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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 16 giugno 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1581 del 26 maggio 2009

Servizio Sanitario Regionale Veneto - anno 2009. Azioni di riequilibrio economico in applicazione del "Patto per la Salute" del 28 settembre 2006.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Si rammenta che la principale fonte normativa in materia di spesa sanitaria pubblica è data dall'Intesa fra Stato e Regioni del 23 marzo 2005 che, all'articolo 6, in particolare, detta rigide norme tese al perseguimento del pareggio di bilancio durante l'anno, vincolando la verifica del pareggio ai conti economici trimestrali ed alle dichiarazioni di coerenza con l'obiettivo dell'equilibrio da parte dei Direttori Generali che la Regione del Veneto ha interpretato nell'ambito di un pareggio complessivo e non delle singole aziende. In tale contesto, i singoli squilibri aziendali potranno essere assorbiti nell'ambito dell'equilibrio del consolidato regionale. Tale impostazione metodologica è stata accettata dal Tavolo succitato.

Ora, il primo trimestre 2009 presenta uno sbilancio complessivo, la cui rilevanza va adeguatamente focalizzata, per cui non è stato possibile dichiarare l'equilibrio del sistema sanitario, in relazione anche alla dinamica non certo sincrona dei costi rispetto alle entrate del sistema.

Gli incontri di verifica con le Direzioni Generali delle Aziende sanitarie, attuati già a partire dai preventivi economici, hanno delineato una situazione complessiva a seguito della quale allorché l'equilibrio di bilancio non venga conseguito nel corso dell'ultimo trimestre 2009, la Regione sarà chiamata ad adottare i provvedimenti idonei ad assicurarne la copertura, utilizzando le forme tecniche previste dall'Accordo Stato - Regioni dell'8 agosto 2001, come integrato dall'Intesa del 23 marzo 2005.

Peraltro, come già ribadito in molti provvedimenti finora adottati, va rilevato che il sistema sanitario veneto, unanimemente riconosciuto quale sistema d'eccellenza, continua a registrare un finanziamento statale inadeguato rispetto alla crescita reale dei costi e che la conseguente costante tensione economico - finanziaria cui è soggetto, può minare il sistema stesso nella sua solidità e capacità erogativa. Questa Regione, quindi, persegue costantemente in tutti i tavoli politico-istituzionali l'obiettivo di una diversa e accresciuta ripartizione dei finanziamenti statali adeguata ai livelli di spesa in essere che, seppur suscettibili di miglioramenti di efficienza, non possono essere variati in modo sostanziale se non tramite una pesante modifica della struttura erogativa socio sanitaria e la compromissione del livello qualitativo raggiunto.

Si ritiene comunque, nell'ottica di un recupero degli ormai limitati margini di efficienza operativa, di continuare e potenziare una serie di iniziative al fine di adeguarsi alle previsioni del citato articolo 6 dell'Intesa Stato Regioni e Province Autonome del 23 marzo 2005 e cioè:

  • la condivisione di processi gestionali volti a migliorare l'interazione tra aziende facenti capo ad una stessa area tramite gli strumenti previsti dalla DGR n. 2846 del 12/09/2006;
  • il potenziamento e lo sviluppo delle attività del Centro Regionale acquisti in sanità istituito con funzioni di centrale di committenza dalla DGR 4206 del 30/12/2008;
  • la continuazione dell'attività della CRITE (Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia) prevista dalla DGR n.1455 del 6/6/2008, per la definizione e l'aggiornamento dei criteri di definizione del piano allocativo delle risorse di investimento nell'ambito regionale, in un'ottica di ottimizzazione dell'utilizzo delle stesse;
  • il monitoraggio del rispetto della normativa statale e regionale sulle dotazioni di personale dipendente;
  • i diversi e più incisivi accordi con le strutture private preaccreditate per la determinazione delle quote di attività;
  • l'ottimizzazione dell'attività dei Dipartimenti strutturali per le attività dei centri trasfusionali;
  • l'allargamento delle procedure di monitoraggio sulla prescrizione ed erogazione dei farmaci oncologici anche ad altre tipologie di farmaci ad elevato costo;
  • l'implementazione di un progetto complessivo di riorganizzazione delle cure primarie che possa migliorare l'appropriatezza prescrittiva, nonché la quantità e la qualità dei servizi della medicina di base resi al cittadino.

Tutto ciò considerato, il presente provvedimento individua i limiti massimi di costoper i Direttori Generali per l'esercizio 2009, anche ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 52, comma 4, lettera d), così come riportati nell'Allegato A e calcolati secondo quanto esposto di seguito.

Tali limiti sono stati calcolati, al netto della mobilità sanitaria intraregionale ed extraregionale e delle poste "R" di scambio (con esclusione di quelle riferite ai DIMT in quanto normate con provvedimenti specifici) tra le aziende facenti parte del conto consolidato regionale per la sanità, prendendo a riferimento le voci di conto considerate nel costo della produzione (aggregato B) con esclusione dei costi per ammortamenti, per compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia), per variazione delle rimanenze e per perdite su crediti, in quanto poste a dinamica vincolata-obbligata.

Parimenti non vengono presi in considerazione i costi riferiti all'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ospedaliera in quanto la relativa dinamica risulta correlata a specifici provvedimenti regionali già adottati o in corso di adozione ai quali le singole aziende sono tenute ad uniformarsi.

Con riferimento ai costi del personale dipendente il limite è stato calcolato tenendo conto dei costi riferiti al quarto trimestre 2008, incrementato delle autorizzazioni per le nuove assunzioni già concesse per gli anni 2007 e 2008, avuto riguardo alla diversa tempistica media rispetto alle date di autorizzazione. Ulteriori costi derivanti dai processi di stabilizzazione del personale precario, previsti per l'anno 2009, saranno riconosciuti solo nel limite dei minori costi registrati nelle specifiche poste che accolgono i compensi per i contratti atipici che andranno a cessare. I costi derivanti dai rinnovi contrattuali saranno ammessi in aumento dei costi del personale e della convenzionata nel limite degli incrementi di competenza 2009, previa riduzione dei preventivati accantonamenti inseriti nelle specifiche voci di costo.

Per quanto attiene alla corresponsione al personale dipendente delle aziende sanitarie di risorse riferite all'applicazione dell'articolo 30, comma 3, lett. c), del CCNL del Comparto del 19.04.2004 e dell'articolo 52, comma 5, lett. b) dei CCCCNNLL della Dirigenza (Medica, Veterinaria e SPTA) dell'8.06.2000, si chiarisce che le risorse relative all'anno 2007 potranno essere erogate solamente nella condizione di rispetto complessivo dei limiti di costo individuati dal presente provvedimento. In caso di non rispetto di detti limiti, le singole aziende interessate dovranno formulare un apposito piano di rientro e riequilibrio economico-finanziario da sottoporre all'approvazione di una commissione regionale di valutazione da nominare con provvedimento ad hoc. Relativamente alla parte economica del predetto accordo riferita all'anno 2006, si precisa che saranno riconosciuti i maggiori oneri derivanti dalla sua applicazione.

Si chiarisce inoltre che eventuali scostamenti in aumento nel costo per acquisto di farmaci saranno reputati ammissibili solo se direttamente dipendenti dall'applicazione della DGR 4051 del 11/12/2007. Saranno inoltre riconosciuti gli effetti derivanti delle poste compensative correlate all'attivazione dei DIMT di cui alle DDGGRR 4303/2004 e 362/2005.

Per i diversi conti, o aggregati di conti, sono stati individuati limiti di costo coerenti, per quanto possibile in un provvedimento di natura generale, con eventuali provvedimenti e/o accordi a carattere nazionale e regionale di revisione di tariffe e contratti. In particolare, si evidenzia che l'aggregato acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria, per la parte relativa alle prestazioni per la non autosufficienza, è stata parametrato a quanto previsto dai provvedimenti vigenti.

In linea generale, eventuali scostamenti dai limiti prefissati per i singoli aggregati di costo possono essere compensati con pari riduzioni in altri aggregati, al fine di mantenere invariato il totale indicato nell'Allegato A.

Inoltre, saranno riconosciuti i maggiori oneri coperti da risorse aggiuntive derivanti da contribuzioni di soggetti privati e/o da specifici progetti nazionali/regionali purché non già ricompresi nell'ambito delle risorse assegnate ai fini dell'erogazione dei LEA.

Infine sarà valutato l'impatto derivante da processi di trasformazione gestionale delle aziende sanitarie correlati all'acquisizione e/o alla terziarizzazione della gestione di servizi nell'ambito di progetti specificatamente autorizzati dalla Regione.

Il Collegio sindacale di ogni azienda è chiamato a verificare l'applicazione delle disposizioni sin qui riportate.

Del presente provvedimento verrà effettuata apposita notifica ai Direttori Generali e ai Collegi Sindacali delle Aziende.

Il presente provvedimento assolve agli adempimenti previsti dall'art. 39 della L.R. 55/94 relativamente al visto di congruità sui bilanci di previsione delle aziende sanitarie per l'anno 2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • Visto l'articolo 119, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana;
  • Visto l'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Atto rep. n. 2271 del 23 marzo 2005);
  • Vista la DGR n. 2846 del 12/09/2006;
  • Vista la DGR n. 4051 del 11/12/2007;
  • Vista la DGR n. 1455 del 6/6/2008;
  • Vista la DGR n. 4206 del 30/12/2008;]

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento, le azioni varie di riequilibrio economico - finanziario del Sistema Sanitario Regionale Veneto ivi proposte;
  2. di approvare i limiti di costo per i Direttori Generali per l'esercizio 2009 ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 52, comma 4, lettera d) secondo quanto esposto nell'Allegato A e nelle premesse facenti parte integrante del presente provvedimento.


(seguono allegati)

1581_AllegatoA_215832.pdf

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