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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3220 del 28 ottobre 2008
Accordo Interregionale per l'attività di lavorazione plasma e produzione emoderivati. Compensazione economica degli emoderivati anno solare 2007; conguagli compensazioni economica emoderivati e finanziaria plasma.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
L'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP) nasce nel 1998, promosso dalla Regione del Veneto (Capofila), quale progetto di collaborazione interregionale finalizzato al raggiungimento comune, in termini di qualità ed economicità di gestione, dell'obiettivo prioritario dell'autosufficienza, attraverso la raccolta del plasma e la sua lavorazione per la produzione di emoderivati. L'Accordo, formalizzato con DGR n. 3305/98, coinvolge attualmente 11 realtà, per un totale di oltre diciannove milioni di abitanti (Veneto, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Province Autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta).
Il servizio di cui trattasi prevede il ritiro ed il trasferimento nello stabilimento di lavorazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome (PP.AA.) aderenti, al fine della produzione - quale risultato finale della lavorazione "in comune" del plasma - delle seguenti specialità medicinali: Albumina (Uman Albumin); Gammaglobuline e.v. (IG Vena); Fattore VIII (Emoclot); Fattore IX (Aimafix); Complesso Protrombinico (Uman Complex); Antitrombina III (AT III).
In attuazione del sopra citato Accordo, il Veneto, in qualità di Regione Capofila, ha stipulato con l'allora ditta Farma Biagini (poi Kedrion SpA), anche a nome e per conto delle altre Regioni/PP.AA., una convenzione unica, di durata biennale (1999/2000), per il servizio di lavorazione plasma e produzione di emoderivati, in seguito rinnovata per gli anni 2001/2002 (DGR n. 407/01).
Successivamente, per il biennio 2003/2004, è stata indetta nuova gara di appalto (DGR n. 978/03), con stipula di un nuovo contratto per la ditta risultata aggiudicataria, la Kedrion SpA, registrato a Venezia in data 8 luglio 2003 al n. 2754 - Atti Privati. Tale rapporto convenzionale è stato successivamente: rinnovato per il biennio 2005/2006 (DDGR nn. 4305/04 e 752/05); prorogato per la durata di un anno, dal 01.01.2007 al 31.12.2007 (DDGR n. 2051/06 e 735/07); prorogato per la durata di un ulteriore anno, dal 01.01.2008 al 31.12.2008 (DDGR nn. 3815/07 e 840/08).
Al Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), istituito con DGR n. 1610/02, è stata assegnata la gestione amministrativa e contabile dell'AIP, ex DDGR nn. 2420/03 e 4166/07.
Oltre a rendere più competitive le condizioni contrattuali con le industrie farmaceutiche del settore, rientra tra gli scopi fondamentali dell'Accordo quello di armonizzare e regolare i rapporti di interscambio tra Regioni eccedenti e Regioni carenti per quanto concerne i prodotti farmaceutici ottenuti a seguito della lavorazione industriale del plasma. Ogni Regione/PP.AA. aderente all'Accordo che si trova in condizione di surplus di prodotto rispetto alle esigenze interne, infatti, "mette a disposizione" una quota di prodotto eccedentario: l'AIP prevede con ciò che siano garantite, in rapporto alla disponibilità reale del magazzino, le necessità di Regioni/PP.AA. carenti (cessioni/acquisizioni intra AIP), nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo prioritario dell'autosufficienza, così come ribadito dal legislatore ex L. 219/05.
Gli emoderivati prodotti in convenzione sono di proprietà di ciascun Aderente in rapporto alla quota di plasma effettivamente inviato alla trasformazione industriale: per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che - a fronte di un magazzino emoderivati strategicamente e fisicamente "unico" - la proprietà regionale degli emoderivati resta ben distinta e definita. Ciascuna Regione/PP.AA., infatti, è proprietaria di una quota della produzione calcolata in base alla percentuale di conferimento del plasma dalla stessa inviato alla Kedrion per il frazionamento, secondo le rese di prodotto risultanti a seguito del processo di lavorazione industriale.
La Regione Capofila, per il tramite del CRAT, è responsabile della tenuta contabile centralizzata della movimentazione delle cessioni e delle acquisizioni interregionali: provvede, inoltre, alla gestione delle procedure e degli atti relativi all'invio dei prodotti emoderivati dal magazzino unico alle strutture richiedenti delle realtà aderenti all'AIP. La soddisfazione delle richieste da parte del CRAT avviene all'interno di un sistema che tiene conto del piano annuale di programmazione interregionale di invio plasma destinato al frazionamento industriale, del piano di produzione emoderivati, della quota di farmaci plasmaderivati realmente spettanti a ciascun Aderente, dei fabbisogni stimati/dichiarati, nonché delle quantità di emoderivati eccedenti il fabbisogno della singola Regione/PP.AA. "messi a disposizione" dalla stessa ad altre realtà carenti.
L'«anno plasma» - Il "Regolamento di movimentazione contabile degli emoderivati ceduti/acquisiti" elaborato e approvato all'unanimità dal Gruppo di Coordinamento (GdC, organo decisionale dell'AIP) nella riunione del 08.11.2001, stabilisce che la compensazione per plasma ed emoderivati venga effettuata in applicazione del criterio dell'«anno plasma». Ciò con riguardo sia alla compensazione finanziaria del plasma, basata sulla reale percentuale di plasma con la quale ogni Regione/PP.AA. ha contribuito alla produzione di emoderivati, sia con riguardo alla compensazione economica degli emoderivati prodotti, messi a disposizione dalla Ditta (liberati dal controllo di Stato) e utilizzati (distribuiti alle Aziende Sanitarie), ottenuti dalla lavorazione del plasma conferito nel periodo oggetto di compensazione.
L'«anno plasma» si conclude, quindi, nel momento in cui tutti i lotti di emoderivati prodotti con il plasma consegnato all'industria aggiudicataria del servizio dalle strutture trasfusionali afferenti alle Regioni/PP.AA aderenti all'Accordo nel periodo di riferimento sono stati non solo liberati dal controllo di Stato, ma altresì interamente distribuiti, vale a dire usciti dal magazzino di stoccaggio della Ditta Kedrion e consegnati alle Aziende Sanitarie richiedenti.
L'«anno solare» -Poiché le caratteristiche del meccanismo compensativo strutturato secondo la logica dell'«anno plasma» appena descritto determinano inevitabilmente uno scivolamento nel tempo del nesso tra il momento del conferimento del plasma, della relativa lavorazione, dell'ottenimento degli emoderivati e della loro completa distribuzione, coinvolgendo mediamente almeno due o tre anni, il GdC, nella riunione del 18.05.2005, ha determinato, riscontrando le esigenze più volte manifestate dagli aderenti all'Accordo, di introdurre un nuovo sistema di calcolo, confermato successivamente nell'incontro del 27.06.2005.
Allo scopo dunque di agevolare la definizione economica e la chiusura in tempi più rapidi delle posizioni inerenti lo scambio di emoderivati tra le Regioni/PP.AA. dell'AIP, il GdC ha approvato l'introduzione delle modalità e della tempistica di un nuovo meccanismo compensativo, basato sull'«anno solare», attraverso il quale procedere alla definizione della compensazione economica degli emoderivati.
Tale meccanismo è stato formalizzato con la DGR n. 4039 del 20.12.2005, con la quale sono state anche definite le compensazioni delle posizioni relative agli anni 2003 e 2004: le posizioni relative all'anno 2005 sono state acquisite con DGR n. 1381 del 10.05.2006, quelle relative all'anno 2006 con DDGR nn. 1601 del 29.05.2007 e 2138 del 10.07.2007.
Il sistema dei conteggi relativi alla compensazione su «anno plasma», come concordato unanimemente all'interno del GdC, viene mantenuto, a garanzia della correttezza e dell'equità del sistema, fino ad esaurimento del contratto in corso. A fronte della condivisione rispetto all'opportunità pratica del calcolo su anno solare, infatti, si è ritenuto di conservare i conteggi su anno plasma, poiché attraverso tale metodologia è possibile sia definire l'ammontare effettivo (reale) delle diverse posizioni, sia quantificare l'incidenza dei possibili conguagli, laddove necessari, a correzione dei conteggi svolti (in "anticipo") su anno solare. L'impostazione dell'anno plasma, infatti, è l'unica che consente di correlare senza margine di errore il conferimento del plasma (e la conseguente fatturazione) alla produzione complessiva dei plasmaderivati alla loro distribuzione.
Alla luce di tali considerazioni il GdC, nell'incontro del 6 marzo 2008, ha determinato di includere nei conteggi inerenti la compensazione anno solare 2007, anche le chiusure derivanti da conguagli per gli anni plasma dal 2003 al 2005, i quali si collegano, sul versante della distribuzione, alle chiusure effettuate su anno solare dal 2003 al 2007. Ciò sia con riferimento alle correzioni relative alla compensazione plasma (fatturazione), sia con riferimento alle correzioni relative alla compensazione emoderivati. Per quanto riguarda la compensazione finanziaria plasma è da ricordare che già in occasione dell'incontro del 08.02.2007 il GdC aveva approvato un primo prospetto, non definitivo, inerente gli anni plasma 2003, 2004 e 2005, elaborato al fine di evidenziare l'incidenza del riallineamento tra quanto pagato dalla Regioni/PP.AA. in corso d'anno plasma, con percentuali di fatturazione basate sul conferimento plasma dell'anno precedente, e quanto sarebbe stato corretto pagare, sulla base del conferimento effettivo dell'anno di cui trattasi. In quella sede si era inoltre concordato di riunire dette compensazioni finanziarie al conguaglio tra anno plasma ed anno solare, nel momento in cui fosse stato possibile effettuare le relative chiusure.
Le movimentazioni finanziarie originate dalla presente deliberazione, quindi, sono identificate ed assegnate, per ogni Regione/PP.AA., modificando in aumento o in diminuzione le posizioni relative alla compensazione anno solare 2007 (calcolate conformemente a quanto svolto per gli anni dal 2003 al 2007, come di seguito esplicitato) in base all'effetto dei conguagli.
La logica dell'impianto della compensazione su anno solare, formalizzato con DGR n. 4039/05, prevede la creazione di un sistema di coefficienti in base al plasma conferito e misurato al 31/12 dell'anno precedente; la determinazione della quantità dei flaconi spettanti ad ogni Regione/PP.AA. per l'anno in corso, contemplando nel conteggio soltanto i lotti liberati dal Controllo di Stato; il confronto nell'arco temporale dell'anno solare tra il valore dello spettante e del consegnato; la compensazione sull'anno delle posizioni eccedentarie/carenti. Definite formalmente le posizioni debitorie e creditorie sulla base dei conteggi relativi predisposti dalla Regione Capofila ed approvati dal GdC, ogni aderente all'Accordo, in posizione debitoria, verserà il corrispettivo nel capitolo di bilancio identificato dalla Regione Capofila che, successivamente, regolerà le posizioni di ogni aderente che trovasi in posizione creditoria, una volta introitate le somme dovute da parte di tutti i soggetti debitori.
Nelle riunioni del 18 maggio e del 27 giugno 2005 il Gruppo di Coordinamento ha approvato all'unanimità la logica appena descritta: nell'incontro del 08.02.2006 ha integrato i passaggi precedentemente concordati prevedendo che, al fine di operare con maggiore certezza nei rapporti con le varie strutture amministrative competenti per quanto riguarda le previsioni di bilancio, la definizione delle posizioni avvenga secondo la logica descritta, con una manifestazione finanziaria delle poste identificate slittata all'anno successivo a quello di definizione delle posizioni stesse con delibera della Giunta regionale veneta.
Le definizioni dell'anno 2007, così come modificate per effetto dei citati conguagli, oggetto della presente deliberazione, verranno quindi regolarizzati nell'esercizio 2009.
Il GdC, nel corso della riunione del 26.05.2008, ha formalmente approvato all'unanimità le tabelle con i conteggi relativi alle compensazioni economiche per lo scambio interregionale di emoderivati con riferimento all'anno solare 2007, nonché i conteggi relativi ai conguagli derivanti dalla chiusura dell'anno plasma 2003, 2004 e 2005 (emoderivati e plasma).
Tali tabelle vengono allegate al presente atto - di cui fanno parte integrante - sotto la lettera A, e sono state elaborate in applicazione dei criteri sintetizzati al precedente punto e di seguito analizzati in dettaglio:
a) definizione, per l'anno solare 2007, di un sistema di coefficienti, ciascuno per ogni Regione/PP.AA. aderente, in base al plasma conferito dal 01.01.2006 al 31.12.2006;
b) sulla base di tali percentuali, calcolo dei flaconi di emoderivati spettanti ad ogni Regione/PP.AA., per il 2007, considerando nella ripartizione soltanto i lotti liberatidal Controllo di Stato nell'anno stesso;
c) quantificazione delle quote di emoderivati ritirate da ogni Regione/PP.AA. in base alle consegne dell'anno, nel periodo 01.01.2007 - 31.12.2007;
d) confronto dei valori sopra determinati e conseguente identificazione delle posizioni eccedentarie/carenti;
e) determinazione dei conguagli derivanti dal confronto tra le posizioni definite secondo metodologia «anno solare» e quelle derivanti dalla chiusura dell'«anno plasma» (2003, 2004, 2005), per quanto riguarda la movimentazione di emoderivati e per quanto riguarda la compensazione finanziaria plasma, e conseguente correzione, in aumento o in diminuzione, delle posizioni a credito o a debito delle Regioni/PP.AA. aderenti. Tali posizioni finali sono state approvate dal GdC il 26.05.2008.
Con riferimento ai passaggi identificati in precedenza alle lettere a)-d), le movimentazioni rilevate e misurate per l'anno solare 2007 hanno portato alla costruzione, in base ai valori del plasma conferito dal 01.01.2006 al 31.12.2006, distinti per Regione/PP.AA., di tre diverse tabelle di coefficienti, come concordato in seno al GdC. La prima considera l'incidenza del plasma totale di ogni aderente sul totale conferito AIP, la seconda l'incidenza del plasma di categoria A e B di ogni aderente sul totale conferito AIP, la terza l'incidenza del plasma di categoria A di ogni aderente sul totale conferito AIP.
Nelle tabelle approvate dal GdC, per ogni emoderivato sono state riportate le rimanenze finali identificate con la compensazione anno solare 2006, distinte in flaconi per ogni Regione/PP.AA., quali giacenze iniziali da distribuire nell'anno. Prima dell'elenco dei lotti liberati nell'anno è stato inserito un prospetto di sintesi, con tali giacenze e le relative consegne. Sono stati quindi inseriti in sequenza i lotti liberati dal Controllo di Stato nel corso dell'anno, con le relative consegne: il totale dei flaconi, per ogni lotto, è stato ripartito tra le Regioni/PP.AA. in base ai coefficienti di cui sopra. L'Albumina e l'IG Vena sono state ripartite in base al plasma totale; il Fattore VIII, il Fattore IX ed il Complesso Protrombinico in base alle percentuali relative al plasma di tipo A e B; l'Antitrombina III in base a delle percentuali ponderate (50% plasma di tipo A, 50% plasma di tipo B).
Al termine della sequenza di lotti chiusi (ovvero per i quali il totale del lotto risultava consegnato), è stato calcolato il valore totale in flaconi del ripartito, per confrontarlo con il distribuito: tale meccanismo ha prodotto dei risultati in termini di posizioni da compensare, valorizzate in base al regime tariffario introdotto per l'anno solare 2004 con la DGR n. 3207/04, recepita dalle Regioni/PP.AA. dell'AIP. Si riporta alla pagina seguente una sintesi del totale delle movimentazioni conteggiate in flaconi.
Con riferimento al passaggio identificato in precedenza alla lettera e), i conguagli sono stati calcolati come segue: le posizioni, espresse in n° di flaconi spettanti e n° flaconi distribuiti, relative ad ogni lotto (per ogni emoderivato, per ogni Regione/PP.AA.), così come identificate in base ai conteggi della compensazione su anno plasma sono state confrontate con le stesse così come inserite nelle compensazioni su anno solare (per l'anno plasma 2003, 2004, 2005 il confronto ha riguardato lotti inseriti nelle compensazioni su anno solare 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007). Le eventuali differenze sono state recepite per correggere, in aumento o in diminuzione, le posizioni risultanti dalla chiusura dei conteggi della compensazione anno solare 2007, con successiva applicazione delle tariffe di cui alla citata DGR n. 3207/04. Per quanto riguarda la compensazione finanziaria plasma, essa individua, per ogni Regione/PP.AA., la differenza tra i coefficienti utilizzati per la fatturazione dalla ditta aggiudicataria del servizio di plasmaderivazione, nell'arco di un anno plasma, per ogni lotto di emoderivato, e i coefficienti corretti, a consuntivo, sulla base dell'effettivo conferimento di plasma, misurato sempre alla chiusura dell'anno plasma. Da tale confronto emergono delle correzioni, in aumento o in diminuzione, delle posizioni finanziarie identificate secondo i passaggi precedentemente descritti.
(omissis)
Le tariffe di cessione degli emoderivati applicate per la compensazione economica del 2006 sono quelle introdotte dalla DGRV n. 3207 del 15.10.2004, come di seguito indicato:
Le percentuali di riparto adottate per il conteggio dei flaconi spettanti a ciascuna Regione/PP.AA. sono state calcolate prendendo a riferimento il totale del plasma complessivamente conferito nell'anno dalle realtà AIP alla ditta Kedrion S.p.A., misurato al 31 dicembre dell'anno precedente (2006).
Si ricorda infatti che è stata concordata a livello di GdC una differenziazione nelle modalità di riparto degli emoderivati a seconda della tipologia di plasma conferito, identificando di conseguenza tre diverse tabelle di coefficienti: la prima considera l'incidenza del plasma totale di ogni aderente sul totale conferito AIP (per Albumina, Gammaglobuline e.v.: Tav. A) col. I); la seconda l'incidenza del plasma di categoria A e B di ogni aderente sul totale conferito AIP (per Fattore VIII, Fattore IX, Complesso Protrombinico: Tav. A) col. II); la terza compone, nella definizione delle percentuali, l'incidenza del plasma sia di categoria A che di categoria B conferito da ogni aderente sul totale conferito AIP (per AT III: Tav. A) col. III).
Al fine di consentire la regolarizzazione delle partite debitorie e creditorie della Regione Veneto per le posizioni inerenti la compensazione interregionale emoderivati, si è provveduto all'iscrizionenella LR n. 1 del 27.02.08 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010" dei capitoli di seguito descritti:
- capitolo di spesa n. 100972 ("Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la regione - Compensazioni finanziarie derivanti dall'applicazione dell'accordo interregionale per la plasmaderivazione (DGR n. 3305/98)") dedicato allo stanziamento delle risorse necessarie a far fronte alle eventuali posizioni debitorie della Regione del Veneto;
- capitolo di entrata n. 100344 ("Introiti derivanti dall'attività di compensazione di emoderivati prodotti in convenzione interregionale (DGR n. 3305/98)") collegato al corrispondente capitolo di uscita n. 101016 ("Spese derivanti dall'attività di compensazione di emoderivati prodotti in convenzione interregionale (DGR n. 3305/98)"), per la gestione in partita di giro dei versamenti effettuati dai soggetti debitori alla Regione del Veneto, che successivamente liquiderà ai soggetti creditori.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di prendere atto delle cessioni e acquisizioni interregionali di emoderivati relativamente all'anno solare 2007, così come modificate per effetto dei conguagli (emoderivati e plasma) e di procedere, pertanto, alla approvazione delle relative tabelle, attestanti le rispettive posizioni creditorie e/o debitorie delle singole Regioni/PP.AA. facenti parte dell'AIP:
- Tabelle da I a XIV - Compensazione economica emoderivati "anno solare 2007", conguagli e riepilogo (Allegato A).
Si precisa che la descritta operazione di compensazione economica interregionale degli emoderivati, come richiamato nelle DDGR nn. 4039/05, 1381/06, 1601/07 e 2138/07, sarà complessivamente gestita, a livello accentrato, da questa Amministrazione Regionale.
In particolare, la stessa provvederà ad introitare i versamenti effettuati dalle Regioni/PP.AA. in posizione debitoria, per procedere, successivamente, al versamento di quanto dovuto alle Regioni/PP.AA. in posizione creditoria, utilizzando per le relative movimentazioni i già citati capitoli n. 100344 (entrata), n. 101016 e 100972 (spesa).
Si fa presente, inoltre, che le vigenti disposizioni, ed in particolare le già citate DDGR n. 4039/05, 1381/06, 1601/07 e 2138/07, prevedono che il Veneto, quale Regione capofila, debba da un lato assicurare il costante monitoraggio di tipo amministrativo-contabile sulle quantità di plasma raccolto e conferito dalle strutture trasfusionali delle Regioni/PP.AA. al fine della produzione di emoderivati, nonché sulle movimentazioni dei prodotti derivanti dalla lavorazione industriale del plasma stesso; dall'altro provvedere, a conclusione di ciascun «anno solare» ed «anno plasma», alla determinazione delle posizioni debitorie e/o creditorie di ciascuna Regione/PP.AA. ed agli eventuali conguagli praticabili.
Per quanto concerne invece la predisposizione dei documenti inerenti l'applicazione della logica dell'anno solare, resta inteso che la stessa segue una cadenza concordata in seno all'AIP, al fine di agevolare il più possibile il conseguimento dell'obiettivo di una agile definizione delle posizioni da compensare. A tal fine si prevede che la determinazione delle posizioni avvenga secondo la logica più volte descritta, con una manifestazione finanziaria delle poste identificate (ad es.: crediti/debiti anno solare 2007) slittata all'anno successivo (2009) a quello in cui le stesse vengono definite (2008).
A completare il quadro di riferimento, si ricorda che all'interno del GdC:
1. i referenti regionali provvedono, previa valutazione positiva della regolarità contabile da parte delle rispettive amministrazioni di riferimento, all'approvazione della documentazione presentata dalla Regione del Veneto, attestante le rispettive posizioni creditorie e/o debitorie delle Regioni/PP.AA.. Con la suddetta approvazione, la Regione Veneto si intende liberata da ogni successiva eventuale contestazione;
2. ciascun referente regionale comunica alla Regione Veneto gli estremi della struttura individuata dalla propria Regione/P.A. quale soggetto giuridico deputato agli adempimenti di cui sopra (pagare i debiti o introitare i crediti).
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la legge n. 219/2005;
- Vista la LR n. 1 del 27 febbraio 2008;
- Viste le proprie deliberazioni n. 3305/1998, n. 407/01, n. 1610/02, n. 2420/03, n. 3207/04, n. 4039/05, n. 1381/06, n. 1601/07, n. 2138/07, n. 4166/07;
- Visto il contratto in essere con la ditta Kedrion SpA, ex DDGR nn. 4305/04, 752/05, 2051/06, 735/07, 3815/07, 840/08;
- Preso atto delle determinazioni espresse dal GdC dell'AIP nelle riunioni del 18 maggio 2005, 27 giugno 2005, 8 febbraio 2006, 8 febbraio 2007, 6 marzo 2008 e 26 maggio 2008;
- Vista la documentazione agli atti;]
delibera
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il documento allegato al presente atto (Allegato A), del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sanitari di provvedere con propri decreti:
a) all'impegno sul capitolo di spesa n. 100972 delle somme necessarie a far fronte alla posizione debitoria della Regione del Veneto per la compensazione di cui trattasi;
b) all'accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro n. 100344 delle somme versate dalle Regioni/PP.AA. dell'Accordo a regolazione delle loro posizioni debitorie, con contestuale impegno delle medesime somme sul capitolo di uscita n. 101016 del bilancio regionale;
c) alle liquidazioni degli importi spettanti a ciascuna realtà aderente all'AIP, per la regolazione delle rispettive posizioni creditorie, una volta acquisiti, come stabilito, i versamenti dovuti da tutte le realtà in posizione debitoria, secondo quanto indicato nelle tabelle di cui all'Allegato A.
(seguono allegati)
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