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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 102 del 15 dicembre 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3494 del 17 novembre 2009

Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per l'esercizio 2009 ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Art. 41, l. r. 5/2001. DGR 97/CR del 30/6/2009.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie Ing. Sandro Sandri, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali Dott. Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.

L'approfondimento del dibattito nazionale sui futuri scenari del finanziamento del Servizio sanitario, ha evidenziato due aspetti di assoluto rilievo: l'applicazione del "federalismo fiscale" e la determinazione del fabbisogno finanziario per l'erogazione dei LEA, per ogni singola regione, sulla base dei costi standard.

Entrambe le questioni, a prima vista disgiunte, obbligano invece ad un'unica riflessione sul sistema sanitario regionale, che si confronterà con nuovi obiettivi e nuovi limiti di costosità per l'erogazione dei servizi, determinati dal raffronto con le migliori performances regionali, abbandonando qualsiasi riferimento a metodi acritici di riparto delle risorse basati sul costo storico.

In questo senso sono state attivate analisi e procedure con la costituzione di appositi data base finalizzate al supporto, secondo metodologie scientificamente corrette, della definizione dei costi standard delle aziende sanitarie venete da utilizzarsi per il riparto delle risorse finanziarie nei prossimi esercizi.

In particolare, con DGRV n. 4547 del 28/12/2007 è stato istituito un comitato tecnico-scientifico permanente per la determinazione dei costi standard delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali che opera in collaborazione con il Centro Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale (CERGAS) dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

In attesa dei risultati di dette attività, il presente provvedimento definisce un modello di riparto che rafforza, rispetto a quelli presentati negli anni passati, i criteri legati alla popolazione, al finanziamento delle funzioni non remunerate dal sistema dei DRG's ed alle specificità aziendali.

Inoltre sono stati introdotti, per le aziende non interessate da maggiorazioni finanziarie correlate alla specificità montana e lagunare, due nuovi criteri quali la "densità" e la "dispersione" in grado di identificare, in modo più adeguato, le aree al cui interno possono manifestarsi costi maggiori per l'erogazione dei LEA in tutti e tre i macro livelli (prevenzione, distrettuale ed ospedaliera). Si chiarisce che la base di calcolo della maggiorazione della quota capitaria, che tiene conto delle specificità descritte, non è comprensiva dei livelli di costo riferiti alla farmaceutica convenzionata ed alla residenzialità extraospedaliera in quanto oggettivamente poco influenzati da fattori geografici (montagna, laguna) e demografici (dispersione, densità).

E' stata inoltre eliminata, rispetto al provvedimento riferito al 2008, la clausola di salvaguardia che operava riducendo il divario di crescita delle risorse tra le aziende rispetto al riparto precedente mediante riallineamento delle quote tra le varie ULSS.

Al fine di ridurre il peso del costo storico nella determinazione delle quote di risorse per il 2009, è stato introdotto un "fondo di affiancamento" finalizzato a garantire a tutte le aziende un incremento minimo della quota capitaria, destinato a far fronte alle maggiori spese di natura obbligatoria e contrattuale. Tale fondo riveste un carattere di transitorietà e, pertanto, se ne prevede la progressiva riduzione, fino all'annullamento.

Con riferimento alle funzioni territoriali ed ospedaliere è necessario precisare che per il presente anno non è più previsto il finanziamento della terapia "sub-intensiva" in quanto i relativi costi sono ricompresi nelle tariffe DRG's, il cui sistema è stato recentemente aggiornato.

Per quanto riguarda la revisione complessiva del finanziamento a funzione, sono stati costituiti gruppi di lavoro composti dai esperti regionali delle aree riferite alle singole funzioni (SUEM, pronto soccorso, aziende ospedaliere integrate, terapia intensiva) che dovranno formulare nuovi criteri, da introdurre a partire dal 2010, avuto riguardo all'attività realmente svolta ed all'efficienza del servizio.

Pare opportuno sottolineare, in sintesi, che a fronte dell'introduzione di nuovi criteri e metodologie nel riparto 2009 ed alla contestuale eliminazione di altri ritenuti non più adeguati, anche sulla base degli approfondimenti fino ad ora svolti nelle sedi consiliari preposte, il divario tra le quote pro capite delle diverse aziende risulta sensibilmente diminuito.

Con riferimento all'iter per la determinazione del fabbisogno da parte dei competenti organismi nazionali si evidenzia che la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", al comma 1, ha determinato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009 in 102.683 milioni di euro.

A tali somme devono aggiungersi quelle previste:

·        dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" che al comma 377 dell'art. 2 dispone l'integrazione di detto finanziamento mediante ulteriori 834 milioni di euro a titolo di integrazione per l'abolizione della quota fissa pari a 10 euro per ricetta sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

·        a titolo di integrazione a norma del comma 2 dell'art.79 della Legge agosto 2008, n. 133 per la copertura degli oneri derivanti dall'adeguamento delle convenzioni con i medici di medicina generale, i PLS ed i medici della medicina dei servizi ambulatoriali, per un importo pari a 184 milioni di euro;

·        per la copertura dei costi derivanti dalla medicina penitenziaria ex DPCM del 1° aprile 2008, pari a 162,8 milioni di euro.

Pertanto, il fabbisogno complessivo per le regioni è stato determinato in 103.863,80 milioni di euro.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 26 febbraio 2009 ha espresso intesa sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di deliberazione del CIPE concernente il riparto delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009.

Secondo tale intesa il totale delle risorse disponibili per la Regione del Veneto, per l'esercizio 2009, ai fini finanziamento dei LEA, risulta pari a circa 7.926 milioni di euro.

Al fine di identificare le risorse da ripartire tra le aziende sanitarie della Regione del Veneto, va detratta la somma di 162 milioni di euro circa per il finanziamento di interventi e attività svolte a livello accentrato regionale.

Inoltre con riferimento alla legge regionale 19/3/2009 n. 7 ad oggetto "Cure palliative ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore", sono stati accantonati 5 milioni di euro secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 11.

Pari somma è stata altresì accantonata per le finalità previste dal "piano diabete" così come delineato dalla Commissione regionale diabetologica, istituita con legge regionale n. 36 del 24 novembre 2003 e con DGR n. 3284/2004.

Come per il precedente anno, è stato costituito un Fondo con una dotazione di circa 41 milioni di euro, che rappresentano una stima dei costi derivanti, per l'intero sistema, dall'applicazione della DGR 4051 del 11/12/2007 sui farmaci oncologici ad elevato costo. Tale fondo verrà ripartito con successivo provvedimento, sulla base dei rendiconti, riferiti alle singole aziende, valorizzati secondo il report elaborato dall'applicativo software regionale appositamente approntato.

Il presente riparto che è di circa 7.713 milioni di euro, viene effettuato utilizzando gli ultimi aggiornamenti dei dati relativi alla popolazione residente effettiva alla data del 31/12/2008.

A seguito dell'esperienza fin qui maturata dalle strutture regionali competenti ed in relazione agli stimoli ed ai pareri emanati negli anni precedenti dagli organi Consiliari e di Giunta della Regione, anche con riferimento a quanto previsto dalle note e dagli indirizzi della presidenza della Quinta Commissione Consiliare, così come espressi, da ultimo, nel parere alla Giunta regionale n. 719 del 15/10/2009, per il corrente anno è stato sviluppato un modello di ripartizione delle risorse finanziarie per l'erogazione dei LEA le cui caratteristiche principali vengono riassunte nelle tavole allegate al presente provvedimento (allegato A), che danno dimostrazione del procedimento di calcolo, con riferimento alle quali si precisa che:

a)        sono state adottate le pesature della popolazione residente per ogni singolo livello di assistenza coerentemente con i dati utilizzati dal riparto delle risorse su base nazionale, così come individuati dal documento di accordo Stato Regioni e Province Autonome (Intesa del 15/03/2007 repertorio atti n. 43/Conferenza Stato Regioni e Province autonome). Inoltre, è stata recepita l'indicazione della Quinta Commissione Consiliare del 28/8/2008 prot. 9744, di considerare ai fini dell'incremento della quota pro capite del 25% (esclusa la quota parte riferita alla farmaceutica territoriale ed alla residenzialità extraospedaliera) i comuni montani definiti "comuni particolarmente disagiati" che presentano almeno due dei tre parametri (quota media, pendenza media e percentuale del territorio comunale con quota superiore a 600 metri s.l.m.) superiori alla media del territorio montano svantaggiato (rispettivamente 872,74 m. s.l.m., 0,39 e 59%). Tali comuni sono: Agordo, Alleghe, Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Castello Lavazzo, Cencenighe Agordino, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Canale d'Agordo, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, Sappada, Selva di Cadore, Soverzene, Taibon Agordino, Tambre, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppe' di Cadore, Arsie', Cesiomaggiore, Lamon, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Rovere' Veronese, Selva di Progno, Velo Veronese, Brenzone, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Sant'Anna d'Alfaedo, San Zeno di Montagna, Asiago, Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Solagna, Valstagna, Arsiero, Caltrano, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico, Valli del Pasubio, Crespadoro, Recoaro terme,Fregona.

La medesima quota di incremento viene proposta anche per i residenti: nel territorio lagunare della città di Venezia (centro storico) e nelle sue isole (Lido, Alberoni, Malamocco, Pellestrina, S. Pietro in Volta, Murano, S. Erasmo, Burano, Mazzorbo e Torcello); nella frazione del territorio di Treporti del comune di Cavallino Treporti; nei comuni appartenenti alla zona del delta del Po quali Porto Tolle, Porto Viro e Rosolina. Per i residenti della città di Chioggia è stata attivata una maggiorazione pari al 15%, così come previsto dal citato parere della Quinta Commissione (PAGR 719 del 15/10/2009). Per le Ulss che non rientrano nei precedenti criteri è stato previsto l'inserimento di due nuovi criteri quali la densità (inteso come numero di abitanti per chilometro quadrato) e la dispersione ( considerato, per ogni singola Azienda sanitaria, nei termini di percentuale di abitanti residenti in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti). Nel caso in cui i predetti criteri si discostino in senso peggiorativo, rispettivamente, del 25% e del 50% dalla media regionale, viene attribuito un aumento della quota capitaria (esclusa la quota parte riferita alla farmaceutica territoriale ed alla residenzialità extraospedaliera) del 5% per tutta la popolazione appartenente alla Azienda sanitaria. Si prende inoltre atto della raccomandazione espresse dalla V^ Commissione Consiliare nel citato PAGR 719 del 15/10/2009 di rivedere i criteri per questa ultima maggiorazione del 5% al fine di garantire le medesime opportunità di finanziamento delle aree caratterizzate da analoghi indici di dispersione, indipendentemente dai criteri di specificità montana, lagunare o di area disagiata. Con riferimento alla popolazione del Comune di Cavallino Treporti si evidenzia che, a seguito di comunicazione ufficiale dello stesso in data 09/07/2009, la popolazione di riferimento per il presente riparto è pari a 1.457 unità;

b)        annualmente ogni Regione deve presentare un documento al Ministero della Salute il cui scopo è principalmente quello di verificare il rispetto dell'invio di una serie di flussi informativi riguardanti l'attività socio-sanitaria delle Aziende sanitarie, finalizzati alla verifica di alcuni indicatori relativi ai LEA ed al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario secondo i parametri SEC '95. L'erogazione del 3% del fondo sanitario da parte del Ministero è legato alla verifica di questo documento. Pertanto una quota del FSR, pari al 3% del totale delle somme disponibili, alla verifica dell'adempimento di quanto sopra specificato da parte delle singole Aziende sanitarie. Il criterio del riparto di tale somma è il seguente: il 30% di questa quota sarà assegnato in modo proporzionale al valore di un indicatore che esprime la valutazione dell'espletamento dell'obbligo informativo. Il rimanente 70% sarà assegnato in modo proporzionale ad un parametro che esprime un valore di efficacia/appropriatezza e di governance rispetto agli indicatori utilizzati dal Ministero. Gli importi previsti alla tav. 12 rappresentano le somme che, in acconto, vengono provvisoriamente assegnate, su base capitaria, alle singole aziende sanitarie e che verranno conguagliate appena saranno resi disponibili i risultati, relativi all'anno 2008, del tavolo di monitoraggio istituito ai sensi dell'Intesa Stato Regioni e Province Autonome del 23 marzo 2005;

c)        è stato mantenuto il finanziamento all'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, istituito con Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26. Parimenti, è stato previsto il mantenimento del finanziamento delle Aziende ospedaliere per i percorsi formativi universitari, coerentemente con i livelli definiti negli anni precedenti;

d)        in conformità a quanto previsto all'art. 3 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1 è stata prevista una apposita tabella (Tav. 4) che riporta la ripartizione, in prima istanza, della quota a valenza sanitaria del Fondo regionale per la non autosufficienza, ripartito secondo i criteri esplicitati. Per quanto attiene l'identificazione della quota e dei criteri definitivi per ogni singola azienda, oltre alla determinazione della quota relativa alla ripartizione del fondo sociale, si rimanda a quanto previsto dalla DGR 2584 del 4 agosto 2009;

e)        per quanto attiene alla rilevazione della mobilità sanitaria, è necessario sottolineare che il fenomeno ha ormai ampliato sia le tipologie che le modalità di rilevazione. Infatti, accanto agli ormai consolidati flussi relativi alla mobilità intra ed extra regionale, sono già implementati i flussi dell'assistenza "internazionale", riguardanti le cure prestate e ricevute, rispettivamente, a cittadini appartenenti alla Comunità Europea non residenti in Italia o a paesi esteri convenzionati e da cittadini veneti curati in paesi della Comunità stessa o in paesi con i quali vige apposita convenzione. Pertanto, stante la valenza, la variabilità e, non ultima, le diverse cadenze temporali di rilevazione delle varie tipologie di mobilità, pare opportuno definire mediante appositi successivi atti della direzione regionale competente, la determinazione dei saldi, per diversa tipologia, da attribuire alle singole Aziende sanitarie;

f)          il finanziamento per le funzioni di SUEM, pronto soccorso e terapia intensiva viene riconosciuto per la copertura dei costi di gestione, tra i quali, in via prioritaria, quelli relativi al personale. Per l'Azienda Ospedaliera di Padova è stato rinnovato, in analogia con i riparti precedenti, il finanziamento per l'attività di pronto soccorso pediatrico. Il finanziamento a funzione delle strutture per la terapia semi-intensiva è stato riallocato nel livello generale dell'assistenza ospedaliera e assegnato secondo i criteri generali, in quanto i relativi costi di esercizio sono ricompresi nelle tariffe dei DRG's;

g)        con riferimento alle DDGGRR 4303/2004 e 362/2005 che hanno istituito e regolamentato i dipartimenti interaziendali di medicina trasfusionale (DIMT), viene attribuito l'ammontare complessivo per l'anno 2009 del Fondo regionale per le attività trasfusionali (FRAT) (cfr. TAV 13 colonna 7). Il finanziamento viene assegnato alle Aziende individuate quali sedi principali dei DIMT. Le eventuali partite di credito e debito tra le aziende che partecipano ad uno stesso DIMT, in caso di non completa attivazione di quest'ultimi, verranno compensate, previa apposita comunicazione delle aziende interessate e verifica del CRAT (Centro regionale per le attività trasfusionali), in appositi provvedimenti del Dirigente della Direzione regionale per le risorse socio sanitarie;

h)        è stato individuato uno specifico fondo di affiancamento (cfr. TAV. 13, colonna 4) al fine di assegnare a tutte le aziende ULSS un incremento minimo dell' 1% della quota capitaria, ad esclusione di quelle che presentano una quota pro capite superiore a 1.650 Euro, per le quali tale incremento è fissato nella percentuale di 0,50% in aderenza al citato PAGR 719 della V^ Commissione consiliare. Il fondo è destinato a far fronte alle maggiori spese di natura obbligatoria e contrattuale. L'incremento rispetto all'anno precedente è calcolato sul totale 2008 al netto del FRAT e del Fondo integrativo e, per il 2009, al netto del FRAT, del Fondo di affiancamento, del Fondo per il progetto obiettivo delle cure primarie, dello stanziamento integrativo per le aziende che svolgono particolari funzioni sovra aziendali a valenza provinciale e della quota parte del Fondo per la non autosufficienza che nel 2008 trovava copertura nei capitoli dell'accentrata. Tale fondo ha carattere temporaneo in quanto se ne prevede la progressiva riduzione, fino all'annullamento;

i)          un apposito stanziamento integrativo (cfr. tav. 13, colonna 3) è stato attribuito a quelle aziende che svolgono particolari funzioni sovra aziendali a valenza provinciale escludendo Padova e Verona in quanto sedi di Azienda Ospedaliera e Belluno e Venezia in quanto già ammesse al Fondo di accompagnamento di cui al precedente punto h;

j)          in relazione allo start up del progetto obiettivo di un modello regionale di riferimento per le cure primarie - anni 2009-2011 -, finalizzato alla gestione integrata del paziente ed alla creazione di modelli organizzativi per garantire in modo più efficiente la continuità delle cure, è stato ripartito tra tutte le aziende territoriali, in ragione della popolazione residente, un fondo pari a 15 milioni di euro (cfr. col 6 TAV 13);

k)        un ulteriore fondo (cfr. TAV. 13, colonna 5) denominato "Fondo per l'innalzamento quota p.c.minima per l'anno 2009" è stato attivato e distribuito alle aziende la cui quota pro capite non raggiungeva l'importo ricompreso nell'intervallo riportato dal citato parere 719 del 15/10/2009 della Quinta Commissione (previsto tra euro 1.400 e euro 1.1450). La soglia minima raggiunta, compatibilmente con i vincoli e le assegnazioni previste anche ai punti precedenti, rispetta le indicazioni della Commissione ed è pari a euro1.407;

l)          una apposita tabella (tav. 14) riporta, con le opportune correzioni di meri errori materiali rispetto al dato della DGR 97/CR del 30/6/2009, le somme massime riconoscibili ai singoli privati preaccreditati per l'allestimento delle funzioni indicate, in relazione alla costante verifica, attivata dalle Aziende Sanitarie interessate, dell'effettiva erogazione e qualità del servizio corrispondente.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-         Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-         Vista la legge 23/12/1996 n. 662;

-         Viste le LR 14/9/1994 n. 55 e n. 56;

-         Vista la LR 3/2/1996 n. 5;

-         Visto l'articolo 41, della legge regionale 9/2/2001, n. 5;

-         Vista la LR 16/8/2002 n. 22;

-         Vista la LR 22/12/2005 n. 26;

-         Vista la LR 24/11/2003 n. 36;

-         Vista la DGR n. 3284 del 22/10/2004;

-         Vista la DGR 4303 del 29/12/2004;

-         Vista la DGR 362 del 11/02/2005;

-         Vista la DGR 4051 del 11/12/2007;

-         Vista la DGR 4549 del 28/12/2007;

-         Visto il parere della Quinta Commissione consiliare del 15/10/2009 n. 719]

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento, le tavole allegate (allegato A), recanti l'assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per l'esercizio 2009 ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per un totale complessivo pari a circa 7.713 milioni di euro;
  2. di rinviare ad appositi atti della direzione regionale competente la determinazione dei saldi della mobilità sanitaria complessiva, effettiva e presunta, in relazione alle sue diverse componenti, come indicato nelle premesse, ai fini dell'erogazione del riparto di cassa tra le diverse Aziende Sanitarie del Veneto;
  3. di demandare a singoli decreti del competente dirigente regionale il versamento delle quote mensili spettanti a ciascuna Azienda Sanitaria, secondo la vigente procedura, ed al contestuale impegno sul bilancio regionale dei relativi importi secondo quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2;
  4. di autorizzare il dirigente della Direzione regionale competente a rimodulare le quote mensili, così come indicate al precedente punto 3, in relazione alle maggiori difficoltà delle singole Aziende Sanitarie connesse alle scadenze contrattuali di pagamento.


(seguono allegati)

3494_AllegatoA_220195.pdf

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