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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3976 del 16 dicembre 2008
Collegio Arbitrale previsto dai vigenti Accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Modifica composizione.
Il Vice Presidente dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue.
In attuazione dei rispettivi Accordi collettivi nazionali la Regione Veneto, con la D.G.R. 1629 del 28 giugno 2005 ed il successivo Decreto n. 17 del 13 febbraio 2006, ha costituito una commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, per la valutazione delle violazioni delle norme previste dalla contrattazione nazionale e regionale integrativa contestate dalle Aziende U.L.S.S. ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
Ai sensi della disciplina contrattuale richiamata il Collegio arbitrale è così composto:
"a) un Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanità, o organo competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'ordine degli avvocati del capoluogo di Regione;
b) 3 componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore Regionale alla Sanità o organo competente;
c) 3 componenti di parte medica, di cui 2 designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra i medici di medicina generale/pediatria di libera scelta della Regione ed 1 designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente."
Al fine di garantire continuità alle funzioni del Collegio ed assicurare la richiesta celerità del procedimento è inoltre opportuna la nomina di un supplente per ciascun componente effettivo, escluso il Presidente le cui funzioni in caso di assenza sono esercitate per espressa previsione dal componente designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione.
A seguito del rinnovo delle direzioni strategiche delle Aziende ULSS ed Ospedaliere venete il Coordinamento dei Direttori Generali, richiesto di confermare o indicare nuovi nominativi dei componenti di parte pubblica, con nota dell'8 luglio 2008 ha fornito indicazione dei nominativi per le nomine dei componenti effettivi e supplenti.
Sulla base delle indicazioni ricevute, agli atti, si propone di modificare come segue la componente di parte pubblica del Collegio in oggetto:
dott. BORTOLO SIMONI componente per la parte pubblica,
dott. URBANO BRAZZALE componente per la parte pubblica supplente,
avv. DANIELA CARRARO componente per la parte pubblica,
dott. GIORGIO ROBERTI componente per la parte pubblica supplente,
avv. ALESSANDRO DALL'ORA componente per la parte pubblica,
dott. PIETRO PAOLO FARONATO componente per la parte pubblica supplente.
In ossequio al principio generale "dell'immutabilità del giudice", a salvaguardia dell'esigenza di garantire continuità dell'organo giudicante nella fase del procedimento disciplinare, si ritiene di confermare il Collegio arbitrale nell'attuale composizione per tutto l'anno 2008 e sino ad esaurimento dei procedimenti in corso al 31.12.2008, precisando che, qualora i componenti di parte pubblica non ricoprano ruoli istituzionali, ad essi venga corrisposta un'indennità onnicomprensiva, pro capite e per riunione di importo pari a quella riconosciuta ai componenti di parte medica, al Presidente ed al Vice Presidente, come determinata con la citata D.G.R. 1629 del 28 giugno 2005. Tali indennità saranno corrisposte agli aventi diritto con le modalità disciplinate dal richiamato provvedimento.
Per tutto quanto non modificato con il presente atto, si conferma la disciplina contenuta nella D.G.R. 1629 del 28 giugno 2005, istitutiva del Collegio arbitrale per la Medicina Generale, e del Decreto n. 17 del 13 febbraio 2006, istitutivo del Collegio arbitrale per la Pediatria di Libera Scelta.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.
delibera
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