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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 77 del 16 settembre 2008


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2171 del 08 agosto 2008

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008, n. 1 del 27/02/2008. Art. 92 "Prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche". Definizione di un progetto congiunto di esecuzione di screening neonatali ivi compreso lo screening neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie Prenotazione di spesa.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie - Ing. Sandro Sandri - riferisce quanto segue.

La Legge regionale 27/02/2008, n. 1 - legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 all'art. 92 dispone:

Art. 92 - "Prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche"

1.      Ai fini della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche, la Regione del Veneto promuove un progetto di attivazione di un servizio organico e completo per tutti i pazienti metabolici.

2.      La Giunta regionale, di concerto con le strutture competenti e con specifico riferimento all'unità complessa malattie metaboliche ereditarie presso il dipartimento di pediatria dell'azienda ospedaliera di Padova di cui alla delibera n. 479 del 3 giugno 2004 del direttore generale approva, sentita la competente commissione consiliare, un progetto di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche con particolare riferimento allo screening neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie nonché attività di consulenza e di assistenza rivolte al soddisfacimento dei bisogni assistenziali dei pazienti del Veneto.

3.      Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

La disposizione suddetta, cui con il presente atto si dà attuazione, si colloca nell'ambito normativo nazionale e regionale seguente.

Il Decreto Ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001 - recante "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124" ha avviato la politica nazionale sulle malattie rare comprendente la realizzazione di una rete nazionale di monitoraggio ed assistenza dedicata specificamente a quest'area di patologie, l'erogazione di particolari benefici ai malati che ne siano affetti, il supporto a soggetti pubblici e privati attivi nel campo della ricerca e della realizzazione di nuove tecnologie e prodotti utili per migliorare il decorso delle patologie, nonché l'attivazione di programmi di formazione dei professionisti ed informazione dell'opinione pubblica.

La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 741/2000, ha istituito il Centro Regionale di Riferimento per le Malattie Rare con l'attivazione del Registro Regionale per le malattie rare e di un Centro Clinico a valenza regionale per la cura e la ricerca delle Malattie Metaboliche Ereditarie (CeMMEr); successivamente, in applicazione di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale, con D.G.R. n. 204 del 8/02/2002 ha individuato, per gruppi di patologia, i Presidi regionali di riferimento per le malattie rare abilitati alla certificazione di malattia rara.

Nel 2004, Regione Veneto (con D.G.R.V. n. 2706 del 10/09/2004), Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento hanno approvato un Accordo per la realizzazione di un'area vasta per le Malattie Rare, con l'obiettivo di creare un ambito territoriale ampio nel quale realizzare una politica unitaria proponendo strategie uniche per l'assistenza alle persone affette da malattie rare, compresa l'erogazione di prestazioni diagnostiche e/o di presa in carico di assoluta eccellenza, in modo semplice e trasparente per la persona e più vicino possibile al suo luogo di vita.

L'Accordo suddetto, impegna le Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, attraverso l'attività di un Gruppo Tecnico di Coordinamento, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1.      condividere le differenti esperienze programmatorie già utilizzate nel passato sul tema delle malattie rare e concordare linee comuni da seguire per l'identificazione dei presidi di riferimento per specifici gruppi di patologie rare;

2.      predisporre un medesimo sistema di monitoraggio delle attività e delle storie assistenziali dei pazienti, al fine di facilitare la valutazione di efficacia ed efficienza delle azioni intraprese e la libera scelta dei pazienti dei luoghi di diagnosi e cura nell'area, nonchè al fine di snellire gli adempimenti amministrativi;

3.              produrre concordate linee guida assistenziali che possano supportare i piani diagnostici e terapeutici e definire l'estensione delle esenzioni e dei benefici cui i pazienti hanno diritto;

4.      predisporre, per quanto di loro competenza, azioni comuni favorenti lo sviluppo di interventi di formazione e aggiornamento, informazione e ricerca nel campo delle malattie rare, approfittando di tutte le opportunità offerte dalla creazione di reti internazionali, per partecipare ai progetti di sanità pubblica e di ricerca finanziati dalla Commissione Europea, dagli Stati Membri, dalle Regioni, o da altre istituzioni sanitarie.

Con D.G.R. n. 2046 del 03.07.2007 recante "Accordo tra Regione del Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione dell'area vasta nel campo delle malattie rare. Individuazione dei Centri Interregionali di Riferimento dell'area vasta per le Malattie Rare", si è proceduto, infatti, ad identificare i Centri di Riferimento comuni tra Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento, trasformando, in tal modo, la rete della Regione Veneto, già istituita nel 2002, da regionale ad interregionale.

Le tre Amministrazioni che, oltre al Veneto, compongono l'area vasta per le malattie rare, con analoghi provvedimenti, hanno approvato la costituzione della medesima rete dei Centri di riferimento dell'area vasta.

Ciò premesso si richiama anche la normativa nazionale e regionale di riferimento sui servizi già attivi nella Regione Veneto in materia di screening neonatali di massa per le malattie metaboliche ereditarie.

Normativa nazionale:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

Art. 6. Prevenzione e diagnosi precoce.

................................. omissis ............................

2) Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale.

Legge 23 febbraio 1993 n. 548 Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica.

D.P.C.M. 9 luglio 1999 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e di obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica".

Il suddetto D.P.C.M. prevede che "in caso di sospetto di difetti congeniti o patologia malformativa, formulato dal pediatra o dal neonatologo, il neonato viene inviato, per le ulteriori indagini, ai centri di riferimento individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nella struttura ospedaliera che comprende:

a)      centri specialistici con competenze di genetica medica;

b)      centri specialistici per indagini strumentali di specifici organi e apparati (cuore, rene, apparato locomotore, sistema nervoso, apparato visivo, apparato uditivo, etc)."

Disposizioni regionali:

D.G.R. n. 954 del 17/03/1976 - "Screening di massa delle malattie metaboliche neonatali - Provvedimenti":

  • Affermava la necessità di concentrare in un unico Centro gli esami riferiti alla popolazione delle tre Venezie o almeno dell'intero Veneto.
  • Istituiva presso la clinica pediatrica di Verona un unico Centro Regionale per la diagnosi delle malattie metaboliche neonatali

D.G.R. n. 1679 del 22/06/2001 "Istituzione screening per la sindrome surrenogenitale limitatamente al deficit di 21-idrossilasi presso il Centro di medicina Sociale "Centro delle malattie Metaboliche Congenite dei neonati" - Clinica pediatrica dell'Ospedale Policlinico G.B. Rossi di Verona", con la quale la Giunta deliberava:

  • "di integrare gli screening neonatali attualmente attivati nel Veneto con lo screening per la sindrome surrenogenitale limitatamente al deficit di 21-idrossilasi, a far data dal 1 settembre 2001;
  • di affidare al Centro delle malattie Metaboliche Congenite dei neonati - Clinica pediatrica dell'Ospedale Policlinico G.B. Rossi di Verona l'attività di cui al punto 1), confermando le modalità di gestione e di realizzazione degli stessi previste dalle deliberazioni n. 617 del 11/03/1975 e n. 6532 del 11/12/1979;
  • di promuovere un incontro con la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento al fine di semplificare lo schema complessivo di screening neonatale".

Infine la già citata D.G.R. n. 741 del 10/03/2000 recante "Attivazione della Rete Regionale per l'Assistenza alle Malattie Rare e istituzione del Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Rare, con annessi Registro regionale delle Malattie Rare (Re.Ma.r.) e del Centro di riferimento Regionale per le Malattie Metaboliche ereditarie (Ce.M.M.Er.). Tale Centro riceve annualmente un finanziamento regionale per lo svolgimento delle attività annualmente programmate e approvate. Per il 2008 il programma di attività presentato dal Ce.M.M.Er. è stato approvato con D.G.R. n. 824 del 8/04/2008 "Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Rare. Approvazione del rapporto tecnico per le attività svolte nell'anno 2007. Finanziamento delle attività per l'anno 2008".

Richiamata come sopra la normativa di settore, si evidenzia che con nota prot. n. 41262 del 17/06/2006, indirizzata all'Assessore alle Politiche Sanitarie, al Commissario Straordinario e al Dirigente Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova trasmetteva una relazione elaborata dal Dipartimento di Pediatria (Unità Operativa Malattie Metaboliche Ereditarie) sullo stato dello screening neonatale e un progetto di massima rispetto all'allargamento dello screening ad una trentina di malattie metaboliche ulteriori, rispetto a quelle già oggetto di screening, con tecnologia TANDEM-MASS.

Tutto ciò premesso, considerato che l'attività di screening per le malattie metaboliche ereditarie viene svolta sia dal Centro di riferimento Regionale per le Malattie Metaboliche ereditarie (Ce.M.M.Er.) afferente al Dipartimento di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera di Padova (di cui alla D.G.R. n. 741/2000), sia dal Centro afferente al Dipartimento di Pediatria dell'Azienda Ospedaliera di Verona (di cui alla D.G.R. n. 954 del 17/03/1976), visto il comma 2 dell'art. 92 della legge regionale n. 1/2008 in oggetto, si propone di affidare all'Azienda Ospedaliera di Padova e all'Azienda Ospedaliera di Verona l'incarico di predisporre un progetto congiunto di esecuzione di screening neonatali ivi compresi lo screening neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie.

Il progetto dovrà indicare:

  • Referenti (Struttura, indirizzo, telefono, fax, e-mail)
  • Durata del progetto
  • Piano finanziario (personale, beni e servizi, spese generali, totale)
  • Impianto progettuale, sintesi del contenuto del progetto (contesto, motivazioni del progetto; ambito di intervento; criticità da superare; valenza sanitaria dei risultati ottenibili)
  • Obiettivi e risultati attesi (obiettivo complessivo del programma, suddiviso in obiettivi specifici, intermedi e finali; risultati attesi e relativi indicatori).

Tale progetto dovrà pervenire a firma congiunta dei Direttori Generali dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Azienda Ospedaliera di Verona alla Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2008.

La Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari successivamente presenterà il progetto di cui sopra al Gruppo Interregionale dell'area vasta per le malattie rare istituito dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2706 del 10/09/2004 recante "Accordo tra Regione del Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento".

Il Gruppo Interregionale, esaminato il progetto, predisporrà una relazione ed esprimerà parere tecnico in merito alla possibilità di estendere il progetto stesso all'intera area vasta per la malattie rare.

Come da art. 92 suddetto, il progetto quindi sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

L'art. 92 della legge finanziaria n. 1/2008 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra descritto, da assegnarsi all'Azienda Ospedaliera di Padova - Dipartimento di Pediatria - Unità complessa malattie metaboliche ereditarie, in € 100.000.00.= per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010.

Si propone, quindi, di prenotare la somma di € 100.000,00.= (centomila/00) nel capitolo n. 60009 "Quota del Fondo Sanitario Regionale - parte corrente, in gestione accentrata presso la Regione - Realizzazione Progetti Obiettivo Programmi e Azioni Programmatiche - L. 27/12/1983, n. 730 - art. 17, L.R. 20/07/1989 n. 21 - L.R. 14/09/1994, n. 55 - art. 24, L.R. 09/02/2001 n. 5" del Bilancio di previsione 2008 che presenta adeguata disponibilità.

Tale somma, per l'esercizio 2008, sarà impegnata con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari, e verrà liquidata, in un'unica soluzione, a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova, ad avvenuta approvazione del suddetto "Progetto di esecuzione di screening neonatali ivi compreso lo screening neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie".

All'impegno di spesa per gli esercizi successivi si provvederà con atti specifici a seguito di presentazione a firma del Direttore dell'Azienda Ospedaliera di Padova del rendiconto finanziario e del rapporto sull'attività svolta al 31 dicembre dell'anno di riferimento, che dovranno pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.
  • Vista la legge regionale n. 1 del 27/02/2008 - legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 - art. "Prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche".
  • Vista la D.G.R. n. 2706 del 10/09/2004 recante "Accordo tra Regione del Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento".
  • Vista la D.G.R. n. 954 del 17/03/1976 "Screening di massa delle malattie metaboliche neonatali"
  • Vista la D.G.R. n. 741 del 10/03/2000 "Attivazione della rete regionale per l'assistenza alle malattie rare e istituzione del Centro di riferimento regionale per le malattie rare con annessi ''Registro regionale delle malattie rare (Re.Ma.R.)'' e del ''Centro di riferimento regionale per le malattie metaboliche ereditarie (Ce.M.M.er.)''.]

delibera

  • per le motivazioni in premessa descritte,visto l'art. 92 della "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" n. 1 del 27/02/2008, di affidare all'Azienda Ospedaliera di Padova e all'Azienda Ospedaliera di Verona l'incarico di predisporre un progetto congiunto di screening neonatali ivi compreso lo screening neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie;
  • di stabilire che detto progetto dovrà pervenire a firma congiunta dei Direttori Generali dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Azienda Ospedaliera di Verona entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel B.U.R. e comunque non oltre il 30 ottobre 2008, alla Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari della Regione Veneto, la quale provvederà ad acquisire sul progetto stesso il parere tecnico del Gruppo Interregionale dell'area vasta per le malattie rare di cui alla D.G.R. n. 2706 del 10/09/2004, in premessa richiamata e descritta;
  • di prenotare per l'esercizio 2008 la somma di € 100.000,00= (centomila/00) nel capitolo n. 60009"Quota del Fondo Sanitario Regionale - parte corrente, in gestione accentrata presso la Regione - Realizzazione Progetti Obiettivo Programmi e Azioni Programmatiche - L. 27/12/1983, n. 730 - art. 17, L.R. 20/07/1989 n. 21 - L.R. 14/09/1994, n. 55 - art. 24, L.R. 09/02/2001 n. 5" del Bilancio di previsione 2008 che presenta adeguata disponibilità;
  • di demandare ad un Decreto del Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari l'impegno, per l'esercizio 2008, della suddetta somma che verrà liquidata in un'unica soluzione all'Azienda Ospedaliera di Padova ad avvenuta approvazionedel suddetto "Progetto di esecuzione di screening neonatali ivi compreso lo screening neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie";
  • di stabilire che all'impegno di spesa per gli esercizi successivi si provvederà con atti specifici a seguito di presentazione a firma del Direttore dell'Azienda Ospedaliera di Padova del rendiconto finanziario e del rapporto sull'attività svolta al 31 dicembre che dovranno pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
  • di trasmettere il presente provvedimento alla Quinta Commissione consiliare;
  • di pubblicare il presente atto nel B.U.R. nei modi e termini di rito.

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