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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 40 del 15 maggio 2009


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 05 maggio 2009

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 e Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006. Modifiche degli impegni e proroghe termini domande di trascinamento di cui alle deliberazioni Dgr 877/2009 e Dgr 544/2009; adeguamento dei termini del periodo vincolativo per i beni finanziati con la programmazione PSR 2000 - 2006 di cui alla deliberazione Dgr 3623/2000.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

L'approvazione della proposta di PSR da parte della Commissione Europea è stata poi recepita a livello regionale con la Deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre 2007, n.3560, con la quale è stato confermato il testo vigente del Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, la pianificazione finanziaria per asse e per misura, laclassificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n.1698/2005. Con la stessa Deliberazione si è poi confermata la Direzione Piani e Programmi Settore Primario quale Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, incaricando la stessa Direzione della sorveglianza e degli adempimenti amministrativi, tecnici e procedurali connessi all'attuazione del Programma, nonchè della conseguente gestione finanziaria.

In base a tale approvazione, con successiva Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560, la Giunta regionale ha confermato il testo vigente del Programma di sviluppo rurale, insieme alla classificazione di ruralità dei Comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma, nonché alla delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, individuate ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n.1698/2005.

A seguito delle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ampio confronto con il partenariato, dapprima la Giunta regionale con propria Deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 199, ha approvato l'apertura dei termini del primo bando generali di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013, successivamente in data 7 aprile 2009 ha aperto i termini per un secondo bando di presentazione di domande su alcune misure dell'asse 1 e dell'asse 2 del PSR.

Infatti, considerata l'improrogabile scadenza annuale del 15 maggio posta dalla regolamentazione comunitaria per le domande di pagamento relative alle misure a superficie, risultava necessario dare corso all'approvazione dei bandi generali per la presentazione di domande di aiuto per l'annualità 2009, in particolare per i pagamenti agroambientali, e comunque per altre misure dell'asse 2 o dell'asse 1 per le quali si riteneva opportuna la riproposizione.

Relativamente alla maggior parte delle misure dell'asse 1 e 2 di cui si propone la riapertura, va segnalato che a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza effettuata in data 31 ottobre 2008, l'Autorità di Gestione incaricata ha trasmesso in data 16 dicembre scorso alla Commissione Europea una richiesta di modifica che riguarda la maggior parte delle misure dei 4 Assi del Programma stesso, e in particolare modifiche alle intensità dell'aiuto, alle condizioni di accesso e agli impegni, agli interventi ammissibili e alle priorità. Attualmente tali proposte di modifica, dopo l'interlocutoria con i Servizi della Commissione e le risposte fornite in sede di negoziato, sono in corso di approvazione. Il testo definitivo del PSR modificato è stato inoltrato tramite il sistema ufficiale di trasmissione SFC in data 24 aprile ultimo scorso, con puntuale risposta ad osservazioni, richieste di integrazione e di chiarimento o puntuali contestazioni di non conformità regolamentare rispetto alle proposte presentate.

Alla luce dell'interlocutoria con i Servizi della Commissione europea, si ritengono risolte le criticità rispetto alle modifiche proposte alla sottomisura 214/B Pagamenti agroambientali - Miglioramento della qualità dei suoli, - laddove i Servizi della Commissione avevano eccepito sul mantenimento dei benefici ambientali e sulla parametrazione dell'aiuto. Peraltro, la Giunta regionale aveva comunque aperto i termini per la presentazione di domande sulla sottomisura suddetta, subordinando però l'applicazione degli adeguamenti previsti in termini di possibilità di concimazione chimica supplementare e di acquisto della sostanza organica anche non direttamente da allevamenti al parere favorevole alle modifiche da parte dei Servizi della Commissione europea. Alla luce delle rassicurazioni avute in sede di negoziato, le riserve dei Servizi sembrano superate, per cui si ritiene di poter introdurre nel bando le modifiche agli impegni già approvate in sede di Comitato di sorveglianza, salvo eventuale successiva contraria comunicazione da parte della Commissione europea.

Con precedente deliberazione del 10 marzo 2009, n.544, effettuate le opportune verifiche sulle istanze in corso di validità, sono stati fissati al 15 maggio 2009 i termini di presentazione per la conferma degli impegni pluriennali per la Misura 4 Prepensionamento, Misura 6 Agroambiente, Misura 8 Imboschimento dei terreni agricoli di cui alla programmazione 2000 - 2006, nonché per le domande ancora in essere relative ai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e 2080/92.

Il termine del 15 maggio, così stabilito dal Regolamento CE n. 796/2004, è obbligatorio per le domande a superficie e a premio relative alla PAC e alle misure del secondo asse del PSR. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento di applicazione n.1975/2006, l'obbligo del rispetto di tale termine vale esclusivamente per i contratti che acquistano efficacia dopo il 1° gennaio 2007. In tal caso i trascinamenti delle programmazioni precedenti debbono ritenersi esclusi da tale obbligo, pur essendo opportuno che la data di presentazione non si discosti significativamente dal termine del 15 maggio. Tale opportunità è stata utilizzata negli anni precedenti in Veneto e in Italia e lo stesso Organismo pagatore nazionale AGEA intende utilizzare tale deroga per l'anno in corso, fissando il termine ultimo di presentazione per i cosiddetti "trascinamenti" al 16 giugno prossimo. In considerazione della grande mole di domande da presentarsi al 15 maggio, si ritiene quindi opportuno consentire, limitatamente a tale fattispecie, una proroga dei termini delle domande al 16 giugno prossimo, come riportato nella sottostante tabella:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

REGIONE VENETO

Termini scadenza presentazione domande conferma impegni pluriennali

COD. UE

COD. REG.

Descrizione misura

Scadenza termini presentazione istanze

(Data)

PSR 2007 2013

PSR

2000

2006

113

4

Prepensionamento

16 GIUGNO 2009

214

6

Agroambiente (az. CE, BZU, MR, PPS,PP)

16 GIUGNO 2009

214

6

Vecchio regime Reg. CEE 2078/92

16 GIUGNO 2009

221

8

Imboschimento dei terreni agricoli

16 GIUGNO 2009

221

8

Vecchio regime Reg. CEE 2080/92

16 GIUGNO 2009

214

Pagamenti agroambientali (sottom. a,b,c,e,f)

15 MAGGIO 2009

221

Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2)

Premio di manutenzione e premio perdita di reddito

15 MAGGIO 2009

Infine, con Deliberazione del 20 novembre 2000, n.3623 , la Giunta regionale approvò le procedure, le modalità, i termini per la presentazione e la gestione delle domande sul Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006. Con particolare riferimento al punto 7. -I casi di cessione- del Capitolo 6 Gestione dei casi particolari, a riguardo degli obblighi in capo ai soggetti beneficiari di investimenti, veniva disposto che i beni oggetto di finanziamento non potessero essere ceduti o distolti senza giusta causa dalla destinazione prevista per un periodo rispettivamente pari a dieci anni per i beni immobili, cinque anni per gli impianti e tre anni per il materiale hardware e software e per il bestiame. Tali disposizioni poggiavano, a livello regionale, sulle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, della Legge regionale n.1/91. Tale articolo fu successivamente abrogato dal comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18.

Il nuovo Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale, Reg. CE 1698/2005, disciplina all'articolo 72 l'obbligo della "stabilità delle operazioni finanziate". A livello applicativo, la Giunta regionale, per le operazioni finanziate nell'ambito della programmazione 2007 - 2013, (punto 2.6 Stabilità delle operazioni) ha portato il periodo vincolativo rispettivamente a 7 anni per i beni immobili e 5 anni per le dotazioni, a far data dalla pubblicazione del provvedimento di concessione. Per il periodo stabilito, i beni finanziati debbono quindi essere mantenuti, non devono subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura, le condizioni di esecuzione o procurino un indebito vantaggio al beneficiario o siano conseguenti al cambiamento dell'assetto proprietario di una infrastruttura o della cessazione e rilocalizzazione dell'attività produttiva.

Alla luce di quanto esposto, caduto il riferimento all'abrogato articolo 11 della Legge regionale n.1/91, si ritiene di proporre che il periodo vincolativo per gli interventi finanziati ai sensi della programmazione regionale PSR 2000 - 2006 venga equiparato a quello della programmazione 2007 - 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
  • VISTO il Regolamento CE n.1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  • VISTO il regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
  • VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
  • VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)n.1698/2005;
  • VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
  • VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
  • VISTO il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
  • VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha infine formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
  • VISTO il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative contenute nel Programma;
  • VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.544 del 10 marzo 2009, "Apertura termini anno 2009 per la presentazione domande di conferma di impegni pluriennali assunti nelle precedenti e nell'attuale programmazione";
  • VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.877 del 7 aprile 2009, "Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 2. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici."
  • VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.3623 del 20 novembre 2000, "Bando di apertura dei termini di presentazione delle domande e procedure generali di attuazione del PSR del Veneto 2000- 2006";
  • RITENUTO di apportare modifiche al bando della sottomisura 214B, pur in attesa della conferma ufficiale della accettazione delle modifiche al PSR 2007 - 2013 da parte dei Servizi della Commissione Europea;
  • RITENUTA opportuna la proroga al 16 giugno 2009 dei termini di presentazione delle domande di conferma relative ai trascinamenti delle precedenti programmazioni dello sviluppo rurale;
  • RITENUTO di adeguare il periodo vincolativo per i beni finanziati nel 2000 - 2006 ai termini previsti con la nuova programmazione 2007 - 2013 dello sviluppo rurale;
  • RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;]

delibera

  1. di approvare le modifiche applicative di cui all'allegato A al presente provvedimento relative alla sottomisura 214/B Pagamenti agroambientali - Miglioramento della qualità dei suoli, di cui al secondo bando DGR 7 aprile 2009, n.877 - in particolare circa la possibilità di concimazione chimica supplementare e di acquisto della sostanza organica-;
  2. di stabilire che le modifiche di cui al precedente punto 1 entreranno in vigore a seguito dell'acquisizione del parere favorevole da parte dei Servizi della Commissione europea sulle modifiche del Programma di sviluppo rurale e successivo recepimento con apposito provvedimento della Giunta regionale;
  3. di fissare al 16 giugno 2009 la nuova scadenza di presentazione delle domande di conferma degli impegni pluriennali relativi alla Misura 4 Prepensionamento, Misura 6 Agroambiente, Misura 8 Imboschimento dei terreni agricoli approvate ai sensi del PSR 2000-2006, e alle domande ancora in essere relative ai regolamenti (CEE) n. 2078/92 e 2080/92, sostituendo la tabella di cui al punto 1 della DGR 544 del 10 marzo 2009 con la sottostante tabella:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

REGIONE VENETO

Termini scadenza presentazione domande conferma impegni pluriennali

COD. UE

COD. REG.

Descrizione misura

Scadenza termini presentazione istanze

(Data)

PSR 2007 2013

PSR

2000

2006

113

4

Prepensionamento

16 GIUGNO 2009

214

6

Agroambiente (az. CE, BZU, MR, PPS,PP)

16 GIUGNO 2009

214

6

Vecchio regime Reg. CEE 2078/92

16 GIUGNO 2009

221

8

Imboschimento dei terreni agricoli

16 GIUGNO 2009

221

8

Vecchio regime Reg. CEE 2080/92

16 GIUGNO 2009

214

Pagamenti agroambientali (sottom. a,b,c,e,f)

15 MAGGIO 2009

221

Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2)

Premio di manutenzione e premio perdita di reddito

15 MAGGIO 2009

  1. di confermare che a carico dei soggetti che non presentassero domanda di conferma annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso, e, qualora venga verificato in sede del conseguente controllo obbligatorio in loco il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;
  2. di stabilire, in analogia a quanto previsto per la programmazione 2007 - 2013 e a modifica delle disposizioni generali di cui all'allegato A -Le procedure, le modalità, i termini- punto 7. -I casi di cessione- del Capitolo 6 -Gestione dei casi particolari- di cui alla DGR 3623/2000, che i beni che hanno beneficiato delle provvidenze del Piano di Sviluppo rurale 2000 - 2006, non possono essere ceduti o distolti senza giusta causa per un periodo di sette anni per i beni immobili, cinque anni per gli impianti, macchine ed attrezzature, tre anni per software ed hardware, a far data dalla pubblicazione del relativo provvedimento di concessione dei benefici.


(seguono allegati)

1195_AllegatoA_215192.pdf

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