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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 10 marzo 2009


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 330 del 17 febbraio 2009

Certificazione della percentuale di RD raggiunta dai Comuni nell'anno 2007 ai fini del pagamento dell'ecotassa per l'anno 2008. Legge 28 dicembre 1995, n. 549 - L.R. 3/2000, art. 39 e s.m.i.; L. R. 22/2004 - art. 8 e D.G.R. n. 3918 del 30.12.2002 e seguenti.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Con Legge 28 dicembre 1995 n. 549, è stato istituito, un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da versare in apposito fondo regionale per finanziare iniziative di carattere ambientale.

L'art. 39 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, riprendendo quanto stabilito dalla succitata norma, ha definito ulteriori modalità di quantificazione del tributo ed i criteri con cui applicare le previste riduzioni del tributo.

Con DDGR n. 3918 del 30.12.2002 e successive integrazioni, la Giunta regionale ha individuato il metodo e la tempistica da seguire per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (RD) da attribuire ai Comuni del Veneto e validata da parte dell'Osservatorio Regionale Rifiuti.

Con DGR n. 1845 del 19.07.2005, la Giunta regionale ha inoltre provveduto ad individuare gli "impianti", le "tipologie di rifiuto urbano" e i "processi di riduzionedei rifiuti avviati in discarica" da considerare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

In base alle succitate norme, gli Enti interessati hanno provveduto ad inoltrare al competente Osservatorio regionale Rifiuti le istanze di revisione della percentuale di RD per l'anno 2007.

L'Osservatorio Regionale rifiuti, nell'ambito delle competenze isituzionali ad esso assegnate dalla L.R. 3/2000 ha verificato le dichiarazioni inoltrate dagli Enti interessati e con nota prot. n. 0161622 del 18/12/2008 ha trasmesso alla competente Direzione Regionale Tutela Ambiente, l'elenco dei Comuni e delle relative percentuali di RD registrate nell'anno 2007.

Ad integrazione di quanto esposto, viene riportato nell' "Allegato A" al presente provvedimento, l'elenco dei Comuni che hanno ottemperato agli obblighi amministrativi e di legge ed il rispettivo tributo speciale che gli stessi sono tenuti a versare per il conferimento dei rifiuti urbani in discarica per l'anno 2008.

Nell' "Allegato B" al presente provvedimento, viene invece riportato l'elenco delle amministrazioni comunali inadempienti che, sulla base dei dati forniti da ARPAV, sono tenute a versare per i conferimenti effettuati nel 2008, un tributo speciale calcolato sulla base di modalità esposte nel medesimo Allegato.

I dati forniti da ARPAV hanno evidenziato che una percentuale elevata di Comuni non ha rispettato le scadenze amministrative previste da precedenti DGRV per quanto riguarda la presentazione della documentazione.

Si propone pertanto, così come per l'anno precedente e limitatamente per i conferimenti effettuati nel 2008, di assoggettare al tributo speciale nella misura intera (25,82 €/t), per un periodo corrispondente ai giorni di ritardo maturati nella presentazione della documentazione prevista, gli Enti che, non hanno rispettato le scadenze amministrative.

Per le annualità successive, invece, si evidenzia la necessità di applicare il tributo speciale in misura intera per tutto l'anno corrispondente (così come stabilito dalla DGR 3918 del 30.12.2002) per le certificazioni giunte in ritardo o in forma incompleta, fatte salve eventuali eccezioni che dovranno essere motivatamente documentate dagli Enti interessati.

Infine, si ritiene opportuno riconfermare nella data del 28 febbraio 2009 il temine per la presentazione dei dati di cui alla DGR 3918 del 30.12.2002 e s.m.i. e nella data del 30 aprile 2009, la scadenza per la presentazione delle istanze di revisione per l'anno 2008 relative alla DGR n. 1845 del 19.07.2005. 

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 549/95.

VISTE le L. R. n. 3 del 20.01.2000, L. R. n. 24 del 16.08.2002 e L. R. n. 22 del 26.11.2004.

VISTE le D.G.R. n. 3918 del 30.12.2002 e s.m.i., D.G.R. n. 908 del 18.03.2005 e D.G.R. n. 1845 del 19.07.2005.

VISTA la nota prot. n. 0161622 del 18/12/2008 dell'Osservatorio Regionale Rifiuti]

delibera

  1. Di considerare parte integrante del provvedimento gli allegati elenchi dei Comuni (Allegato A e B) suddivisi per classi di raccolta differenziata e di prendere atto, in particolare, di quanto indicato nell'allegato B relativamente ai Comuni che non hanno adempiuto, totalmente o in parte, agli obblighi amministrativi ai fini del riconoscimento delle riduzioni sul tributo speciale di cui all'art. 39 della L.R. 3/2000.
  2. Di modificare in parte quanto stabilito dalla DGR 3918 del 30.12.2002, assoggettando i Comuni inadempienti ad un tributo speciale nella misura intera (25,82 €/t), per un periodo corrispondente ai giorni di ritardo maturati nella presentazione della documentazione stessa, da applicare retroattivamente ai conferimenti effettuati nell'anno 2008.
  3. Di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito all'annualità 2007, decorre dal 01.01.2008.
  4. Di confermare che i termini utili per la trasmissione all'Osservatorio Regionale Rifiuti della documentazione necessaria relativa all'annualità 2008 per usufruire delle agevolazioni previste sono:
    • Il 28 febbraio 2009 per la presentazione dei dati di cui alla DGR 3918/2002;
    • Il 30 aprile 2009, per la presentazione delle istanze di revisione per l'anno 2008 relative alla DGR n. 1845/2005.
  5. Il mancato rispetto del precedente punto 4 comporterà per le future certificazioni l'applicazione del tributo nella misura intera per tutta l'annualità corrispondente, fatte salve eventuali eccezioni che dovranno essere motivatamente documentate dagli enti interessati.
  6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione Regionale.
  7. Che avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".
  8. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi, al Ministero Tutela Ambiente, all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto, all'ARPAV, alla Sezione Regionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai Consorzi Obbligatori ed all'Unioncamere, agli Ambiti Territoriali Ottimali e agli Enti responsabili di Bacino, ai Comuni del Veneto, ed ai soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani.


(seguono allegati)

330_AllegatoA_213449.pdf
330_AllegatoB_213449.pdf

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