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MODALITA' ATTUATIVE DELLA PROCEDURA
ACR PLS 2006 - "Partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale"
- art. 18 co. 3 lett. f) dell'ACN PLS 2005 -
Il PLS titolare interessato, che sospende la propria attività per partecipare ad iniziative di cui all' art. 18 co. 3 lett. f) dell'ACN PLS 2005, al fine di ottenere il riconoscimento del trattamento economico corrisposto direttamente al pediatra sostituito, potrà inoltrare la richiesta all'Azienda presso la quale è convenzionato.
Nella richiesta il PLS deve indicare:
a) i propri dati anagrafici;
b) l'indicazione dell'Organizzazione umanitaria presso la quale presterà l'attività di carattere umanitario e di solidarietà sociale, istituzionalmente riconosciuta, con il relativo recapito;
c) se l'iniziativa ha "carattere istituzionale"; a tal fine l'interessato deve allegare il provvedimento di riconoscimento istituzionale;
d) il periodo di partecipazione (dal - al);
e) il tipo di mansione che ricoprirà.
Alla richiesta di cui sopra il PLS deve allegare:
1) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, in cui dichiara se per tale attività riceve "eventuali compensi e/o rimborso spese", allegando fotocopia di valido documento di identità.
2) la preventiva autorizzazione aziendale, come prevista dall'art. 18 co. 3 lett. f) dell'ACN PLS 15/12/2005.
L'Azienda, dopo aver rilasciato l'autorizzazione prevista dall'art. 18 co. 3 lett. f) dell'ACN PLS 15/12/2005, inoltra alla Regione, per la valutazione di cui all'Accordo Regionale 2006, la richiesta del PLS corredata dei due allegati (punti 1 e 2)
La Regione istruisce la pratica e inoltra richiesta di parere al Servizio regionale Rapporti Internazionali Socio Sanitari. Al fine di snellire la procedura, si ritiene acquisito "parere favorevole" trascorsi 15 gg. dall'invio della richiesta stessa.
Successivamente, la Regione predispone il decreto con cui 'viene/non viene' riconosciuto al PLS quanto disciplinato dall'ACR., dandone comunicazione all'Azienda.
La corresponsione del trattamento economico sarà, obbligatoriamente, con oneri a carico dell'Azienda, la quale ha facoltà di decidere il numero dei pediatri che potranno usufruire di tale istituto, stabilendo così il proprio limite annuale.
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