Deliberazione n. 4449 del 28 dicembre 2006 "Assistenza ospedaliera: criteri e modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori pubblici e privati pre-accreditati per gli anni 2007-2008-2009". Correzione errori materiali e disposizioni applicative.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
La DGR n. 4449 del 28 dicembre 2006 ha definito, per quanto attiene l'assistenza ospedaliera, i criteri e le modalità per la determinazione dei volumi e dei tetti di spesa degli erogatori, pubblici e privati provvisoriamente accreditati, per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il modello di regolazione dei volumi di attività non si è limitato ad un intervento di riduzione della spesa sanitaria, ma ha impostato in modo organico un metodo per favorire il governo della ospedalizzazione e della spesa medesima.
Stabilito che l'obiettivo è il tasso di ospedalizzazione standardizzato per età del 160 per mille da raggiungere entro l'anno 2009, la deliberazione ha previsto che ciascun erogatore pubblico e privato provvisoriamente accreditato debba concorrere al raggiungimento di tale valore. La riduzione del numero dei ricoveri deve realizzarsi nell'arco temporale del triennio 2007-2009 prevedendo per ciascun anno un calo pari ad un terzo del totale.
Sono stati, altresì, previsti meccanismi correttivi da applicare in caso di mancata riduzione dei ricoveri ed in caso di superamento del budget.
Successivamente all'adozione della DGR n. 4449/2006 ed all'applicazione di quanto in essa disposto, sono stati rilevati alcuni errori materiali per i quali si ritiene opportuno fornire, con il presente provvedimento, gli elementi correttivi, già oggetto di note da parte della direzione regionale competente.
Oltre a quanto finora esposto, occorre sottolineare che, in fase di concreta applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 4449/2006, diversi soggetti interessati hanno formulato dei quesiti per i quali si ritiene opportuno fornire, con il presente provvedimento, le disposizioni applicative. Ciò al fine di una corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni in parola.
Per quanto riguarda la presenza di errori materiali, si deve evidenziare che, come viene chiaramente riportato nel testo della DGR n. 4449/2006 e come viene correttamente calcolato per la maggior parte delle strutture sanitarie, la riduzione dei ricoveri deve realizzarsi nell'arco del triennio 2007-2009, prevedendo per ciascun anno un calo pari ad un terzo del totale. Nell'allegato D alla deliberazione menzionata, relativamente ad alcune strutture private provvisoriamente accreditate, il valore numerico riportato nell'ultima riga della relativa tabella non corrisponde ad un terzo del totale.
Pertanto si propone la correzione del mero errore materiale, sostituendo l'ultima riga delle relative tabelle, così come esposto di seguito:
- "C.C. Anna Rizzola"
La riduzione del numero di ricoveri deve realizzarsi nell'arco temporale del triennio 2007-2009 prevedendo per ciascun anno un calo pari a: 101
- "O. CL. Villa Salus"
La riduzione del numero di ricoveri deve realizzarsi nell'arco temporale del triennio 2007-2009 prevedendo per ciascun anno un calo pari a: 263
- "C.C. Policlinico S. Marco"
La riduzione del numero di ricoveri deve realizzarsi nell'arco temporale del triennio 2007-2009 prevedendo per ciascun anno un calo pari a: 228
- "C.C. Città di Rovigo"
La riduzione del numero di ricoveri deve realizzarsi nell'arco temporale del triennio 2007-2009 prevedendo per ciascun anno un calo pari a: 41
- "C.C. S. M. Maddalena"
La riduzione del numero di ricoveri deve realizzarsi nell'arco temporale del triennio 2007-2009 prevedendo per ciascun anno un calo pari a: 40
Inoltre, nella parte riguardante gli erogatori privati provvisoriamente accreditati, la tabella "tasso di ospedalizzazione", riferita all'applicazione del meccanismo della regressione, riporta, nella prima riga, un tasso di ospedalizzazione compreso tra il 161 e 170. Si ritiene che la regressione del 65% debba essere applicata anche nel caso di tasso di ospedalizzazione inferiore a 161.
Due ragioni inducono a tale applicazione. La prima. La deliberazione prevede che il tetto massimo di ricoveri per i cittadini residenti in una Azienda Ulss che nel 2005 abbia già conseguito un tasso di ospedalizzazione pari o inferiore al 160 per mille rimanga invariato rispetto all'anno 2005. Pertanto è coerente con i principi ispiratori della deliberazione la previsione della regressione in caso di superamento di tale tetto. La seconda. Il tasso di ospedalizzazione compreso tra >160 e =161 è superiore a quello previsto dalla deliberazione e quindi, coerentemente, anch'esso deve rientrare nella prima fascia di regressione.
Inoltre, poiché nella medesima tabella non è stato considerato il valore percentuale compreso tra 170 e 171, deve essere apportata la correzione che permetta di applicare la regressione nel caso che il tasso di ospedalizzazione abbia un valore percentuale ricompreso tra 170 e 171.
Pertanto si propone di sostituire la tabella "tasso di ospedalizzazione" così come di seguito riportato:
tasso di ospedalizzazione
|
< oppure = 170
|
65 %
|
|
compreso tra >170 e =180
|
75 %
|
|
superiore a 180
|
85 %
|
In merito alle disposizioni applicative, necessarie al fine della corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni previste dalla DGR n. 4449/2006, innanzitutto, si dà evidenza del fatto che il tasso di ospedalizzazione, certificato dal CRRC - SER, non comprende i ricoveri extraregione.
Inoltre, per quanto riguarda gli erogatori pubblici, fermo restando che il numero totale dei ricoveri da ridurre viene riportato nell'allegato B alla deliberazione n. 4449/2006, si esplicita che il numero dei ricoveri da ridurre annualmente corrisponde ad un terzo del numero totale triennale provinciale.
Per quanto riguarda gli erogatori privati provvisoriamente accreditati, fermo restando che il numero totale dei ricoveri da ridurre viene riportato nell'allegato D alla deliberazione n. 4449/2006, si esplicita che il numero dei ricoveri da ridurre annualmente corrisponde ad un terzo del numero totale triennale provinciale. Si conferma che per gli erogatori privati provvisoriamente accreditati ubicati nelle Aziende Ulss 19 e 22 l'arco temporale è di sei anni mentre per gli erogatori privati ubicati nell'Azienda Ulss n. 20 l'arco temporale è di quattro anni. L'Azienda Ulss cui territorialmente afferisce l'erogatore privato provvisoriamente accreditato ha il compito di verificare il raggiungimento della riduzione annuale prevista per lo stesso erogatore a livello provinciale e provvedere di conseguenza.
A ciò si aggiunge che, per gli erogatori privati provvisoriamente accreditati, l'applicazione del meccanismo della regressione richiede che, dato il giorno X in cui si raggiunge il volume di attività di dimessi pari al budget annuale, si considerino tutte le successive dimissioni controllando, per ciascuna Azienda Ulss di residenza del paziente, quale è stato il tasso di ospedalizzazione raggiunto ed in base ad esso si verifichi l'eventuale applicazione della regressione.
Agli erogatori privati provvisoriamente accreditati che in prevalenza (più del 51% del fatturato) erogano attività di terapia psichiatrica, recupero e riabilitazione funzionale, unità spinale e neuro riabilitazione, non espressamente considerati dalla deliberazione n. 4449/2006 al fine della riduzione dei ricoveri, vanno corrisposti gli incrementi finanziari previsti dalla medesima deliberazione. Nei confronti di tali erogatori, in caso di superamento del budget, si applica il meccanismo della regressione degli importi finanziari relativi all'attività effettuata in eccedenza.
L'ultimo aspetto relativo ad una corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni previste dalla DGR n. 4449/2006 riguarda i costi che si determineranno per le aziende sanitarie dal riconoscimento degli adeguamenti finanziari per gli anni 2008 e 2009 previsti dalla DGR n. 4449/2006. Tali costi saranno opportunamente considerati e valutati nei futuri provvedimenti per la determinazione della copertura delle perdite evidenziate nei bilanci d'esercizio per gli anni citati. Pertanto, non devono essere attivate partite di debito e credito tra le aziende per la fattispecie in questione.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTA la DGR n. 4449 del 28 dicembre 2006;
VISTA la DGR n. 452 del 27 febbraio 2007;]
delibera
1) di approvare, quale correzione del mero errore materiale, la sostituzione dell'ultima riga delle tabelle di cui all'allegato D della deliberazione n. 4449 del 28 dicembre 2006 così come di seguito riportato:
- "C.C. Anna Rizzola"
La riduzione del numero di ricoveri deve realizzarsi nell'arco temporale del triennio 2007-2009 prevedendo per ciascun anno un calo pari a: 101
- "O. CL. Villa Salus"
La riduzione del numero di ricoveri deve realizzarsi nell'arco temporale del triennio 2007-2009 prevedendo per ciascun anno un calo pari a: 263
- "C.C. Policlinico S. Marco"
La riduzione del numero di ricoveri deve realizzarsi nell'arco temporale del triennio 2007-2009 prevedendo per ciascun anno un calo pari a: 228
- "C.C. Città di Rovigo"
La riduzione del numero di ricoveri deve realizzarsi nell'arco temporale del triennio 2007-2009 prevedendo per ciascun anno un calo pari a: 41
- "C.C. S. M. Maddalena"
La riduzione del numero di ricoveri deve realizzarsi nell'arco temporale del triennio 2007-2009 prevedendo per ciascun anno un calo pari a: 40;
2) di approvare, quale correzione di mero errore materiale, la sostituzione della tabella "tasso di ospedalizzazione" come di seguito riportato:
tasso di ospedalizzazione
|
< oppure = 170
|
65 %
|
|
compreso tra >170 e =180
|
75 %
|
|
superiore a 180
|
85 %
|
3) di approvare le seguenti disposizioni applicative:
a) per quanto riguarda gli erogatori pubblici, il numero dei ricoveri da ridurre annualmente corrisponde ad un terzo del numero totale triennale provinciale
b) per quanto riguarda gli erogatori privati provvisoriamente accreditati, il numero dei ricoveri da ridurre annualmente corrisponde ad un terzo del numero totale triennale provinciale
c) di confermare che per gli erogatori privati provvisoriamente accreditati ubicati nelle Aziende Ulss 19 e 22 l'arco temporale è di sei anni mentre per gli erogatori privati ubicati nell'Azienda Ulss n. 20 l'arco temporale è di quattro anni
d) di approvare l'applicazione del meccanismo della regressione come in premessa riportato
e) agli erogatori privati che in prevalenza (più del 51% del fatturato) erogano attività di terapia psichiatrica, recupero e riabilitazione funzionale, unità spinale e neuro riabilitazione, non espressamente considerati dalla deliberazione n. 4449/2006 al fine della riduzione dei ricoveri, vanno corrisposti gli incrementi finanziari previsti dalla medesima deliberazione
f) nei confronti degli erogatori di cui al precedente punto e), in caso di superamento del budget, si applica il meccanismo della regressione degli importi finanziari relativi all'attività effettuata in eccedenza;
g) di disporre che i costi che si determineranno per le aziende sanitarie dal riconoscimento degli adeguamenti finanziari per gli anni 2008 e 2009 previsti dalla DGR n. 4449/2006 saranno opportunamente considerati e valutati nei futuri provvedimenti per la determinazione della copertura delle perdite evidenziate nei bilanci d'esercizio per gli anni citati;
h) di disporre che non devono essere attivate partite di debito e credito tra le aziende per la fattispecie di cui al punto g);
4) di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo.