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Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1054 del 21 aprile 2009
Tariffario unico regionale: applicazione di tariffa alle visite fiscali disposte nei confronti dei dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di salute.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" che prevede tra le prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale alla voce "Attività medico-legale" le "certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di salute";
Considerato che lo stesso Decreto all'allegato 2 A "Prestazioni totalmente escluse dai LEA" prevede alla lettera e) le "certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti ai fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge";
Vista la deliberazione n. 3888 del 31/12/2001 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dalle strutture del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Ulss, rinviando a successivo provvedimento l'applicazione delle tariffe per le visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori pubblici, assenti dal servizio a causa di malattia, e prevedendo l'applicazione alle visite mediche nei confronti dei lavoratori privati dei compensi fissati dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale;
Vista la nota prot. n. 510200/40.03 in data 3 ottobre 2008 con la quale la Direzione affari legislativi della Regione Veneto ha espresso parere favorevole all'onerosità delle visite fiscali disposte dei confronti di dipendenti pubblici e all'inserimento delle stesse nel Tariffario Unico Regionale;
Richiamata la giurisprudenza in materia, in particolare la sentenza n. 13992/2008 Corte di Cassazione I sez. civile e la sentenza n. 5690/2008 Consiglio di Stato V sez. che evidenziano il principio secondo il quale le visite fiscali sono dirette a verificare i presupposti dell'assenza del dipendente dal posto di lavoro attraverso una valutazione sull'esistenza della malattia e non a tutelare la salute collettiva e, pertanto, l'onerosità delle stesse per il datore di lavoro che le dispone;
Richiamato l'art. 71, comma 3, D.L. n. 112/2008, in materia di visite mediche di controllo;
Ritenuto, nelle more di disposizioni in materia, di poter applicare alle visite fiscali disposte nei confronti di dipendenti pubblici le tariffe previste per le visite fiscali disposte nei confronti di lavoratori privati e precisamente le tariffe fissate dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale;
Considerata l'esigenza di uniformità di trattamento tra enti pubblici che operano a livello regionale e che devono pertanto essere assoggettati alle medesime tariffe;
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
Visto il D.P.C.M. 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".
Vista la D.G.R . n. 3888 del 31.12.2001.
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 08.05.2008.
Visto l'art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge n. 133 del 06.08.2008.
Vista la sentenza n. 13992/2008 della Corte di Cassazione 1^ sezione civile.
Vista la sentenza n. 5690/2008 del Consiglio di Stato V^ sezione.
Vista la nota regionale n. 510200/40.03 del 03.10.2008 della Direzione Affari legislativi.]
delibera
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