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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 55 del 07 luglio 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1796 del 16 giugno 2009

Attestazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010. Proroga delle procedure per l'attestazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE-anno 2009.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue:

Nell'anno 2002 la Giunta Regionale, in applicazione a quanto previsto del decreto del Ministero della Salute 27 settembre 2002 relativo alla riclassificazione dei medicinali, aveva introdotto in ambito regionale, dapprima con propria deliberazione n. 3107 del 4 novembre 2002 successivamente aggiornata con le DD.G.R. n. 3108/2002, n. 3718/2002 e n. 6/2003, la compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte dei cittadini prevedendo il versamento di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 per ricetta, anche nei casi in cui è prevista la possibilità di prescrivere più di due confezioni per ricetta.

Nella D.G.R. n. 6/2003, successivamente aggiornata dalla D.G.R. n. 1873/2003 e dalla D.G.R. n. 3528 del 12 novembre 2004, la Giunta Regionale aveva parimenti previsto che i soggetti appartenenti a determinate categorie, già esentate in varie fonti normative statali in ragione delle loro condizioni patologiche o di status, non fossero tenuti al versamento della suddetta quota fissa.

Nella medesima D.G.R. n. 6/2003, accanto alla previsione di esenzione riferita a patologie e a status del soggetto, la Giunta Regionale aveva ritenuto inoltre di inserire una esenzione collegata a condizioni di reddito del cittadino da riconoscersi a tutti i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE (situazione economica equivalente) ex D.L.vo n. 109/1998, come modificato dal successivo D.L.vo n. 130/2000 e dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 242/2001, non superiore a € 8.500,00, limite di reddito che era stato successivamente elevato a € 12.000, 00 con D.G.R. n. 744 del 11 marzo 2005, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 19 della L.R. n. 9 del 25 febbraio 2005.

Inoltre, con lo stesso provvedimento, erano state individuate le procedure per il rilascio di detta attestazione di esenzione e indicata la sua validità; procedure e validità che sono state oggetto, per ciascuno degli anni successivi, di specifici provvedimenti di Giunta.

Per quanto riguarda la validità degli attestati di esenzione rilasciati a partire dal 1 aprile 2008, si precisa che con DRG n. 871 del 31 marzo 2009, la Giunta Regionale ha stabilito di prorogarne la validità fino al 30 giugno 2009.

In considerazione dell'approssimarsi di tale scadenza si deve procedere all'approvazione dei nuovi attestati di esenzione con validità 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010.

Inoltre la Giunta regionale con la richiamata DRG 871/2009, rinviava ad un successivo provvedimento la definizione della nuova procedura di affidamento della gestione del flusso informativo relativo ai certificati di esenzione nonché del rilascio degli attestati di esenzione per reddito.

Attualmente la gestione del flusso informativo da CAAF e Comuni alle Aziende U.L.S.S. e alla Regione relativa al rilascio delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per reddito è gestita da Anci- SA a seguito di specifica convenzione approvata con DGR n. 588/2008, scaduta il 31 marzo 2009.

Tuttavia la direzione Piani e Programmi, in considerazione dell'intervenuta normativa europea recepita a livello nazionale in materia di appalti pubblici, provvedeva a richiedere all'Avvocatura regionale un parere circa l'attuabilità della procedura di affidamento ad ANCI - SA della gestione del flusso informativo relativo alle esenzioni, (prot. n. 100663/50070201/E.930.01.1)

A tale riguardo, l'Avvocatura regionale, produceva il proprio parere in data 5 giugno (prot. n. 307292/54.00/C.040.09.1) dal quale si evince che , alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza intervenuta sulla materia, non è ammissibile l'assegnazione in house del servizio finora gestito da ANCI - SA e che la gestione dello stesso ad un soggetto esterno all'Amministrazione regionale deve essere affidata con gara ad evidenza pubblica.

Alla luce di quanto sopra, nelle more dell'espletamento delle necessarie procedure di appalto del servizio di cui trattasi, si ritiene necessario prorogare la convenzione già posta in essere con ANCI - SA a decorrere dal 1 aprile 2009 e con scadenza il 30 giugno 2010, fatto salvo l'espletamento della prevista gara anteriormente a tale data.

Essendo necessario inoltre definire le specifiche tecniche del servizio ed elaborare il capitolato di gara per l'indizione e l'espletamento delle procedure contrattuali, si ritiene opportuno istituire un gruppo di lavoro costituito dalle seguenti professionalità:

  • 1 esperto in sistemi informatici
  • 1 rappresentante delle attività distrettuali delle Aziende ULSS, esperti nella gestione delle anagrafiche
  • 1 esperto in materie giuridico-amministrative
  • 1 esperto in materia di gare ed appalti
  • 2 rappresentanti regionali.

L'individuazione di tali figure e la relativa nomina vengono demandate ad un successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari.

Per quanto sopra esposto con il presente provvedimento si propone di:

  • confermare l'attuale compartecipazione alla spesa farmaceutica che prevede il versamento da parte del cittadino di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 per ricetta
  • confermare, per il periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010, l'esenzione dal pagamento della quota fissa per tutti i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 12.000,00 euro e per tutti i soggetti esentati in ragione di condizioni patologiche o di status
  • confermare l'incarico a Comuni e i Caaf relativamente alle modalità di rilascio degli attestati di esenzione per il periodo di validità 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010, alle stesse condizioni indicate nella DGR n. 588 del 11 marzo 2008
  • di approvare la prosecuzione, alle stesse condizioni previste per l'anno precedente, della collaborazione con ANCI-SA società operativa di ANCI-Veneto, per la gestione del flusso informativo da CAAF e Comuni alle Aziende U.L.S.S e alla Regione, relativa al rilascio delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per il reddito ISEE fino a € 12.000,00, come da convenzione che si allega (ALLEGATO A), della cui sottoscrizione, per conto della Regione, viene incaricato il Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari
  • di demandare ad un successivo decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari anche l'impegno e la successiva liquidazione della spesa relativa alla sopra citata convenzione con ANCI SA s.r.l., da farsi valere sul capitolo 60059 del bilancio regionale 2009 nonché la definizione delle modalità di rilascio delle predette esenzioni e le relative istruzioni operative per l'anno 2009

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTOl'art. 5 della legge n. 405/2001 di conversione del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347 recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2002, l'onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenzafarmaceutica territoriale non possa superare il 13% rispetto alla spesa sanitaria complessiva a livello nazionale ed in ogni singola Regione;

VISTOl'art. 4 comma 3 della stessa legge 405/2001 che prevede che i disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 siano coperti dalle Regioni alternativamente o cumulativamente mediante l'introduzione di una serie di misure tra le quali anche la misura della compartecipazione alla spesa sanitaria;

VISTAla legge 19 luglio 2000 n. 203 concernente "Erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta";

VISTA la L.R. 10/01/1997 n. 1;

VISTA la L.R. 29/11/2001 n. 39 art. 42 1° comma;

VISTOla D.G.R. n. 354 del 15 febbraio 2002;

VISTOil D.M. della Salute del 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178";

VISTOl'ex art.6 c.2 della L.n.284/1961 e art.3 c.2 della L.261/67;

VISTAla D.G.R. n. 6 del 21 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 2109 del 4 luglio 2006;

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

VISTA la D.G.R. n. 588 del 11 marzo 2008;

VISTA la DGR n. 871 del 31 marzo 2009;

VISTO il parere dell'avvocatura regionale di cui alla nota prot. n. 307292/54.00/C.040.09.1 del 5 giugno 2009;]

delibera

  1. di confermare l'attuale compartecipazione alla spesa farmaceutica che prevede il versamento da parte del cittadino di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 per ricetta;
  2. di confermare l'esenzione dal pagamento della quota fissa per tutti i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 12.000,00 euro e per tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra richiamate, esentati in ragione di condizioni patologiche o di status;
  3. di confermare, per il periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010, l'esenzione dal pagamento della quota fissa per tutti i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 12.000,00 euro e per tutti i soggetti esentati in ragione di condizioni patologiche o di status;
  4. di confermare l'incarico a Comuni e Caaf relativamente alle modalità di rilascio degli attestati di esenzione per il periodo di validità 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010, alle stesse condizioni indicate nella DGR n. DGR n. 588 del 11 marzo 2008;
  5. di approvare, alla luce delle considerazioni fatte in premessa, la prosecuzione alle stesse condizioni previste per l'anno precedente, della collaborazione con ANCI-SA società operativa di ANCI-Veneto, per la gestione del flusso informativo da CAAF e Comuni alle Aziende U.L.S.S e alla Regione, relativa al rilascio delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per il reddito ISEE fino a € 12.000,00, come da convenzione che si allega (ALLEGATO A), della cui sottoscrizione, per conto della Regione, viene incaricato il Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari;
  6. di istituire un gruppo di lavoro, per definire le specifiche tecniche del servizio ed elaborare il capitolato di gara per l'indizione e l'espletamento delle procedure contrattuali, costituito dalle seguenti professionalità:
    • 1 esperto in sistemi informatici
    • 1 rappresentante delle attività distrettuali delle Aziende ULSS, esperti nella gestione delle anagrafiche
    • 1 esperto in materie giuridico-amministrative
    • 1 esperto in materia di gare ed appalti
    • 2 rappresentanti regionali.
  7. di demandare l'individuazione di tali figure e la relativa nomina ad un successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari
  8. di demandare ad un successivo decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari anche l'impegno e la successiva liquidazione della spesa relativa alla sopra citata convenzione con ANCI SA s.r.l., da farsi valere sul capitolo 60059 del bilancio regionale 2009 nonché la definizione delle modalità di rilascio delle predette esenzioni e le relative istruzioni operative per l'anno 2009.


(seguono allegati)

1796_AllegatoA_216492.pdf

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