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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 15 settembre 2009


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2408 del 04 agosto 2009

SOCIETÀ ANGIOLINO MAGALINI - Ampliamento e coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia denominata "Colombarotto" - Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

In data 07/12/2004 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal proponente domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 796937/46/01.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 06/05/2005 sui quotidiani "L'Arena" e "Il Corriere di Verona" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Villafranca di Verona (VR). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 23/05/2005, presso la Sala Riunioni della Società Chimica Servizi S.r.l. di Dossobuono (VR).

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

mittente

data

protocollo

Federazione Provinciale Verdi Verona

24/06/2005

461968/46/01

Fuori termine sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

mittente

data

protocollo

Legambiente di Verona

06/07/2005

491515/46/01

Comune di Villafranca di Verona

10/08/2005

571735/46/01

Provincia di Verona

25/08/2005

596909/46/01

Comune di Villafranca di Verona

18/04/2007

221035/45/07

Il Presidente della Commissione, nella riunione del 28.07.2005, ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R.10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

- in data 28/08/2006, acquisita con prot. n. 499699/45/07, relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale;

- in data 30/10/2006, acquisita con prot. n. 622573/45/07, relativa alla Relazione Paesaggistica;

In data 006/03/2007 il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto al proponente, in data 16/03/2009, con prot. n. 145682/45/07 E.410.01.1, documentazione integrativa, acquisita con nota del 06/04/2009, prot. n. 199322/45/07 E.410.01.1 /45/07.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 234 del 06/05/2009 la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso ad unanimità dei presenti, parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto con le statuizioni e prescrizioni di cui al citato parere, allegato A del presente provvedimento.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 10/99, dal ViceSindaco del Comune di Villafranca di Verona, Il Dirigente della Direzione Geologia ed Attività Estrattive (assenti il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente, il Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, il Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana ed il Dirigente dell'Unità Periferica del Servizio Forestale di Verona), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle statuizioni e prescrizioni precedentemente indicate nel parere di compatibilità ambientale.

Successivamente, con nota prot. n. 324956/45.07 D.400.01.6 del 15.06.2009 la Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi ha trasmesso all'Unità Complessa V.I.A la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale N.REG./2009/76 nella quale viene indicata la seguente prescrizione: "La progettazione del verde sia eseguita con l'obbligo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive", che si propone di integrare alle prescrizioni del parere n 234 del 06/05/2009, allegato A del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr.;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, la L.R. 52/1978 e la L. 07.03.2001, n. 78;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117;]

delibera

1. di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 24 della L.R. n. 10/99, la Ditta Angiolino Magalini - C.F. MGLNLN24M05L949Z - con sede in Via Lungadige Sammichieli n. 23, Verona (VR), a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "COLOMBAROTTO", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR), ), in conformità alla documentazione costituita dalla istanza più n. 25 elaborati, da quella integrativa inviata con nota in data 25.03.2009, protocollata in Regione al n. 199322/45/07 E.410.01.1 del 09.04.2009 e costituita da n. 11 elaborati, acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni di cui all'allegato parere (allegato A);

2. di esprimere, ai sensi della L.R. n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale secondo le prescrizioni di cui al parere n. 234 del 06/05/2009, allegato al presente provvedimento (allegato A);

3. di stabilire che il presente provvedimento fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce la precedente deliberazione n. 1978 del 02.06.1998 di autorizzazione a coltivare la cava in quanto l'intervento in argomento presenta nuovi programmi di coltivazione che includono e modificano quelli già in essere;

4. di stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è la "sabbia e ghiaia" e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata DGR 652/07 che si intende correlativamente richiamata e trascritta;

5. di demandare alla Direzione Geologia ed Attività Estrattive l'approvazione ed autorizzazione del piano di gestione dei rifiuti di cava, ai sensi del D.Lgs. 117/08, che dovrà aver luogo prima della consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione;

6. di riservarsi, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

7. di demandare alla Direzione regionale competente la consegna alla ditta del provvedimento di autorizzazione e dei correlati elaborati di progetto. Copia della medesima autorizzazione dovrà essere inviata al Comune, alla Provincia rispettivamente competenti in materia di vigilanza e polizia mineraria.

8. di recepire, ad integrazione delle prescrizioni approvate con il parere n 234 del 06/05/2009, la prescrizione riportata nella relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale N.REG./2009/76, redatta dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi e trasmessa all'Unità Complessa V.I.A. con nota prot. n. 324956/45.07 D.400.01.6 del 15.06.2009, che di seguito si riporta:

- "La progettazione del verde sia eseguita con l'obbligo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive";

9. di comunicare il presente provvedimento alla ditta Ditta Angiolino Magalini - C.F. MGLNLN24M05L949Z - con sede in Via Lungadige Sammichieli n. 23, Verona (VR), alla Provincia Verona, al Comune di Villafranca di Verona (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, alla Direzione Foreste ed Economia Montana, all'Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Verona, alla Direzione Regionale Tutela Ambiente, alla soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Provincie di Verona, Vicenza e Rovigo;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Venetocon le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989;

11. avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".


(seguono allegati)

2408_AllegatoA_217961.pdf

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