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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 27 ottobre 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2905 del 29 settembre 2009

D.G.R. n. 4532 del 28.12.2007 e D.G.R. n. 448 del 24.02.2009. Istituzione del Programma regionale sviluppo del sistema regionale per la sicurezza del paziente /sviluppo del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.

I temi del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti si pongono come argomenti di rilevante severità che interessano vari settori della sanità ed hanno un forte impatto sociale.

Si tenga presente che una medicina sempre più tecnologica ed aspettative di cura sempre più elevate da parte dei cittadini hanno determinato una serie di criticità che pongono la gestione del rischio clinico come uno degli strumenti più importanti per il miglioramento della qualità dell'assistenza.

Nell'ambito delle varie attività avviate dalla Regione Veneto per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza dei pazienti va ricordata la DGR n. 4445 del 28.12.2006, con la quale la Giunta regionale ha istituito il coordinamento regionale per la sicurezza del paziente con il compito di coordinare le iniziative relative alla sicurezza di pazienti, visitatori, personale ed ambiente nel Servizio Socio-Sanitario Regionale.

Con successiva DGR n. 1831 del 1 luglio 2008 la Regione Veneto ha previsto l'attivazione di un modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente nel Sistema Socio-Sanitario Regionale del Veneto, la razionalizzazione e gestione unitaria dei flussi informativi regionali, l'avvio di un piano di formazione di base ed avanzato per gli operatori del Sistema Socio-Sanitario regionale incaricando l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria di redigere un programma di formazione da sottoporre all'approvazione del coordinamento regionale.

Il modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente nel sistema socio-sanitario regionale del Veneto costituisce lo strumento attraverso il quale il Direttore Generale attua le politiche aziendali per la sicurezza del paziente, e coinvolge più attori all'interno dell'Azienda stessa:

  • il responsabile delle funzioni per la sicurezza del paziente
  • il comitato esecutivo per la sicurezza del paziente
  • il collegio di direzione
  • il nucleo aziendale per la gestione dei sinistri.

Tale modello è teso a valorizzare le risorse professionali esistenti, tenendo conto delle competenze organizzative che già svolgono simili funzioni per compito istituzionale.

Tutte le aziende hanno provveduto alla nomina del responsabile delle funzioni per la sicurezza del paziente e del comitato esecutivo per la sicurezza del paziente.

L'Agenzia Regionale Socio Sanitaria ha contemporaneamente redatto il programma di formazione, che è poi stato applicato a tutti i responsabili suddetti delle strutture pubbliche e private provvisoriamente accreditate. Gli obiettivi del programma di formazione saranno periodicamente aggiornati e implementati in relazione alle esigenze espresse dalle Aziende Sanitarie e dal Coordinamento Regionale per la Sicurezza.

Si rende ora particolarmente importante ed urgente pervenire alla rapida implementazione operativa del modello. In particolare è opportuno che i responsabili aziendali delle funzioni per la sicurezza del paziente interagiscano tra di loro per uniformare priorità, comportamenti e approcci alla problematica nella delicata fase di avvio; tale esigenza è stata tra l'altro ripetutamente espressa dagli interessati.

È importante inoltre, data la rilevanza che la Regione Veneto attribuisce alla sicurezza del paziente, che vengano attivate e sviluppate tutte le altre iniziative previste dalla DGR n. 1831/08.

A tal fine si ritiene opportuno istituire uno specifico programma regionale, denominato sviluppo del sistema regionale per la sicurezza del paziente /sviluppo del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente, i cui obiettivi e attività sono dettagliati nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e vengono sinteticamente richiamati di seguito:

  • coordinare i responsabili aziendali per la gestione della sicurezza del paziente, monitorando i programmi aziendali
  • coordinare i gruppi operativi per l'esame delle linee guida ministeriali
  • mantenere i rapporti con le società scientifiche interessate
  • collaborare con l'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria per l'implementazione di metodi e strumenti per la gestione del rischio clinico
  • promuovere gli audit regionali previsti dalla DGR n. 1831/08
  • collaborare con l'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria per l'implementazione di metodi e strumenti per la gestione del conflitto e del contenzioso e per l'implementazione della gestione dei sinistri
  • collaborare con l'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria alla gestione del flusso informativo sulla sicurezza del paziente.

I programmi regionali, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 4532/2007 e dalla recente deliberazione n. 448 del 24.02.2009, sono pensati come strumenti duttili, flessibili, mirati a soddisfare esigenze conoscitive specifiche della programmazione regionale che deve saper interfacciarsi con una realtà sanitaria e socio-sanitaria complessa e in continua trasformazione. I programmi sono istituiti per sviluppare tematiche di interesse concreto ed attuale, sono finalizzati ad obiettivi ben definiti con una proiezione a breve e medio periodo individuati dalla Giunta Regionale, anche su proposta delle aziende sanitarie locali, che stabilisce, altresì, le attività progettuali, l'entità del finanziamento regionale da assegnare per lo svolgimento delle stesse, le modalità di gestione e individua il responsabile del programma.

La sede operativa del programma, che afferisce per materia alla Direzione regionale per i Servizi Sanitari, viene individuata presso l'Azienda Ulss n. 18, per l'attività già sviluppata in tema di risk management e per la particolare competenza raggiunta.

Il responsabile del programma, in coerenza con gli atti già predisposti dalla Regione Veneto, deve raccordarsi funzionalmente con il coordinamento regionale per la sicurezza del paziente, ed in particolare con l'ARSS cui compete il supporto organizzativo allo stesso. Il responsabile del programma diviene componente del coordinamento a tutti gli effetti. Tale disposizione, pertanto, integra quanto previsto dalla DGR n. 4445/2006.

Con l'occasione, si ritiene opportuno integrare il Coordinamento regionale anche con un rappresentante della federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Veneto ed uno del Coordinamento dei collegi IPASVI del Veneto, all'uopo designati.

L'Azienda Ulss n. 18 provvede a garantire la gestione amministrativa del programma. Deve inoltre presentare annualmente un piano di attività, predisposto dal responsabile del programma con allegato preventivo di spesa per l'approvazione della Giunta Regionale e conseguente erogazione del finanziamento annuale e provvede alla rendicontazione del medesimo e delle attività svolte alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento.

Si propone di affidare la responsabilità del programma al dr. Giuseppe Simini, in ragione dell'esperienza e delle competenze in materia del medesimo, come risulta da curriculum depositato agli atti dei competenti uffici regionali.

L'incarico ha durata triennale.

Il programma avrà una durata di anni tre, con possibilità di proroga, e per lo sviluppo del medesimo si propone di assegnare all'Azienda Ulss 18 un finanziamento di Euro 100.000,00 per ciascun anno di attività, che viene liquidato, con decreto del dirigente regionale della direzione per i Servizi Sanitari, per il 50% previa presentazione e approvazione del programma annuale di attività e del relativo preventivo di spesa e per il 50% previa presentazione e approvazione della relazione a consuntivo e del rendiconto economico.

Pertanto, si propone di impegnare la somma di euro 100.000,00, relativa all'anno in corso, sul capitolo 60009 del bilancio di previsione dell'esercizio 2009 che presenta la necessaria disponibilità, e di prenotare la somma per gli esercizi successivi, rinviando l'impegno di quest'ultima ad un decreto del dirigente regionale della direzione per i Servizi Sanitari.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 39 del 29.11.2001;

Vista la DGR n. 4445 del 28 dicembre 2006;

Vista la DGR n. 4532 del 28 dicembre 2007;

Vista la DGR n. 1831 del 1 luglio 2008;

Vista la DGR n. 448 del 24 febbraio 2009;]

delibera

1)      di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)      di approvare il programma regionale sviluppo del sistema regionale per la sicurezza del paziente /sviluppo del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente, come descritto nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3)      di stabilire che il programma regionale ha una durata di anni tre, con possibilità di proroga;

4)      di individuare l'Azienda Ulss n. 18 come sede operativa del programma di cui al punto 2);

5)      di affidare, per la durata di anni tre, l'incarico di responsabile del programma di cui al punto 2) al dr. Giuseppe Simini;

6)      di stabilire, ad integrazione della DGR n. 4445 del 28 dicembre 2006, che il responsabile del Programma è componente di diritto del Coordinamento Regionale per la Sicurezza del paziente;

7)      di stabilire, ad integrazione della DGR n. 4445 del 28 dicembre 2006, che il rappresentante designato dalla Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Veneto è componente di diritto del Coordinamento Regionale per la Sicurezza del paziente;

8)      di stabilire, ad integrazione della DGR n. 4445 del 28 dicembre 2006, che il rappresentante designato dal Coordinamento dei collegi IPASVI del Veneto è componente di diritto del Coordinamento Regionale per la Sicurezza del paziente;

9)      di assegnare un finanziamento di Euro 100.000,00 per ciascun anno di attività all'Azienda Ulss n. 18 che ne cura la gestione amministrativa;

10)   di stabilire che il finanziamento, di cui al punto 9), viene liquidato, con decreto del dirigente regionale della direzione per i Servizi Sanitari, per il 50% previa presentazione e approvazione del programma annuale di attività e del relativo preventivo di spesa e per il 50% previa presentazione e approvazione della relazione a consuntivo e del rendiconto economico;

11)   di impegnare, a favore dell'Azienda Ulss n. 18, l'importo di Euro 100.000,00 sul capitolo 60009 del bilancio di previsione 2009 che presenta la necessaria disponibilità;

12)   di rinviare la liquidazione dell'importo di euro 100.000,00 ad un decreto del dirigente regionale della direzione per i Servizi Sanitari, secondo le modalità di cui al punto 10);

13)   di prenotare la somma di Euro 100.000,00 sul capitolo 60009 per gli anni 2010 e 2011;

14)   di rinviare ad un decreto del dirigente regionale della direzione per i Servizi Sanitari l'impegno della somma di cui al punto 13) a favore dell'Azienda Ulss n. 18.


(seguono allegati)

2905_AllegatoA_218867.pdf

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