffe associate ai Drg di nuova introduzione, avvenuta con DGR n. 204 del 3 febbraio 2009, per le esigenze di formazione del personale addetto alla codifica e per le difficoltà di modificare in pochi giorni il sistema organizzativo ed informativo, è stato differito al 31 luglio il termine per l'invio dei dati necessari alla compensazione della mobilità sanitaria del primo trimestre (nota del Segretario Regionale Sanità e Sociale, prot. n. 690578/50.08.00 del 29 dicembre 2008, agli atti della Direzione per i Servizi Sanitari). Entro tale termine sono stati perciò inviati i dati sia del primo trimestre sia del secondo trimestre. E' di prossima scadenza l'invio dei dati necessari alla compensazione della mobilità sanitaria del terzo e del quarto trimestre.
Pertanto, nelle more dell'approvazione del "Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria", si ritiene che per le prestazioni erogate nell'anno 2009 la disposizione di cui al presente provvedimento non possa trovare applicazione. Per tali prestazioni si propone che la valorizzazione aggiuntiva allo specifico Drg di euro 1.300,00 sia riconosciuta indistintamente, quindi in caso di Drg n. 545 e codice di intervento 00.70 oppure 00.71 oppure 00.72 oppure 00.73 oppure 00.80 oppure 00.81 oppure 00.82 oppure 00.83 oppure 00.84 oppure 81.53 oppure 81.55.
A far data dal 1 gennaio 2010 viene riconosciuta la valorizzazione aggiuntiva descritta nella tabella sopra riportata.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTA la deliberazione n. 916 del 28 marzo 2006
VISTA la deliberazione n. 4194 del 30 dicembre 2008
VISTA la deliberazione n. 204 del 3 febbraio 2009
VISTO il "Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria" vigente]
delibera
1) di approvare, a parziale modifica di quanto previsto dalla deliberazione n. 916 del 28 marzo 2006, allegato B, e per i motivi espressi in premessa, la seguente disposizione relativa alla valorizzazione aggiuntiva per protesi:
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Tipologia
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Specificazioni
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Corrispettivo
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Note
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PROTESI DELL'ANCA O DEL GINOCCHIO
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Valorizzazione aggiuntiva allo specifico Drg di Euro 1.300,00 per oneri protesi
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Drg 545 e codice intervento 00.70 oppure 00.71 oppure 00.72 oppure 00.73 oppure 00.80, oppure 00.81, oppure 00.82, oppure 00.83, oppure 00.84
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2) di stabilire che quanto disposto al punto 1) decorre dal 1 gennaio 2010;
3) di stabilire che per le prestazioni erogate nell'anno 2009 sia riconosciuta la valorizzazione aggiuntiva allo specifico Drg di euro 1.300,00 in caso di Drg n. 545 e codice di intervento 00.70 oppure 00.71 oppure 00.72 oppure 00.73 oppure 00.80 oppure 00.81 oppure 00.82 oppure 00.83 oppure 00.84 oppure 81.53 oppure 81.55;
4) di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo.