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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 12 maggio 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1047 del 21 aprile 2009

L.R. 7 novembre 2008 n. 15 "Interventi in favore dei soggetti celiaci" Attuazione art. 3 comma 2 lett. b): frazionamento buoni acquisto mensili.. Revoca DGR n. 3596 del 15/11//2006 Modifica DGR n. 543 del 22/2/2000.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Riferisce l' Assessore alle Politiche Sanitarie, ing. Sandro Sandri:

La L.R. 7 novembre 2008 n. 15 "Interventi in favore dei soggetti celiaci", ha disposto a favore di tali persone interventi assistenziali aggiuntivi rispetto a quanto già garantito quale Livello Essenziale d'Assistenza in base alla normativa nazionale vigente, relativamente alla dispensazione, con onere a carico del Servizio Sanitario, dei dietetici senza glutine. Nel merito si ricorda che il D.M. 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" definisce espressamente quale livello essenziale d'assistenza la dispensazione degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, nel morbo celiaco, oltre che nelle malattie metaboliche congenite, e nella fibrosi cistica del pancreas. L'art. 7 di tale provvedimento stabilisce che gli alimenti senza glutine erogabili sono contenuti nel Registro Nazionale degli Alimenti, predisposto dal Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali). Con riferimento a tale prestazione assistenziale, rispetto a quanto contenuto nel DM 4 maggio 2006, emanato in applicazione della Legge 4 luglio 2005 n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" la norma regionale in oggetto, ha innalzato i limiti di spesa mensile per fascia d'età e abolito la differenziazione dell'importo mensile in relazione al sesso nell'età adulta. I limiti di spesa mensile per fascia d'età contenuti nel Decreto Ministeriale erano stati recepiti per l'applicazione in ambito regionale con DGR n. 3596 del 15.11.2006.

I nuovi importi massimi di spesa mensile per fascia d'età, stabiliti dalla L.R. n. 15/2008 sono contenuti nella Tabella A allegata alla Legge stessa e come previsto dall'art. 4, sono già garantiti in ambito regionale a decorrere dal 1 gennaio 2009.

La norma regionale in oggetto, all'art. 2 stabilisce, inoltre, che ai soggetti affetti da malattia celiaca, inclusa la variante clinica dermatite erpetiforme, il contributo mensile, garantito per usufruire gratuitamente di alimenti senza glutine, sia frazionato in quattro buoni acquisto, o altro documento di credito, spendibili anche separatamente. Il Relatore ricorda che attualmente, in ambito regionale, tale prestazione già avviene attraverso l'utilizzo della apposita modulistica mensile che la Giunta Regionale ha approvato con proprio provvedimento n. 543 del febbraio 2000 e s.m. La modulistica (12 moduli riuniti in un carnet-autorizzazione, consegnati ai pazienti ad inizio dell'anno o successivamente, nel caso di nuova diagnosi) è rilasciata dal Distretto Socio Sanitario dell'ULSS di appartenenza dell'assistito, che abbia prodotto regolare certificazione di diagnosi ed è utilizzabile mensilmente per il prelievo dei prodotti senza glutine del succitato Registro Nazionale degli Alimenti, dispensati attraverso le farmacie aperte al pubblico.

Al fine di dare attuazione all'art. 3 comma 2 lettera b) della Legge in oggetto, che affida alla Giunta Regionale la disciplina di tale aspetto, la frazionabilità dei buoni acquisto è stata oggetto di discussione e confronto nel corso di un incontro tenutosi il giorno 20 marzo 2009 presso gli uffici della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari con il Presidente della Sezione Veneto Associazione Italiana Celiachia (AIC). L'AIC ha proposto il frazionamento degli importi mensili stabiliti dalla L.R. n. 15/2008 per ciascuna fascia d'età, assegnando ad uno dei quattro moduli l'importo più alto, da utilizzarsi ad esempio all'inizio del mese, quando la necessità di approvvigionamento verosimilmente è più consistente, e tre moduli di uguale importo, inferiore al primo. Come ripetutamente ribadito e condiviso dall'AIC stessa, si dà atto che il tetto di spesa mensile rappresenta il limite al di sotto del quale si articolano le diverse necessità dei soggetti nelle rispettive fasce d'età e coloro il cui fabbisogno di alimenti a base di carboidrati si attesti su valori di spesa più bassi, non ne usufruiranno per intero, qualora non necessario.

Come ripetutamente ribadito e condiviso anche dall'Associazione Italiana Celiachia Veneto, si precisa che il tetto di spesa mensile per fascia d'età rappresenta il limite atto a garantire i diversi fabbisogni di carboidrati delle persone in relazione al loro stile di vita, essendovi soggetti che necessitano di un quantitativo inferiore di alimenti rispetto all'ammontare del tetto di spesa mensile. I dati di consumo rilevati dalle Aziende ULSS sui prodotti dispensati saranno utilizzati allo scopo di monitorare le prestazioni erogate.

Si ritiene, pertanto, di accogliere tale ipotesi di frazionamento, condivisa ed approvata dai soggetti interessati sopra citati, proponendo l'approvazione della modulistica di cui agli Allegati A e B al presente provvedimento, di cui formano parte integrante, recanti, rispettivamente, il fac-simile del frontespizio autorizzazione e i buoni di approvvigionamento mensile frazionato. Si propone di confermare le modalità di distribuzione dei prodotti in atto, con il rilascio dell'autorizzazione e dei buoni, da parte dell'Azienda ULSS di residenza dell'assistito, in base alla certificazione di diagnosi di uno dei centri individuati a tal fine dalla Regione, per il prelievo dei prodotti attraverso le farmacie aperte al pubblico, nelle more dell'adozione del proprio provvedimento che disciplini quanto previsto dall'art. 3, comma 2 lettere d) della L.R. n. 15 relativamente alle modalità di distribuzione con onere a carico del Servizio Sanitario dei prodotti senza glutine attraverso altri esercizi commerciali, oltre alle farmacie. A tale riguardo, si dà atto che le procedure attualmente vigenti soddisfano quanto previsto dalle lettere e) e f) del comma 2, relativamente al controllo e alla verifica dei prodotti dispensati, e al rimborso degli stessi.

Si evidenzia che, ai fini della tutela della privacy prevista dal D. Lgs. 196/2003, i buoni acquisto mensili non devono contenere dati anagrafici riconducibili al titolare del diritto. Ai fini dell'identificazione dell'assistito, l'Azienda ULSS di residenza che rilascia la modulistica mensile dovrà codificare univocamente l'assistito con un codice numerico così composto: RRRUUUYYNNNN dove RRR (corrispondente al codice della Regione Veneto) sarà sempre 050, UUU il codice dell'A. ULSS che rilascia l'autorizzazione (es. 101), YY l'anno di rilascio della autorizzazione NNNN un progressivo nell'anno.

Si dà atto inoltre che, oltre al prelievo frazionato nel corso del mese, così come previsto dalla norma regionale in oggetto, deve continuare ad essere garantita la possibilità di approvvigionamento mensile in un'unica soluzione, qualora desiderato dal paziente, ipotesi nella quale verranno utilizzati simultaneamente e ritirati all'atto del prelievo i quattro moduli di approvvigionamento mensile frazionato.

Si ritiene infine di proporre la conferma delle vigenti disposizioni relative al percorso diagnostico e alle modalità di certificazione della malattia celiaca ai fini della dispensazione dei prodotti, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 2922 del 29 ottobre 2002, dando altresì atto che gli alimenti senza glutine dispensabili sono quelli contenuti nel Registro Nazionale degli Alimenti di cui all'art. 7 del succitato DM 8 giugno 2001.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento 

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2° dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • VISTA la L.R. 7 novembre 2008 n. 15, art. 3, comma 2;
  • VISTA la DGR n. 543 del 22 febbraio 2000 e s.m.
  • VISTO il Decreto del Ministero della Salute 8 giugno 2001, art. 7;
  • VISTA la DGR n. 2922 del 29 ottobre 2002, e s.m.;
  • VISTA la legge 4 luglio 2005 n. 123;
  • VISTO il Decreto del Ministero della Salute 4 maggio 2006;
  • VISTA la DGR n. 3596 del 15 novembre 2006;]

delibera

  1. Di revocare la propria deliberazione n. 3596 del 15/11/2006.
  2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i modelli di buono acquisto frazionato Allegati A e B al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, recanti il fac-simile dell'autorizzazione e dei buoni acquisto frazionati, da utilizzarsi, a partire dal mese di maggio 2009, ai fini della dispensazione a carico del Servizio Sanitario degli alimenti senza glutine ai soggetti con malattia celiaca, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 7 novembre 2008 n. 15, art. 3 comma 2, lett. b).
  3. Di disporre che, oltre al prelievo frazionato nel corso del mese, i buoni di cui al punto 1. possono essere utilizzati per l'approvvigionamento mensile in un'unica soluzione, qualora preferito dall'assistito
  4. Di dare atto che gli importi massimi di spesa mensile per fascia d'età di cui al punto 2., applicati in ambito regionale con decorrenza 1 gennaio 2009, contenuti nella Tabella A allegata alla L.R. 7 novembre 2008 n. 15, sostituiscono gli importi per fascia d'età già stabiliti dalla DGR n. 543 del 22 febbraio 2000.
  5. Di dare altresì atto che gli importi di spesa massimi mensili di cui ai punti 2. e 3. sono garantiti solamente agli assistiti con malattia celiaca, regolarmente certificati da uno dei Centri già identificati dalla Regione, residenti nella regione Veneto.
  6. Di dare atto che i prodotti senza glutine di cui al punto 1. dispensabili con onere a carico del Servizio Sanitario sono contenuti nel Registro Nazionale degli Alimenti di cui all'art. 7 del DM 8 giugno 2001.
  7. Di confermare le vigenti disposizioni relative al percorso diagnostico e alle modalità di certificazione della malattia celiaca ai fini della dispensazione dei prodotti di cui al punto 1. secondo quanto disposto dalla DGR n. 2922 del 29 ottobre 2002.
  8. Di rinviare ad un successivo proprio provvedimento l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 lettera d) della L.R. 7 novembre 2008 n. 15.

(seguono allegati)

1047_AllegatoA_215006.pdf
1047_AllegatoB_215006.pdf

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