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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2858 del 07 ottobre 2008
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona. Anno accademico 2007/2008. Decreto Legislativo n. 368/99.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante ad oggetto "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.
Il decreto innanzi citato, recentemente modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria anno 2006), prevede in particolare che, in luogo delle borse di studio, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 siano stipulati degli specifici contratti annuali di formazione-specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile lorda.
Con apposito D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in € 22.700,00 la parte fissa annua lorda, in € 2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in € 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.
Per quanto concerne l'a.a. 2007/2008, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 1° agosto 2007 è stato sancito un accordo riguardante il fabbisogno dei medici da formare nelle scuole di specializzazione, nonché i criteri di priorità da adottarsi nella determinazione del riparto dei posti alle scuole stesse.
Il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 settembre 2007, tra l'altro, ha recepito integralmente l'Accordo di cui sopra.
Infine, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 novembre 2007:
· è stato definito il numero dei posti dei medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica, alle singole Scuole di specializzazione degli Atenei, che per la Regione del Veneto ammonta a n. 338 posti, di cui n. 201 all'Università degli Studi di Padova e n. 137 all'Università degli Studi di Verona;
· è stata prevista la possibilità di attivare ulteriori contratti finanziati dalle Regioni, che si aggiungono ai contratti statali, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogno regionale e numero di posti statali. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni devono essere poi assegnati agli Atenei con provvedimento ministeriale.
In ragione di quanto sopra, in base alle esigenze formative e nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria, i competenti uffici regionali hanno accertato un fabbisogno aggiuntivo di n. 26 contratti di formazione specialistica assegnati alle seguenti Scuole dell'Università degli Studi di Verona:
Anatomia Patologica n. 1 Nefrologia n. 1
Cardiologia n. 1 Neurochirurgia n. 1
Chirurgia generale Ia n. 1 Neurologia n. 1
Chirurgia generale IIa n. 1 Oftalmologia n. 1
Ematologia n. 1 Oncologia n. 1
Endocrinologia n. 1 Pediatria n. 5
Geriatria n. 1 Psichiatria n. 1
Ginecologia e ostetricia n. 3 Radiodiagnostica n. 1
Malattie infettive n. 1 Reumatologia n. 1
Medicina interna n. 2
Tali contratti - per i quali in base alle richiamate disposizioni nazionali è previsto un trattamento economico annuo onnicomprensivo di € 25.000,00 cadauno - comportano per il I° anno di corso un onere pari ad € 650.000,00.
Resta inteso che, come per il passato, la Regione provvederà al finanziamento di tutta la durata del corso legale di studio.
Le condizioni nonché le modalità di erogazione delle risorse finanziarie costituiscono, come in passato, oggetto di apposita intesa tra la Regione e l'Università degli Studi di Verona.
Si demanda a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'impegno delle risorse necessarie al finanziamento dei n. 26 contratti di formazione specialistica, nonché la liquidazione degli importi di cui trattasi previa sottoscrizione della citata intesa Regione - Università degli Studi, e comunque previa acquisizione della documentazione che l'Ateneo di Verona è tenuto a fornire allo scopo.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di dare atto che il fabbisogno di contratti di formazione specialistica in favore delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona per l'anno accademico 2007/2008 è pari a n. 26 contratti, come specificato in narrativa;
2. di demandare a provvedimenti del Dirigente competente l'impegno dell'importo di € 650.000,00 necessario al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui al precedente punto 1., nonché la liquidazione delle somme dovute, previa stipula dell'apposita intesa tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona per quanto riguarda i 26 contratti relativi al I° anno di corso, e comunque previa acquisizione della prevista documentazione che l'Ateneo è tenuto a produrre;
3. di demandare a provvedimenti del Dirigente competente il finanziamento dei contratti di formazione specialistica per gli anni accademici seguenti al 2007/2008 sino alla regolare conclusione dei corsi di studio.
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