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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4182 del 30 dicembre 2008
Istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 7 e al D.P.C.M. 21 dicembre 2007.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
La tutela della salute nei luoghi di lavoro - materia che rientra tra quelle assegnate alla competenza regionale in attuazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione - ha subito negli anni più recenti profonde innovazioni in seguito all'emanazione di provvedimenti normativi che hanno adeguato l'ordinamento nazionale alle direttive europee di settore.
In tale ambito, il ruolo delle Regioni e delle Aziende ULSS è individuato e disciplinato normativamente già nella Legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma del Servizio sanitario nazionale e riaffermato nella legislazione successiva, con cui sono stati definiti i compiti di tali soggetti, svolti dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, attraverso l'attività di prevenzione e vigilanza sui lavoratori e nei luoghi di lavoro.
In particolare il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e le successive modifiche intervenute con il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, oltre a definire i criteri di organizzazione e gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro, ha disciplinato nel Capo VII le attività della Pubblica Amministrazione in ordine all'applicazione di tale normativa, dettando negli artt. 23, 24, 25 e 27 specifiche disposizioni relativamente alle attività di vigilanza, informazione, consulenza, assistenza nonché di coordinamento di tali attività a livello nazionale e regionale.
In tempi recenti l'art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inteso dare concreta attuazione alle sempre maggiori esigenze di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riservando l'individuazione "...dei settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, dei piani di attività e dei progetti operativi da attuare a livello territoriale", nonché "dell'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici" ad uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e Province Autonome.
In applicazione del disposto del già richiamato art. 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, è stato emanato il DPCM 21 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2008, n. 31), che fornisce le indicazioni per la costituzione dei Comitati Regionali di Coordinamento, affidando alle Regioni il compito di istituire detti Comitati destinatari di funzioni finalizzate a garantire l'uniformità dell'attività di prevenzione e vigilanza della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale, anche al fine di individuare le priorità e le modalità dei rispettivi interventi nonché le sinergie da sviluppare.
Il ruolo e le funzioni del Comitato Regionale di Coordinamento sono stati, da ultimo, recepiti nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - di riordino della materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - che all'art. 7 ha incardinato detto Comitato nel sistema istituzionale della prevenzione (Capo II del Titolo I), con la finalità di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché l'uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6 del richiamato Decreto Legislativo.
Ciò premesso, al fine di provvedere all'istituzione ed alla concreta messa in funzione di tale organismo, occorre procedere a definirne la composizione, nonché i compiti e le funzioni da esercitare, le modalità di funzionamento e le articolazioni operative.
A tal fine, tenuto conto del dettato del DPCM 21 dicembre 2007, nonché degli orientamenti emersi insede di Coordinamento tecnico interregionale, sì individuano quali funzioni e compiti dei Comitato:
a) sviluppare, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività ed i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale, esaminando i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e le problematiche evidenziate dalle strutture che operano nel campo della prevenzione;
b) svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza, anche al fine di realizzare un adeguato livello di uniformità nell'espletamento degli interventi di vigilanza da parte degli organismi competenti;
c)promuovere l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza, operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni, nonché proponendo alle diverse amministrazioni pubbliche competenti gli interventi che possono essere assunti secondo esigenze e richieste evidenziate;
d) individuare azioni prioritarie nei comparti lavorativi più a rischio, evidenziati nelle diverse realtà territoriali e proporre piani di intervento, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche, per permettere le massime sinergie possibili nel rispetto delle specifiche competenze di cui ogni Amministrazione è titolare;
e)provvedere alla raccolta ed all'analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi ed ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
f) valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
g) realizzare le opportune iniziative per l'integrazione degli archivi informativi delle istituzioni componenti il Comitato regionale di coordinamento, in linea con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'art. 8 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
h) assicurare, a livello regionale, le funzioni di collegamento con il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 5 del D.,Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Inconsiderazione delle funzioni assegnate ed in applicazione del DPCM 21 dicembre 2007, si propongono quali membri del Comitato:
1. il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore alle Politiche Sanitarie, su delega del Presidente medesimo, in qualità di Presidente del Comitato;
2. un Rappresentante per ciascuno degli Assessorati Regionali competenti per le aree: Politiche Sanitarie, Formazione Professionale, Politiche del Lavoro, Attività Produttive (industria, commercio, artigianato), Politiche dell'Agricoltura e Lavori Pubblici;
3. sette Responsabili di Servizio SPISAL delle Aziende ULSS, uno per ciascuna Provincia;
4. il Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
5. il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
6. un Rappresentante delle Direzioni delle sedi periferiche dell'ISPESL;
7. il Direttore Regionale dell'INAIL;
8. il Direttore Regionale INPS;
9. il capo dell'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco;
10. un Rappresentante dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani- Sezione Veneto);
11. un Rappresentante dell'UPI (Unione Province Italiane - Sezione Veneto);
12. un responsabile dell'istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
13. un Responsabile dell'Ufficio di sanità marittima ed aerea dei Ministero della Sanità;
14. un responsabile delle autorità marittime portuali;
15. un responsabile delle autorità aeroportuali;
16. quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
17. un rappresentante dell'ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro).
Le funzioni di segreteria e supporto organizzativo del Comitato Regionale di Coordinamento sono svolte dalla Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.
Si demanda ad un successivo regolamento del Comitato stesso la definizione della propria organizzazione interna e delle modalità di funzionamento.
Il Comitato Regionale di Coordinamento ha la propria sede presso la Segreteria Regionale Sanità e Sociale.
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 1, 2 e 3 del DPCM 21 dicembre 2007, è istituito l'Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento, con funzioni di pianificazione del coordinamento delle attività degli organi competenti a svolgere funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'Ufficio Operativo provvede ad individuare le aree prioritarie di intervento a livello territoriale e a definire i piani operativi di vigilanza, nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono sinergicamente disponibili da parte dei soggetti pubblici interessati.
L'Ufficio Operativo è istituito all'interno Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.
L'Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento è composto da:
La Regione del Veneto, con la L.R. 16 dicembre 1998, n. 31 ha istituito la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, tra le cui funzioni rientrano quelle di "proposta, indirizzo, valutazione e verifica sulle linee programmatiche e sugli obiettivi di politica del lavoro, sul conferimento di risorse agli stessi finalizzati, e sulle iniziative di competenza regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro".
Dette funzioni risultano complementari a quelle svolte dal Comitato Regionale di Coordinamento, con particolare riferimento alle attività di comunicazione, informazione, formazione, assistenza alle imprese ed ai lavoratori.
La composizione della Commissione regionale per la concertazione, prevedendo un ampio spettro di partecipazione da parte delle componenti del mondo produttivo, permette di realizzare una rete capillare volta a favorire la circolazione delle informazioni presso le associazioni di categoria dei lavoratori, dell'ambito imprenditoriale e dei professionisti ed al contempo di recepire, elaborare e promuovere le istanze inerenti le necessità informative e formative provenienti dai differenti comparti produttivi.
In considerazione di quanto testè evidenziato risulta opportuno, anche alla luce dei principi sulla semplificazione amministrativa, il raccordo, tra il Comitato Regionale di Coordinamento e la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, finalizzato alla realizzazione di un flusso informativo tra dette strutture sulle attività di comunicazione, informazione, formazione, assistenza alle imprese ed ai lavoratori ed alla concertazione sullo svolgimento delle iniziative inerenti le citate tematiche.
L'attività di raccordo viene realizzata tramite l'Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento.
In attuazione del dettato dell'art. 2, comma 3, del DPCM 21 dicembre 2007, risulta necessario prevedere il coordinamento a livello locale, tramite un'articolazione su base provinciale del Comitato stesso con caratteri stabili ed operativi, con l'istituzione degli Organismi Provinciali di Coordinamento, composti da:
1. i Responsabili degli SPISAL delle Aziende ULSS della Provincia;
2. il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;
3. il Responsabile della sede periferica dell'INAIL;
4. il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
5. il Responsabile del Dipartimento provinciale dell'ISPESL nella Province in cui esiste;
6. il Responsabile del Dipartimento provinciale dell'INPS nella Province in cui esiste.
Gli Organismi provinciali di coordinamento hanno il compito di dare attuazione ai piani operativi definiti dall'Ufficio operativo del Comitato Regionale di Coordinamento:
· predisponendo i programmi di intervento, tenendo conto delle priorità individuate a livello provinciale;
· garantendo azioni di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, formazione, informazione e assistenza da erogarsi da parte della Pubblica Amministrazione alle unità locali presenti nel territorio;
· fornendo risposte alle istanze provenienti dal territorio per sopportare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti dalle norme nel campo della sicurezza e della tutela della salute nel luoghi di lavoro;
· costituendo, altresì, momento di proposizione e stimolo per tematiche da affrontare a livello regionale.
L'attività di ciascun Organismo provinciale è coordinata dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS - designata a svolgere tali compiti di coordinamento con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentiti i Direttori Generali delle Aziende ULSS di ciascuna Provincia - che la esercita per il tramite del Responsabile del Servizio SPISAL della medesima Azienda ULSS.
Al fine di migliorare l'efficacia delle attività di prevenzione, gli Organismi provinciali, in ambito locale, possono operare in accordo con altre amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilirsi nell'ambito di ciascun Organismo provinciale di coordinamento.
Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Azienda ULSS titolare delle funzioni di coordinamento dell'Organismo provinciale.
Ciascun Organismo provinciale di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi.
Si riserva ad un successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina dei membri del Comitato Regionale di Coordinamento, dell'Ufficio operativo e degli Organismi provinciali di coordinamento, designati dalle relative Amministrazioni, che provvederanno ad indicare i componenti effettivi e quelli supplenti delegati a rappresentarle e ad assumere le decisioni operative per conto delle stesse.
Nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti del Comitato Regionale di Coordinamento e delle sue articolazioni territoriali che svolgono l'attività in veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni.
Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato Regionale di Coordinamento può richiedere l'acquisizione di dati ed informazioni a soggetti pubblici e privati ed altresì promuovere indagini conoscitive.
Il relatore, conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
Visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616
Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833.
Visto il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt. 23, 24, 25 e 27 del Capo VII contenenti le disposizioni concernenti la Pubblica Amministrazione.
Vista la L.R. 16 dicembre 1998, n. 31.
Visto il DPCM del 21 dicembre 2007.
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare l'art. 7 del Capo II, del Titolo I contenente le disposizioni concernenti il Sistema istituzionale.
]
delibera
1. di istituire, ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007 e dell'art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Comitato Regionale di Coordinamento, al fine di realizzare l'indirizzo e la programmazione coordinata ed uniforme delle attività di prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello europeo e nazionale, nonché dalle Regioni e Province Autonome, al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. di stabilire che le funzioni e i compiti del predetto Comitato sono quelli delineati nei punti di cui alle lettere da a. ad h. come in narrativa esposti;
3. di individuare la composizione dei Comitato come segue:
¿ il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore alle Politiche Sanitarie, su delega del Presidente medesimo, in qualità di Presidente del Comitato;
¿ un Rappresentante per ciascuno degli Assessorati Regionali competenti per le aree: Politiche Sanitarie, Formazione Professionale, Politiche del Lavoro, Attività Produttive (industria, commercio, artigianato), Politiche dell'Agricoltura e Lavori Pubblici;
¿ sette Responsabili di Servizio SPISAL delle Aziende ULSS, uno per ciascuna Provincia;
¿ il Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
¿ il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
¿ un Rappresentante delle Direzioni delle sedi periferiche dell'ISPESL;
¿ il Direttore Regionale dell'INAIL;
¿ il Direttore Regionale INPS;
¿ il capo dell'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco;
¿ un Rappresentante dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani- Sezione Veneto);
¿ un Rappresentante dell'UPI (Unione Province Italiane - Sezione Veneto);
¿ un responsabile dell'istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
¿ un Responsabile dell'Ufficio di sanità marittima ed aerea dei Ministero della Sanità;
¿ un responsabile delle autorità marittime portuali;
¿ un responsabile delle autorità aeroportuali;
¿ quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
¿ un rappresentante dell'ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro).
4. di attribuire le funzioni di segreteria e supporto organizzativo del Comitato alla Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale;
5. di stabilire la sede del Comitato Regionale di Coordinamento presso la Segreteria Regionale Sanità e Sociale;
6. di demandare ad un successivo regolamento del Comitato stesso la definizione della propria organizzazione interna e delle modalità di funzionamento;
7. di istituire, presso la Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, per quanto in premessa, l'Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento, con funzioni di pianificazione del coordinamento delle attività degli organi competenti a svolgere funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 del DPCM 21 dicembre 2007;
8. di individuare la composizione dell'Ufficio Operativo come segue:
¿ il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale con funzioni di presidente;
¿ sette Responsabili di Servizio SPISAL delle Aziende ULSS già componenti del Comitato Regionale di Coordinamento;
¿ il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
¿ il capo dell'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco.
9. di assicurare il raccordo tra il Comitato Regionale di Coordinamento, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 7 e al DPCM 21 dicembre 2007 e la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di cui alla L.R. 16 dicembre 1998, n. 31, tramite l'Ufficio Operativo;
10. di istituire gli Organismi Provinciali di Coordinamento, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007, con il compito di dare attuazione ai piani operativi definiti dall'Ufficio operativo del Comitato Regionale di Coordinamento, nei termini in narrativa delineati;
11. di individuare la composizione di ciascun Organismo Provinciale di Coordinamento come segue:
¿ i Responsabili degli SPISAL delle Aziende ULSS della Provincia;
¿ il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;
¿ il Responsabile della sede periferica dell'INAIL;
¿ il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
¿ il Responsabile del Dipartimento provinciale dell'ISPESL nella Province in cui esiste;
¿ il Responsabile del Dipartimento provinciale dell'INPS nella Province in cui esiste.
12. di assegnare la titolarità del coordinamento dell'attività di ciascun Organismo provinciale al Direttore Generale dell'Azienda ULSS - designata a svolgere tali compiti di coordinamento con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentiti i Direttori Generali delle Aziende ULSS di ciascuna Provincia - che la esercita per il tramite del Responsabile del Servizio SPISAL della medesima Azienda ULSS;
13. di stabilire che le funzioni di segreteria dell'Organismo provinciale sono assicurate dall'Azienda ULSS titolare delle funzioni di coordinamento;
14. di determinare che ciascun Organismo provinciale di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi, con facoltà di operare in accordo con altre amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilirsi nell'ambito di ciascuno degli Organismi provinciali;
15. di riservare ad un successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina dei membri del Comitato Regionale di Coordinamento, dell'Ufficio operativo e degli Organismi provinciali di coordinamento, designati dalle relative Amministrazioni, che provvederanno ad indicare i componenti effettivi e quelli supplenti delegati a rappresentarle e ad assumere le decisioni operative per conto delle stesse;
16. di stabilire che nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti del Comitato Regionale di Coordinamento e delle sue articolazioni territoriali che svolgono l'attività in veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni;
17. di determinare che, per l'espletamento dei propri compiti, il Comitato Regionale di Coordinamento può richiedere l'acquisizione di dati ed informazioni a soggetti pubblici e privati ed altresì promuovere indagini conoscitive.
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