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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 105 del 25 dicembre 2009


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3626 del 30 novembre 2009

Nuove disposizioni generali di applicazione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia per le piccole e medie imprese del settore turismo. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli n. 101 e 103 e deliberazione n. 3084 del 10 ottobre 2003.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente, Assessore alle politiche dell'agricoltura e del turismo, Dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" all'articolo 101 prevede la costituzione e l'attivazione di un Fondo regionale di garanzia e controgaranzia finalizzato a garantire, senza oneri o spese a carico dei beneficiari, i finanziamenti agevolati ai sensi del Fondo di rotazione concessi dalle banche nell'interesse delle piccole e medie imprese turistiche.

Il Fondo è gestito da Veneto Sviluppo SpA, Finanziaria regionale iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e con deliberazione n. 3084 del 10 ottobre 2003 sono state fissate le disposizioni attuative di tale Fondo che reca una dotazione finanziaria di poco superiore a cinque milioni di euro, utilizzati a tutt'oggi in misura poco superiore a cinquecentomila euro.

Risulta evidente che così come sono strutturate ed organizzate le disposizioni attuative, tale Fondo non opera secondo le specifiche esigenze delle imprese e appare poco aderente alle moderne funzionalità delle imprese turistiche. Inoltre, la Giunta Regionale, con precedenti provvedimenti, ha provveduto a rivedere profondamente gli obiettivi e le operatività del regolamento del Fondo di rotazione e ha previsto anche di attivare, tramite la Finanziaria regionale, un innovativo intervento partecipativo di minoranza nelle imprese che realizzano attività e servizi inerenti il settore del turismo.

Infatti, tenuto conto del contesto operativo, della strutturazione aziendale, delle attuali dimensioni d'impresa, delle caratteristiche strutturali, della segmentazione di comparto, degli orientamenti futuri in termini di richieste e di servizi al cliente, la strategia regionale di incentivazione nel settore del turismo ha inteso operare su tre direzioni:

-        un nuovo Fondo di rotazione destinato alle PMI del settore, con tipologie di investimenti aventi l'obiettivo di sviluppare, a livello di ogni singola impresa, servizi integrati al turista, il miglioramento delle condizioni di ricettività, la riduzione del consumo di energia nello svolgimento delle attività, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo di attività complementari e che valorizzano il soggiorno;

-        un rinnovato Fondo di garanzia, destinato alle PMI del settore per favorire l'accesso al credito delle stesse, secondo le impostazioni concordate con Veneto Sviluppo SpA;

-        degli innovativi interventi partecipativi, con un coinvolgimento diretto di Veneto Sviluppo SpA nella partecipazione attiva di società attive nel settore turismo al fine di accrescerne il livello di competitività.

Per quanto concerne il Fondo di rotazione, la Giunta Regionale è già intervenuta con la deliberazione n. 1203 del 5 maggio 2009, integrata dalla deliberazione n. 3268 del 3 novembre 2009, mentre per quanto riguarda gli interventi partecipativi la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 3171 del 27 ottobre 2009.

Con il presente atto, quindi, concordemente con l'evoluzione in atto della strumentazione finanziaria e al fine di favorire un miglioramento dell'efficacia del fondo di garanzia e controgaranzia, quale ulteriore strumento di agevolazione per le imprese, specie in questo momento di difficoltà economiche e di reperimento di credito dal sistema bancario, si propone l'approvazione dell'allegato A),"Nuove disposizioni generali di applicazione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al riguardo necessita precisare che s'intende adeguare le disposizioni generali limitatamente a questo Fondo ed esclusivamente per le risorse finanziarie attualmente disponibili, in quanto non sono previste risorse finanziarie aggiuntive nell'esercizio finanziario in corso, né per quello di previsione per l'anno 2010. Inoltre con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 9 agosto 2008, risulta necessario ridefinire le condizioni degli aiuti a favore delle piccole e medie imprese.

La ridefinizione delle disposizioni di applicazione del Fondo di garanzia si ritiene altresì opportuna per due ordini di motivi, tra loro interconnessi:

a)        in conseguenza delle recenti modifiche introdotte dall'autorità di Vigilanza nell'attività creditizia a seguito del recepimento delle regole di Basilea 2, anche in tema di rilascio di garanzie e controgaranzie;

b)        a seguito delle mutate condizioni di accesso al credito, anche agevolato, da parte delle piccole e medie imprese, con l'applicazione di criteri di maggior selettività da parte degli operatori finanziari.

Le modifiche proposte alle disposizioni attuative del Fondo di garanzia hanno quindi l'obiettivo della massima fruibilità dello stesso, in quanto l'adeguamento alla vigente normativa creditizia porta a massimizzare l'efficienza e la fruibilità (oltre che l'intensità dell'aiuto) della connessa agevolazione di finanziamento. Nel contempo, così riformulato, può rappresentare un concreto supporto all'operatività dei Confidi anche in questo segmento dell'economia regionale.

In particolare si prevede l'aggiornamento dei soggetti beneficiari per conformarne le disposizioni a quanto previsto dalle deliberazioni n. 1203/2009 e n. 3268/2009, delle tipologie di intervento prevedendo in particolare la garanzia diretta ai soggetti finanziatori, ma anche la controgaranzia ai Confidi, degli importi e della durata delle garanzie che sono rese conformi alle disposizioni attuative del Fondo di rotazione. Le nuove disposizioni e i nuovi criteri si applicano sulle istanze che saranno presentate alla Finanziaria regionale successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Inoltre, al fine di adeguare lo strumento del Fondo di rotazione alla variegata realtà economica presente nel territorio della Regione del Veneto, si ritiene da un lato, con riferimento al territorio, di agevolare le imprese turistiche presenti nell'area montana, dall'altro, con riferimento alle tipologie d'impresa, di favorire l'aggregazione tra imprese e l'imprenditoria giovanile.

Tenuto conto che i criteri si applicano su nuove operazioni e riguardano aspetti di natura economica e finanziaria, di valutazione delle garanzie da rilasciare, che coinvolgono direttamente Veneto Sviluppo SpA, in qualità di gestore del Fondo, la Finanziaria regionale, in conformità al principio di trasparenza, adotterà e renderà pubblico il Regolamento operativo che disciplina i criteri di valutazione delle richieste che verranno presentate ai fini dell'ammissione alla garanzia, mediante preventiva pubblicazione sul sito www.venetosviluppo.it; tali criteri devono rispondere al principio di buona amministrazione nella gestione di risorse pubbliche nei confronti dei terzi beneficiari, intermediari e Confidi, in coerenza con le caratteristiche del prodotto finanziario e in linea con analoghi strumenti nazionali (Fondo Centrale di garanzia, FEI, ecc.).

Per quanto concerne il concorso nelle spese generali afferenti alla gestione del Fondo, da riconoscere annualmente alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA di cui al comma 5 dell'articolo 103 della legge regionale 33/2002 e alla successiva legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, si ritiene si debba tenere conto di una serie di fattori e di elementi di valutazione che concorrono alla determinazione di tali spese, sostanzialmente diversi da quelli attuali.

Al riguardo si precisa che con DGR n. 16 del 20 gennaio 2009, riguardante la determinazione degli oneri tecnici di gestione dei Fondi sostenuti da Veneto Sviluppo SpA per le attività svolte a favore della Regione Veneto, la Giunta Regionale ha espressamente previsto all'art. 1 dell'allegato B) della deliberazione medesima che "dai fondi oggetto del presente disciplinare, siano da escludere i fondi di garanzia, che, in considerazione della loro particolare complessità gestionale richiedono fissazione di commissioni ad hoc".

Infatti, in relazione all'operatività, che sarà innovativa e sicuramente più consistente rispetto al passato, alla complessità dell'attività gestionale e dei rischi commisurati alla valutazione delle singole istanze da ammettere all'intervento del Fondo, alla luce delle simulazioni tecnico-finanziarie operate da Veneto Sviluppo SpA e analogamente a quanto svolto da altre Regioni per le medesime tipologie di operazioni finanziarie, si ritiene di poter riconoscere annualmente un diritto di commissione a Veneto Sviluppo SpA per l'attività complessivamente svolta, conformemente alle modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 19/2004, pari all'1% annuo, calcolato sull'ammontare dei finanziamenti sui quali è stata deliberata la garanzia nel corso dell'ultimo esercizio di riferimento, a valere sulle risorse del Fondo, nei limiti comunque dei rendimenti finanziari complessivamente maturati dal fondo nel corso della sua operatività.

Pertanto, si ritiene di prevedere di riconoscere annualmente a Veneto Sviluppo SpA il diritto di commissione per l'attività finanziaria complessivamente svolta per la gestione del Fondo di garanzia, sulla scorta di quanto sopra indicato e conformemente a quanto stabilito all'articolo 6 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, previa verifica della relazione, delle informazioni e della congruità della rendicontazione finanziaria che saranno fornite da Veneto Sviluppo SpA sull'operatività del Fondo stesso.

Infine, in relazione alle modifiche intervenute al regolamento del Fondo e alla effettiva e concreta operatività del medesimo a favore delle imprese e dei Confidi, la Giunta Regionale, sulla scorta della relazione di Veneto Sviluppo SpA sull'attività del Fondo stesso prevista dalla legge regionale 33/2002, valuterà l'opportunità di integrare la dotazione finanziaria del Fondo medesimo.

Pertanto, la Giunta Regionale con deliberazione n. 150/CR del 27 ottobre 2009, ha approvato la proposta relativa alle nuove disposizioni generali di applicazione del fondo regionale di garanzia e controgaranzia per le piccole e medie imprese del settore turismo.

Tale provvedimento è stato inviato alla competente VI Commissione Consiliare che, nella seduta del 9 novembre 2009 all'unanimità, ha espresso il parere favorevole n. 768, con la modifica all'art. 4, punto 4.1, dell'allegato A), nei seguenti termini:

- controgaranzia concessa ai Confidi nell'interesse dei soggetti beneficiari.

Per quanto sopra esposto, si propone pertanto l'approvazione dell'allegato A) "Nuove disposizioni generali di applicazione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia" del settore turismo, parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTE le deliberazioni n. 3084 del 10 ottobre 2003,n. 1203 del 5 maggio 2009, n. 3171 del 27 ottobre 2009 e n. 3268 del 3 novembre 2009;

VISTO il provvedimento CR n. 150 del 27 ottobre 2009;

VISTO il parere della VI Commissione Consiliare n. 768 del 9 novembre 2009]

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e le argomentazioni indicate in premessa, le "Nuove disposizioni generali di applicazione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia", ai sensi dell'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ed in conformità al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE, in favore delle piccole e medie imprese turistiche;

2. di stabilire che le "Nuove disposizioni generali di applicazione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia" sono quelle esplicitate all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituiscono integralmente quanto stabilito, per il medesimo argomento, dalla deliberazione n. 3084 del 10 ottobre 2003;

3. di stabilire che Veneto Sviluppo SpA, quale gestore del Fondo, adotterà e renderà pubblico il Regolamento operativo che disciplina i criteri di valutazione delle richieste che verranno presentate ai fini dell'ammissione alla garanzia, mediante preventiva pubblicazione sul sito www.venetosviluppo.it;

4. di stabilire, per le motivazioni e le indicazioni espresse in premessa, che è riconosciuto a Veneto Sviluppo SpA il diritto di commissione per l'attività complessivamente svolta, conformemente alle modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 19/2004, pari all'1% annuo, calcolato sull'ammontare dei finanziamenti sui quali è stata deliberata la garanzia nel corso dell'ultimo esercizio di riferimento, a valere sulle risorse del Fondo, nei limiti comunque dei rendimenti finanziari complessivamente maturati dal fondo nel corso della sua operatività;

5. di prevedere che la corresponsione del diritto di commissione è operata secondo quanto stabilito all'articolo 6 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, previa verifica della relazione, delle informazioni e della congruità della rendicontazione finanziaria che saranno fornite da Veneto Sviluppo SpA sull'operatività del Fondo stesso;

6. di prevedere altresì che in relazione all'effettiva e concreta operatività del Fondo di garanzia e controgaranzia a favore delle imprese turistiche e dei Confidi, la Giunta Regionale, sulla scorta della relazione di Veneto Sviluppo SpA sull'attività del Fondo medesimo, valuterà con successivo provvedimento l'opportunità di integrare la dotazione finanziaria del Fondo medesimo;

7. di stabilire che le disposizioni attuative di cui all'allegato A), entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;

8. di inserire altresì il presente provvedimento nel sito http://www.regione.veneto.it/Economia/Turismo.


(seguono allegati)

3626_AllegatoA_220603.pdf

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