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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 19 agosto 2008


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1910 del 08 luglio 2008

Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. Aggiornamento composizione Organismo tecnico consultivo.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con proprio provvedimento n. 3714 del 20 dicembre 2002 ha costituito l'organismo tecnico consultivo di cui all'art. 10 comma 2 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle Strutture sanitarie, Socio Sanitarie e Sociali", al quale è demandato il compito di formulare proposte per l'individuazione dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie nonché per individuare i requisiti tecnici di qualificazione professionale e qualitativa per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private.

Con successivo provvedimento n. 890 del 4 aprile 2003 la Giunta Regionale ha dato attuazione all'istituzione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (di seguito ARSS), disposta con Legge regionale n. 32  del 29 novembre 2001.

Con DGR n. 2501/2004 la Giunta ha disposto, altresì, che l'ARSS predisponga proposte per il periodico aggiornamento e implementazione dei requisiti nonché per l'individuazione dei requisiti specifici, anche costituendo gruppi di lavoro.

Alla luce della successiva evoluzione dell'attività dell'ARSS, svolta a supporto delle strutture regionali preposte all'attuazione delle previsioni di cui alla Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, si rende opportuno aggiornare la composizione del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 10 della legge regionale medesima, al fine di razionalizzare i lavori di approvazione e aggiornamento dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie.

A tal fine si dispone che l'organismo tecnico consultivo di cui all'art. 10 comma 2 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, sia composto:

-          dal Direttore dell'ARSS con funzioni di Presidente dell'Organismo tecnico consultivo,

-          da un numero massimo di tre esperti in sistemi di qualità tecnico-professionale e organizzativi di volta in volta ritenuti idonei a formulare le proposte di requisiti, come designati dal Direttore dell'Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto, che presiede il comitato in parola;

-          dal Presidente della Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri o da un suo delegato,

-          da un numero massimo di due ulteriori rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, come individuati dal Presidente della Federazione medesima.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R.V. n. 22/2002;

Vista la DGRV n. 3714/02;

Vista la DGRV n. 2501/04]

delibera

1.       di disporre per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, l'aggiornamento della composizione dell'organismo tecnico consultivo di cui all'art. 10 comma 2 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, secondo la composizione di seguito descritta:

·         Direttore dell'ARSS con funzioni di Presidente,

·         un numero massimo di tre esperti in sistemi di qualità tecnico-professionale e organizzativi di volta in volta ritenuti idonei a formulare le proposte di requisiti, come designati dal Direttore dell'Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto, che presiede il comitato in parola;

·         Presidente della Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri o da un suo delegato,

·         un numero massimo di due ulteriori rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, come individuati dal Presidente della Federazione medesima.

2.       di trasmettere il presente atto all'Agenzia Regionale socio sanitaria del Veneto per l'attivazione nella nuova composizione dell'organismo tecnico consultivo di cui al punto 1 del dispositivo.


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