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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 64 del 05 agosto 2008


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1659 del 24 giugno 2008

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DM 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)". Disposizioni regionali di attuazione.

Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

A seguito delle previste consultazioni della quarta Commissione consiliare, nonché del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale con propria Deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 199, e successive modifiche e variazioni, ha quindi approvato l'apertura dei termini del primo bando generale di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013, mettendo a disposizione le risorse del Programma pari a 404.450.000,00 euro, secondo le modalità e procedure generali e specifiche di attuazione dettagliate nelle singole schede di misura. In particolare, nel documento allegato A al provvedimento citato, vengono approvati gli "Indirizzi Procedurali", cioè le disposizioni attuative e procedurali generali ai fini dell'adesione al primo bando per la presentazione delle domande di aiuto agli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013; nel citato provvedimento si prevedeva anche che tali indirizzi procedurali, a livello operativo, potessero essere compiutamente dettagliati da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con proprio specifico provvedimento ed eventualmente successivamente modificati e adeguati, in particolare a seguito dell'approvazione delle Linee Guida ministeriali per la determinazione delle spese ammissibili dei PSR e dei Decreti relativi a riduzioni ed esclusioni emanati ad integrazione della normativa comunitaria e nazionale esistente in materia.

A tale proposito, si premette che i regolamenti (CE) n. 1782/03, n. 796/04, n. 1698/05, n. 1974/06 e n. 1975/06 disciplinano già compiutamente i casi di riduzione e decadenza per le difformità di superficie o di capi animali riscontrate in sede di controllo, nonché per dichiarazioni false o ripetizioni delle violazioni, ecc. lasciando allo Stato membro la possibilità di dotarsi di una normativa sussidiaria per le violazioni di impegni relativi alle prescrizioni specifiche dei singoli PSR.

Con il proprio decreto del 20 marzo 2008, n. 1205, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha pertanto definito le disposizioni integrative nazionali in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il provvedimento, al Capo II, disciplina l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nell'ambito della normativa sulla condizionalità mentre, al Capo III, definisce le norme applicabili nell'ambito dello sviluppo rurale. In particolare, gli articoli da 7 a 11 identificano la disciplina per la violazione di impegni connessi con la concessione degli aiuti per determinate misure contemplate dall'asse 2 e 4 come definite all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1975/06. Negli articoli 12 e 13, vengono disciplinate le riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto degli impegni connessi alle misure di investimento come definite all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05 mentre l'art. 14 del DM si riferisce alle operazioni integrate.

Infine, l'art. 15 dispone che, entro 90 giorni dalla pubblicazione del DM citato sulla Gazzetta Ufficiale - avvenuta lo scorso 31/03/2008 sulla G.U. n. 76 - le Regioni e Province autonome, sentito l'Organismo pagatore competente, in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuino con proprio provvedimento le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni di condizionalità ed i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli art. 7, 8 e 12 e degli allegati 3 e 5 al DM 1205/08. L'Amministrazione regionale può inoltre individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente ai sensi dell'art. 9 del decreto.

I principi adottati nell'elaborazione del sistema delle riduzioni ed esclusioni sono quelli di proporzionalità, dissuasività ed effettività anche nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa del controllo.

Pertanto, per ciascun impegno connesso alla corresponsione di un aiuto, sono stati elaborati tre livelli distinti di violazione in base agli indicatori di gravità, entità e durata definiti dalla normativa comunitaria. L'ammontare delle riduzioni applicate agli aiuti corrisposti verrà quantificata in base al valore medio assunto da tali indicatori.

In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito dal DM citato che abbia dato luogo a regolazioni finanziare operate dalla Commissione Europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e del FEASR, si applica l'articolo 1 comma 1215 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la rivalsa dello Stato nei confronti dell'Amministrazione regionale inadempiente.

L'Organismo pagatore regionale Avepa è tenuto all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite dal DM 1205/08 e dai provvedimenti applicativi regionali.

Per quanto riguarda le misure di investimento, con nota n. 757 del 12 maggio 2008 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha posto ai servizi della Commissione Europea un apposito quesito interpretativo sulla reale portata dell'applicazione dell'art. 31 del reg. 1975/06 nei casi di mancato rispetto di impegni definiti a livello nazionale e/o regionale nei PSR. A tale proposito, va precisato che l'art. 31 del reg. 1975/06 dispone che, nel caso le spese ritenute non ammissibili a seguito dell'istruttoria della domanda di pagamento superino il 3% rispetto all'importo richiesto, sia effettuata una riduzione del contributo pari alla differenza tra i due valori.

Considerata la portata della riduzione prevista dalla norma comunitaria e la sua possibile applicazione anche ai casi di inottemperanza agli impegni definiti nel PSR o nei bandi regionali, in pendenza della risposta da parte dei servizi della Commissione, risulta comunque necessario ed opportuno provvedere a disciplinare i possibili casi di violazione degli impegni anche per le misure di investimento.

A tale riguardo, nell'allegato A al presente provvedimento vengono riportate, per le diverse misure di investimento come definite all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1975/06, nonché per le misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05, le proposte di esclusione e di riduzione per mancato rispetto degli impegni ai sensi dell'art. 12 e 15 del DM n. 1205/08.

Nell'allegato B al presente provvedimento sono invece elencati, per determinate misure contemplate dall'asse 2 e 4 come definite all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1975/06, i casi di riduzione ed esclusione che si propone di adottare ai sensi degli art. 7, 8 e 15 del DM n. 1205/08.

Anche in questo caso, per ciascun impegno sono stati elaborati tre livelli distinti di violazione in base agli indicatori di gravità, entità e durata definiti dalla normativa comunitaria. In base al valore medio degli indicatori, viene definito l'ammontare delle riduzioni che vengono applicate al beneficiario inadempiente. Qualora vi siano delle ripetizioni della medesima infrazione o delle infrazioni commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso per l'anno in corso e per il successivo dalla corresponsione degli aiuti. Nei casi di violazione contestuale di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ed impegni agroambientali o per il benessere degli animali, vi è l'esclusione del beneficiario dal premio per l'anno in cui è stata accertata la violazione.

Ai sensi dell'art. 51 del reg. 1698/05, per le misure di cui all'allegato B al presente provvedimento, alle violazioni di impegni di condizionalità non pertinenti si applicano le riduzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia per i regimi di aiuto diretto della PAC.

Inoltre, in base all'art. 16 del DM 1205/08, per le violazioni di impegni di misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relativi a pagamenti o domande ammessi prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 continuano ad applicarsi i DM 27 marzo 1998, n. 159 recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 ed il DM 18 dicembre 1998, n. 494 recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 ed il DM 4 dicembre 2002 n. 6306 e le corrispettive norme applicative regionali.

I Gruppi di Azione Locale - GAL sono tenuti ad applicare nei propri provvedimenti attuativi dei rispettivi Programmi di Sviluppo Locale, le disposizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale nonché dai provvedimenti regionali di recepimento in materia violazioni riscontrate nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Si sottolinea come sia la prima volta in cui viene applicata una normativa così complessa ed articolata, peraltro soggetta a frequenti variazioni derivanti dall'introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali e regionali nonché dalle prescrizioni specificamente previste nei bandi che annualmente vengono predisposti per il PSR. A questo proposito, si evidenzia che per alcune misure del PSR non sono ancora stati aperti i termini e quindi il presente provvedimento dovrà essere obbligatoriamente integrato ed aggiornato in occasione della deliberazione di Giunta relativa al primo bando delle nuove misure.

Per quanto riguarda le misure/sottomisure/azioni già attivate con DGR 12 febbraio 2008, n. 199 e DGR n. 1223 del 8 maggio 2007 e disciplinate dal presente provvedimento, anche a seguito delle eventuali modifiche rese necessarie in base alla risposta della Commissione europea al quesito ministeriale, si propone che l'eventuale rettifica, errata-corrige, integrazione ed adeguamento degli allegati tecnico-amministrativi A e B, vengano effettuati con provvedimento del Dirigente della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          VISTO il Regolamento CE n.1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-          VISTO il regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

-          VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)n.1698/2005;

-          VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)n.1698/2005, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

-          VISTO il Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della PAC;

-                                 VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

-          VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha infine formalmente approvato il Programma;

-          VISTO il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative contenute nel Programma;

-          VISTA la Deliberazione del 8 maggio 2007, n. 1223 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini del primo bando generale di presentazione delle domande sulla misura 211 Indennità compensativa a valere sul PSR 2007 - 2013;

-         VISTA la Deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 199 con la quale la Giunta regionale ha quindi approvato l'apertura dei termini del primo bando generale di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013;

-         VISTI i successivi provvedimenti regionali DGR del 26 febbraio 2008, n. 372, DGR del 18 marzo 2008, DGR n. 595, del 8 aprile 2008, n.704, DPGR del 29 aprile 2008, n. 92, DPGR del 14 maggio 2008, n. 113 e DGR n. 1439 del 6 giugno 2008, con le quali la Giunta regionale ha provveduto ad apportare opportune modifiche, proroghe dei termini di scadenza, integrazioni ed errata corrige delle disposizioni procedurali generali e specifiche dei bandi;

-         VISTO il DM 21 dicembre 2006, n. 12541 recante la disciplina del regime di condizionalità della PAC e l'abrogazione del DM 15 dicembre 2005 così come modificato ed integrato dal DM 12 ottobre 2007;

-         VISTO il DM 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-         RAVVISATA la necessità di ottemperare a quanto previsto all'art. 15 del DM 1205/08, individuando con proprio provvedimento le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni di condizionalità ed i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli art. 7, 8 e 12 e degli allegati 3 e 5 al DM 1205/08;

-         CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 51 del reg. 1698/05, per le misure di cui all'allegato B al presente provvedimento, alle violazioni di impegni di condizionalità non pertinenti si applicano le riduzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia per i regimi di aiuto diretto della PAC.

-         PRESO ATTO che, in base all'art. 16 del DM 1205/08, per le violazioni di impegni di misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relativi a pagamenti o domande ammessi prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 continuano ad applicarsi i DM 27 marzo 1998, n. 159 recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 ed il DM 18 dicembre 1998, n. 494 recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 ed il DM 4 dicembre 2002 n. 6306 e le corrispettive norme applicative regionali.

-         SENTITO in merito l'Organismo pagatore regionale Avepa, il quale è tenuto all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite dal DM 1205/08 e dai provvedimenti applicativi regionali;

-         RAVVISATA la necessità che, nel caso di bandi su nuove misure o misure del PSR non attivate e/o per riaperture dei termini di presentazione su misure già attivate, i provvedimenti regionali contengano le disposizioni specifiche relative all'applicazione della normativa in materia di violazioni riscontrate nell'ambito delle misure di sviluppo rurale;

-         RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento recante le Disposizioni regionali di attuazione del DM 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" relativamente alle misure di investimento come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.
  2. di approvare l'allegato B al presente provvedimento recante le Disposizioni regionali di attuazione del DM 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" relativamente alle misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 come definite all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1975/06.
  3. di autorizzare il dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario ad effettuare, con proprio provvedimento, l'eventuale rettifica, errata-corrige, integrazione ed adeguamento degli allegati A e B alla presente deliberazione, anche a seguito delle eventuali modifiche rese necessarie in base alla risposta della Commissione europea al quesito ministeriale.
  4. di stabilire che i GAL recepiscano nei propri provvedimenti attuativi dei rispettivi Programmi di Sviluppo Locale, le disposizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale nonché dai provvedimenti regionali di recepimento in materia di violazioni riscontrate nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.
  5. di stabilire che, in base all'art. 16 del DM 1205/08, per le violazioni di impegni di misure agroambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relativi a pagamenti o domande ammessi prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 continuano ad applicarsi i DM 27 marzo 1998, n. 159 recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 ed il DM 18 dicembre 1998, n. 494 recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 ed il DM 4 dicembre 2002 n. 6306 e le corrispettive norme applicative regionali.
  6. di stabilire che, nel caso di bandi su nuove misure o misure del PSR non attivate e/o per riaperture dei termini di presentazione su misure già attivate, i provvedimenti regionali contengano le disposizioni specifiche relative all'applicazione della normativa in materia di violazioni riscontrate nell'ambito delle misure di sviluppo rurale;
  7. di prevedere che, per le misure di cui all'articolo 51 comma 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e all'allegato B al presente provvedimento,alle violazioni di impegni di condizionalità non pertinenti si applichi lo stesso livello di riduzione previsto per i regimi di aiuto diretto della PAC dalle disposizioni nazionali e regionali in materia;
  8. di prevedere la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1659_AllegatoA_207368.pdf
1659_AllegatoB_207368.pdf

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