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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4195 del 30 dicembre 2008
Attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78. Criteri e modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'anno 2009.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie Ing. Sandro Sandri riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 253 del 1 febbraio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'organizzazione dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari" si è proceduto al recepimento e all'attualizzazione regionale del provvedimento del 7 maggio 1998 del Ministero della Sanità 'Linee-guida per le attività di riabilitazione'.
Con tale delibera si è, tra l'altro, provveduto a reinquadrare l'attività riabilitativa, già assicurata dagli Istituti e Centri di Riabilitazione, nella fattispecie prevista dal D.P.R. 14.01.1997 come Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
La programmazione della suddetta attività successivamente è stata affrontata con varie deliberazioni della Giunta Regionale, da ultima con DGR n. 4163 del 18 dicembre 2007 con la quale e' stato deterimanto il budgt relativo all'anno 2008.
Incontri specifici con le Associazioni rappresentative degli Istituti e Centri di Riabilitazione operanti nel territorio della Regione Veneto, hanno portato a stabilire, per l'anno 2009, ai fini della determinazione del budget per gli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78, quanto segue:
1. i volumi di attività rimangono invariati rispetto a quelli dell'anno precedente e sono riportati nell'allegato A;
2. le tariffe delle prestazioni rimangono invariate rispetto a quelle dell'anno precedente;
3. il "budget di struttura" per l'anno 2009, costituito dal prodotto dei volumi di attività (punto 1) per le tariffe (punto 2), è riportato nell'allegato B;
La somma di ciascun "budget di struttura" costituisce il "tetto di sistema totale".
A ciascun erogatore, oggetto del presente provvedimento, viene inoltre riconosciuto per l'anno 2009, in analogia con quanto determinato dalla deliberazione n. 4449 del 28 dicembre 2006 per gli erogatori di assistenza ospedaliera per l'anno 2009, un incremento finanziario pari al 3,23%, da calcolarsi sulla somma del budget di struttura dell'anno 2008 piu' l'incremento finanziario del 3% riconosciuto, con la DGR n. 4163/2007, per il medesimo anno.
Tale incremento finanziario, per l'anno 2009, che non costituisce budget di struttura, trova la sua giustificazione quale riconoscimento dei maggiori costi legati all'aumento del tasso di inflazione.
A conclusione dell'anno 2009, come peraltro previsto dalla DRG n. 4163/2007 per l'anno 2008, le Aziende Ulss potranno remunerare le eventuali quote erogate in eccesso al "Budget di struttura" compensandole con le quote degli erogatori che non hanno utilizzato completamente il "Budget di struttura" assegnato, fermo restando il limite massimo costituito dal "tetto di sistema totale". Gli importi economici in eccesso al "tetto di sistema totale" pertanto non saranno liquidati. Il meccanismo di compensazione di cui sopra sarà attuato ed autorizzato dalla Direzione regionale per i Servizi Sanitari sulla base dei dati del flusso informativo.
Inoltre, nel corso degli incontri per la negoziazione del budget 2009 sono stati definiti ulteriori aspetti come di seguito riportato.
Le Aziende Ulss possono definire accordi con gli Istituti ed i Centri in parola al fine della presa in carico di pazienti con gravissime patologie invalidanti. In tali accordi possono venire definite delle tariffe "ad personam" composte dalla quota spettante per l'erogazione della prestazione ospedaliera o della prestazione di assistenza domiciliare, per la quale l'Azienda Ulss fa fronte attraverso le risorse assegnate per l'erogazione dei LEA, e da una quota spettante per la necessaria maggior assistenza, per la quale la medesima azienda fa fronte con le risorse assegnate per l'assistenza sociale.
Per garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa, le Aziende Ulss possono ricorrere all'acquisto di pacchetti di attività presso gli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78, secondo quanto previsto dalla DGR n. 600 del 13 marzo 2007. Resta inteso che per tali prestazioni, e per eventuali ulteriori prestazioni già correntemente rese e per le quali i cittadini interessati fossero esenti, si applica la disciplina generale relativa alla compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dell'utente con le modalità che verranno definite dalla Direzione regionale per i Servizi Sanitari.
Inoltre, considerato che con la DGR n. 4163/2007 gli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78 si erano impegnati a inserire le agende di prenotazione delle prestazioni erogate all'interno dei CUP provinciali, si ritiene funzionale al sistema che anche le prestazioni erogate con oneri a carico del S.S.N. dalle strutture in parola siano gestite in collaborazione con il Centro Unico Prenotazioni - CUP - dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale.
A tal fine il tavolo tecnico istituito con DGR n. 3097 del 21 ottobre 2008, che a breve inizierà i lavori, viene integrato con un rappresentante degli Istituti e Centri in parola. Il tavolo tecnico ha il compito di definire le modalità di attivazione e gestione del sistema tenuto conto dei principi espressi nella medesima deliberazione.
Considerata la partecipazione degli operatori ai percorsi delle commissioni per le certificazioni scolastiche e la partecipazione alle equipe multiprofessionali conseguenti alle certificazioni stesse e relative anche alle Unità Valutative Multidisciplinari Distrettuali ed agli Istituti scolastici (ex legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e DPR 29 febbraio 1994), richieste dalle Aziende Ulss o dagli Istituti scolastici, la Segreteria regionale Sanità e Sociale si impegna a verificare le modalità amministrative per l'eventuale riconoscimento di tali prestazioni. In ogni caso l'erogazione di tali prestazioni non comporterà aumento del bugdet di struttura.
La Segreteria Regionale Sanità e Sociale si impegna, inoltre, a rivedere le tariffe previste per le prestazioni erogate dagli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78 in relazione allo sviluppo del progetto di analisi dei costi delle prestazioni sanitarie, di cui alla DGR n. 4547 del 28 dicembre 2006. Si impegna, inoltre, a definire, in tempi brevi, un flusso unico per l'area riabilitativa sulla base dell'International Classification Functioning and Disability Health (ICF).
Infine, si conferma quanto già previsto con la deliberazione n. 4163/2007 così come di seguito specificato:
a) la semplificazione degli accessi agli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78;
b) i tempi di pagamento delle prestazioni così come previsto dalla DGR n. 120 del 19 gennaio 2001;
c) quanto previsto dalla DGR n. 2991/98 per quanto attiene alla predisposizione, anche per l'anno 2009, della semplificazione della procedura di pagamento degli Istituti e dei Centri di riabilitazione già introdotta per il comparto "riabilitazione sanitaria extraospedaliera" (cfr. prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. 833/78), fatturazione unica della struttura erogante all'Azienda Ulss di ubicazione, con compensazione intraregionale della mobilità sanitaria;
d) i percorsi di semplificazione già in atto per la prescrizione ed il collaudo di protesi, ortesi e ausili previsti dal D.M. 332/1999;
e) il flusso informativo che costituirà la base di conoscenza per la ridefinizione dell'intervento riabilitativo nell'ambito dello specifico settore in sede di accreditamento, nonché l'utilizzo del tracciato record ai fini contabili;
f) che nella voce "diurnato diagnostico" sono ricompresi gli esami strumentali, le valutazioni diagnostiche complesse e le consulenze multi professionali.
Si propone che quanto previsto dal presente provvedimento si applichi anche alle strutture di cui alla DGR n. 2194 del 3 agosto 2001 ed alla DGR n. 2410 del 21 settembre 2001.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTE le deliberazioni n. 2529 del 4 agosto 2000, n. 1046 del 2 maggio 2001, n. 1691 del 28 giugno 2002, n. 1587 del 30 maggio 2003, n. 2134 del 16 luglio 2004, n. 913 del 18 marzo 2005, n. 2345 del 27 luglio 2006, n. 1191 del 24 aprile 2004 e n. 4136 del 28 dicembre 2007;
VISTA la deliberazione n. 120 del 19 gennaio 2001;
VISTA la deliberazione n. 3912 del 4 dicembre 2007;
VISTA la deliberazione n. 600 del 13 marzo 2007;
VISTA la deliberazione n. 3097 del 21 ottobre 2008;]
delibera
1) di stabilire che per l'anno 2009 il budget previsto per gli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78 è costituito dai volumi di attività e dalle tariffe previsti negli allegati A e B che formano parte integrante del presente provvedimento;
2) di corrispondere, per l'anno 2009, agli Istituti e Centri ex art. 26, un incremento finanziario pari al 3,23%, da calcolarsi sulla somma del budget di struttura dell'anno 2008 piu' l'incremento finanziario del 3% riconosciuto, con la DGR n. 4163/2007, per il medesimo anno;
3) di stabilire che, a conclusione dell'anno 2009, le Aziende Ulss possono remunerare le eventuali quote erogate in eccesso al "Budget di struttura" compensandole con le quote degli erogatori che non hanno utilizzato completamente il "Budget di struttura" assegnato, fermo restando il limite determinato dal "tetto di sistema totale". Gli importi economici in eccesso al "tetto di sistema totale" pertanto non saranno liquidati. Il meccanismo di compensazione di cui sopra viene attuato ed autorizzato dalla Direzione regionale per i Servizi Sanitari sulla base dei dati del flusso informativo;
4) di stabilire che le Aziende Ulss possono definire, secondo le modalità in premessa specificate, accordi con gli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78 al fine della presa in carico di pazienti con gravissime patologie invalidanti;
5) di stabilire che, al fine di garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa e secondo le modalità in premessa specificate, le Aziende Ulss possono ricorrere all'acquisto di pacchetti di attività presso gli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78, secondo quanto già previsto dalla DGR n. 600 del 13 marzo 2007.
6) di integrare, per quanto espresso in premessa, il tavolo tecnico appositamente costituito dalla DGR n. 3097/2008 con un rappresentante degli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78;
7) di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
8) di prevedere che quanto previsto dalla presente deliberazione si applica alle strutture di cui alla DGR n. 2194 del 3 agosto 2001 ed alla DGR n. 2410 del 21 settembre 2001.
(seguono allegati)
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