Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1667 del 09 giugno 2009
Sanità Area Dirigenza Medica e Veterinaria. Approvazione Protocollo di Intesa del 28 aprile 2009. Conferma fino al 31.12.2011 della disciplina regionale in materia di prestazioni aggiuntive ex art. 55 comma 2 del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell'8.06.2000. Fondi di risultato di cui all'art. 52, comma 5 . del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell'8.06.2000.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
L'articolo 55, comma 2 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell' 8 giugno 2000, integrato dall'articolo 14, comma 6 del CCNL del 5 novembre 2005, consente alle aziende sanitarie, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, di richiedere prestazioni ai propri dirigenti medici e veterinari allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche temporanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.
L'istituto delle prestazioni aggiuntive, di cui al citato art. 55, comma 2 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 è stato disciplinato, relativamente al triennio 2006-2008, dal protocollo d'intesa sottoscritto l'1 giugno 2006 dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria, approvato con DGR n. 2464 dell'1 agosto 2006, e dalle note regionali attuative dello stesso protocollo della Segreteria Regionale Sanità e Sociale prot. n. 599961/50.00.12 del 18 ottobre 2006 e prot. n. 612696/50.00.12 del 25 ottobre 2006.
Con note prot. n. 685083/50.00.12 del 23 dicembre 2008 e prot. n. 196791/50.00.12 dell'8 aprile 2009 la Segreteria Regionale Sanità e Sociale ha inoltre fornito alle aziende sanitarie indicazioni provvisorie per l'applicazione dell'istituto successivamente al 31 dicembre 2008, nelle more dell'emanazione di nuovi indirizzi regionali per l'anno 2009 e successivi.
Lo stesso protocollo d'intesa dell'1 giugno 2006 aveva previsto, in attuazione dell'art. 52, comma 5, lett. b) del CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, confermato dall'articolo 56, comma 2 del CCNL del 3 novembre 2005, l'incremento dei fondi della retribuzione di risultato della dirigenza medica e veterinaria per ciascun anno del biennio 2002-2003 nella misura dello 0,6% del monte salari 1997 ed, in attesa della stipula del CCNL biennio economico 2004-2005, anche per ciascun anno dello stesso biennio 2004-2005, sempre nella misura dello 0,6% del monte salari 1997.
Si rappresenta che il citato articolo 52, comma 5, lett. b) del CCNL dell'8 giugno 2000 (confermato, da ultimo, dall'articolo 26, comma 3 del CCNL 17 ottobre 2008), prevede l'incremento dei fondi di risultato delle aziende ed enti del SSN, sulla base del consuntivo 1997, dell'1% come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, secondo le modalità stabilite dalle regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale, in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi quali-quantitativi di attività del personale - concordati tra Regione e singole aziende, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Al fine di verificare la possibilità di confermare la predetta disciplina regionale in materia di prestazioni aggiuntive anche per periodi successivi al 31 dicembre 2008 e di autorizzare le aziende ed enti del SSR ad incrementare i fondi della retribuzione di risultato per il biennio 2006-2007, l'Assessorato alle Politiche Sanitarie e gli uffici che allo stesso fanno capo hanno sviluppato un confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali regionali previsto dal citato protocollo d'intesa dell'1 giugno 2006.
In data 28 aprile 2009, l'Assessore alle Politiche Sanitarie e le OO.SS della dirigenza medica e veterinaria firmatarie del CCNL del 17 ottobre 2008 hanno sottoscritto, a conclusione del confronto sulle predette questioni, il protocollo d'intesa, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante ed essenziale (Allegato A).
Si evidenzia, in particolare, che, in riferimento all'acquisto di prestazioni di cui all'articolo 55, comma 2 del CCNL 8.06.2000, con il predetto documento è stata confermata, fino al 31 dicembre 2011, la vigente disciplina regionale in materia.
Con riferimento all'incremento dei fondi di risultato della dirigenza Medica e Veterinaria, le parti hanno concordato di autorizzare le aziende ed enti del SSR ad incrementare gli stessi fondi nella misura dello 0,7% del monte salari 1997, al netto degli oneri riflessi, per ciascun anno del biennio 2006-2007 alle condizioni, con le modalità e sussistendo i presupposti indicati nel protocollo.
Al riguardo, si evidenzia che sussistono i seguenti presupposti legittimanti l'incremento dei fondi in questione:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con note prot. n. 256 del 21 dicembre 2007 e prot. n. 505 del 10 dicembre 2008, ha comunicato che il tavolo di verifica degli adempimenti regionali sulla spesa sanitaria ai fini dell'accesso all'integrazione del finanziamento per il Servizio Sanitario nazionale, rispettivamente per l'anno 2006 e per l'anno 2007, ha preso atto che la Regione del Veneto è risultata adempiente;
- per gli anni 2006 e 2007, la Regione del Veneto, preso atto dei bilanci di esercizio delle aziende sanitarie e dell'Istituto Oncologico Veneto, ha espresso parere di congruità sugli stessi ai sensi dell'art. 39 della L.R. 55/94, rispettivamente con D.G.R. n. 833 dell'8.04.2008 e D.G.R. n. 1059 del 21.04.2009;
- nell'anno 2006 sono proseguite le azioni previste nei piani di rientro elaborati dalle aziende ULSS e Ospedaliere così come previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 - art. 6, basati sulla metodologia degli indicatori di cui alla D.G.R. n. 825 del 28.03.2007;
- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l'ARPAV risultano aver conseguito utili di esercizio/avanzi amministrazione per ciascun anno del biennio 2006-2007;
Si sottolinea, infine, che il protocollo prevede che le aziende sanitarie che non hanno realizzato il pareggio di bilancio o l'utile nell'esercizio 2007 dovranno adottare piani per il rientro dalle perdite secondo le disposizioni dell'amministrazione regionale e potranno disporre l'incremento dei fondi di risultato per l'anno 2007 dopo la valutazione regionale dei suddetti piani, che sarà comunque effettuata entro il 2009.
Si ritiene pertanto di approvare l'allegato protocollo di intesa (Allegato A), che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, sottoscritto il 28 aprile 2009 dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle rappresentanze regionali delle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- richiamato il protocollo d'intesa tra l'Assessore alle Politiche Sanitarie e le OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria, dell'1 giugno 2006, approvato con DGR n. 2464 del 1 agosto 2006;
- visti gli artt. 55, comma 2 e 52, comma 5, lett. b) del CCNL della dirigenza medico-veterinaria dell'8 giugno 2000;
- visti gli artt. 14, comma 6 e 56, comma 2, del CCNL della dirigenza medico-veterinaria del 3 novembre 2005;
- visto l'art.26, comma 3, del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del 17 ottobre 2008;
- richiamate le note prot. n. 256 del 21 dicembre 2007 e prot. n. 505 del 10 dicembre 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- visto l'art. 39 della L.R. 55 del 14 settembre 1994;
- viste le DD.GG.RR. n. 833 dell'8.04.2008 e n. 1059 del 21.04.2009;
- visto l'art. 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
- vista la D.G.R. n. 825 del 28.03.2007;
- richiamate le note della Segreteria Regionale Sanità e Sociale prot. n. 599961/50.00.12 del 18 ottobre 2006, prot. n. 612696/60.00.12 del 25 ottobre 2006, prot. n. 685083/50.00.12 del 23 dicembre 2008 e prot. n. 196791/50.00.12 dell'8 aprile 2009.]
delibera
1. di approvare il protocollo d'intesa, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante ed essenziale (Allegato A), sottoscritto dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria, in data 28 aprile 2009, con il quale:
a) è stata confermata fino al 31 dicembre 2011 la vigente disciplina regionale dell'istituto dell'acquisto di prestazioni di cui all'articolo 55, comma 2, del CCNL dell'8 giugno 2000;
b) è stato convenuto l'incremento dei fondi di risultato dello 0,7% del monte salari 1997 per gli anni 2006 e 2007 da parte delle aziende ed enti del SSR, in applicazione dell'art. 52 comma 5, lett. b) del CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 confermato, da ultimo, dall'articolo 26, comma 3, del CCNL del 17 ottobre 2008;
2. di autorizzare, in relazione alla disciplina dell'istituto di cui al precedente punto 1, sub b), le aziende ed enti del servizio sanitario regionale ad incrementare i fondi di risultato della dirigenza medica e veterinaria nella misura dello 0,7% del monte salari 1997, al netto degli oneri riflessi, per ciascun anno del biennio 2006-2007 alle condizioni, con le modalità e sussistendo i presupposti indicati nel protocollo stesso.
(seguono allegati)
Torna indietro