Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 26 dicembre 2008


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3923 del 16 dicembre 2008

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DGR 199/2008 e DGR 16 luglio2008, n. 1935 Modifiche applicative e proroghe termini

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

A seguito delle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare, nonché del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale con propria Deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 199, ha quindi approvato l'apertura dei termini del primo bando generali di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013, mettendo a bando risorse del Programma pari a 404.450.000,00 euro, secondo le modalità e procedure generali e specifiche di attuazione dettagliate negli stessi bandi. In particolare, nel documento allegato A al provvedimento, vengono approvati gli "Indirizzi Procedurali", cioè le disposizioni attuative e procedurali generali ai fini dell'adesione al primo bando per la presentazione delle domande di adesione agli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto2007 - 2013; negli altri allegati da B a E sono invece riportate le specifiche condizioni e le priorità per l'accesso ai benefici delle misure relative ai diversi asse del PSR per il Veneto 2007 - 2013, mentre gli importi a bando e i termini di scadenza di presentazione per le domande individuali e i progetti integrati sono stati riepilogati nell'allegato F. I restanti allegati, da G a N, contengono invece norme generali e specifiche di natura tecnica.

Con successivi provvedimenti del 26 febbraio 2008, n. 372, del 18 marzo 2008, n. 595, del 8 aprile 2008, n. 704, DPGR del 29 aprile 2008, n. 92, ratificato con DGR del 6 maggio 2008, n. 899, DPGR del 14 maggio 2008, n. 113, ratificato con DGR del 26 maggio 2008, n. 1158, del 6 giugno 2008, n. 1439, del 24 giugno 2008, n. 1658, del 8 luglio 2008, n. 1857, del 16 settembre 2008, n. 2439 e n. 2440, del 14 ottobre 2008, n. 2903, n. 2904 e n. 2905, e da ultimo con la deliberazione della Giunta regionale de 18 novembre 2008, n. 3368, si è provveduto ad apportare delle modifiche, integrazioni ed errata corrige delle disposizioni procedurali generali e specifiche, in riscontro a meri errori materiali occorsi nella scrittura delle disposizioni, a correzione di palesi incongruenze o addirittura contrasto di norme, oppure per la manifesta necessità di ulteriori specificazioni e chiarimenti, al fine di consentire un'univoca e corretta interpretazione delle disposizioni del bando, oltre a riaperture e proroghe dei termini di presentazione delle domande o della documentazione a corredo.

In particolare si ravvede la necessità di modificare, semplificandole, le disposizioni di cui al paragrafo 3. RIDUZIONI dell'allegato A alla deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 199, che disciplina i casi di riduzione, eliminando la penalizzazione in caso di parziale realizzazione dell'investimento; ciò in quanto tale materia è più coerentemente disciplinata dalle specifiche disposizioni applicative approvate dalla Giunta regionale con Deliberazione del n. DGR n. 1659 del 24/06/2008 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DM 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)". Disposizioni regionali di attuazione".

Ulteriori modifiche sono ritenute necessarie ai termini e alle procedure relativi ai progetti integrati di filiera agroalimentare e forestale, nonché alla misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, sia collegata ai Progetti Integrati di filiera che, per omogeneità, in attuazione singola.

Vengono omogeneizzati a 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del Decreto di finanziabilità i termini per la costituzione delle ATI o ATS relative sia ai Progetti Integrati PIF e PIFF che alla misura 124.

Viene inoltre previsto che le società che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto (es. cooperative, organizzazioni di produttori) possano sottoscrivere l'ATI in nome e per loro conto dei propri associati a fronte di una specifica delega rilasciata dal socio.

Per quanto riguarda la misura 112 Insediamento dei giovani agricoltori, la procedura prevede che le iniziative presentate a valere sulla misura 112 siano realizzate un arco temporale che non può eccedere 36 mesi come indicato nell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1974/06. Al fine di assolvere compiutamente alla prescrizione temporale comunitaria e per consentire il regolare svolgimento delle iniziative previste nel piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa (PASI) secondo la tempistica codificata nel cronoprogramma, si propone di rettificare quanto disciplinato nel paragrafo 4.3 del bando per la misura 112 di cui alla DGR 199/08 e di individuare nell'intero periodo concedibile per l'esecuzione del PASI (36 mesi), il periodo massimo per la realizzazione delle iniziative aziendali.

Relativamente alla misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 12 febbraio 2008 al punto 6.2 lettera a) prevede che la verifica d'ingresso, che consiste nella valutazione della situazione rispetto agli ambiti oggetto della consulenza, debba essere effettuata entro e non oltre 45 giorni dalla data di notifica della finanziabilità della domanda di contributo.

Considerato che sono ancora in corso di riconoscimento organismi di consulenza capillarmente presenti nel territorio e che tale riconoscimento degli Organismi in questione consentirebbe alle Aziende agricole di avere una maggiore scelta circa la scelta dell'organismo di consulenza più consono e idoneo alle loro necessità, si ritiene opportuno, con il presente provvedimento, prevedere che la menzionata verifica d'ingresso debba essere effettuata entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica della finanziabilità della domanda di contributo.

Per quanto riguarda la misura 131 Conformità a norme comunitarie rigorose, si ravvisa la necessità di inserimento di nuovi paragrafi che completano la procedura prevista al punto 4.2, lettera a), relativamente alle criteri applicativi da adottare nel caso di variazione della consistenza dell'allevamento. Quest'ultima, infatti, ai fini della presente Azione, si traduce in quantitativo di azoto prodotto e nella conseguente classificazione dell'azienda del beneficiario nell'ambito delle classi di aiuto previste dalle Tabelle 2 e 3.

La variazioni di categoria di quantitativo complessivo annuo azoto prodotto dall'allevamento possono comportare la variazione degli importi di ciascun anno dell'aiuto, in quanto questi ultimi sono calcolati in base ai conti economici riportati nell'allegato 2 al PSR, che sono rapportati alla dimensione aziendale.

La variazioni in aumento della consistenza di allevamento non determinano alcun incremento degli importi riconosciuti per ciascun anno dalle Tabelle 2 e 3. Rimane infatti la stessa classe di aiuto a cui il beneficiario ha avuto accesso sulla base della domanda iniziale e della categoria in quantitativo di azoto prodotto ivi indicata. Lo stesso criterio si applica anche nel caso di variazione in aumento della quantità di azoto prodotto che può verificarsi nel corso degli anni successivi a quello iniziale.

Nel caso di variazioni in diminuzione, l'aiuto riconosciuto per ciascun anno in cui viene riscontrata la diminuzione del quantitativo di azoto prodotto - sulla base degli aggiornamenti della Comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici presentata alla Provincia, anche in via telematica - viene rideterminato e ricondotto alla classe di aiuto che il beneficiario può percepire sulla base del quantitativo di azoto effettivamente prodotto.

La variazione di classe di aiuto in diminuzione non dà luogo alla revoca, totale o parziale, degli importi erogati negli anni precedenti.Nel caso in cui la variazione in diminuzione determini l'uscita dell'azienda del beneficiario dalle categorie di quantitativo di azoto prodotto individuate nelle Tabelle 2 e 3, l'erogazione dell'aiuto cessa, senza dare luogo alla revoca dell'aiuto per gli anni precedenti.

Viene inoltre un refuso redazionale verificatosi nel corso della stesura del bando, per entrambe le azioni 1 e 2, relativo all'inserimento, tra la documentazione essenziale, della dichiarazione di iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS, necessaria ai soli fini dell'acquisizione del punteggio.

Per quanto riguarda l'azione 2 della misura 131, va considerato che l'applicazione dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di AIA ha visto il sovrapporsi dell'efficacia di numerosi provvedimenti - regionali e nazionali - e di diverse modalità di interpretazione degli stessi, successivamente alla pubblicazione del bando per l'Azione 2 della Misura 131.

Le diverse Province del Veneto, infatti, hanno tenuto atteggiamenti diversi nell'applicazione della scadenza indicata dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, quale termine ultimo per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte dell'Ente competente. Sulla base della legge nazionale, alcune Province hanno ammesso la presentazione fino al termine del 31 marzo 2008.

Pertanto, si ritiene che il termine di scadenza per la presentazione della domanda di AIA, per omogeneità di applicazione ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della Azione, debba essere riferito alla data suddetta.

Con il PSR è stata approvata la deroga al rispetto dei requisiti comunitari previsti dalla Direttiva 91/676/CE, quando gli agricoltori risultino beneficiari dei contributi concessi nell'ambito della misura 121 del PSR, a condizione che le istanze di adeguamento vengano istruite e dichiarate ammissibili entro il 31 dicembre 2008. Con deliberazione n. 2440 del 16/09/2008, al fine di dare completa utilizzazione alle risorse recate dal Bilancio regionale per il Programma straordinario di intervento per l'attuazione della Direttiva Nitrati in Veneto e dare riscontro alle ulteriori esigenze di adeguamento manifestate dalle aziende interessate nei termini sopra indicati, la Giunta regionale ha disposto una nuova apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 121, azione A. Le disposizioni vigenti prevedono che il termine utile per la concessione della proroga al 31 dicembre 2009 della realizzazione degli interventi di adeguamento alle prescrizioni della Direttiva scada il 31 dicembre 2008. Con tale deliberazione è stato fissato in quarantacinque giorni, dalla data di chiusura del bando (31 ottobre 2008) il termine per la presentazione di alcuni documenti fra cui il permesso di costruire. Va opportunamente considerato che il termine di presentazione dell'istanza e della relativa documentazione è molto ristretto e che sono state segnalati alcuni ritardi da parte delle Amministrazioni competenti nel rilascio dei permessi a costruire. Tali ritardi possono provocare non solo il mancato finanziamento delle istanze, ma anche l'inadempienza sostanziale ai termini di adeguamento, prorogabili al 31 dicembre 2009 solo in presenza di una approvazione della domanda all'interno del PSR. Va anche precisato che le risorse disponibili risultano ampiamente sufficienti al finanziamento di tutte le domande presentate, rendendo sufficiente un provvedimento di finanziabilità anzichè la redazione di una vera e propria graduatoria delle istanze, con esclusione di alcune domande ammissibili per carenza di fondi.

Quindi, che nei casi in cui la Commissione edilizia comunale si sia già espressa positivamente sul progetto in esame, ma non sia ancora in grado di rilasciare il permesso di costruire in quanto non ancora decorsi i termini per il "silenzio-assenso" relativi ai pareri di competenza di altre amministrazioni (es. Beni Ambientali), si propone che tale permesso possa essere presentato dal beneficiario al più tardi entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di finanziabilità condizionata delle domande. Per tali motivazioni si propone che Avepa sia autorizzata al provvisorio inserimento nel provvedimento di finanziabilità, subordinando la approvazione definitiva di tali istanze al completamento della documentazione essenziale secondo quanto sopra previsto.

La medesima previsione si applica anche alle istanze presentate da "ex-bieticoltori" a valere sul Piano di azione regionale bieticolo saccarifero (misura 121) di cui alla DGR n. 1935 del 16 luglio 2008 e s.m.i. per la tipologia di intervento "Ammodernamento tecnologico, punto 3 ("realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'utilizzazione dei rifiuti agricoli e dei reflui aziendali" corrispondente alla tipologia di interventi lettera E della tabella 1.3.1.1).

Per quanto riguarda la misura 121- Ammodernamento delle aziende agricole, la Giunta regionale ha approvato, con Deliberazione n. 1935 del 16 luglio 2008 e s.m.i., il Piano di azione regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero e aperto i termini di presentazione delle domande, per le medesime misure sopra richiamate, secondo le disposizioni recate dall'allegato A) "Indirizzi procedurali" alla DGRV n. 199 del 12.02.2008, conformemente alle indicazioni contenute nel "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero".

Nel corso delle istruttorie condotte sulle "domande obiettivo" pervenute ad AVEPA a valere sulla misura Progetti integrati di filiera (PIF) del PSR del Veneto, è emerso che alcuni ex-bieticoltori hanno presentato istanza di contributo per le misure attivate anche nel Piano di azione regionale, precisamente la numero 121, azione 121_PIF, in contrasto con quanto previsto relativamente alla demarcazione tra lo Sviluppo Rurale e il "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero" (art. 6 Reg. CE 320/2006)".

Il veloce susseguirsi di provvedimenti normativi nazionali e regionali, unitamente alla effettiva difficoltà interpretativa degli stessi, soprattutto riguardo la definizione di "ex-bieticoltore", ha determinato una situazione d'incertezza circa i requisiti di ammissibilità ai due regimi di sostegno da parte richiedenti.

Riconoscendo la strategicità della progettazione integrata collettiva nell'ambito della programmazione regionale e al fine di non compromettere il buon esito delle iniziative presentate a valere sul PSR 2007-2013, si rende ora necessario impartire disposizioni circa la prosecuzione dell'iter istruttorio delle domande che verranno presentate da ex-bieticoltori in questione, avuto riguardo alle esigenze di demarcazione sopra richiamate.

Per quanto sopra esposto si ritiene che, qualora sussistano tutti i requisiti di ammissibilità, le istanze presentate da "ex-bieticoltori" ai sensi della DGR 199 del 12 febbraio 2008 e s.m.i. a valere sulla misura 121, azione 121_PIF, nell'ambito dei Progetti integrati di filiera, debbano essere ammesse a fruire dei contributi previsti del Piano di azione regionale bieticolo saccarifero e saranno finanziate con risorse assegnate alla Regione del Veneto ai sensi del Reg. (CE) n. 320/2006 e da eventuali ulteriori attribuzioni aggiuntive che dovessero rendersi disponibili una volta esauriti gli stanziamenti previsti per il pagamento delle domande poste nelle graduatorie di merito approvate ai sensi della DGR 1935 del 16 luglio 2008 e s.m.i..

In caso di esaurimento dei fondi disponibili per il "Programma nazionale di ristrutturazione bieticolo-saccarifero" i beneficiari potranno eccezionalmente, ai sensi art. 5 comma 6 del Reg. 1698/2005, accedere al sostegno delle misure di sviluppo rurale sopracitate, previa comunicazione di esaurimento delle risorse ai servizi della Commissione, come espressamente previsto ai sensi del capitolo 10.2 del PSR del Veneto.

Relativamente alla Deliberazione n. 1935 del 16 luglio 2008 e s.m.i., "Piano di azione regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero", nel corso delle istruttorie condotte sulle "domande obiettivo" pervenute ad AVEPA a valere sulla misura Progetti integrati di filiera (PIF) del PSR del Veneto, è emerso che alcuni ex-bieticoltori hanno presentato istanza di contributo per le misure attivate anche nel Piano di azione regionale, precisamente la numero 121, azione 121_PIF, in contrasto con quanto previsto relativamente alla demarcazione tra lo Sviluppo Rurale e il "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero" (art. 6 Reg. CE 320/2006)".

Il veloce susseguirsi di provvedimenti normativi nazionali e regionali, unitamente alla effettiva difficoltà interpretativa degli stessi, soprattutto riguardo la definizione di "ex-bieticoltore", ha determinato una situazione d'incertezza circa i requisiti di ammissibilità ai due regimi di sostegno da parte richiedenti.

Riconoscendo la strategicità della progettazione integrata collettiva nell'ambito della programmazione regionale e al fine di non compromettere il buon esito delle iniziative presentate a valere sul PSR 2007-2013, si rende ora necessario impartire disposizioni circa la prosecuzione dell'iter istruttorio delle domande che verranno presentate da ex-bieticoltori in questione, avuto riguardo alle esigenze di demarcazione sopra richiamate.

Per quanto sopra esposto si ritiene che, qualora sussistano tutti i requisiti di ammissibilità, le istanze presentate da "ex-bieticoltori" ai sensi della DGR 199 del 12 febbraio 2008 e s.m.i. a valere sulla misura 121, azione 121_PIF, nell'ambito dei Progetti integrati di filiera, debbano essere ammesse a fruire dei contributi previsti del Piano di azione regionale bieticolo saccarifero e saranno finanziate con risorse assegnate alla Regione del Veneto ai sensi del Reg. (CE) n. 320/2006 e da eventuali ulteriori attribuzioni aggiuntive che dovessero rendersi disponibili una volta esauriti gli stanziamenti previsti per il pagamento delle domande poste nelle graduatorie di merito approvate ai sensi della DGR 1935 del 16 luglio 2008 e s.m.i..

In caso di esaurimento dei fondi disponibili per il "Programma nazionale di ristrutturazione bieticolo-saccarifero" i beneficiari potranno eccezionalmente, ai sensi art. 5 comma 6 del Reg. 1698/2005, accedere al sostegno delle misure di sviluppo rurale sopracitate, previa comunicazione di esaurimento delle risorse ai servizi della Commissione, come espressamente previsto ai sensi del capitolo 10.2 del PSR del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          VISTO il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-          VISTO il regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

-          VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);

-          VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005;

-          VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)n.1698/2005, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

-          VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

-          VISTO il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-          VISTA la Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

-          VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma;

-          VISTO il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative contenute nel Programma;

-          VISTE le decisioni del Comitato di Sorveglianza assunte nella riunione tenutasi il 22 gennaio 2008;

-          VISTA la Deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 199 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini del primo bando generali di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013;

-            VISTI i successivi provvedimenti del 26 febbraio 2008, n. 372, del 18 marzo 2008, n. 595, del 8 aprile 2008, n. 704, DPGR del 29 aprile 2008, n. 92, ratificato con DGR del 6 maggio 2008, n. 899, DPGR del 14 maggio 2008, n. 113, ratificato con DGR del 26 maggio 2008, n. 1158, del 6 giugno 2008, n. 1439, del 24 giugno 2008, n. 1658, del 8 luglio 2008, n. 1857, del 16 settembre 2008, n. 2439 e n. 2440, del 14 ottobre 2008, n. 2903, n. 2904 e n. 2905, e da ultimo con la deliberazione della Giunta regionale de 18 novembre 2008, n. 3368, con le quali la Giunta regionale ha provveduto ad apportare opportune modifiche, integrazioni ed errata corrige delle disposizioni procedurali generali e specifiche dei bandi, nonché proroghe dei termini di presentazione delle domande e della documentazione;

-          VISTA la Deliberazione del 26 maggio 2008, n. 1151 Approvazione del Programma straordinario di intervento per l'attuazione della Direttiva nitrati in Veneto. L.R. 27 febbraio 2008, n. 1 art. 108;

-          VISTA la Deliberazione n. 1935 del 16 luglio 2008 e s.m.i., con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano di azione regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

-          VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1993 del 22 luglio 2008 "Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati in Veneto. Finanziamento degli investimenti da realizzarsi nell'ambito del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, mediante l'impiego delle risorse attribuite alla scheda C2 "Gestione dei reflui zootecnici ed interventi strutturali in zootecnia" con il riparto dei fondi della Legge Speciale per Venezia, approvato con Dcr n. 24 del 4 maggio 2004;

-          RAVVISATA l'opportunità di disporre le modifiche procedurali e le proroghe termini relative alle misure 112, 114, 124, 131 e ai Progetti Integrati di Filiera Agroalimentare e Forestale, così come specificato in Allegato A al presente provvedimento;

-          RAVVISATA l'opportunità di disporre che Avepa, relativamente alle domande a valere sulla Misura 121, azione A, di cui alla deliberazione n. 2440 del 16/09/2008, e fatta salva la positiva verifica delle altre condizioni di ammissibilità, sia autorizzata al provvisorio inserimento delle istanze nel provvedimento di finanziabilità, subordinando la approvazione non condizionata di tali istanze al completamento della documentazione essenziale nei termini previsti di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di finanziabilità condizionata;

-          RAVVISATA l'opportunità di disporre che le istanze presentate da "ex-bieticoltori", come definiti dalla DGR 1935 del 16 luglio 2008 e s.m.i., a valere sulla misura 121, azione 121_PIF nell'ambito dei Progetti integrati di filiera ai sensi della DGR 199 del 12 febbraio 2008 e s.m.i., qualora sussistano tutti i restanti requisiti di ammissibilità previsti dal PSR, debbano essere ammesse a fruire dei contributi previsti dal Piano di azione regionale bieticolo-saccarifero finanziato con risorse assegnate alla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 6 Reg. (CE) n. 320/2006 e da eventuali ulteriori assegnazioni aggiuntive che dovessero rendersi disponibili;

-          VERIFICATO che dette modificazioni non riguardano i criteri di selezione approvati in sede di Comitato di Sorveglianza, consentendo comunque il finanziamento di tutte le domande ammissibili;

-          RAVVISATA l''opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa]


delibera

1.       di approvare le modifiche procedurali e le proroghe termini relative alle misure 112, 114, 124, 131 e ai Progetti Integrati di Filiera Agroalimentare e Forestale, così come specificato in Allegato A al presente provvedimento;

2.       Di stabilire che, relativamente alle domande a valere sulla Misura 121, azione A, di cui alla deliberazione n. 2440 del 16/09/2008, qualora il richiedente possa documentare che la Commissione edilizia comunale si sia già espressa positivamente sul progetto edilizio in esame, ma il Comune non sia ancora in grado di rilasciare il permesso di costruire in quanto non siano ancora decorsi i termini per il "silenzio-assenso" relativi ai pareri di competenza di altre amministrazioni (es. Beni Ambientali), per le motivazioni espresse in premessa, tale permesso possa essere presentato dal beneficiario ad AVEPA al più tardi entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di finanziabilità condizionata delle domande;

3.       Di stabilire che AVEPA, fatta salva la positiva verifica delle altre condizioni di ammissibilità, sia autorizzata al provvisorio inserimento delle istanze di cui al punto 2 nel provvedimento di finanziabilità, subordinando la approvazione non condizionata di tali istanze al completamento della documentazione essenziale nei termini previsti al medesimo punto 2;

4.       Di stabilire che le previsioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 si applichino anche alle istanze presentate da "ex-bieticoltori" a valere sul Piano di azione regionale bieticolo saccarifero (misura 121) di cui alla DGR n. 1935 del 16 luglio 2008 e s.m.i. per la tipologia di intervento "Ammodernamento tecnologico, punto 3 ("realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'utilizzazione dei rifiuti agricoli e dei reflui aziendali" corrispondente alla tipologia di interventi lettera E della tabella 1.3.1.1);

5.       Di stabilire che, per le motivazioni esposte in premessa, le istanze presentate da "ex-bieticoltori", come definiti dalla DGR 1935 del 16 luglio 2008 e s.m.i., a valere sulla misura 121, azione 121_PIF nell'ambito dei Progetti integrati di filiera ai sensi della DGR 199 del 12 febbraio 2008 e s.m.i., qualora sussistano tutti i restanti requisiti di ammissibilità previsti dal PSR, debbano essere ammesse a fruire dei contributi previsti dal Piano di azione regionale bieticolo-saccarifero finanziato con risorse assegnate alla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 6 Reg. (CE) n. 320/2006 e da eventuali ulteriori assegnazioni aggiuntive che dovessero rendersi disponibili;

6.       di stabilire che in caso di esaurimento dei fondi disponibili per il "Programma nazionale di ristrutturazione bieticolo-saccarifero", ai sensi art. 5 comma 6 del Reg. 1698/2005, i beneficiari di cui al punto precedente potranno eccezionalmente accedere al sostegno delle misure di sviluppo rurale, previa comunicazione di esaurimento delle risorse ai servizi della Commissione europea;

7.       di demandare all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA, la definizione, a livello operativo, degli indirizzi procedurali di dettaglio per il trattamento, l'istruttoria e il pagamento delle domande di aiuto di cui al precedente punto 5;

8.       di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali affinché questo atto, insieme agli altri atti adottati dalle Regioni interessate, vada a costituire parte integrante del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero (art. 6 Reg. CE 320/2006);

9.       di dare atto che i contenuti del bando e le modificazioni di cui ai precedenti punti non riguardano i criteri di selezione approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;


(seguono allegati)

3923_AllegatoA_211962.pdf

Torna indietro