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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 871 del 31 marzo 2009
Attestazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE periodo 1 aprile 2008 - 31 marzo 2009. Proroga validità
L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue:
Nell'anno 2002 la Giunta Regionale, in applicazione a quanto previsto del decreto del Ministero della Salute 27 settembre 2002 relativo alla riclassificazione dei medicinali, aveva introdotto in ambito regionale, dapprima con propria deliberazione n. 3107 del 4 novembre 2002 successivamente aggiornata con le DD.G.R. n. 3108/2002, n. 3718/2002 e n. 6/2003, la compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte dei cittadini prevedendo il versamento di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 per ricetta, anche nei casi in cui è prevista la possibilità di prescrivere più di due confezioni per ricetta.
Nella D.G.R. n. 6/2003, successivamente aggiornata dalla D.G.R. n. 1873/2003 e dalla D.G.R. n. 3528 del 12 novembre 2004, la Giunta Regionale aveva parimenti previsto che i soggetti appartenenti a determinate categorie, già esentate in varie fonti normative statali in ragione delle loro condizioni patologiche o di status, non fossero tenuti al versamento della suddetta quota fissa.
In ambito regionale le categorie di soggetti che attualmente sono esentati dal pagamento della quota fissa, che per i soggetti affetti da patologia cronico invalidante è limitata ai soli farmaci correlati alla patologia, sono le seguenti:
¿ gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta e vitalizia;
¿ gli invalidi civili al 100%;
¿ gli invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza ex art. 5 c. 6 del D.M.124/98;
¿ i ciechi ex art. 6 della L. 482/68;
¿ i sordomuti ex art. 7 della L. 482/68;
¿ i grandi invalidi del lavoro;
¿ gli invalidi di servizio di 1^ categoria;
¿ i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, e somministrazioni di emoderivati;
¿ le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 206/2004;
¿ le vittime del dovere di cui al DPR 243/2006;
¿ pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12;
¿ i soggetti esenti per malattia rara ex D.M. n. 279/2001;
¿ i soggetti esenti per patologia cronico invalidante ex D.M. n. 329/99 e successive integrazioni e modificazioni;
¿ i perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti, titolari di assegno vitalizio di benemerenza, (ex art. 6 c. 2 della L. n. 284/1961 e art. 3 c. 2 della L. 261/67 che sono stati assimilati agli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°);
Nella medesima D.G.R. n. 6/2003, accanto alla previsione di esenzione riferita a patologie e a status del soggetto, la Giunta Regionale aveva ritenuto inoltre di inserire una esenzione collegata a condizioni di reddito del cittadino da riconoscersi a tutti i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE (situazione economica equivalente) ex D.L.vo n. 109/1998, come modificato dal successivo D.L.vo n. 130/2000 e dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 242/2001, non superiore a € 8.500,00, limite di reddito che era stato successivamente elevato a € 12.000, 00 con D.G.R. n. 744 del 11 marzo 2005, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 19 della L.R. n. 9 del 25 febbraio 2005. Inoltre, con lo stesso provvedimento, erano state individuate le procedure per il rilascio di detta attestazione di esenzione.
Tali procedure erano state successivamente prorogate, con specifici provvedimenti di Giunta, sia per quanto attiene il rilascio dell'attestazione di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica come previste nei precedenti provvedimenti (DD.G.R. n. 475/2003 e n. 704/2004) con i quali si era affidato il servizio per il rilascio di dette attestazioni e la gestione delle relative domande di esenzione, ai Comuni del Veneto e ai CAAF autorizzati operanti in Veneto, sia relativamente alla gestione del flusso informativo sul rilascio delle attestazioni di esenzione da CAAF e Comuni alle Aziende U.L.S.S e alla Regione, prevedendo la prosecuzione della collaborazione con ANCI-SA società operativa di ANCI-Veneto e conseguentemente formalizzate con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari.
Anche per l'anno 2008 la Giunta Regionale, con proprio provvedimento n. 588 del 11 marzo 2008, ha proceduto alla proroga delle procedure di attestazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE ed inoltre approvato sia le modalità di rilascio delle citate attestazioni da parte dei CAAF autorizzati dall'INPS alla procedura ISEE e dai Comuni facenti parte di ANCI-Veneto, sia la convenzione con ANCI-SA s.r.l., stabilendo anche il periodo di validità degli attestati di esenzione e precisamente dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009.
La validità di tali attestati, rilasciati per il periodo suddetto, è attualmente in scadenza.
Con la sopra citata DRG n. 588, che teneva conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2109/2006 in cui si è stabilito che si provveda alla gestione delle procedure complesse tese all'erogazione di servizi ad utenti che abbisognano di sostegno sociale ed assistenziale, perchè a basso reddito e/o in condizioni economiche disagiate, attraverso politiche di e-government attivate dalla Regione per il tramite di ANCI-SA, struttura operativa di ANCI Veneto, si è approvata l'ulteriore proroga della convenzione con ANCI-SA e stabilito che "(omissis).....si ritiene opportuno che anche la gestione del flusso informativo da CAAF e Comuni alle Aziende U.L.S.S. e alla Regione relativa al rilascio delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per reddito rientri nelle politiche sopra citate e che quindi è necessario avviare degli incontri con le parti attualmente impegnate nel rilascio di dette attestazioni al fine di armonizzare tali procedure con quelle già in essere a livello regionale, ma considerato tuttavia che la validità degli attestati di esenzione, rilasciati per il periodo 1° marzo 2007 - 31 marzo 2008, è in scadenza e che, non essendo intervenuto a riguardo nessuna modifica da partedel Consiglio Regionale, si deve procedere all'approvazione dei nuovi attestati di esenzione con validità fino al 31 marzo 2009 si è provveduto alla proroga della convenzione in essere con ANCI - SA per la gestione delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa farmaceutica......(omissis).
Considerato tuttavia che, per quanto attiene i contratti e le gare d'acquisto di beni e servizi, è intervenuta una nuova normativa europea recepita a livello nazionale, che disciplina in maniera puntuale la materia, si è reso necessario procedere ad un approfondimento della vigente normativa sui contratti, per verificare l'attuabilità delle attuali procedure di affidamento della gestione del flusso informativo relativo alle esenzioni ad ANCI - SA, e, a tal fine, è stata formulata una specifica richiesta di parere (prot. n. 100663/50070201/E.930.01.1) all'Avvocatura regionale.
Tenuto conto infine che entro il mese di giugno vengono sostanzialmente concluse tutte le operazioni fiscali in merito alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008 e che ciò permetterà agli assistiti che rientrano nei limiti di reddito così come stabiliti dal presente provvedimento e risultanti dalla situazione reddituale recentemente aggiornata, di poter accedere ai benefici previsti e relativi all'esenzione dal pagamento della quota fissa per l'erogazione dei farmaci, con il presente provvedimento si propone di prorogare la validità degli attuali attestati di esenzione, già rilasciati per il periodo di validità 1 aprile 2008 - 31 marzo 2009, fino al 30 giugno 2009.
Alla luce del parere che verrà formulato dall'Avvocatura in merito alle procedure di affidamento della gestione del flusso informativo relativo alle esenzioni e quindi delle successive eventuali riorganizzazioni procedurali, si propone inoltre di demandare ad un successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari l'attuazione delle stesse.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTOl'art. 5 della legge n. 405/2001 di conversione del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347 recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2002, l'onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenzafarmaceutica territoriale non possa superare il 13% rispetto alla spesa sanitaria complessiva a livello nazionale ed in ogni singola Regione;
VISTOl'art. 4 comma 3 della stessa legge 405/2001 che prevede che i disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 siano coperti dalle Regioni alternativamente o cumulativamente mediante l'introduzione di una serie di misure tra le quali anche la misura della compartecipazione alla spesa sanitaria;
VISTAla legge 19 luglio 2000 n. 203 concernente "Erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta";
VISTOla D.G.R. n. 354 del 15 febbraio 2002;
VISTOil D.M. della Salute del 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178";
VISTOl'ex art.6 c.2 della L.n.284/1961 e art.3 c.2 della L.261/67;
VISTAla D.G.R. n. 6 del 21 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 2109 del 4 luglio 2006;
VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
VISTA la D.G.R. n. 588 del 11 marzo 2008;
delibera
1. di confermare l'attuale compartecipazione alla spesa farmaceutica che prevede il versamento da parte del cittadino di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 per ricetta;
2. di confermare l'esenzione dal pagamento della quota fissa per tutti i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 12.000,00 euro e per tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra richiamate, esentati in ragione di condizioni patologiche o di status;
3. di prorogare la validità degli attuali attestati di esenzione, già rilasciati per il periodo di validità 1 aprile 2008 - 31 marzo 2009, fino al 30 giugno 2009;
4. di rinviare, come citato in premessa che si intende integralmente riportata, ad un successivo provvedimento l'attuazione delle successive eventuali riorganizzazioni procedurali di affidamento della gestione del flusso informativo relativo alle esenzioni secondo quanto espresso in merito dall'Avvocatura regionale.
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