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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 03 febbraio 2009
Riconoscimento della pregressa anzianità maturata presso l'amministrazione di provenienza per coloro che optano per un rapporto di lavoro di specialista ambulatoriale. ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), recepito con Intesa Stato-Regione del 23/03/2005 rep. n. 2272 - art. 23, comma 1, lett. l).
L'Assessore regionale alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
La lett. l), comma 1 dell'art. 23 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), recepito con Intesa Stato-Regione del 23/03/2005 rep. n. 2272, nell'assegnare posizione nell'ordine di priorità per l'attribuzione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato, stabilisce che: "Premesso che lo specialista ambulatoriale o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in una sola branca medica specialistica o area professionale e all'interno di uno o più ambiti zonali della stessa regione o ambiti zonali, purché confinanti, di altra regione, e che le ore di attività sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art. 22 comma 1, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:...
l)medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuità assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano. ..."
Con nota prot. n. 1655 del 05/03/2007 la SISAC, Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, a seguito di richiesta di chiarimenti in merito alla normativa nazionale da parte della Regione Campania, precisa che "Dalla lettura della disposizione, si evince che:
a) l'intenzione di convertire il rapporto di lavoro dell'avente diritto in rapporto di specialista ambulatoriale costituisce la condizione necessaria ai fini dell'inserimento nella graduatoria e della susseguente partecipazione all'assegnazione dei turni disponibili;
b) il possesso del titolo di specializzazione relativo alla branca alla quale i sanitari suddetti intendano partecipare è reputato requisito inderogabile.
In considerazione delle citate premesse ed in conseguenza del fatto che l'opzione per la conversione non può determinare una deroga in peius della tutela contrattuale del medico convenzionato, si ritiene legittimo il riconoscimento della pregressa anzianità maturata presso l'amministrazione di provenienza per coloro che abbiano acquisito il possesso del titolo di specializzazione nell'ambito del settore o area professionale di interesse. Si precisa, comunque, che dall'anzianità utile pregressa vanno esclusi i periodi antecedenti all'acquisizione del prescritto titolo di specializzazione.
Il riconoscimento in argomento va ravvisato esclusivamente nei confronti dei medici convenzionati che esplicitino la loro richiesta di conversione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. l) dell'ACN 23/03/2005."
Premesso ciò, si ritiene, pertanto, necessario adeguarsi alle disposizioni esposte al fine di dare uniformità di applicazione dell'art. 23, comma 1, lett. l) tra i Comitati Consultivi Zonali e le Aziende ULSS, ex art. 24 dell'ACN in oggetto, stabilendo che le stesse avranno efficacia dalla data di approvazione del presente provvedimento.
Il Comitato Consultivo regionale, ex art. 25 dell'ACN 23/03/2005, ha espresso parere favorevole in data 19/12/2008.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale.
delibera
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