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Materia: Demanio e patrimonio
Deliberazione della Giunta Regionale n. 328 del 17 febbraio 2009
Art. 83 della L.R. 13.04.2001, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. Canoni del demanio idrico. Disposizioni concernenti i canoni demaniali per l'anno 2010.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alla Difesa del Suolo, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.
L'articolo 83 della L.R. 13.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di determinare con proprio provvedimento, entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, sentite le Province, i canoni dovuti alla Regione per l'utilizzo dei beni del demanio idrico.
Detti canoni si riferiscono all'uso dell'acqua e all'occupazione a qualsiasi titolo delle pertinenze dei corsi d'acqua e di specchi acquei fatta da soggetti privati o pubblici. L'entità del canone unitario è correlata al tipo di uso per il quale viene richiesta la concessione, alla redditività che il bene demaniale è suscettibile di fornire, la localizzazione nell'ambito del territorio e altri parametri specifici che possono caratterizzare la singola tipologia di concessione.
La Giunta Regionale deve provvedere altresì, ai sensi della medesima norma, entro il 30 giugno dell'anno corrente, all'aggiornamento dei canoni per l'anno successivo, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente.
Quindi, per il prossimo anno 2010, va definito l'aggiornamento dei canoni che tenga conto della variazione dei prezzi rilevata nel 2008.
In sostanza si propone di fissare per i canoni dovuti per l'anno 2010, rispetto a quelli vigenti nel 2009, un aggiornamento pari al 3,28 %, corrispondente al valore medio annuo determinato sulle variazioni mensili nell'anno 2008, riportate nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2009.
Poiché la proposta sopra citata non comporta alcuna valutazione di merito, non risulta necessario acquisire il parere delle Province, come già disposto con precedente deliberazione della Giunta Regionale in data 11.03.2005, n. 782, concernente l'aggiornamento dei canoni per l'anno 2005.
Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale
VISTO il R.D. 1775/1933
VISTO il R.D. 523/1904
VISTA la L.R. n. 11/2001
VISTA la L.R. n. 1/2008]
delibera
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