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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 105 del 25 dicembre 2009


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3744 del 09 dicembre 2009

Attribuzione dei quantitativi di riferimento quote latte individuali aggiuntivi in disponibilità della Regione. Art. 3 legge 30 maggio 2003 n. 119. Assegnazione Campagna 2009/10. Validità quantitativo assegnato 2010/11.

Il Presidente On. Dott. Giancarlo Galan,. riferisce quanto segue.

Con il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003 n° 119, vengono attribuite alle Regioni le funzioni in materia di quote latte, riservando all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura i compiti relativi alla gestione della riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono.

Nell'ambito di operatività della Regione in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 commi 4, 5, 6 della legge 30 maggio 2003 n. 119, risulta necessario procedere alla gestione dei quantitativi di riferimento definiti in base alla zona territoriale di provenienza degli stessi a disposizione della Regione.

Al riguardo necessita precisare che le aziende, ai sensi del c.d. regime quote latte, vengono classificate ricadenti nelle zone territoriali Pianura, Svantaggiata e Montagna in base a quanto definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2003 relativo alle "Modalità di attuazione della L 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari".

Secondo quanto previsto dalla normativa in oggetto i quantitativi revocati dalle singole regioni tornano in disponibilità delle stesse fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato, mentre i quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

La normativa nazionale stabilisce, altresì, che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 119/03 i quantitativi originati da revoche ad aziende ubicate in zone montane e svantaggiate devono essere ridistribuiti tra le aziende delle zone da cui provengono.

Si evince pertanto che la disponibilità complessiva regionale deve essere innanzitutto ripartita sulla base della zona territoriale di provenienza delle singole revoche, per essere poi assegnata alle aziende ricadenti nelle medesime zone da cui provenivano.

Per quanto sopra, la disponibilità complessiva della regione, comunicata con nota dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) prot. n° 555210 del 25 novembre 2009, è così definita:

Origine quantitativi

Zona di competenza

Consegne

Vendite

Revoche da regione

Pianura

1.489.228

19.942

Svantaggiata

35.226

-

Montagna

755.374

44.892

Totale

2.279.828

64.834

Ripartizione quantitativi eccedenti

Pianura

18.769

15.828

Per omessa dichiarazione pluralità

-

Totale disponibilità riserva regionale

2.298.597

80.662

Ricostruita l'origine delle componenti dei due bacini della riserva regionale, con il presente provvedimento devono essere definite le modalità con cui le disponibilità della riserva regionale verranno utilizzate per essere distribuite tra le aziende aventi diritto.

La disponibilità complessiva della regione, comunicata con nota dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura è così definita:

- "Pianura"

Il quantitativo consegne in disponibilità e quindi assegnabile è pari a kg 1.507.997 originato in parte dalle revoche (kg 1.489.228), in parte dalla ripartizione del quantitativo eccedente a livello nazionale (kg 18.769).

Il quantitativo vendite dirette in disponibilità e quindi assegnabile è pari a kg 35.770 originato in parte da revoche (kg 19.942) in parte dalla ripartizione del quantitativo eccedente a livello nazionale (kg 15.828).

- "Svantaggiata"

Il quantitativo consegne in disponibilità e quindi assegnabile è pari a kg 35.226 originato totalmente dalle revoche.

- "Montagna"

Il quantitativo consegne in disponibilità e quindi assegnabile è pari a kg 755.374 originato dalle revoche.

Il quantitativo vendite dirette in disponibilità e quindi assegnabile è pari a kg 44.892 originato dalle revoche.

Riassumendo i quantitativi potenzialmente assegnabili ai sensi della presente deliberazione sono così riepilogati:

Consegne

Vendite dirette

Pianura

1.507.997

35.770

Svantaggiata

35.226

-

Montagna

755.374

44.892

Circa la quota consegne afferente alla Pianura, si dovrà altresì tener conto dell'assegnazione del quantitativo necessario per la produzione di latte che verrà realizzata in occasione delle manifestazioni fieristiche zootecniche, che si stima pari a circa kg 6.000.

Determinata quindi l'entità dei quantitativi in disponibilità e da assegnare con validità dalla campagna 2010/11, con il presente provvedimento si intendono definire le modalità con cui tali quantità verranno ripartite tra le aziende. A tale proposito si evidenzia che, la legge 30 maggio 2003 n. 119 individua prioritariamente i seguenti criteri per l'assegnazione di detti quantitativi:

  1. produttori che hanno subito la riduzione della quota B ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
  2. giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
  3. i quantitativi eventualmente residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

Relativamente al quantitativo consegne e considerato che le aziende che hanno subito il taglio di quota B sono localizzate nella zona di Pianura, si ritiene di procedere all'assegnazione nel modo seguente:

  • alle aziende classificate in zona di "Pianura" l'assegnazione dovrà essere finalizzata al ripristino del taglio di quota B operato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
  • alle aziende classificate in zona di "Montagna" titolari di quota consegne, condotte da giovani imprenditori o con giovani coadiuvanti, che ne faranno richiesta, per un quantitativo massimo assegnabile per azienda di 5.000 kg;
  • alle aziende classificate in zona "Svantaggiata" titolari di quota consegne, che ne faranno richiesta, per un quantitativo massimo assegnabile per azienda di 5.000 kg;

Relativamente al quantitativo vendite dirette si ritiene di procedere all'assegnazione del quantitativo vendite dirette alle aziende titolari di quota vendite dirette che ne faranno richiesta, per un quantitativo massimo assegnabile per azienda di 5.000 kg.

Con il presente provvedimento è, infine, necessario definire e ribadire alcune modalità operative di attribuzione delle quote di cui trattasi:

  • l'attribuzione individuale delle stesse può essere successivamente assoggettata a rettifica, positiva o negativa, nel caso di eventuali errori od omissioni connessi alla base dati presente nel sistema informatico;
  • relativamente all'assegnazione per il ripristino del taglio della quota B, considerato che per alcune aziende tale taglio è stato di lieve entità si ritiene conveniente per motivi di economia amministrativa venga definita, su proposta della Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura valutata e confermata dalla Direzione Politiche Agroalimentare, la soglia entro cui procedere innanzitutto al totale ripristino del taglio di quota B;
  • in nessun caso, come previsto al comma 4 art. 3 della L.N. 119/03, possono beneficiare dell'assegnazione in parola i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari; tale esclusione all'assegnazione non viene applicata alle aziende che hanno ceduto parte del loro q.r.i. con contratti di affitto di sola quota in corso di campagna;
  • l'assegnazione in parola dovrà essere limitata alle aziende che abbiano realizzato una produzione non inferiore al 70% del quantitativo di riferimento nell'ultimo periodo chiuso alla stessa data di approvazione della delibera, per il quale siano state presentate e caricate a sistema le dichiarazioni di commercializzazione e/o di vendita diretta, tutto ciò al fine di non incorrere in assegnazioni ad aziende per le quali è stato già concluso un procedimento di revoca ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 30 maggio 2003 n. 119.

Pertanto, con il presente provvedimento si intende prendere atto ufficialmente della situazione dello stato della riserva regionale e proporre l'utilizzo delle disponibilità della riserva regionale nelle modalità evidenziate attribuendo all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA - , in quanto operante nello specifico settore ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 854 del 12 aprile 2002, n. 2275 del 9 agosto 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, la competenza dell'assegnazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO la legge 30 maggio 2003 n. 119 di conversione del DL 28 marzo 2003 n. 49 e s.m.i.;

VISTO il Decreto ministeriale del 31 luglio 2003 di applicazione della legge 30 maggio 2003 n. 119;

VISTO la legge regionale 09 novembre 2001 n° 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura";

VISTO le deliberazioni di Giunta regionale del 12/04/2002, n. 854, del 09/08/2002 n° 2275 e del 14/03/03 n° 639, con le quali sono state trasferite ad AVEPA le competenze in materia di gestione dei procedimenti relativi al regime delle quote latte;

PRESO ATTO dei quantitativi registrati nel sistema informatico di supporto nel settore delle quote latte comunicati da AVEPA con nota prot. n° 555210 del 25 novembre 2009;

VISTO il Decreto di avocazione del Segretario Regionale al Settore Primario n. 2 del 18 marzo 2009;

delibera

  1. di procedere all'assegnazione lineare d'ufficio di quota consegne, alle aziende classificate ai sensi della legge 30 maggio 2003 n. 119 in zona di pianura, per le quali debba essere ripristinato il taglio della quota B attuato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto, per il quantitativo complessivo di kg 1.501.997;
  2. di procedere all'assegnazione di quota consegne, alle aziende richiedenti, titolari di quota consegne, classificate ai sensi della legge 30 maggio 2003 n. 119 in zona di montagna condotte da imprenditori o con coadiuvanti, con meno di quaranta anni, per il quantitativo complessivo di kg 755.374;
  3. di procedere all'assegnazione di quota consegne, alle aziende richiedenti, titolari di quota consegne, classificate ai sensi della legge 30 maggio 2003 n. 119 in zona svantaggiata per il quantitativo complessivo di kg 35.226;
  4. di procedere all'assegnazione di quota vendite dirette, alle aziende richiedenti, titolari di quota vendite dirette, classificate ai sensi della legge 30 maggio 2003 n. 119 in zona di pianura per il quantitativo complessivo di kg 35.770;
  5. di procedere all'assegnazione di quota vendite dirette, alle aziende richiedenti, titolari di quota vendite dirette, classificate ai sensi della legge 30 maggio 2003 n. 119 in zona di montagna per il quantitativo complessivo di kg 44.892;
  6. di stabilire che il quantitativo massimo assegnabile ai sensi dei punti 2, 3, 4 e 5 è di 5.000 kg;
  7. di incaricare l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA -, alla gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti discendenti dal presente provvedimento, compresa l'adozione della necessaria modulistica in conformità a quanto stabilito dalla delibera del 14 marzo 2003 n. 639.
  8. di stabilire che i termini di presentazione delle domande previste ai punti 2, 3, 4 e 5 decorrono dalla data di pubblicazione sul BUR della modulistica predisposta da AVEPA e che il termine di presentazione delle stesse domande non potrà essere inferiore a 15 giorni.
  9. la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle politiche agricole e forestali, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura.


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