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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1583 del 26 maggio 2009
Accordo Interregionale per l'attività di lavorazione plasma e produzione emoderivati. Compensazione economica degli emoderivati anno solare 2008; conguagli compensazioni economica emoderivati e finanziaria plasma 2006.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
L'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP) nasce nel 1998, promosso dalla Regione del Veneto (Capofila), quale progetto di collaborazione interregionale finalizzato al raggiungimento comune, in termini di qualità ed economicità di gestione, dell'obiettivo prioritario dell'autosufficienza, attraverso la raccolta del plasma e la sua lavorazione per la produzione di emoderivati. L'Accordo, formalizzato con DGR n. 3305/98, coinvolge attualmente 11 realtà (Veneto, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Province Autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta).
Il servizio di cui trattasi prevede il ritiro ed il trasferimento nello stabilimento di lavorazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome (PP.AA.) aderenti, al fine della produzione - quale risultato finale della lavorazione "in comune" del plasma - delle seguenti specialità medicinali: Albumina (Uman Albumin); Gammaglobuline e.v. (IG Vena); Fattore VIII (Emoclot); Fattore IX (Aimafix); Complesso Protrombinico (Uman Complex); Antitrombina III (AT III).
In attuazione del sopra citato Accordo, il Veneto, in qualità di Regione Capofila, ha stipulato con l'allora ditta Farma Biagini (poi Kedrion SpA), anche a nome e per conto delle altre Regioni/PP.AA., una convenzione unica, di durata biennale (1999/2000), per il servizio di lavorazione plasma e produzione di emoderivati, in seguito rinnovata per gli anni 2001/2002 (DGR n. 407/01).
Successivamente, per il biennio 2003/2004, è stata indetta nuova gara di appalto (DGR n. 978/03), con stipula di un nuovo contratto con la ditta risultata aggiudicataria, la Kedrion SpA, registrato a Venezia in data 8 luglio '03 al n. 2754 - Atti Privati. Tale rapporto convenzionale è stato successivamente: rinnovato per il biennio 2005/2006 (DDGR nn. 4305/04 e 752/05); prorogato per la durata di un anno, dal 01.01.07 al 31.12.07 (DDGR n. 2051/06 e 735/07); prorogato per la durata di un ulteriore anno, dal 01.01.08 al 31.12.08 (DDGR nn. 3815/07 e 840/08); prorogato per la durata di un ulteriore anno, dal 01.01.09 al 31.12.09 (DDGR nn. 2189/08 e 748/2009).
Al Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), istituito con DGR n. 1610/02, è stata assegnata la gestione amministrativa e contabile dell'AIP, ex DDGR nn. 2420/03 e 4166/07.
Oltre a rendere più competitive le condizioni contrattuali, rientra tra gli scopi fondamentali dell'Accordo quello di armonizzare e regolare i rapporti di interscambio tra Regioni eccedenti e Regioni carenti per quanto concerne i prodotti farmaceutici ottenuti a seguito della lavorazione industriale del plasma. Ogni Regione/P.A. aderente all'Accordo che si trova in condizione di surplus di prodotto rispetto alle esigenze interne, infatti, "mette a disposizione" una quota di prodotto eccedentario: l'AIP prevede con ciò che siano garantite, in rapporto alla disponibilità reale del magazzino, le necessità di Regioni/PP.AA. carenti (cessioni/acquisizioni intra AIP), nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo prioritario dell'autosufficienza, così come ribadito dal legislatore ex L. 219/05.
Gli emoderivati prodotti in convenzione sono di proprietà di ciascun Aderente in rapporto alla quota di plasma effettivamente inviato alla trasformazione industriale: per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che - a fronte di un magazzino emoderivati strategicamente e fisicamente "unico" - la proprietà regionale degli emoderivati resta ben distinta e definita. Ciascuna Regione/P.A., infatti, è proprietaria di una quota della produzione calcolata in base alla percentuale di conferimento del plasma dalla stessa inviato all'industria per il frazionamento, secondo le rese di prodotto risultanti a seguito del processo di lavorazione industriale.
La Regione Capofila, per il tramite del CRAT, è responsabile della tenuta contabile centralizzata della movimentazione delle cessioni e delle acquisizioni interregionali: provvede, inoltre, alla gestione delle procedure e degli atti relativi all'invio dei prodotti emoderivati dal magazzino unico alle strutture richiedenti delle realtà aderenti all'AIP. La soddisfazione delle richieste da parte del CRAT avviene all'interno di un sistema che tiene conto del piano annuale di programmazione interregionale di invio plasma destinato al frazionamento industriale, del piano di produzione emoderivati, della quota di farmaci plasmaderivati realmente spettanti a ciascun Aderente, dei fabbisogni stimati/dichiarati, nonché delle quantità di emoderivati eccedenti il fabbisogno della singola Regione/P.A. "messi a disposizione" dalla stessa ad altre realtà carenti.
La compensazione interregionale emoderivati
L'«anno plasma» - Il "Regolamento di movimentazione contabile degli emoderivati ceduti/acquisiti" elaborato e approvato all'unanimità dal Gruppo di Coordinamento (GdC, organo decisionale dell'AIP) nella riunione del 08.11.01, stabilisce che la compensazione per plasma ed emoderivati venga effettuata in applicazione del criterio dell'«anno plasma». Ciò con riguardo sia alla compensazione finanziaria del plasma, basata sulla reale percentuale di plasma con la quale ogni Regione/PP.AA. ha contribuito alla produzione di emoderivati, sia con riguardo alla compensazione economica degli emoderivati prodotti, messi a disposizione dalla Ditta (liberati dal controllo di Stato) e utilizzati (distribuiti alle Aziende Sanitarie), ottenuti dalla lavorazione del plasma conferito nel periodo oggetto di compensazione.
L'«anno plasma» si conclude, quindi, nel momento in cui tutti i lotti di emoderivati prodotti con il plasma consegnato all'industria aggiudicataria del servizio dalle strutture trasfusionali afferenti alle Regioni/PP.AA aderenti all'Accordo nel periodo di riferimento sono stati non solo liberati dal controllo di Stato, ma altresì interamente distribuiti, vale a dire usciti dal magazzino di stoccaggio della Ditta Kedrion e consegnati alle Aziende Sanitarie richiedenti.
L'«anno solare» -Poiché le caratteristiche del meccanismo compensativo strutturato secondo la logica dell'«anno plasma» appena descritto determinano inevitabilmente uno shift temporale del nesso tra il momento del conferimento del plasma, della relativa lavorazione, dell'ottenimento degli emoderivati e della loro completa distribuzione, coinvolgendo mediamente almeno due o tre anni, il GdC, nella riunione del 18.05.05, ha determinato, riscontrando le esigenze più volte manifestate dagli aderenti all'Accordo, di introdurre un nuovo sistema di calcolo, confermato successivamente nell'incontro del 27.06.05.
Allo scopo dunque di agevolare la definizione economica e la chiusura in tempi più rapidi delle posizioni inerenti lo scambio di emoderivati tra le Regioni/PP.AA. dell'AIP, il GdC ha approvato l'introduzione delle modalità e della tempistica di un nuovo meccanismo compensativo, basato sull'«anno solare», attraverso il quale procedere alla definizione della compensazione economica degli emoderivati.
Tale meccanismo è stato formalizzato con la DGR n. 4039 del 20.12.05, con la quale sono state anche definite le compensazioni delle posizioni relative agli anni 2003 e 2004: le posizioni relative all'anno 2005 sono state acquisite con DGR n. 1381 del 10.05.06, quelle relative all'anno 2006 con DDGR nn. 1601 del 29.05.07 e 2138 del 10.07.07, quelle relative all'anno 2007, contestualmente ai conguagli relativi alle compensazioni economiche emoderivati e finanziaria plasma anni plasma 2003 - 2004 - 2005, con DGR n. 3220 del 28.10.08.
Il sistema dei conteggi relativi alla compensazione su «anno plasma», come concordato unanimemente all'interno del GdC, viene mantenuto, a garanzia della correttezza e dell'equità del sistema, fino ad esaurimento del contratto in corso. A fronte della condivisione rispetto all'opportunità pratica del calcolo su anno solare, infatti, si è ritenuto di conservare i conteggi su anno plasma, poiché attraverso tale metodologia è possibile sia definire l'ammontare effettivo (reale) delle diverse posizioni, sia quantificare l'incidenza dei possibili conguagli, laddove necessari, a correzione dei conteggi svolti (in "anticipo") su anno solare. L'impostazione dell'anno plasma, infatti, è l'unica che consente di correlare senza margine di errore il conferimento del plasma (e la conseguente fatturazione) alla produzione complessiva dei plasmaderivati alla loro distribuzione.
Alla luce di tali considerazioni il GdC, nell'incontro del 6 marzo 2008, ha determinato di includere nei conteggi inerenti la compensazione anno solare 2007, anche le chiusure derivanti da conguagli per gli anni plasma dal 2003 al 2005, i quali si collegano, sul versante della distribuzione, alle chiusure effettuate su anno solare dal 2003 al 2007. Ciò sia con riferimento alle correzioni relative alla compensazione plasma (fatturazione), sia con riferimento alle correzioni relative alla compensazione emoderivati. Per quanto riguarda la compensazione finanziaria plasma è da ricordare che già in occasione dell'incontro del 08.02.07 il GdC aveva approvato un primo prospetto, non definitivo, inerente gli anni plasma 2003, 2004 e 2005, elaborato al fine di evidenziare l'incidenza del riallineamento tra quanto pagato dalle Regioni/PP.AA. in corso d'anno plasma, con percentuali di fatturazione basate sul conferimento plasma dell'anno precedente, e quanto sarebbe stato corretto pagare, sulla base del conferimento effettivo dell'anno di cui trattasi. In quella sede si era inoltre concordato di riunire dette compensazioni finanziarie al conguaglio tra anno plasma ed anno solare, nel momento in cui fosse stato possibile effettuare le relative chiusure.
La compensazione emoderivati anno solare 2008, come concordato in seno al Gruppo di Coordinamento AIP (in particolare nella riunione del 10.11.08), non comprende la chiusura delle posizioni relative al Fattore VIII, per la problematica inerente l'eccedenza del prodotto e del semilavorato, che interferisce con i meccanismi di compensazione tra gli Aderenti all'Accordo. In merito, il GdC ha avviato un tavolo di lavoro per valutare le possibili soluzioni operative.
La compensazione anno plasma 2006, mantenuta come noto quale riferimento essenziale per la corretta definizione delle posizioni tra le realtà aderenti, rispetto alle quali le chiusure su anno solare rappresentano una sorta di "anticipo" soggetto a verifica ed eventuale conguaglio, comprende sia la fatturazione (plasma) sia la movimentazione prodotti (emoderivati): conformemente a quanto operato nell'anno solare 2008, sono stati scorporati i conteggi relativi al Fattore VIII, anche perché per l'anno plasma 2006 il Fattore VIII ad oggi non risulta completamente distribuito.
Le movimentazioni finanziarie originate dalla presente deliberazione, quindi, sono identificate ed assegnate, per ogni Regione/P.A., modificando in aumento o in diminuzione le posizioni relative alla compensazione anno solare 2008 (calcolate conformemente a quanto svolto per gli anni dal 2003 al 2007, come di seguito esplicitato) in base all'effetto dei conguagli, seguendo le stesse modalità adottate per la valorizzazione delle posizioni relative alla compensazione anno solare 2007.
La logica dell'impianto della compensazione su anno solare, formalizzato con DGR n. 4039/05, prevede la creazione di un sistema di coefficienti in base al plasma conferito e misurato al 31 dicembre dell'anno precedente; la determinazione della quantità dei flaconi spettanti ad ogni Regione/P.A. per l'anno in corso, contemplando nel conteggio soltanto i lotti liberati dal Controllo di Stato; il confronto nell'arco temporale dell'anno solare tra il valore dello spettante e del consegnato; la compensazione sull'anno delle posizioni eccedentarie/carenti.
Modalità e tempistica della compensazione interregionale emoderivati su anno solare
Il CRAT, con nota prot. n. 12/2009/A del 26.01.09, ha trasmesso per l'approvazione ai Responsabili delle SRC delle Regioni/PP.AA. aderenti all'AIP le tabelle con i conteggi relativi alle compensazioni economiche per lo scambio interregionale di emoderivati con riferimento all'anno solare 2008, nonché i conteggi relativi ai conguagli derivanti dalla chiusura dell'anno plasma 2006 (emoderivati e plasma). Non essendo pervenute osservazioni in merito nei tempi stabiliti, i conteggi sono stati considerati, come esplicitato nella nota di invio, formalmente approvati e trasmessi con nota prot. n. 17/2009/A del 30.01.09 alla Direzione Risorse Socio-Sanitarie del Veneto ai fini dell'inserimento delle posizioni finali nelle movimentazioni di cui alla mobilità sanitaria interregionale.
Le tabelle dei conteggi vengono allegate al presente atto - di cui fanno parte integrante - sotto la lettera A, e sono state elaborate in applicazione dei criteri di seguito analizzati in dettaglio:
a) definizione, per l'anno solare 2008, di un sistema di coefficienti, ciascuno per ogni Regione/P.A. aderente, in base al plasma conferito dal 01.01.07 al 31.12.07;
b) sulla base di tali percentuali, calcolo dei flaconi di emoderivati spettanti ad ogni Regione/PP.AA., per il 2008, considerando nella ripartizione soltanto i lotti liberatidal Controllo di Stato nell'anno stesso;
c) quantificazione delle quote di emoderivati ritirate da ogni Regione/P.A. in base alle consegne dell'anno, nel periodo 01.01.08 - 31.12.08;
d) confronto dei valori sopra determinati e conseguente identificazione delle posizioni eccedentarie/carenti;
e) determinazione dei conguagli derivanti dal confronto tra le posizioni definite secondo metodologia «anno solare» e quelle derivanti dalla chiusura dell'«anno plasma» (2006), per quanto riguarda la movimentazione di emoderivati e per quanto riguarda la compensazione finanziaria plasma, e conseguente correzione, in aumento o in diminuzione, delle posizioni a credito o a debito delle Regioni/PP.AA. aderenti. Tali posizioni finali sono state approvate dai Responsabili delle SRC delle Regioni/PP.AA. aderenti all'AIP (v. note prot. CRAT nn. 12-17/2009/A del 26-30.01.09).
Le movimentazioni dell'anno solare 2008
Con riferimento ai passaggi identificati in precedenza alle lettere a)-d), le movimentazioni rilevate e misurate per l'anno solare 2008 hanno portato alla costruzione, in base ai valori del plasma conferito dal 01.01.07 al 31.12.07, distinti per Regione/P.A., di due diverse tabelle di coefficienti, come concordato in seno al GdC. La prima considera l'incidenza del plasma totale di ogni aderente sul totale conferito AIP, la seconda l'incidenza del plasma di categoria A e B di ogni aderente sul totale conferito AIP.
Nelle tabelle approvate dai Responsabili delle SRC delle Regioni/PP.AA. aderenti all'AIP, per ogni emoderivato sono state riportate le rimanenze finali identificate con la compensazione anno solare 2007, distinte in flaconi per ogni Regione/P.A., quali giacenze iniziali da distribuire nell'anno. Prima dell'elenco dei lotti liberati nell'anno è stato inserito un prospetto di sintesi, con tali giacenze e le relative consegne. Sono stati quindi inseriti in sequenza i lotti liberati dal Controllo di Stato nel corso dell'anno, con le relative consegne: il totale dei flaconi, per ogni lotto, è stato ripartito tra le Regioni/PP.AA. in base ai coefficienti di cui sopra. L'Albumina e l'IG Vena sono state ripartite in base al plasma totale; l'Antitrombina III, il Fattore IX ed il Complesso Protrombinico in base alle percentuali relative al plasma di tipo A e B.
Al termine della sequenza di lotti chiusi (ovvero per i quali il totale del lotto risultava consegnato), è stato calcolato il valore totale in flaconi del ripartito, per confrontarlo con il distribuito: tale meccanismo ha prodotto dei risultati in termini di posizioni da compensare, valorizzate in base al regime tariffario introdotto per l'anno solare 2004 con la DGR n. 3207/04, recepita dalle Regioni/PP.AA. dell'AIP. Si riporta di seguito una sintesi del totale delle movimentazioni conteggiate in flaconi.
EMODERIVATI AIP
N. FLACONI
CONFEZIONAMENTI
Albumina (Uman Albumin)
703.235
20% 50 ml
Gammaglobuline e.v. (Ig vena)
5.194
2,5g
187.797
5g
23
10g
Fattore IX (Aimafix )
1.014
500 UI
1.843
1.000 UI
Complesso Protrombinico (Uman Complex)
10.379
Antitrombina III
22.903
Con riferimento al passaggio identificato in precedenza alla lettera e), i conguagli sono stati calcolati come segue: le posizioni, espresse in n° di flaconi spettanti e n° flaconi distribuiti, relative ad ogni lotto (per ogni emoderivato, per ogni Regione/P.A.), così come identificate in base ai conteggi della compensazione su anno plasma, sono state confrontate con le stesse così come inserite nelle compensazioni su anno solare (per l'anno plasma 2006 il confronto ha riguardato lotti inseriti nelle compensazioni su anno solare 2006, 2007 e 2008). Le eventuali differenze sono state recepite per correggere, in aumento o in diminuzione, le posizioni risultanti dalla chiusura dei conteggi della compensazione anno solare 2008, con successiva applicazione delle tariffe di cui alla citata DGR n. 3207/04. Per quanto riguarda la compensazione finanziaria plasma, essa individua, per ogni Regione/P.A., la differenza tra i coefficienti utilizzati per la fatturazione dalla ditta aggiudicataria del servizio di plasmaderivazione, nell'arco di un anno plasma, per ogni lotto di emoderivato, e i coefficienti corretti, a consuntivo, sulla base dell'effettivo conferimento di plasma, misurato sempre alla chiusura dell'anno plasma. Da tale confronto emergono delle correzioni, in aumento o in diminuzione, delle posizioni finanziarie identificate secondo i passaggi precedentemente descritti.
Le tariffe di cessione degli emoderivati
Le tariffe di cessione degli emoderivati applicate per la compensazione economica del 2008 sono quelle introdotte dalla DGR n. 3207 del 15.10.2004, come di seguito indicato:
Albumina
€ 2,70 al g, corrispondenti a € 27,00 flacone da 20% 50 ml
Gammaglobuline e.v.
€ 25,00 al g, corrispondenti a € 125,00 flacone da 5g
Fattore IX
€ 0,344 per UI, corrispondenti a € 172,00 flacone da 500 UI
Complesso Protrombinico
€ 0,264 per UI, corrispondenti a € 264,00 flacone da 1000 UI
Le percentuali di riparto per gli emoderivati anno solare 2008
Le percentuali di riparto adottate per il conteggio dei flaconi spettanti a ciascuna Regione/P.A. sono state calcolate prendendo a riferimento il totale del plasma complessivamente conferito nell'anno dalle realtà AIP alla ditta Kedrion S.p.A., misurato al 31 dicembre 2007.
Si ricorda infatti che è stata concordata a livello di GdC una differenziazione nelle modalità di riparto degli emoderivati a seconda della tipologia di plasma conferito, identificando di conseguenza due diverse tabelle di coefficienti: la prima considera l'incidenza del plasma totale di ogni aderente sul totale conferito AIP (per Albumina, Gammaglobuline e.v.: Tav. A) col. I); la seconda l'incidenza del plasma di categoria A e B di ogni aderente sul totale conferito AIP (per AT III, Fattore IX, Complesso Protrombinico: Tav. A) col. II).
Tav. A)
col. I
col. II
REGIONI/PP.AA. DELL'AIP
PLASMA A CONFERITO AL 31/12/07 (L)
PLASMA B CONFERITO AL 31/12/07 (L)
PLASMA A+B CONFERITO AL 31/12/07 (L)
PLASMA TOT. CONFERITO AL 31/12/07 (L)
COEFF. DI RIPARTO ANNO 2008 - I
COEFF. DI RIPARTO ANNO 2008 - II
Abruzzo
4.239,58
9.423,69
13.663,26
13.718,85
4,56%
4,90%
Basilicata
1.068,57
3.051,17
4.119,74
4.777,59
1,59%
1,48%
P.A. Bolzano
521,10
6.467,74
6.988,84
2,32%
2,51%
Emilia Romagna
18.523,91
41.503,29
60.027,20
74.983,21
24,93%
21,53%
Friuli V. Giulia
8.287,56
17.321,13
25.608,69
26.290,30
8,74%
9,18%
Liguria
4.103,51
14.597,27
18.700,78
19.117,61
6,36%
6,71%
P.A. Trento
704,83
5.001,90
5.706,73
5.708,23
1,90%
2,05%
Toscana
1.014,04
1.437,55
2.451,60
2.453,80
20,21%
21,80%
Umbria
21.803,39
51.010,92
72.814,31
78.029,68
2,64%
2,85%
Valle d'Aosta
23.052,65
37.743,15
60.795,80
0,82%
0,88%
Veneto
794,53
7.159,75
7.954,27
25,94%
26,11%
TOTALE
84.113,66
194.717,55
278.831,20
300.818,17
100%
Inserimento delle compensazioni emoderivati AIP nel flusso della mobilità sanitaria interregionale.
Nel corso della riunione del 23.05.06 del GdC, valutando sia la tempistica del sistema in uso, che ricopre un arco di più anni, sia le implicazioni amministrative in termini di sempre maggiore complessità nelle manovre di bilancio regionale, è emersa l'opportunità di riflettere circa diverse modalità di gestione dei rapporti in esame, con particolare riferimento al loro spostamento nei flussi della mobilità sanitaria interregionale, laddove possibile e praticabile.
La Regione del Veneto ha chiesto al coordinamento tecnico per la mobilità sanitaria interregionale di poter inserire nei saldi di mobilità la compensazione relativa agli emoderivati dell'AIP.
La Commissione Salute tenutasi a Roma il 27.09.06 ha deciso di semplificare la gestione amministrativa e la tenuta contabile centralizzata della movimentazione originata dallo scambio interregionale, attualmente coordinata dalla Regione del Veneto, ritenendo che la compensazione finanziaria possa essere garantita compensando i saldi con la stessa metodologia attualmente in vigore per la mobilità sanitaria interregionale.
A partire dall'attività relativa all'anno 2008 perciò, la Regione del Veneto provvede a trasmettere a ciascuna Regione e P.A. aderente all'AIP e al coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti, nel rispetto della scadenza prevista per gli altri addebiti di mobilità, la rendicontazione dei saldi attivi e passivi.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di prendere atto delle cessioni e acquisizioni interregionali di emoderivati relativamente all'anno solare 2008, così come modificate per effetto dei conguagli (emoderivati e plasma) e di procedere, pertanto, alla approvazione delle relative tabelle, attestanti le rispettive posizioni creditorie e/o debitorie delle singole Regioni/PP.AA. facenti parte dell'AIP:
- Tabelle da I a XII - Compensazione economica emoderivati "anno solare 2008", conguagli e riepilogo (Allegato A).
Si fa presente che le vigenti disposizioni, ed in particolare le già citate DDGR nn. 4039/05, 1381/06, 1601/07, 2138/07 e 3220/08, prevedono che il Veneto, quale Regione capofila, debba da un lato assicurare il costante monitoraggio di tipo amministrativo-contabile sulle quantità di plasma raccolto e conferito dalle strutture trasfusionali delle Regioni/PP.AA. al fine della produzione di emoderivati, nonché sulle movimentazioni dei prodotti derivanti dalla lavorazione industriale del plasma stesso; dall'altro provvedere, a conclusione di ciascun «anno solare» ed «anno plasma», alla determinazione delle posizioni debitorie e/o creditorie di ciascuna Regione/P.A. ed agli eventuali conguagli praticabili.
A completare il quadro di riferimento, si ricorda che all'interno del GdC i referenti regionali provvedono, previa valutazione positiva della regolarità contabile da parte delle rispettive amministrazioni di riferimento, all'approvazione della documentazione presentata dalla Regione del Veneto, attestante le rispettive posizioni creditorie e/o debitorie delle Regioni/PP.AA.. Con la suddetta approvazione, la Regione del Veneto si intende liberata da ogni successiva eventuale contestazione.
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la legge n. 219/2005;
Viste le proprie deliberazioni n. 3305/1998, n. 407/01, n. 1610/02, n. 2420/03, n. 3207/04, n. 4039/05, n. 1381/06, n. 1601/07, n. 2138/07, n. 4166/07, n. 3220/08;
Visto il contratto in essere con la ditta Kedrion SpA, ex DDGR nn. 4305/04, 752/05, 2051/06, 735/07, 3815/07, 840/08, 2189/08,748/2009;
Preso atto delle determinazioni espresse dal GdC dell'AIP nelle riunioni del 18 maggio 2005, 27 giugno 2005, 8 febbraio 2006, 8 febbraio 2007, 6 marzo 2008, 26 maggio 2008, 10 novembre 2008;
Preso atto della formale approvazione dei conteggi da parte dei Responsabili delle SRC delle Regioni/PP.AA. aderenti all'AIP;
Vista la documentazione agli atti;]
delibera
(seguono allegati)
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