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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 02 giugno 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1332 del 12 maggio 2009

D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 attuativo dell'art. 1 della L. 03.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, artt. 2, 18, 38 e 41. Individuazione del "medico competente" nell'attività della Direzione Foreste - Servizi Forestali Regionali svolta con l'impiego di operai forestali. - Adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria.

L'Assessore Regionale alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 che, in un corpo normativo unico, riordina la previgente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (DPR 547/1955 - DPR 303/1956 - D.Lgs. 626/1994 - D.Lgs. 494/1996 ...) conferendole nuova e più attuale sistematizzazione. Al riguardo, infatti, la Legge delega 3 agosto 2007, n. 123 ha previsto una approfondita rivisitazione della normativa in materia, attraverso l'armonizzazione di tutte le leggi vigenti, nel rispetto delle previsioni dell'art. 117 della Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla competenza ripartita di Stato e Regioni la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/2008, pertanto, costituisce recepimento delle direttive comunitarie da cui trasse origine il precedente D.Lgs. 626/94 riprendendo anche la previgente normativa italiana, nelle parti tuttora attuali, organizzando il tutto in un vero e proprio testo unico.

L'impianto normativo è caratterizzato dall'approccio organico e integrato alla sicurezza sul lavoro imposto al datore di lavoro chiamato, per l'appunto, a garantire sicurezza e tutela ai propri dipendenti all'interno della realtà "aziendale".

Tale impostazione invero non può considerarsi del tutto innovativa dato che già permeava il precedente D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 alla cui applicazione, nello specifico dell'attività svolta dai Servizi Forestali Regionali, l'Amministrazione regionale ha dato compiuta attuazione con specifici provvedimenti tra i quali la DGR 14.03.1996, n. 941 di individuazione dei medici competenti e la DGR 16.09.1997, n. 3193 di adozione del documento di valutazione dei rischi e di tutela della sicurezza nei cantieri forestali.

Non di meno, a quattordici anni dall'emanazione del D.Lgs. 626/94 e a oltre dodici anni dall'adozione dei cennati provvedimenti attuativi da parte dell'Amministrazione regionale nel comparto forestale, l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 induce a un momento di rivisitazione degli assetti organizzativi e procedurali fino ad oggi adottati in materia di sicurezza del lavoro dai Servizi Forestali dell'Amministrazione, sì da attualizzarne impostazione e contenuti alla luce delle nuove disposizioni normative.

Giova ricordare, infatti, che le predette strutture, Servizi periferici della Direzione Foreste ed Economia montana, nell'ambito dei propri compiti di istituto, si fanno carico della esecuzione di interventi di sistemazione idraulico-forestale e di miglioramento boschivo operando in economia con la forma della amministrazione diretta ai sensi degli artt. 8-9-10-19 e 20 lett. a) della L.R. 13.09.1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale". Ciò implica la diretta acquisizione dei materiali d'opera occorrenti nonché la assunzione della manodopera necessaria costituita, quest'ultima, da operai forestali assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con riferimento agli specifici contratti di lavoro di primo e di secondo livello.

Alla luce di una siffatta operatività, ben si comprendono gli obblighi e le responsabilità di varia natura, come previsti e normati dal D.Lgs. 81/2008, connessi al mantenimento della sicurezza e della tutela della salute di tali maestranze sul lavoro, che coinvolgono i Servizi Forestali Regionali nel loro operato.

In tale direzione un primo passo è già stato fatto con l'adozione della DGR 30.09.2008, n. 2734 che, in attuazione dell'art. 2 e segg. del citato D.Lgs. 81/2008, ha proceduto alla individuazione del "Datore di lavoro", del "Dirigente", del "Preposto" e dell'"Unità produttiva" all'interno del comparto forestale regionale.

Con il presente provvedimento s'intende proseguire nella suddetta azione di rivisitazione ed aggiornamento degli elementi fondanti sui quali si basa la tutela della salute e della sicurezza, nello specifico ambiente di lavoro degli operai forestali gestiti dai Servizi Forestali dell'Amministrazione, con specifico riferimento alla figura del "Medico competente" di cui agli artt. 2, 18, 38 e 41 del D.Lgs. 81/2008. Esso, infatti, rappresenta il punto di riferimento per la trattazione degli aspetti di carattere sanitario che interessano i lavoratori nella operatività aziendale, e nel caso di specie, in quella dei Servizi Forestali Regionali esercitata nei territori di rispettiva competenza.

Nel D.Lgs. 81/2008 all'art. 2, comma 1, lett. h), il "medico competente" è definito come "medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto".

Per essere tale il "medico competente" deve possedere uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008:

a)      specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b)      docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c)      autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d)      specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

In via generale il "medico competente" è chiamato ad assicurare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori e in particolare:

  • Collabora con il Datore di lavoro alla valutazione dei rischi e all'organizzazione del primo soccorso.
  • Programma e attua la sorveglianza sanitaria attraverso specifici protocolli, definiti in funzione dei rischi determinati.
  • Compie accertamenti sanitari preventivi e periodici al fine di confermare l'idoneità di ciascun lavoratore in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
  • Istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
  • Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno.
  • Collabora all'attività di formazione dei lavoratori.

L'INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE - CRITERI

Con la citata DGR 2734/2008 le Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali di Belluno, di Vicenza, di Treviso e Venezia, di Verona, di Padova e Rovigo sono state definite "unità produttive" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e segg. del D.Lgs. 81/2008; esse a ben vedere si configurano, di fatto, come singole "realtà aziendali" dotate di propria autonomia tecnico-funzionale, sì da giustificare l'orientamento alla individuazione, per ciascuna di esse, di un proprio "medico competente" anche in considerazione delle specificità territoriali ed organizzative di ogni Servizio Forestale Regionale. Invero, per talune realtà operative, attive su più provincie, si prefigura anche l'opportunità/necessità di ricorrere a due medici competenti a copertura di differenti contesti lavorativi.

Ragioni di natura organizzativa e amministrativa di varia natura non sempre hanno consentito il conseguimento di un'intesa specifica con le strutture sanitarie pubbliche, talché in taluni casi il "medico competente" è stato individuato, ai sensi di legge, tra i professionisti specializzati in medicina del lavoro.

Non sono infatti del tutto superate le difficoltà, già a suo tempo ingenerate presso le varie ULSS dagli artt. 17 e 24 del D.Lgs. 626/1994, in ordine alla questione della incompatibilità tra attività di consulenza medica e attività di sorveglianza con riferimento alle funzioni di "medico competente". A tale riguardo può essere utile ricordare che il comma 3) dell'art. 39 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che "il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente".

Ciò posto, pur considerato che il D.Lgs. 81/2008 interviene in un contesto generale che vede i Servizi Forestali Regionali già dotati di un proprio "medico competente" in applicazione di previgenti disposizioni (il D.Lgs. 626/1994), con il presente provvedimento si intende prendere atto in via ricognitiva della presenza dei "medici competenti", il cui elenco viene di seguito riportato, presso i Servizi Forestali Regionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, lett. a) e dell'art. 38 dell'intervenuto D.Lgs. 81/2008 e s. m. i..

Servizio Forestale Regionale

Struttura sanitaria o

medico specialista

Medico competente

Attribuzione dell'attuale incarico

SFR di Belluno

Medico specialista

Dr.ssa Francesca Larese Filon

09.02.1999

SFR di Vicenza

Medico specialista

Dr. Sergio Serraino

18.02.2009

SFR di Treviso e Venezia

Medico specialista

Dr.ssa Marisa Fagnoni

04.04.2006

SFR di Verona

Ospedale Policlinico "Borgo Roma" - Servizio di Medicina del Lavoro

Dr. Mario Olivieri

01.01.2008

SFR di Padova e Rovigo

Università di Padova - Istituto di Medicina del Lavoro

Dr. Giorgio Marcuzzo (per la Prov. di Padova)

18.10.2007

Medico specialista

Dr. Sandro Fioravanti (per la Prov. di Rovigo)

01.01.2009

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Con DGR 14.03.1996, n. 941 è stato definito un protocollo di sorveglianza sanitaria in base al quale uniformare presso tutte le strutture periferiche della Direzione Foreste ed Economia Montana l'azione di monitoraggio e di controllo sanitario sui lavoratori forestali impiegati. Ciò al fine di poter disporre di un metro di riferimento comune ad ogni struttura, e condiviso da ogni "medico competente", fatte sempre salve, in ogni caso, particolari specificità ed esigenze di volta in volta valutate dai singoli medici responsabili, alla luce di particolari, contingenti esigenze.

Stante il notevole intervallo di tempo trascorso dalla definizione del summenzionato protocollo sanitario, e sulla scorta dei periodici contatti tra "medici competenti", Servizi Forestali Regionali e Direzione Foreste, con il presente provvedimento si intende procedere alla adozione di un nuovo, aggiornato protocollo, nel testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo, finalizzato al monitoraggio sanitario dei lavoratori forestali con diretto riferimento all'art. 41 del citato D.Lgs. 81/2008.

I contenuti del protocollo, oltre a contemplare accertamenti medici di carattere generale volti a garantire circa le effettive condizioni fisiche e di salute dei singoli lavoratori, pongono l'accento su aspetti specifici del rischio a cui tali maestranze sono usualmente esposte nell'ambito dell'attività lavorativa con particolare riferimento al c.d. "rischio biologico" prevedendo al riguardo una serie completa di accertamenti specifici come quelli relativi alla presenza di anticorpi anti-Borrelia (malattia di Lyme e TBE); di natura allergologica; di eventuale ipersensibilità alle punture di imenotteri; di prevenzione anche della malattia West-nile Disease (Wnd) alla luce delle intervenute DGR n. 3677 del 25.11.2008 e DGR n. 3663 del 25.11.2008.

Si dà atto che all'onere complessivo connesso al programma di sorveglianza sanitaria in applicazione dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e del protocollo sanitario in parola si farà fronte nell'ambito degli impegni di spesa assunti annualmente sul Capitolo 100696 del bilancio regionale e relativi all'attuazione del programma di sistemazioni idraulico-forestali curato dalla Direzione Foreste ed Economia Montana.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, II° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato la avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTO il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81

VISTA la DGR 30.09.2008, n. 2734

delibera

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto in via ricognitiva dei "medici competenti", il cui elenco risulta riportato in premessa, operanti presso i Servizi Forestali Regionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, lett. a) e dell'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. i..
  3. Di adottare, in attuazione dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori forestali impiegati presso le Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali, il protocollo di sorveglianza sanitaria di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  4. Di dare atto che all'onere complessivo connesso al programma di sorveglianza sanitaria previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e dal protocollo sanitario di cui al precedente punto 2) si farà fronte nell'ambito degli impegni di spesa assunti annualmente sul Capitolo 100696 del bilancio regionale e relativi all'attuazione del programma di sistemazioni idraulico-forestali curato dalla Direzione Foreste ed Economia Montana.
  5. Il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, la DGR 14 marzo 1996, n. 941.

(seguono allegati)

1332_AllegatoA_215464.pdf

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