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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3744 del 09 dicembre 2009
Attribuzione dei quantitativi di riferimento quote latte individuali aggiuntivi in disponibilità della Regione. Art. 3 legge 30 maggio 2003 n. 119. Assegnazione Campagna 2009/10. Validità quantitativo assegnato 2010/11.
Il Presidente On. Dott. Giancarlo Galan,. riferisce quanto segue.
Con il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003 n° 119, vengono attribuite alle Regioni le funzioni in materia di quote latte, riservando all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura i compiti relativi alla gestione della riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono.
Nell'ambito di operatività della Regione in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 commi 4, 5, 6 della legge 30 maggio 2003 n. 119, risulta necessario procedere alla gestione dei quantitativi di riferimento definiti in base alla zona territoriale di provenienza degli stessi a disposizione della Regione.
Al riguardo necessita precisare che le aziende, ai sensi del c.d. regime quote latte, vengono classificate ricadenti nelle zone territoriali Pianura, Svantaggiata e Montagna in base a quanto definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2003 relativo alle "Modalità di attuazione della L 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari".
Secondo quanto previsto dalla normativa in oggetto i quantitativi revocati dalle singole regioni tornano in disponibilità delle stesse fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato, mentre i quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.
La normativa nazionale stabilisce, altresì, che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 119/03 i quantitativi originati da revoche ad aziende ubicate in zone montane e svantaggiate devono essere ridistribuiti tra le aziende delle zone da cui provengono.
Si evince pertanto che la disponibilità complessiva regionale deve essere innanzitutto ripartita sulla base della zona territoriale di provenienza delle singole revoche, per essere poi assegnata alle aziende ricadenti nelle medesime zone da cui provenivano.
Per quanto sopra, la disponibilità complessiva della regione, comunicata con nota dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) prot. n° 555210 del 25 novembre 2009, è così definita:
Origine quantitativi
Zona di competenza
Consegne
Vendite
Revoche da regione
Pianura
1.489.228
19.942
Svantaggiata
35.226
-
Montagna
755.374
44.892
Totale
2.279.828
64.834
Ripartizione quantitativi eccedenti
18.769
15.828
Per omessa dichiarazione pluralità
Totale disponibilità riserva regionale
2.298.597
80.662
Ricostruita l'origine delle componenti dei due bacini della riserva regionale, con il presente provvedimento devono essere definite le modalità con cui le disponibilità della riserva regionale verranno utilizzate per essere distribuite tra le aziende aventi diritto.
La disponibilità complessiva della regione, comunicata con nota dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura è così definita:
- "Pianura"
Il quantitativo consegne in disponibilità e quindi assegnabile è pari a kg 1.507.997 originato in parte dalle revoche (kg 1.489.228), in parte dalla ripartizione del quantitativo eccedente a livello nazionale (kg 18.769).
Il quantitativo vendite dirette in disponibilità e quindi assegnabile è pari a kg 35.770 originato in parte da revoche (kg 19.942) in parte dalla ripartizione del quantitativo eccedente a livello nazionale (kg 15.828).
- "Svantaggiata"
Il quantitativo consegne in disponibilità e quindi assegnabile è pari a kg 35.226 originato totalmente dalle revoche.
- "Montagna"
Il quantitativo consegne in disponibilità e quindi assegnabile è pari a kg 755.374 originato dalle revoche.
Il quantitativo vendite dirette in disponibilità e quindi assegnabile è pari a kg 44.892 originato dalle revoche.
Riassumendo i quantitativi potenzialmente assegnabili ai sensi della presente deliberazione sono così riepilogati:
Vendite dirette
1.507.997
35.770
Circa la quota consegne afferente alla Pianura, si dovrà altresì tener conto dell'assegnazione del quantitativo necessario per la produzione di latte che verrà realizzata in occasione delle manifestazioni fieristiche zootecniche, che si stima pari a circa kg 6.000.
Determinata quindi l'entità dei quantitativi in disponibilità e da assegnare con validità dalla campagna 2010/11, con il presente provvedimento si intendono definire le modalità con cui tali quantità verranno ripartite tra le aziende. A tale proposito si evidenzia che, la legge 30 maggio 2003 n. 119 individua prioritariamente i seguenti criteri per l'assegnazione di detti quantitativi:
Relativamente al quantitativo consegne e considerato che le aziende che hanno subito il taglio di quota B sono localizzate nella zona di Pianura, si ritiene di procedere all'assegnazione nel modo seguente:
Relativamente al quantitativo vendite dirette si ritiene di procedere all'assegnazione del quantitativo vendite dirette alle aziende titolari di quota vendite dirette che ne faranno richiesta, per un quantitativo massimo assegnabile per azienda di 5.000 kg.
Con il presente provvedimento è, infine, necessario definire e ribadire alcune modalità operative di attribuzione delle quote di cui trattasi:
Pertanto, con il presente provvedimento si intende prendere atto ufficialmente della situazione dello stato della riserva regionale e proporre l'utilizzo delle disponibilità della riserva regionale nelle modalità evidenziate attribuendo all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA - , in quanto operante nello specifico settore ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 854 del 12 aprile 2002, n. 2275 del 9 agosto 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, la competenza dell'assegnazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO la legge 30 maggio 2003 n. 119 di conversione del DL 28 marzo 2003 n. 49 e s.m.i.;
VISTO il Decreto ministeriale del 31 luglio 2003 di applicazione della legge 30 maggio 2003 n. 119;
VISTO la legge regionale 09 novembre 2001 n° 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura";
VISTO le deliberazioni di Giunta regionale del 12/04/2002, n. 854, del 09/08/2002 n° 2275 e del 14/03/03 n° 639, con le quali sono state trasferite ad AVEPA le competenze in materia di gestione dei procedimenti relativi al regime delle quote latte;
PRESO ATTO dei quantitativi registrati nel sistema informatico di supporto nel settore delle quote latte comunicati da AVEPA con nota prot. n° 555210 del 25 novembre 2009;
VISTO il Decreto di avocazione del Segretario Regionale al Settore Primario n. 2 del 18 marzo 2009;
delibera
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