Accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto finalizzato alla collaborazione nel campo del prelievo e della fornitura di cornee e tessuti oculari per trapianto. Rinnovo.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
La legge 1 aprile 1999, n. 91, "Disposizioni in materia di prelievo e di trapianto di organi e tessuti", prevede (artt. 10 e 15) che le Regioni, in associazione tra di loro, possano istituire centri interregionali per i trapianti, individuando le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti di origine umana prelevati e di certificarne l'idoneità e la sicurezza.
In particolare tale facoltà di organizzare centri di riferimento interregionali, limitatamente ai tessuti corneali, è altresì prevista all'art. 4 della legge 13 agosto 1993, n. 301 "Norme in materia di prelievi e di innesti di cornea".
Sempre in tema di prelievo-stoccaggio-distribuzione di tessuto di origine umana, si deve anche ricordare il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 191, che attua la direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule di origine umana.
La Regione Veneto, con deliberazione n. 3442 del 17 dicembre 2001, ha approvato l'accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto finalizzato alla collaborazione nel campo del prelievo e della conservazione di tessuti a scopo di trapianto. Tale accordo è decaduto in data 31 dicembre 2007.
Alla luce di quanto sopra esposto, valutata la positiva esperienza avuta e considerato che, di fatto, già da tempo alcune Aziende Sanitarie del Friuli-Venezia Giulia si avvalgono dell'opera di banche dei tessuti del Veneto ed hanno a tal fine stipulato apposite convenzioni interaziendali, appare opportuno proseguire il rapporto di collaborazione con la medesima regione.
Pertanto, richiamata la legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo, ed in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità di concludere accordi fra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, si propone di rinnovare l'accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto finalizzato alla collaborazione nel campo del prelievo e della fornitura di cornee e tessuti oculari per trapianto il cui testo viene riportato nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento.
Si propone, infine, di delegare l'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione Veneto, l'accordo di cui all'allegato A.
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA la legge 12 agosto 1993 n. 301;
VISTA la legge 1 aprile 1999 n. 91, ed in particolare gli articoli 10 e 15;
VISTA la deliberazione n. 3442 del 17 dicembre 2001;]
delibera
1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, l'accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto finalizzato alla collaborazione nel campo del prelievo e della fornitura di cornee e tessuti oculari per trapianto di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di delegare l'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione Veneto, l'accordo di cui al punto 1).
(seguono allegati)
2536_AllegatoA_217810.pdf