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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 20 del 06 marzo 2009


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2912 del 14 ottobre 2008

Piano regionale attività di cava (P.R.A.C.) Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Direttiva 2001/42/CE. Adozione rapporto ambientale, sintesi non tecnica ed elaborati cartografici.

L'Assessore alle politiche della mobilità e le infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue.

L’articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001in materia di VAS definisce quale obiettivo del documento quello di "garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile".

Più precisamente, la valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese.

In base alla stessa Direttiva, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un’autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente; si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

La Direttiva 2001/42/CE prevede che i piani e programmi siano sottoposti a VAS nel caso in cui il primo atto preparatorio formale sia successivo alla data del 21 luglio 2004, data entro cui la direttiva 2001/42/CE doveva essere recepita.

Nel caso in cui il primo atto preparatorio formale sia stato adottato prima del 21 luglio 2004, è previsto che gli stessi piani e programmi siano sottoposti a VAS qualora si preveda ragionevolmente che la loro approvazione intervenga dopo il 21 luglio 2006, salva l’ipotesi in cui il procedimento sia ad uno stadio avanzato tale da rendere impossibile l’espletamento della VAS (art. 13, par. 3, della direttiva).

In particolare, la nozione di “primo atto preparatorio formale” deve essere riferita al primo atto amministrativo, non necessariamente produttivo di effetti giuridici esterni, di cui risulta certa la data di adozione e con cui l’Amministrazione formalizza l’avvio dell’attività di elaborazione del piano o del programma o comunque attinente alla medesima.

Al riguardo, si evidenzia che l’obiettivo della Direttiva 2001/42/CE è garantire la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale e del pubblico quando tutte le opzioni e le soluzioni in ordine ai contenuti del piano o del programma sono ancora possibili e quando gli stessi soggetti possono esercitare un’effettiva influenza sulle determinazioni dell’autorità procedente.

Con D.G.R. n. 2988 del 1 ottobre 2004, la Giunta regionale ha dettato i primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto.

La medesima D.G.R. n. 2988 del 1/10/2004 stabilisce inoltre, riprendendo concettualmente quanto espresso all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, che “uno degli elementi che caratterizzano la VAS, e che garantisce effettività al principio di prevenzione, è rappresentato dal momento in cui la stessa interviene: la valutazione, infatti, deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione.”

L’Allegato A1 alla D.G.R. n. 2988 del 1/10/04 fornisce un elenco dei piani e programmi regionali soggetti a valutazione ambientale strategica. In tale elenco è compreso il Piano regionale attività di cava (P.R.A.C.), predisposto ai sensi dell’art. 7 della l. r. 7 settembre 1982, n. 44.

L’Allegato A2 della medesima deliberazione fornisce un elenco di piani e programmi regionali il cui iter di approvazione è in stato avanzato: anche in tale elenco è compreso il P.R.A.C.

Ciò premesso, è necessario considerare che il primo atto preparatorio formale del P.R.A.C. della Regione Veneto è stato adottato prima del 21 luglio 2004.

Infatti, la Giunta Regionale ha stabilito, con la D.G.R. n. 699 del 21 marzo 2003, le prime misure organizzative e finanziarie per avviare e portare speditamente a regime la procedura di redazione del Piano regionale per le attività estrattive. Oltre all'impiego delle risorse umane, cognitive e tecniche delle Strutture regionali, è apparso subito necessario ricorrere a specifici contributi di professionisti esterni, esperti nelle materie attinenti la pianificazione delle risorse territoriali, le georisorse e le tecniche applicate all'idrogeologia. È stata, inoltre, concessa al Dirigente della Struttura regionale interessata la facoltà di avvalersi, qualora necessarie, di ulteriori collaborazioni esterne alla stessa Amministrazione regionale, compresi i cosiddetti “services”tecnici.

Il P.R.A.C., elaborato dalle Strutture regionali competenti con il supporto dei consulenti incaricati, è stato adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 3121 del 10 ottobre 2003, che si intende qui integralmente richiamata, e pubblicato nel B.U.R. n. 120/S del 23/12/2003.

Il procedimento ed i termini temporali di pubblicazione ai fini della presentazione delle osservazioni sono stati indicati con nota della Direzione Geologia e Attività estrattive prot. n. 685640/57.02 del 05/12/2007. Sono state considerate nei termini (NT) le osservazioni pervenute nel periodo intercorrente tra il 13/02/2004 ed il 12/04/04 (compresi); sono state considerate, invece, fuori termini (FT) le osservazioni pervenute al di fuori delle succitate date.

In sintesi si evidenzia che sono pervenuti n. 363 osservazioni (124 NT e 239 FT) e 1520 quesiti (568 NT e 952 FT). La maggior parte delle osservazioni è stata presentata dagli Enti Locali ed è stata articolata in molteplici oggetti (in media 9 oggetti per ogni osservazione).

L'analisi puntuale di tutte le osservazioni, la particolare complessità della materia, il considerevole numero effettivo di argomenti da analizzare e le conseguenti rielaborazioni del Piano hanno comportato un maggior carico di lavoro con un’inevitabile dilazione della tempistica prefigurata dei lavori e, quindi, un ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Ciò è ampiamente giustificato, comunque, dalla considerevole mole di lavoro sviluppata dai consulenti incaricati, in considerazione soprattutto del livello di qualità ottimale raggiunto.

Per quanto concerne la suddetta procedura VAS, si evidenzia durante l’iter di redazione del Piano, la Giunta Regionale ha peraltro attivato con D.G.R. n. 955 del 17.04.2007 un gruppo di lavoro di consulenti di provata esperienza per la redazione di un documento di valutazione degli aspetti ambientali connessi con il P.R.A.C.

Per giungere regolarmente all’approvazione del Piano, è pertanto necessario procedere all’adozione del rapporto ambientale di VAS (Allegato A), della sintesi non tecnica (Allegato B) e degli elaborati cartografici “Tavola 1: Inquadramento territoriale”(Allegato C1) e “Tavola 2: Quadro vincolistico ambientale” (Allegato C2), allegati che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposti sulla base delle indicazioni presenti nell’allegato I alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, considerato che il comma 2 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 4/2008 stabilisce che le procedure avviate antecedentemente alla sua entrata in vigore (13 febbraio 2008) possano concludersi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento, quindi ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R. n. 3262 del 24 ottobre 2006.

Il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, una volta approvati, dovranno quindi essere inviate alle Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica ed alle Province della Regione Veneto, dovranno inoltre essere pubblicati sul bollettino ufficiale (BUR) e sul sito internet della Regione del Veneto e tenuti a disposizione presso gli uffici della Giunta regionale e presso le Amministrazioni Provinciali, unitamente ai documenti del P.R.A.C., per eventuali necessarie consultazioni, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 3262 del 24 ottobre 2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

 
LA GIUNTA REGIONALE

UDITO     il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA      la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE;

VISTO      il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;

VISTA      la D.G.R. n. 2988 del 1 ottobre 2004 (l’Allegato A1 e l’Allegato A2);

VISTA      la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il Titolo II – Pianificazione dell’attività di cava - artt. 4 - 155;

VISTA      la legge regionale 29 novembre 2001, n. 35;

VISTA      la legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, art. 44;

VISTE      la D.G.R. n. 699 del 21.03.2003 e n. 3121 del 23.10.2003, che si intendono qui richiamate;

VISTA      la D.G.R. n. 3262 del 24 ottobre 2006;

VISTA      la D.G.R. n. 955 del 17 aprile 2007;

VISTO      il D.Lgs. n. 4/2008;

VISTI       gli atti d'ufficio;

Delibera

1.    di richiamare quanto esplicitato nelle premesse, a costituire parte integrante del presente provvedimento;

2.    per le motivazioni, considerazioni e tutto quanto in premessa esposto, di adottare il rapporto ambientale di VAS (Allegato A), la sintesi non tecnica (Allegato B) e gli elaborati cartografici “Tavola 1: Inquadramento territoriale” (Allegato C1) e “Tavola 2: Quadro vincolistico ambientale” (Allegato C2), parti sostanziali della presente deliberazione, del Piano regionale attività di cava (P.R.A.C.) già adottato con D.G.R. n. 3121 del 23.10.2003;

3.      di dare atto che il rapporto ambientale dovrà essere inviato alle Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica, dovrà essere pubblicato sul sito internet della Regione e tenuto, inoltre, a disposizione presso gli uffici della Giunta regionale e presso le Amministrazioni Provinciali, unitamente ai documenti del Piano regionale attività di cava (P.R.A.C.), per eventuali necessarie consultazioni, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 3262 del 24/10/2006;

4.    di incaricare la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive di pubblicare e depositare il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, nei modi e nei tempi indicati nella D.G.R. n. 3262 del 24.10.2006, e di dare avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione che il rapporto ambientale di VAS e la sintesi non tecnica sono consultabili presso gli uffici della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive e sul sito internet www.regione.veneto.it nel canale Ambiente e Territorio, sottocanale Geologia;

5.    di incaricare la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive per la trasmissione alla Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica di cui alla D.G.R. n. 3262 del 24.10.2006 del rapporto ambientale e delle eventuali osservazioni pervenute, per l’espressione del parere di competenza.


(seguono allegati)

2912_AllegatoA_213748.pdf
2912_AllegatoB_213748.pdf
2912_AllegatoC1_tav_1.1_213748.pdf
2912_AllegatoC1_tav_1.2_213748.pdf
2912_AllegatoC2_tav_2.1_213748.pdf
2912_AllegatoC2_tav__2.2_213748.pdf

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