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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 29 dicembre 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3693 del 30 novembre 2009

L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue. 

La Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 ha disciplinato, tra l'altro, ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quater del D.Lvo 30 dicembre 1992 n. 502, i criteri per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;

Con dgr 16 agosto 2004 n. 2501 e successivi provvedimenti di integrazione e modificazione, la Giunta regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla menzionata legge regionale, disciplinando anche la classificazione delle strutture, i requisiti per l'accreditamento delle funzioni svolte dalle strutture o esercitate dai professionisti ex art. 15 comma 5 lr 22/02 nonchè le procedure per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento istituzionale di cui all'art. 15 della L.R. n. 22/02;

A seguito della previsione di cui all' art.1 comma 796 lettera t) che dispone "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'art. 8 quater, comma 7, del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8 quater, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992", la Regione ha adottato la dgr 28.12.2007 n. 4546 con la quale ha confermato il provvisorio accreditamento di soggetti transitoriamente accreditati ai sensi dell'art. 6, comma 6 della l. 26.12.94 n. 724 e ne ha approvato l' elenco ricognitivo;

L'iter procedurale diretto all'accreditamento istituzionale delle strutture provvisoriamente accreditate di cui all' elenco approvato con la citata dgr 4546/07 è alla sua prima attuazione e evidenzia la necessità di un'analisi istruttoria coordinata e multidisciplinare delle risultanze dei rapporti di verifica redatti a cura dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS);

Considerato che già la procedura di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie condotta dalla Regione è stata integrata, nella disamina delle risultanze dei rapporti di verifica trasmessi dall'ARSS, dalla dgr 30.12.08 n. 4197, che dispone il coinvolgimento della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia ( CRITE, istituita con dgr 6.8.08 n. 1455);

Considerato, altresì, che detta integrazione procedurale ha portato alla proficua conclusione dei procedimenti di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie in atto e che si rende pertanto opportuno, per le medesime motivazioni, integrare anche la procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale con la previsione dell'analisi istruttoria dei rapporti di verifica a cura della CRITE, composta dalle professionalità utili all'analisi tecnica congiunta delle risultanze dei rapporti di verifica;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), istituita con dgr 6.8.08 n. 1455, le seguenti ulteriori funzioni:

  • analisi coordinata e multidisciplinare dei rapporti di verifica e della relativa relazione di rispondenza ai requisiti per l'accreditamento istituzionale redatti dall'A.R.S.S. e definizione dei necessari elementi di raccordo tra le risultanze dei medesimi e la normativa vigente;
  • formulazione delle conseguenti proposte di prescrizione, con l'indicazione di priorità, tempi e modalità necessari per gli eventuali piani di adeguamento, in modo da garantire continuità all'erogazione del servizio sanitario, anche alla luce di eventuali osservazioni scritte e documenti prodotti dai soggetti interessati;
  • proposte sui provvedimenti da assumere in relazione al mancato o insufficiente adempimento alle prescrizioni o ai piani di adeguamento nonchè in relazione ad eventuali irregolarità riscontrate.

Si propone, inoltre, che l'ARSS tenga conto anche delle analisi condotte dalla CRITE nella formulazione delle future proposte di aggiornamento del manuale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

Vista la dgr 6 agosto 2004, n. 2501 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

Vista la dgr 6 agosto 2008 n. 1455 «Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della: ''Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia - (Crite) e approvazione dei: ''Criteri per la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imagin. clinico nella Regione Veneto»;

Vista la dgr 30.12.08 n. 4197, "Definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al titolo II capo I della l.r. 22/2002.";]

delibera

  1. di integrare, secondo quanto delineato nella premessa, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, la procedura per il rilascio dell'accreditamento definitivo dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;
  2. di affidare alla CRITE le seguenti ulteriori funzioni:
    • analisi coordinata e multidisciplinare dei rapporti di verifica e della relativa relazione di rispondenza ai requisiti per l'accreditamento istituzionale redatti dall'A.R.S.S. e definizione dei necessari elementi di raccordo tra le risultanze dei medesimi e la normativa vigente;
    • formulazione delle conseguenti proposte di prescrizione, con l'indicazione di priorità, tempi e modalità necessari per gli eventuali piani di adeguamento, in modo da garantire continuità all'erogazione del servizio sanitario offerto dalle strutture verificate, anche alla luce di eventuali osservazioni scritte e documenti prodotti dalle strutture sanitarie interessate;
    • proposte sui provvedimenti da assumere in relazione al mancato o insufficiente adempimento alle prescrizioni o ai piani di adeguamento nonchè in relazione ad eventuali irregolarità riscontrate.
  3. di disporre che, nella predisposizione delle proposte di aggiornamento del manuale di attuazione della l.r. 22/02, l'ARSS recepisca anche le proposte della CRITE.


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