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Bur n. 11 del 03 febbraio 2009


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4048 del 30 dicembre 2008

BERICA IMMOBILIARE s.r.l. - Progetto di rinnovo autorizzazione ai fini ambientali del cantiere "Monte del Prete", della concessione minerario "Costa Benedetta" con diminuzione areale e prosecuzione della coltivazione nel cantiere "Monte del Prete" - Comune di localizzazione: Sarego (VI) - Procedura di V.I.A ai sensi dell'art. 11 e 23 della L.R. n. 10/99.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Riferisce l'Assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture Renato Chisso.

In data 12 aprile 2006 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal proponente domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 237791/45/07.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 30 agosto 2006 sui quotidiani "Corriere della Sera - Veneto" e "Il Giornale di Vicenza", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Sarego (VI), il Ministeri per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio delle Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, il Servizio Forestale Regionale, la Commissione Consultiva in Materia di Lavori Pubblici c/o l'Ufficio del Genio Civile di Vicenza ed il riassunto non tecnico presso il Comune di Grancona (VI). Ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data13 settembre 2006 presso la sala polivalente di Meledo sita in Comune di Sarego (VI).

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

mittente

data

protocollo

Sig.ra Antonella Bisognin

11.09.2006

520583/57.02

Sig.ra Antonella Bisognin

02.10.2006

562612/45.06

Sig. Enzo Bertozzi

17.10.2006

596343/45.07

Fuori termine sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

mittente

data

protocollo

Sig. Roberto Majolo

24.10.2006

610149/45.06

Comitato per la tutela del territorio di Sarego

24.10.2006

610838/45.06

Sig. Vittorio Rizzoli

24.10.2006

610902/45.06

Sig.ri Guerrino Zen e Rosa Mazzucco

07.11.2006

609940/45.06

Comitato per la tutela del territorio di Sarego

07.11.2006

609883/45.06

Comune di Grancona

10.11.2006

6060621/45.07

Comune di Sarego

14.11.2006

638127/45.06

Comune di Sarego

26.03.2007

171091/45.06

Sig. Pietro Rossi

02.04.2007

186451/45.07

Sig. Guerrino Zen

10.05.2007

261228/45/07

Sig. Guerrino Zen

22.04.2008

261228/45/07

Bisognin Antonella

21.04.2008

211012/45/06

Zen Guerrino

22.04.2008

215661/45/07

Comune di Lonigo

23.04.2008

205757/04/08

Comune di Lonigo

23.04.2008

218458/45/07

CITTAB Comitato Intercomunale

23.04.2008

218115/45/07

Provincia di Vicenza

23.04.2008

218465/45/07

Comune di Sarego

12.05.2008

246786/45/07

Comitato Intercomunale Tutela Territorio Area dei Berici

13.05.2008

250365/45/07

La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto al proponente, in data 07 novembre 2007 con prot. n. 625113/45/07, documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 71621/45/07 del 08 febbraio 2008.

In data 09 maggio 2007 è stata tenuta Inchiesta Pubblica, su richiesta del Comune di Sarego (VI), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/99 presso la Regione Veneto.

Il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva in data 20 maggio 208 (acquisita con prot. n. 264566/45/07), in data 16 luglio 2008 (acquisita con prot. n. 377442/45/07) ed in data 04 agosto 2008 (acquisita con prot. n. 406231/45/07 E. 410.01.1).

Il Presidente della Commissione nella riunione del 10 novembre 2006 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R.10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere 203 del 05/08/2008 la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso a maggioranza parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere, allegato A del presente provvedimento.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, a maggioranza dei componenti parere favorevole all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni precedentemente indicate nel parere di compatibilità ambientale.

Si propone che l'Unità Complessa V.I.A. trasmetta la documentazione di rito, per quanto riguarda gli adeguamenti della Ditta stabiliti dal D.lgs. 117/2008, alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

 

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr.; ]

delibera

  1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 203 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 05/08/2008, allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e ai fini dell'approvazione del progetto di rinnovo autorizzazione ai fini ambientali del cantiere "Monte del Prete", della concessione minerario "Costa Benedetta" con diminuzione areale e prosecuzione della coltivazione nel cantiere "Monte del Prete", presentato dalla Ditta Berica Immobiliare S.r.l., con sede in Via Marosticana, 380 - 36031 Dueville (VI), in conformità agli elaborati di progetto acquisiti agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sottoelencate;
  2. di esprimere, ai sensi delle vigenti norme e della L.R. n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto con le prescrizioni e motivazioni riportate e richiamate. Di dare atto e stabilire che l'intervento così come autorizzato, sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità sotto riportate risulta compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con i vincoli ambientale/paesaggistico (ex L. 1497/1939 ed ex L. 431/1985) esistenti sull'area di cantiere. Il presente provvedimento rilasciato con il titolo unico all'escavo, costituisce autorizzazione in relazione al vincolo per scopi idrogeologici ed altresì autorizzazione ambientale/paesaggistica prevista dal D.Lgs. 22.01.2004, n.42;
  3. di stabilire che la sopraccitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni stabilite dalla Commissione regionale V.I.A.:
    1. Tenuto conto della presenza dell'habitat 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia)" afferente al SIC IT 3220037 "Colli Berici" e considerato il parere della Provincia di Vicenza in data 17-04-2008 (con richiesta di limitare l'attività alla parte a Sud del cantiere), viene stralciata l'intera area relativa al 2° lotto di coltivazione, di superficie pari a circa 8 ha. Il raccordo tra l'area stralciata e le aree circostanti oggetto di ricomposizione, dovrà essere realizzato con profili il più possibili sinuosi e naturali. Gli elaborati progettuali (planimetrie e sezioni) conseguenti all'applicazione della prescrizione in questione, dovranno essere consegnati alla Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive prima dell'autorizzazione.
    2. Sul lato Nord del cantiere dovranno essere realizzati appositi interventi temporanei (quali ampi rilevati di protezione) per la mitigazione dell'impatto visivo oltre che per la mitigazione del rumore. Gli interventi da adottare dovranno essere preventivamente concordati con gli Enti preposti Comune, ARPAV e Provincia. Dovrà inoltre essere mantenuta una barriera di mascheratura verso la strada provinciale.
    3. Per quanto concerne l'inquinamento acustico venga realizzato il previsto monitoraggio in fase di esercizio. Sulla base dei risultati del monitoraggio medesimo, vengano adottate le misure necessarie nei confronti dei recettori sensibili (con particolare riguardo alle abitazioni). Le misure da adottare dovranno essere preventivamente concordate con ARPAV.
    4. Con l'inizio dei lavori di coltivazione del 1° lotto si dovrà dare la precedenza alla ricomposizione dell'esistente, già coltivato.
    5. E' vietato l'impiego di materiale proveniente dall'esterno, eccezion fatta per l'eventuale terreno vegetale di ricoprimento da utilizzarsi per le ricomposizioni. Nel merito, deve essere previsto un piano di controllo e monitoraggio della qualità dell'eventuale terreno vegetale proveniente dall'esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
    6. Dovrà essere garantita in ogni momento la stabilità dei fronti di scavo durante tutte le fasi di lavorazione.
    7. Considerato che l'uso di esplosivi è soggetto agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di polizia mineraria, l'utilizzo dell'esplosivo medesimo dovrà essere concordato con l'autorità di polizia mineraria e impiegato per quanto strettamente necessario. Dovrà essere realizzato il previsto monitoraggio in fase di esercizio con installazione di idonea strumentazione di controllo. Le modalità di installazione della strumentazione e la relativa ubicazione dovranno essere preventivamente concordate con gli Enti preposti.
    8. Dovrà essere rispettato il limite massimo annuale dichiarato di n. 16.000 automezzi pesanti in uscita dalla miniera corrispondenti ad un numero medio di n. 64 automezzi al giorno.
    9. Gli automezzi di cantiere dovranno essere conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee e il livello di manutenzione dovrà essere garantito per tutta la durata del cantiere. Dovrà inoltre essere garantita la pulizia delle strade pubbliche utilizzate in caso di fortuito imbrattamento.
    10. Sul piazzale della miniera e su eventuali gradoni è vietata la realizzazione di depositi di carburante e comunque di sistemi potenzialmente inquinanti le acque sotterranee, quali officine, servizi igienici con scarichi a perdere, e quant'altro. Al fine, inoltre, di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi, dovranno essere predisposti adeguati accorgimenti, quali l'esecuzione di riparazioni e rifornimenti ai mezzi meccanici su area attrezzata e impermeabilizzata.
    11. Il progetto di sistemazione idraulica, conseguente allo stralcio dell'area di cui al precedente punto 1, dovrà essere aggiornato ed approvato in conformità alla D.G.R.V. n° 1841/2007 in materia di compatibilità idraulica.
    12. Per quanto attiene al sentiero n. 43 riportato nella carta del territorio "Itinerari escursionistici Colli Berici occidentali", dovrà essere mantenuta la percorribilità, anche con eventuali ricostruzioni dei tratti interessati dalla coltivazione.
    13. Le compensazioni, calcolate nel valore del 2% (due percento) dell'importo dei lavori di ricomposizione; tali compensazioni, da corrispondersi prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi di carattere ambientale, da stabilirsi in accordo con l'Amministrazione Comunale. Quale misura compensativa aggiuntiva dovrà essere prevista la manutenzione, della strada provinciale SP 109 per un tratto di circa 500 metri dall'uscita del cantiere secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Provinciale.
    14. Dovranno essere rispettate le prescrizioni del Servizio Forestale Regionale di cui al parere in data 04.08.2008 prot. n. 403981/45/07 E. 410.01.1 che si allegano al presente parere.
    15. Venga mantenuta attiva la sorgente di Case De Feo con il suo regime attuale, eventualmente favorendone l'alimentazione per infiltrazione a monte. A tal fine deve essere pertanto svolto un monitoraggio della sorgente medesima con misure periodiche di portata, da iniziare all'atto dell'approvazione del presente progetto.
    16. Fino al termine dei lavori di scavo e di ricomposizione finale della miniera, la Direzione Regionale competente, con proprio Decreto, potrà prescrivere l'esecuzione di quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali inerenti l'intrapresa coltivazione così come autorizzata, che senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ed esigenze ambientali.
    17. Il progetto di coltivazione e di ricomposizione dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali consegnati in fase di integrazione, nel rispetto delle presenti prescrizioni.
  4. di stabilire che la sopraccitata ditta è tenuta ad osservare la seguente raccomandazione stabilita dalla Commissione regionale V.I.A.:
    • Si ritiene in ogni caso opportuno evitare che il traffico pesante interessante la miniera sia diretto verso Sud, con attraversamento dei centri abitati di Sarego e Lonigo. E ciò in conformità alle disposizioni che verranno impartite dagli Enti gestori competenti;
  5. dovranno essere rispettate le prescrizioni della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi di cui al parere in data 05 agosto 2008, prot. n. 406831/45/07 E. 410.01.1, allegate al presente parere n. 203 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 05/08/2008, allegato B del presente provvedimento di cui forma parte integrante;
  6. dovranno essere rispettate le prescrizioni del Servizio Forestale Regionale di cui al parere in data 04.08.2008 prot. n. 403981/45/07 E. 410.01.1, allegato C del presente provvedimento di cui forma parte integrante.
  7. di precisare e stabilire che la ditta autorizzata deve sempre mantenere la disponibilità del giacimento e le connotazioni essenziali di impresa mineraria e della capacità tecnica ed economica per tutta la durata della coltivazione e fino al provvedimento di estinzione. I doveri minerari, compreso l'obbligo alla ricomposizione ambientale dei siti, e i diritti di godimento della cava, devono restare in capo all'impresa mineraria. L'impresa mineraria deve quindi disporre dei materiali coltivabili e li potrà cedere ad avvenuta ottimale coltivazione in sicurezza. Ne consegue che non è ammesso l'affitto o l'appalto della cava ad altra ditta trattandosi di trasposizione delle funzioni poste espressamente in capo alla specifica impresa mineraria assegnataria di autorizzazione. L'inosservanza di tale disposizione potrà essere oggetto di sospensione dei lavori e di attivazione della procedura di decadenza di cui all'art. 30 della L.R. 44/1982;
  8. di stabilire che la sopraccitata ditta è tenuta ad osservare, altresì, le seguenti prescrizioni, della Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive di cui al parere pervenuto agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 24.04.2008 prot. n. 221268/45/07:
    • nelle aree oggetto della richiesta di stralcio dalla concessione risulta assente il giacimento minerariamente coltivabile per cui tale richiesta è ammissibile. Al fine della definizione della superficie si ritiene opportuno che la Ditta predisponga un elaborato "piano di delimitazione mineraria" con l'indicazione del perimetro e dei caposaldi inamovibili da allegare al provvedimento di rinnovo. Il piano di delimitazione mineraria dovrà essere verificato in sito alla presenza di funzionari regionali che redigeranno apposito verbale. Sull'area definita dal piano di delimitazione mineraria la ditta ha l'obbligo di corrispondere il canone demaniale e l'imposta regionale ammontante ciascuno, per l'anno 2008, ad € 35,45 per ettaro.

Nell'area così determinata insorgerà il vincolo minerario che dovrà essere trascritto all'ufficio ex Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza con spese a carico del concessionario;

  • la costituzione del deposito cauzionale di € 200.000,00 statuito dalla DGR n. 4204 in data 28/12/2006, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione mineraria dovrà essere integrato da adeguato importo determinato sulla base degli interventi di coltivazione del cantiere minerario "Monte del Prete" al fine di garantire all'Amministrazione regionale anche la corretta esecuzione dei lavori di coltivazione mineraria del cantiere o l'esecuzione, in caso di inerzia della ditta concessionaria, degli interventi di ripristino e/o messa in sicurezza che dovessero essere necessari. Si ritiene congruo l'importo di € 800.000,00 ad integrazione del deposito cauzionale statuito dalla citata DGR n. 4204 in data 28/12/2008. Il deposito cauzionale che la ditta concessionaria dovrà costituire per il rinnovo della concessione mineraria e l'attivazione del correlato cantiere ammonta quindi ad € 1.000.000,00;
  • il provvedimento di rinnovo della concessione dovrà contenere la durata della medesima che può essere determinata anche indipendentemente dalle previsioni di coltivazione mineraria dei cantieri previsti in coltivazione. Nel caso in esame viene prevista la coltivazione del cantiere minerario "Monte del Prete" nella temporalità di anni 15. La concessione mineraria risulta scaduta al 22/01/2005 e, tenendo conto della temporalità necessaria per la coltivazione del cantiere "Monte del Prete" si ritiene congruo stabilire al 22/01/2023 la scadenza della concessione ed il termine per la coltivazione del cantiere minerario;
  • per quanto riguarda l'aspetto dell'approvazione del cantiere minerario si richiama la DGR n. 651 del 20/03/2007, che la Ditta dovrà rispettare;
  1. di trasmettere, in applicazione della circolare 4 luglio 1989, n. 5341, del Ministero per i Beni culturali ed Ambientali e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il presente provvedimento con la relativa documentazione di progetto, al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio. Resta impregiudicata la facoltà di detto Ministero di annullare motivatamente il presente provvedimento a norma del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto;
  2. di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa di sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624, e del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, con particolare attenzione agli artt. 104 e 105 del medesimo, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia e che le funzioni di vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. 44/82 sono esercitate dal Comune d'intesa con la Provincia;
  3. di precisare e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare della Concessione di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
  4. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi";
  6. di trasmettere copia del presente atto e del progetto autorizzato alla Direzione Geologia ed Attività Estrattive. Di dare altresì mandato alla Direzione stessa per la consegna di copia della medesima documentazione alla ditta nonché al Comune di Sarego (VI) ed alla Provincia di Vicenza;
  7. di comunicare il presente provvedimento al Ditta Berica Immobiliare S.r.l. con sede in Via Marosticana, 380 - 36031 Dueville (VI), alla Provincia di Vicenza, al Comune di Sarego (VI), alla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Regionale Tutela Ambiente, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto, al Servizio Forestale di Vicenza.


(seguono allegati)

4048_AllegatoA_212572.pdf

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