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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2156 del 14 luglio 2009
Sanità Area Dirigenza Medica e Veterinaria. Approvazione Protocollo di Intesa del 22 giugno 2009. Modalità di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria del 17.10.2008.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [IL VICE PRESIDENTE Dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue.
L'articolo 41, comma 13 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 , convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133 ha disapplicato nei confronti del personale dirigenziale degli enti e delle aziende del S.S.N., tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66 (che sancisce il diritto del lavoratore ad un riposo minimo delle 11 ore consecutive ogni 24 ore) attribuendo alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata al pieno recupero delle energie psicofisiche.
L'art. 5, comma 1, lett. K), del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 17 ottobre 2008 dispone che, ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo in materia di criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 dello stesso CCNL.
L'art. 7 del predetto CCNL , nel dettare particolari disposizioni in materia di riposo giornaliero, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, stabilisce, al comma 2, che la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva.
In data 22 giugno 2009, l'Assessore alle Politiche Sanitarie e le OO.SS della dirigenza medica e veterinaria firmatarie del CCNL del 17 ottobre 2008 hanno sottoscritto, a conclusione del confronto sulla predetta questione, il protocollo d'intesa, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante ed essenziale (Allegato A), e con il quale sono state dettate le linee di indirizzo regionali alle aziende ed agli enti del Servizio Socio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 5 del predetto CCNL.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- visto l'art. 41, comma 13 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 , convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133;
- visto l'art. 5, comma 1, lett. K), del CCNL del 17 ottobre 2008;
- visto l'art. 7, comma 2, del CCNL del 17 ottobre 2008;]
delibera
di approvare il protocollo d'intesa, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante ed essenziale (Allegato A), sottoscritto dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria, in data 22 giugno 2009, concernente la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 17 ottobre 2008.
(seguono allegati)
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