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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 08 settembre 2009


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2363 del 04 agosto 2009

Ridefinizione dei criteri per la dichiarazione d'interesse locale degli archivi e la concessione dei contributi a favore degli archivi di ente locale e di interesse locale, previste rispettivamente dagli artt. 41 e 42 della L.R. n. 50 del 1984 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Il Vice Presidente Dott. Franco Manzato riferisce quanto segue.

Ai sensi del titolo V della L.R. 5 settembre 1984, n. 50 ("Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale") la Regione favorisce la conservazione, il riordino e la pubblica fruizione degli archivi veneti, siano essi di enti locali o dichiarati di "interesse locale" ai sensi dell'art. 41 della legge stessa. Attualmente i criteri per il riconoscimento dell'interesse locale sono contenuti nella DGR n. 10 del 12 gennaio 2000, e quelli per l'assegnazione di contributi finanziari nella DGR n. 3008 del 2 ottobre 2007. Si ritiene ora opportuno adottare una nuova deliberazione che regoli contestualmente ambedue i procedimenti, aggiorni le indicazioni di natura procedurale e informativa e specifichi il contenuto delle previsioni di attività ammesse a contributo sulla base dell'esperienza concreta degli ultimi anni.

1.      Dichiarazione d'interesse locale 

L'art. 41 della L.R. n. 50 del 1984 prevede la possibilità per gli archivi la cui proprietà sia diversa dallo Stato o da enti locali territoriali, di richiedere la dichiarazione di interesse locale in presenza dei prescritti requisiti. La dichiarazione è pertanto il riconoscimento di appartenenza al sistema regionale archivistico per tutte quelle realtà che s'impegnano a raggiungere determinati obiettivi di qualità e servizio.

1.1 Requisiti

I requisiti indicati dalla legge per gli archivi di interesse locale sono la rilevanza culturale e la fruibilità pubblica, i quali si traducono nei seguenti standard minimi di servizio:

-       possesso di un patrimonio documentario significativo sul piano culturale che il titolare s'impegna a conservare e, se necessario, a restaurare in modo corretto onde evitare danni e dispersioni;

-       ordinamento e condizionamento dei materiali documentari;

-       dotazione di mezzi di corredo elaborati secondo gli standard archivistici;

-       fruibilità pubblica dell'archivio con orario di apertura regolare o su appuntamento;

-       accesso gratuito alla documentazione, nel rispetto della normativa sul diritto alla riservatezza;

-       sorveglianza e assistenza durante la consultazione degli utenti;

-       garanzia di sicurezza dei locali dedicati al deposito e alla consultazione secondo la normativa vigente.

1.2 Modalità di presentazione della domanda e procedure d'istruttoria

La domanda per ottenere il riconoscimento di interesse locale deve essere obbligatoriamente corredata da una scheda descrittiva dell'archivio in cui si attestano i requisiti minimi indicati al punto precedente. La domanda va redatta utilizzando l'apposita modulistica disponibile anche nel sito internet "Archivi del Veneto" all'interno del portale regionale (www.regione.veneto.it). I soggetti privati, che non siano costituiti in ONLUS, devono apporre sulla domanda la marca da bollo del valore vigente.

La Regione, esaminata l'istanza, richiede i pareri prescritti dall'art. 41 della L.R. n. 50 del 1984, all'Amministrazione comunale dove ha sede l'archivio e alla Soprintendenza Archivistica per il Veneto; nell'eventualità in cui i pareri non pervengano entro 60 giorni, la Regione procederà in ogni caso sulla base della documentazione e della relazione fornita dal personale tecnico regionale inviato in loco per la verifica della rispondenza ai requisiti necessari per la dichiarazione. 

1.3 Dichiarazione

La conclusione del procedimento deve avvenire nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, attestata dal protocollo d'arrivo. La dichiarazione viene quindi espressa con Decreto del Dirigente della Direzione competente.

Nel caso di archivi non dotati di strumenti di ricerca o dotati di strumenti parziali o sommari, è possibile giungere alla dichiarazione subordinatamente all'impegno da parte del titolare di inventariare il patrimonio archivistico secondo gli standard archivistici in uso, entro un periodo massimo di tre anni dal ricevimento del riconoscimento regionale.

Una volta dichiarato l'archivio, il titolare s'impegna a comunicare alla Regione qualsiasi variazione successivamente intervenuta sia per quanto concerne l'entità e lo stato del patrimonio documentario sia le condizioni di gestione e fruibilità pubblica.

1.4 Revoca

La Regione può esercitare il potere di revoca del riconoscimento qualora venga accertato il venire meno dei requisiti o il mancato adeguamento agli standard minimi richiesti. La Regione può altresì prendere atto della volontà dei proprietari di non far più parte della rete documentaria regionale e di conseguenza revocare il riconoscimento.

2. Contributo ordinario

2.1 Archivi ammessi a contributo regionale

Ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 50 del 1984, possono concorrere al riparto annuale dei contributi gli archivi appartenenti a Enti locali territoriali e gli archivi dichiarati di interesse locale. Nel caso di progetti condivisi da più soggetti associati, l'istanza di contributo deve essere presentata da un soggetto formalmente individuato quale capofila di sistema o rete.

Nel caso invece di archivi gestiti in comodato, o tramite altro accordo formale, da soggetti diversi dai soggetti proprietari, la domanda di contributo deve essere sottoscritta contestualmente da gestore e proprietario. L'affidamento in gestione deve essere esplicitato formalmente con nota sottoscritta del proprietario.

Il riconoscimento d'interesse locale per gli archivi non appartenenti ad enti locali, è requisito necessario per la partecipazione al riparto e deve essere già acquisito al momento della presentazione della domanda.

2.2 Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande, redatte utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione nel sito "Archivi del Veneto" all'interno del portale regionale (www.regione.veneto.it), devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il 30 settembre di ogni anno, tramite raccomandata, anche a mano; al fine del rispetto dei termini fa fede il timbro postale di partenza. I soggetti privati che non siano costituiti in ONLUS sono tenuti ad apporre sulla domanda una marca da bollo del valore vigente.

Le istanze di partecipazione al riparto dei contributi devono essere obbligatoriamente corredate da:

-       scheda descrittiva dell'archivio (vedi modulistica in linea); tale obbligo non sussiste per i soggetti che hanno già presentato per esercizi precedenti domanda di contributo con annessa la scheda descrittiva oppure è sufficiente per costoro compilarla limitatamente alle variazioni intercorse;

-       progetto d'intervento redatto secondo l'apposita modulistica;

-       copia dell'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per il Veneto per i progetti di restauro o della richiesta di tale autorizzazione, la quale potrà pervenire ad integrazione della domanda di contributo tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della domanda.

2.3 Attività da ammettere a contributo

Le attività da ammettere a contributo sono indicate all'art. 42 della L.R. 50/1984:

a)      per "la sistemazione e la corretta collocazione del materiale archivistico" è da intendersi:

-       attività di ricognizione e schedatura;

-       ordinamento;

-       depolveratura;

-       censimento;

-       inventariazione;

-       condizionamento;

-       sistemazione fisica del materiale archivistico.

Tutte le operazioni sopraelencate s'intendono realizzate secondo le buone pratiche archivistiche e nel rispetto dei criteri scientifici e degli standard archivistici.

b)      per "l'acquisto di attrezzature di contenimento e classificazione di detto materiale" è da intendersi:

-       acquisto di materiali di condizionamento quali scatole, buste, cartelle, ecc.;

-       acquisto di scaffalature, armadi, armadi compatti;

-       acquisto di computer da adibire specificatamente ed esclusivamente all'attività di inventariazione e di consultazione dell'archivio;

-       acquisto di software archivistici per l'inventariazione.

c)    per "il restauro del materiale archivistico di particolare interesse culturale" si deve intendere:

-       attività di recupero e ripristino dell'originale integrità dei materiali documentari condotta da professionisti restauratori sulla base di un progetto approvato e autorizzato dalla Soprintendenza.

Non son ammesse a contributo le spese sostenute dal soggetto titolare per il funzionamento e la gestione corrente dell'archivio, ivi compresi gli emolumenti delle persone a ciò adibite. Sono inoltre esclusi i progetti riguardanti gli archivi correnti e di deposito.

Il progetto presentato non deve essere già stato finanziato ai sensi della L.R. 50/1984 in altri esercizi né ai sensi di altra legge regionale e non deve essere già ultimato dal soggetto richiedente prima del termine di presentazione della domanda. E' possibile altresì che il progetto venga ammesso a contributo in più esercizi ma relativamente a fasi successive di realizzazione aventi come oggetto interventi diversi.

Sono infine esclusi i progetti portati a termine prima della presentazione della domanda di contributo. 

2.4 Criteri di valutazione dei progetti presentati e definizione dei contributi

I criteri per l'assegnazione dei contributi per il sostegno degli archivi favoriscono le seguenti condizioni:

-       entità della spesa preventivata che deve intendersi effettiva e coerente con la portata del progetto;

-       attività di restauro, quale intervento di primaria e necessaria salvaguardia dei materiali archivistici;

-       riordino e inventariazione, quali operazioni necessarie per la tutela e la fruibilità pubblica degli archivi;

-       condivisione del progetto archivistico da parte di un sistema formalizzato di soggetti;

-       preferenza per i Comuni di dimensione minore.

In corso d'istruttoria i progetti vengono quindi valutati tenendo conto della tipologia del titolare e delle attività per cui si richiede il contributo, graduando il punteggio assegnato sulla base dei seguenti criteri:

-       un punto per ogni 1.000,00 Euro di preventivo per i progetti di restauro autorizzato dalla Soprintendenza;

-       un punto per ogni 2.500,00 Euro di preventivo per progetti di riordino e/o inventariazione;

-       un punto per ogni 5.000,00 Euro di preventivo per acquisto di materiali e attrezzature;

-       due punti aggiuntivi per i Comuni con meno di 10.000 abitanti;

-       tre punti aggiuntivi per i Comuni con meno di 5.000 abitanti;

-       quattro punti aggiuntivi per i soggetti capofila di progetti di sistema o rete (art. 40 L.R. 50/1984).

L'importo annualmente stanziato per il riparto viene quindi diviso tra tutti gli ammessi al contributo proporzionalmente al punteggio ottenuto, fermo restando il tetto massimo del settanta per cento del preventivo ammesso, previsto dal comma primo dell'art. 40 della L.R. 50/1984.

Conclusa l'istruttoria la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, assumerà gli atti amministrativi conseguenti.

2.5 Obblighi dei beneficiari e rendicontazione

Il beneficiario del contributo regionale ha l'obbligo di realizzare l'iniziativa secondo i contenuti e le modalità indicati nella domanda di contributo. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il contributo è stato notificato, ai fini della sua erogazione il beneficiario dovrà inviare la documentazione relativa alla realizzazione del progetto, contenente:

-       attestazione di spesa e dell'avvenuta regolare esecuzione delle iniziative messe a contributo. La spesa da rendicontare, corrispondente alla spesa per le voci ammesse, deve superare di almeno il 50% il valore del contributo regionale;

-       relazione scientifica sull'attività svolta con il contributo regionale redatta dall'archivista incaricato, per i lavori di ordinamento e inventariazione;

-       copia dell'inventario o censimento dell'archivio qualora il progetto lo preveda;

-       valutazione, sottoscritta negli enti pubblici dal responsabile del procedimento e negli enti privati dall'appropriato referente amministrativo, dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati nel progetto presentato.

Tutta la documentazione relativa alle spese e alle entrate dovrà essere conservata presso la sede dell'organismo beneficiario a disposizione dei controlli a campione che l'Amministrazione regionale potrà disporre.

2.6 Riduzione e revoca del contributo

Qualora il beneficiario non realizzi l'iniziativa o non rendiconti la somma minima, si provvederà alla revoca o alla riduzione proporzionale del contributo rispetto alla spesa rendicontata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-         UDITO il relatore dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-         VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e le sue successive integrazioni e modifiche;

-         VISTA la L.R. 5 settembre 1984, n. 50, e in particolare i suoi artt. 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48;

-         VISTA la DGR n. 10 del 12 gennaio 2000;

-         VISTA la DGR n. 3008 del 2 ottobre 2007;

-         RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore così come esposta in narrativa;]

delibera

  1. di approvare i criteri per il riconoscimento di interesse locale degli archivi così come esposti in narrativa;
  2. di approvare i criteri per la concessione dei contributi ordinari a favore degli archivi di ente locale e di interesse locale così come esposti in narrativa;
  3. di dichiarare non più vigenti i criteri enunciati nelle Deliberazioni di Giunta regionale n. 10 del 12 gennaio 2000 e n. 3008 del 2 ottobre 2007.


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