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Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1818 del 23 giugno 2009
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifiche, precisazioni ed integrazioni ai bandi per la presentazione delle domande DGR 12 febbraio 2008, n. 199, DGR 2904 del 14 ottobre 2008 e DGR n. 877 del 7 aprile 2009.
Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzato riferisce quanto segue.
Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.
L'approvazione della proposta di PSR da parte della Commissione Europea è stata poi recepita a livello regionale con la Deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre 2007, n.3560, con la quale è stato confermato il testo vigente del Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, la pianificazione finanziaria per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n.1698/2005. Con la stessa Deliberazione si è poi confermata la Direzione Piani e Programmi Settore Primario quale Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 -2013, incaricando la stessa Direzione della sorveglianza e degli adempimenti amministrativi, tecnici e procedurali connessi all'attuazione del Programma, nonché della conseguente gestione finanziaria.
In base a tale approvazione, con successiva Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560, la Giunta regionale ha confermato il testo vigente del Programma di sviluppo rurale, insieme alla classificazione di ruralità dei Comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma, nonché alla delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, individuate ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n.1698/2005.
A seguito delle previste consultazioni della quarta Commissione consiliare, nonché del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale con propria Deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 199, ha quindi approvato l'apertura dei termini del primo bando generali di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013, mettendo a bando risorse del Programma pari a 404.450.000,00 euro, secondo le modalità e procedure generali e specifiche di attuazione dettagliate negli stessi bandi.
Una particolarità della nuova programmazione è quella di privilegiare gli approcci di tipo integrato, a livello aziendale (Pacchetto Giovani), a livello di filiera (PIF e PIFF) e di area (PIA). Indubbiamente la progettazione integrata, di prima applicazione nel Veneto, ha costituito per i richiedenti una forte innovazione procedurale e una maggiore complessità, richiedendo alla Giunta regionale, in sede di prima attuazione e in ciascuna delle fasi del procedimento, di valutare l'opportunità di un'applicazione più flessibile sia in termini procedurali che temporali. Il presente provvedimento intende quindi procedere ad una sostanziale semplificazione e ad un alleggerimento di alcune disposizioni, tenuto conto della particolarità delle situazioni che i sono manifestate e della priorità strategica dei Pacchetti Giovani e dei Progetti Integrati di Filiera approvati, la cui validità non viene sminuita dalle modifiche procedurali proposte.
Relativamente alla misura 112 "insediamento di giovani agricoltori", si è ritenuta opportuna l'attivazione esclusiva tramite un Pacchetto integrato di più misure (111, 114, 121, 132), finalizzando il premio alla copertura delle spese sostenute in fase di avvio della nuova impresa. Il premio concesso ai sensi della misura 112 può essere così utilizzato per i costi amministrativi, legali, ecc. relativi all'insediamento e per investimenti collegati all'insediamento e non rendicontabili nell'ambito della misura 121.
L'erogazione del premio è comunque subordinata alla proposizione e successiva realizzazione, da parte del richiedente, di un "progetto aziendale per lo sviluppo dell'impresa"(PASI) finalizzato a guidare il giovane imprenditore nello sviluppo della propria azienda ( p. 3.1.1 del bando di misura).Tale piano deve descrivere gli obiettivi aziendali, assicurare la coerenza logica degli interventi programmati e contenere gli elementi qualificanti delle operazioni previste.
La Giunta regionale, in considerazione della necessità di introdurre degli elementi di flessibilità nella procedura prevista per la erogazione del premio, ha precisato, con DGR 3923 del 16/12/2008, che il piano aziendale possa essere realizzato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, rimuovendo i vincoli temporali normalmente previsti dalle singole misure per la realizzazione degli interventi autorizzati e consentendo in tal modo di ampliare la discrezionalità operativa del beneficiario.
Si rende ora necessario, in considerazione delle mutate condizioni tecnico-economiche che possono verificarsi nell'ambito temporale di realizzazione del PASI e vista la natura del sostegno erogato dalla misura 112, di impartire disposizioni applicative relativamente alla valutazione di eventuali variazioni delle spese prodotte a giustificazione del premio richiesto per l'insediamento.
Per quanto sopra riportato, si ritiene quindi che, nell'ambito della misura 112 e fermo restando il limite di spesa approvato, possano essere ammesse variazioni alle spese autorizzate, purché coerenti con gli obiettivi del Piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa a suo tempo approvato. La variazione dovrà essere comunicata alla struttura periferica di AVEPA competente per la necessaria valutazione della coerenza con il PASI approvato.
Sempre in relazione agli interventi della misura 112, il bando comprende tra le spese connesse all'insediamento anche l'acquisto di terreni agricoli. In relazione a tale particolare voce di spesa, risulta che una modalità ampiamente diffusa per il pagamento sia costituita dall'assegno circolare, scambiato direttamente al momento della stipula dell'atto di compravendita, a garanzia della transazione finanziaria. Tale consuetudine, tuttavia, è completamente in contrasto con le procedure di attestazione della spesa di cui al punto "5.2.4. Con quali strumenti e quali limiti dar corso ad una spesa?", per le quali i titoli di spesa regolati tramite assegni circolari anche non trasferibili non sono ammissibili, a causa dell'impossibilità di tracciare compiutamente e completamente la transazione dal beneficiario al fornitore del bene o del servizio.
Con modifiche alle procedure vigenti questo aspetto era stato ampiamente affrontato e chiarito. Tuttavia, a fronte di ulteriori situazioni emerse nel frattempo e in considerazione della particolarità dell'intervento, si ritiene di poter accordare una ulteriore deroga alle disposizioni vigenti in merito, limitata a tale specifica fattispecie e alle spese già sostenute alla data di pubblicazione del presente provvedimento, per le quali il beneficiario dovrà fornire comunque idonea documentazione (copia dell'assegno, atto di compravendita, ecc.), nonché esibire il corrispondente ordine di acquisto di assegni circolari effettuato presso l'Istituto di credito. Tale deroga è quindi accordata solo a sanatoria di casi pregressi, in relazione a spese per l'acquisto di terreni e/o immobili agricoli regolate tramite assegni circolari prima della presente deliberazione. A seguito della maggiore flessibilità accordata con il presente provvedimento alle spese rendicontabili nella misura 112, per il futuro e in sintonia con le disposizioni generali, tale modalità di pagamento non potrà essere riconosciuta in nessun caso, potendo eventualmente il beneficiario, nell'arco dei 36 mesi, modificare il piano di investimenti rendicontabili all'interno della misura 112 o comunque adottare modalità di pagamento alternative, quali il bonifico bancario.
Per quanto riguarda la progettazione integrata di filiera, la procedura di approvazione delle domande delle singole imprese partecipanti ai PIF di cui alla DGR 199/08 e smi, prevede che entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle domande obiettivo, i singoli soggetti partecipanti al PIF dichiarati potenzialmente finanziabili, debbano presentare una domanda individuale completa della documentazione prevista dai rispettivi bandi di misura con esclusione di quanto contenuto al capitolo "Documentazione specifica" dei medesimi bandi. In particolare, per quanto riguarda le misure di investimento 121 e 123, al punto 7.1 Presentazione delle domande, lettera c) Documentazione da presentare una volta dichiarata approvata la domanda del PIF, è stabilito che "A tale riguardo, il permesso a costruire, la DIA e la certificazione attestante la qualifica di IAP se non allegati alla domanda possono essere integrati entro il termine perentorio di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda individuale , pena la decadenza della stessa."
Il termine per la presentazione di tale documentazione era quindi fissato al 15 giugno 2009, ai fini dell'approvazione definitiva di tutte le domande individuali ammissibili comprese nei PIF, prevista per la data del 14 luglio 2009.
Per varie e diverse motivazioni, un numero rilevante di richiedenti, tutti potenzialmente finanziabili, non è stato in grado di produrre entro tale termine del 15 giugno tutta la documentazione richiesta. Considerata la strategicità dei Progetti di filiera, si ritiene peraltro di poter consentire alla data del 14 luglio l'approvazione condizionata di tali domande, subordinando l'approvazione definitiva alle seguenti condizioni:
Sempre nell'ambito dei Progetti integrati di filiera (PIF) di cui alla DGR 199/08 e smi, sono stati attivati anche interventi volti alla realizzazione di operazioni inerenti la "riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde".
Tali interventi prevedono, tra i documenti essenziali da allegarsi al momento della presentazione della domanda, di allegare la "concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo (se necessaria)".
Il rilascio, da parte della competente autorità regionale, del provvedimento autorizzativo prevede lo svolgimento di un iter piuttosto complesso che necessita di tempi istruttori che spesso non hanno potuto concludersi entro i termini di chiusura del bando, anche se le relative domande di concessione erano state richieste con mesi di anticipo. Tale criticità trova riscontro anche nel considerevole arretrato che alcune Unità periferiche "Genio civile" della Segreteria regionale Ambiente e Territorio, si trovano a dover affrontare in questi mesi, rendendo, di fatto, preclusa in taluni casi, la possibilità di accesso ai contributi previsti. Tale situazione determina ulteriori criticità per la tenuta dei PIF.
In alcuni casi, come segnalato dalle SPA di Avepa, risultano essere state rilasciate autorizzazioni di derivazione con scadenza limitata al 31.12.2009 (DGR N. 3759 del 27 novembre 2007).
Il "Piano di tutela delle acque" adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 4453 del 29/12/2004 e s.m.i. prevede che nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell'allegato "E", possono essere assentite esclusivamente, tra altre fattispecie, le istanze di derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica (Allegato A alla DGR n. 2267 del 24 luglio 2007).
Risulta quindi evidente che a talune istanze presentate a valere sul PSR, possa essere rilasciata la concessione di derivazione solo successivamente alla riconosciuta ammissibilità da parte dell'Organismo pagatore AVEPA, incaricato dell'istruttoria.
In considerazione della particolare situazione venutasi a creare si ritiene perciò che possano essere ammessi con riserva gli interventi connessi alla riconversione dei sistemi irrigui presentati a valere sui progetti integrati di filiera, misura 121_PIF, pur privi di concessione al momento della domanda, subordinando l'approvazione definitiva, a pena di revoca, alla presentazione della regolare "concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo" al più tardi, entro il termine massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento.
Si precisa che tutte le spese connesse alla riconversione di impianti irrigui potranno essere riconosciute subordinatamente all'acquisizione della regolare "concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo".
Nell'ambito dei Progetti integrati di filiera (PIF) è stata attivata la misura 132 "Partecipazione a sistemi di qualità alimentare"che consiste in un sostegno, a titolo di incentivo, concesso a produttori agricoli che aderiscono a uno dei sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario o nazionale previsti dal regolamento CE n. 1783/2003.
La domanda di aiuto, concessa per tre anni consecutivi, per ciascuna azienda, prevedeva l'indicazione dell'importo complessivo richiesto per tutto il periodo di impegno previsto (massimo 3.000 € per anno). La domanda di pagamento dovrà comunque essere presentata annualmente nei termini stabiliti dalla Giunta regionale.
Nel corso delle istruttorie è emerso che sono stati commessi degli errori nella compilazione dei quadri redatti con l'indicazione degli importi richiesti.
In particolare tali errori consistono principalmente nell'incongruenza tra gli importi indicati nella scheda di misura allegata alla domanda obiettivo e le somme riportate nella domanda singola, dove spesso sono stati precisati importi riferiti ad una singola annualità. In tutti i casi è comunque possibile accertare l'esatto importo triennale.
Vista l'evidente errore di compilazione, riconducibile ad "errore palese", come indicato da AVEPA con nota protocollo n. 436421 del 16.06.2009, si ritiene di consentire la correzione delle domande e procedere all'approvazione delle stesse, in considerazione anche delle accertate disponibilità finanziarie verificate per la misura 132, rispetto agli importi decretati sulle domande obiettivo approvate con decreto di AVEPA n. 31 del 21.11.2008.
Nell'ambito dei Progetti integrati di filiera (PIF), è stato ricompreso come ambito operativo specifico (punto 1.4 del bando PIF) il settore oleicolo, cui è stato assegnato un plafond di spesa di 1.500.000 euro. Altri settori produttivi minori marginali (riso, cereali minori, conigli, allevamenti minori, ecc.) sono stati ricompresi in un unico gruppo, con dotazione analoga a quella del settore oleicolo. Come evidenziato al capitolo 2 di analisi del PSR 2007 - 2013, l'estrema polverizzazione degli impianti olivicoli nel Veneto rappresenta una delle principali criticità per lo sviluppo del settore olivicolo regionale, che, in termini di PLV, rappresenta a livello nazionale appena lo 0,2 % del totale. Le aziende produttrici sono prevalentemente condotte part-time, mentre nelle aziende professionali gli impianti di olivo rappresentano solo una parte marginale delle produzioni e del reddito aziendali. L'altro grave problema evidenziato a livello di analisi riguarda l'assoluta necessità di migliorare gli impianti di trasformazione olearia, attualmente non in grado di garantire una elevata qualità del prodotto. Di qui la necessità di un intervento sulla filiera, soprattutto a livello di trasformazione, e la dotazione specifica assegnata nel bando per i progetti integrati di filiera agroalimentare di cui alla DGR 199/2008. Peraltro, in tale deliberazione, è stata sottovalutata la difficoltà in tale settore di un coinvolgimento significativo di produttori professionali, ulteriormente limitato dal divieto di intervenire sul potenziale olivicolo, in ottemperanza agli indirizzi generali dell'OCM.
Si ritiene quindi di proporre che, considerate le caratteristiche del settore oleicolo, questo venga equiparato agli "altri settori" di cui al punto 1.4 della scheda Progetti integrati di Filiera del bando DGR 199/2008, ritenendo quindi sufficiente la partecipazione di un numero minimo di aziende primarie attive nella produzione primaria beneficiarie di misura ridotto a 5 (punto 3.3 limiti e condizioni di ammissibilità).
Analoghe criticità sono state rilevate a carico del settore apistico. In particolare l'applicazione della coerenza tra la specifica OCM e il PSR pone delle limitazioni alle tipologie di operazioni attuate dalle aziende agricole sovvenzionabili dal FEARS. Risulta quindi opportuno al fine di non pregiudicare la realizzazione dei progetti integrati della filiera ridurre dal 20 al 10 la percentuale della spesa ammessa relativa alle misure (114, 121, 132) che abbiano come beneficiario l'azienda agricola.
Nell'ambito dei Progetti integrati di filiera (PIF), al punto 3.1Misure ammissibili, il bando introduce la distinzione tra Misure di sistema, che ricadono su più beneficiari o destinatari dell'intervento e/o aventi una ricaduta sull'intera filiera, e Misure individuali, che interessano i singoli destinatari degli investimenti aziendali ed agroindustriali. Sempre al punto 3.1, viene stabilito che per l'approvazione del PIF, in sede di verifica finale, risulta obbligatoria l'attuazione delle misure 123 e di almeno due misure di sistema (111, 114, 124, 132, 133).
In fase di approvazione della Domanda - obiettivo, i PIF approvati hanno tutti soddisfatto questo requisito.
Può tuttavia accadere che, nelle fasi successive, tale requisito si dimostri nella pratica eccessivamente stringente, soprattutto considerando che in alcune delle misure segnalate (111, 124, 133) frequentemente il beneficiario è unico, per cui qualunque problema di ammissibilità nella domanda dell'unico beneficiario, rischia di comportare la decadenza della misura e di conseguenza dell'intero Progetto. Si ritiene quindi prudente inserire un alleggerimento alle disposizioni prima citate, consentendo che, in sede di verifica finale del PIF, sia sufficiente l'attuazione di almeno una delle misure di sistema.
Da ultimo, in ottemperanza a disposizioni nazionali, è stato disposto come condizione di ammissibilità, nelle procedure specifiche di alcune misure del PSR, che l'impresa richiedente dimostri di trovarsi in una posizione di regolarità contributiva, sia per quanto riguarda il personale dipendente che il personale dell'azienda. Tale verifica ha comportato, in numerosi casi, la reiezione della domanda in fase di selezione iniziale, anche quando il mancato versamento riguardava somme molto modeste, di gran lunga inferiori al contributo richiesto, e si trattava dell'unico motivo di inammissibilità della domanda. In relazione ad un quesito specifico di AGEA alla Commissione Europea, la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ha escluso, con nota prot. n. 5873 del 26 febbraio 2007, in linea generale, che tale condizione potesse rappresentare motivo di esclusione dai contributi della PAC. Per inciso, tale quesito e la risposta, allegata ad una nota informativa della Rappresentanza AGEA presso la Commissione Europea, non risultano trasmessi alla Regione.
Peraltro, in sede di approvazione dei Criteri di selezione, il Comitato di sorveglianza si è espresso a favore del mantenimento di tale criterio di esclusione, ritenendosi corretto che il beneficiario degli interventi del PSR debba essere tenuto a rispettare le norme nazionali in materia di versamento dei contributi e ciò venga attestato tramite la presentazione del DURC.
Per ovviare alle numerose infrazioni constatate, che avrebbero conseguenze molto negative sulle domande in corso di approvazione, si ritiene quindi opportuno mantenere l'obbligo della regolarità contributiva per la concessione del contributo, ma consentendo la eventuale regolarizzazione anche successivamente ai termini di presentazione della domanda, e comunque entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini stessi. Al fine di non introdurre alcuna discriminazione tra i richiedenti, si propone quindi che, per quanto riguarda i procedimenti in corso, di cui alle DGR 199/2008 (PIF) e DGR 877/2009, il richiedente che dovesse trovarsi in una situazione di irregolarità contributiva, proceda nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento alla regolarizzazione della sua posizione, pena la reiezione della domanda. L'Organismo Pagatore AVEPA può comunque procedere ad una approvazione condizionata della domanda, subordinando la approvazione definitiva alla regolarizzazione contributiva. Per le domande di cui ai bandi del PSR (DGR 199/2008, DGR 2440/2008 e DGR 2904/2008 (PGB)), e ai bandi relativi al Piano di azione regionale bietticolo-saccarifero (DGR 1935/2008 e 135/2009), si propone la riapertura del procedimento di esame della domanda qualora l'esclusione dalla graduatoria sia stata determinata esclusivamente da tale irregolarità. In tale caso, su specifica richiesta dell'Organismo Pagatore, il soggetto richiedente ha sessanta giorni per dimostrare l'avvenuta regolarizzazione, cui può conseguire legittimamente la riammissione in graduatoria. Qualora la domanda acquisisca, rispetto ai criteri previsti, un punteggio che la ponga in posizione utile, ne verrà decretata la finanziabilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
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