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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2519 del 04 agosto 2009
Deliberazione della Giunta regionale n. 2227 del 9 agosto 2002 "DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" -Disposizioni applicative. Secondo provvedimento". Modifiche dell'allegato n. 1.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie Ing. Sandro Sandri riferisce quanto segue:
Con deliberazioni della Giunta regionale n. 492 dell' 8 marzo 2002, n. 2227 del 9 agosto 2002, n. 3972 del 30 dicembre 2002, n. 489 del 5 marzo 2004 e n. 1433 del 15 maggio 2007, la Regione del Veneto ha dato attuazione al D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" - e successive modifiche ed integrazioni -, approvando le disposizioni applicative necessarie a garantire l'uniforme erogazione degli indicati livelli di assistenza sanitaria, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, da parte delle Aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere del Veneto.
In particolare, nell'allegato 1 della DGR n. 2227 del 9 agosto 2002 sono state definite, in conformità a quanto disposto dall'allegato 2B del suddetto D.P.C.M., le condizioni cliniche che consentono di accedere alle prestazioni di odontoiatria erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
Le disposizioni vigenti prevedono che l'accesso all'assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica sia garantito, in base a distinti e specifici protocolli e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, ai soggetti residenti in Veneto che si trovino in una delle seguenti situazioni di bisogno:
La categoria "assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità", include le persone che si trovano in una delle situazioni di debolezza sociale o sanitaria elencate nel punto 1.2 dell'allegato 1 della citata DGR n. 2227 del 9 agosto 2002. L'elenco comprende anche i soggetti affetti da una delle malattie rare evidenziate nel medesimo punto. Si tratta di patologie che, per le loro caratteristiche, causano, a chi ne è affetto, problemi sanitari di tipo odontoiatrico. L'assistenza garantita si estende a tutte le prestazioni previste dall'attuale Nomenclatore Tariffario Regionale.
La pratica clinica ha dimostrato, però, che il novero delle malattie rare suscettibili di avere effetti sull'apparato stomatognatico, con complicazioni alla funzione masticatoria e conseguentenecessità di cure e trattamenti odontoiatrici, non si esaurisce a priori con la summenzionata elencazione.
Per quanto sopra, al fine di estendere l'accesso alle cure garantite ai sensi del summenzionato punto 1.2, dell'allegato 1 della DGR 2227/02 alle persone affette da malattie rare che necessitano di interventi odontoiatrici per problemi dovuti alla patologia rara da cui sono affette, appare opportuno modificare il succitato punto 1.2, sostituendo l'elencazione delle malattie rare ivi riportata con il riferimento alla presenza di una malattia rara per la quale sia riconosciuto, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni erogate.
Si consideri, inoltre, che in caso di modificazione dell'elenco delle malattie rare che attribuiscono il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo, stabilito per il Servizio Sanitario Nazionale con D.M. 18.5.2001, la nuova formulazione consente alle struttureregionali di adeguarsi automaticamente al nuovo profilo erogativo senza necessità di provvedimenti attuativi.
Si propone, pertanto, di consentire l'accesso alle cure previste nell'allegato 1, punto 1.2, ai soggetti in possesso della certificazione di malattia rara rilasciata dal Centro di riferimento per le malattie rare competente nonché del corrispondenteattestato di esenzionerilasciato dall'Azienda ULSS di residenza e di garantirne l'erogazionein presenza di gravi pregiudizi per lo sviluppo e la funzione dell'apparato ortodontico che siano connessi alla diagnosidella malattia rara diagnosticata, in conformità al piano terapeutico redatto dal Centro di riferimento per le malattie rare della Regione Veneto presso il quale il paziente è in cura.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
1. di estendere l'accesso alle cure odontoiatriche e protesiche garantite ai sensi della DGRV n. 2227 del 9 agosto 2002, allegato 1, punto 1.2, alle persone affette da malattie rare che necessitino di interventi odontoiatrici per problemi dovuti alla patologia rara da cui sono affette;
2. di consentire l'accesso alle cure previste nell'allegato 1, punto 1.2, ai soggetti in possesso della certificazione di malattia rara rilasciata dal Centro di riferimento per le malattie rare competente nonché del corrispondente attestato di esenzione rilasciato dall'Azienda ULSS di residenza e di garantirne l'erogazione in presenza di gravi pregiudizi per lo sviluppo e la funzione dell'apparato ortodontico che siano connessi alla diagnosi della malattia rara diagnosticata, in conformità al piano terapeutico redatto dal Centro di riferimento per le malattie rare della Regione Veneto presso il quale il paziente è in cura;
3. di sostituire, nell'allegato 1, punto 1.2 , della DGRV n. 2227 del 9 agosto 2002, l'elencazione delle malattie rare riportata nell'elenco dei soggetti in condizioni di vulnerabilità, con il riferimento alla presenza di una malattia rara per la quale sia riconosciuto, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni erogate;
4. di modificare l'allegato 1, punto 1.2 , della D.G.R. n. 2227 del 9 agosto 2002, sostituendo la dicitura "Soggetti affetti dalle seguenti malattie rare" ed il successivo elenco di malattie rare, con la seguente dicitura:
5. di approvare le conseguenti modifiche dell'allegato 1 della DGRV n. 2227 del 9.8.2002 come riportate nell'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e che sostituisce il predetto allegato n.1.
(seguono allegati)
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