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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 23 maggio 2008


Materia: Programmazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 953 del 06 maggio 2008

Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. (L.R. 13/99 e art. 25 L.R. 35/2001). Anno 2008.

È relatore l'Assessore alle Politiche di Bilancio con delega ai Patti territoriali, Marialuisa Coppola, che riferisce quanto segue.

L'attività di programmazione della Regione negli scorsi anni, in attesa della messa a pieno regime degli istituti della legge regionale di programmazione n. 35/2001, ha beneficiato delle possibilità offerte da due preesistenti strumenti normativi, sia di fonte regionale che statale.

Nello specifico ci si riferisce alla legge regionale n. 13/1999 "Interventi regionali per i Patti territoriali" e al complesso di norme generate dalla legge 662/1996 e specificate da numerose delibere CIPE (nn. 142/1999, 84/2000, 138/2000, 36/2002, 17/2003, 20/2004, 35/2005, 3/2006, 14/2006), a cui la Regione ha sempre affiancato una consistente quota di cofinanziamento.

In tal modo, si è dunque provveduto ad intervenire a sostegno di azioni proposte da soggetti locali, come i Patti territoriali, finanziando progetti prioritari e dando così modo alla programmazione regionale di rispondere alle esigenze più urgenti del territorio.

Peraltro, nella logica di avvicinare tali strumenti alle nuove forme di programmazione della citata l.r. 35/2001, venivano apportate - con disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni 2003 e 2004 - alcune variazioni ed integrazioni che allargavano l'originale latitudine di intervento.

Infatti la l.r. n. 3/2003, all'art. 29, comma 1, estende le possibilità di destinazione di fondi regionali a titolo di cofinanziamento di progetti, agli strumenti della programmazione negoziata diversi dalle Intese istituzionali di programma.

Successivamente con l'art. 48 della legge n. 1/2004, si sono ampliate le possibilità di intervento della legge regionale 13/1999, promovendo l'evoluzione dei Patti territoriali verso l'Intesa programmatica d'area (strumento di programmazione decentrata e di sviluppo del territorio previsto dalla legge n. 35/2001) ed estendendo il finanziamento anche agli "interventi strutturali" (art. 6 lettera a bis).

Considerato quindi che molti Patti territoriali avevano nel frattempo avviato un percorso di modifica della propria organizzazione in direzione delle Intese programmatiche d'area, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2796 del 12/9/2006, ha dettato delle disposizioni quadro di organizzazione delle IPA, con particolare riferimento a finalità, soggetti che possono costituirle, ambito territoriale e funzioni.

Con d.g.r. n. 3517 del 06/11/2007 sono state quindi riconosciute come Intese programmatiche d'area della Regione Veneto quei soggetti che possedevano, a quella data, le caratteristiche precedentemente individuate, comprendendo tra queste anche due nuovisoggetti (Camposampierese e Castellana), non precedentemente appartenenti a nessun Patto territoriale.

In continuità con questa linea, al fine di rispondere alle esigenze di intervento più urgenti del territorio, per promuovere lo sviluppo economico e sociale e per poter continuare, in ogni caso, nella sperimentazione del metodo della programmazione decentrata voluta dalla l.r. n. 35/2001, con la presente deliberavengono messe a disposizione per l'anno corrente risorse pari a € 15.000.000,00 sul capitolo 100345 "Cofinanziamento regionale di interventi previsti nei Patti territoriali ed in altri strumenti di programmazione negoziata e decentrata (l.r. 06/04/1999, n. 13)" del bilancio 2008.

La restante somma di 5.000.000,00 di euro presente nel capitolo 100345, viene riservata al cofinanziamento delle Intese Istituzionali di Programma dal livello nazionale e finanziate dal CIPE. Vi è però da considerare che i tempi di effettiva attivazione del processo programmatorio FAS nel 2008 sono tali che non vi è la certezza che si possa giungere fino all'individuazione effettiva degli interventi completi della progettazione necessaria per l'assunzione degli impegni di spesa. Pertanto, in caso di accertata validità, efficacia e immediata attuabilità dei progetti istruiti, tale somma potrà essere destinata al finanziamento delle iniziative derivanti dalla presente deliberazione.

Va inoltre segnalato che, data l'esigenza derivante dalla delibera CIPE n. 166 del 21/12/2007 (attuazione del QSN) di assumere impegni giuridicamente vincolanti superiori al 20% del budget di programmazione 2007-2013 del FAS entro il 31/12/2010, i contenuti e le procedure dei progetti da presentare in forza della presente DGR dovranno rispettare modalità e vincoli della predetta delibera CIPE.

Inoltre, poiché anche rispetto alla programmazione FESR vi è la necessità di creare un parco progetti che abbia le caratteristiche di poter essere utilizzato come integrativo della rendicontazione comunitaria, gli interventi presentati, per quanto possibile, devono essere compatibili anche con questo programma.

Soggetti che possono presentare richiesta

Possono presentare richiesta di finanziamento i Soggetti responsabili dei Patti territoriali e delle Intese Programmatiche d'Area riconosciute dalla Regione Veneto con d.g.r. n. 3517 del 06/11/2007o i Soggetti responsabili di costituende Intese programmatiche d'area, le quali, secondo quanto previsto dall'art. 25 della l.r. n. 35/2001 e dalla d.g.r. n. 2796/2006, abbiano già provveduto:

  • a sottoscrivere un Protocollo d'intesa fra le parti;
  • a costituire un Tavolo di concertazione;
  • ad adottare un Regolamento interno che garantisca trasparenza e certezza delle scelte e che preveda i tempi e le modalità di convocazione del Tavolo, le regole per lo svolgimento delle riunioni e le forme delle decisioni;
  • ad individuare un soggetto pubblicocapofila in qualità di Soggetto responsabile dell'Intesa programmatica d'area per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'attività di segreteria tecnica;
  • a predisporre una sintetica analisi socio-economica del territorio evidenziando potenzialità, criticità e fabbisogni;
  • a predisporre una relazione sugli esiti dell'attività di concertazione locale.

Tali condizioni per l'ammissione al finanziamento devono essere raggiunte in ogni caso entro la data di scadenza del presente avviso.

Aree di ammissibilità

Gli interventi possono ricadere in tutto il territorio regionale, sulla base dell'art. 6 del Regolamento CE 1083/2006.

Soggetti beneficiari dei contributi

Sono beneficiari dei contributi i Soggetti pubblici che realizzano opere pubbliche, sottoscrittori dei Protocolli d'intesa delle Intese Programmatiche d'Area e partecipanti ad esse.

Le modalità di erogazione e rendicontazione saranno oggetto di un disciplinare formulato dalla Regione.

Interventi finanziabili

Sono ammissibili al finanziamento opere e infrastrutture pubbliche dichiarate strategiche dai Tavoli dei sottoscrittori, nei settori: dello sviluppo locale, dello sviluppo turistico, della promozione e diffusione di prodotti tipici locali, dei beni culturali, della valorizzazione delle risorse paesaggistiche. Sono altresì ammessi progetti di riqualificazione urbana, in tal caso, deve trattarsi di opere fra loro integrate aventi lo specifico obiettivo di miglioramento della competitività economica dei singoli centri urbani, con progetti unitari relativi a percorsi o aree pedonali, accessibilità e sosta per i centri storici ecc...; progetti integrati per il miglioramento della competitività economica dell'area dell'IPA, come centri polifunzionali e altri impianti o infrastrutture di area vasta. Per quest'ultima tipologia di interventi sovra comunali è riservato, nella fase valutativa, uno specifico elemento di priorità. Alla documentazione già prevista dalla presente dgr per la presentazione delle domande, per ciascun intervento proposto, deve essere aggiunta una specifica relazione programmatoria nella quale: sia fatto un censimento degli impianti o infrastrutture della medesima o analoga tipologia presenti nell'area dell'Ipa; sia descritto il livello e qualità della domanda di servizio esistente e che si intende soddisfare con l'intervento proposto; sia individuato l'eventuale fabbisogno di ulteriori infrastrutture della stessa tipologia per le quali si prevede di chiedere la realizzazione in futuri periodi. La certificazione (stralcio del verbale) della discussione e dell'espressione di voto del Tavolo di concertazione sullo specifico progetto, è condizione per l'acquisizione del punteggio di preferenza.

Ai fini dell'ammissibilità di eventuali richieste relative alla istituzione di musei dovrà essere preventivamente verificata, da parte della Direzione Beni Culturali della Regione Veneto, la rispondenza alla definizione generale di museo, come prevista dall'art. 101 del D.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e la sussistenza dei requisiti minimi gestionali di cui alla D.G.R. n. 2863 del 18/09/2003 - "Applicazione sussidiaria nel Veneto del decreto del Ministero dei beni culturali del 10/05/2001. Atto di indirizzo sui criteri scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei".

Sono esclusi interventi nel campo delle infrastrutture per: la mobilità, la difesa del suolo, il ciclo dell'acqua, l'agricoltura e le reti telematiche.

Possono essere presentati interventi nel numero massimo di:

  • 5 per le IPA o i Patti territoriali la cui popolazione residente è superiore a 100.000 abitanti;
  • 3 per le IPA o i Patti territoriali la cui popolazione residente è compresa tra 100.000 e 20.000 abitanti;
  • 1 per le IPA o i Patti territoriali la cui popolazione residente è inferiore a 20.000 abitanti.

Gli interventi devono essere contenuti in un elenco ordinato in modo decrescente di importanza motivato negli elementi che hanno portato a tale determinazione, in modo da dare alla Giunta Regionale le cognizioni necessarie per valutare l'ammissibilità al finanziamento sui fondi della presente deliberazione o su altre fonti.

Gli interventi devono aver raggiunto un livello di progettazione approvata almeno preliminare. La normativa di riferimento è costituita dalla L.R. n. 27 del 7/11/2003 e successive modifiche e regolamenti, la cui mancata osservanza potrà essere causa di non ammissibilità del progetto.

In ogni caso deve essere compilata e inviata, sia in formato cartaceo che digitale, la scheda di descrizione dell'intervento, scaricabile dal sito internet della Regione Veneto.

Il calcolo della spesa delle singole opere o lavori dovrà essere effettuato applicando alle singole quantità i corrispondenti costi, citando i metodi della loro determinazione.

L'elenco dei progetti dichiarati prioritari e le motivazioni del sistema di priorità segnalate devono discendere da una decisione formale del Tavolo di concertazione, convocato nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della presente delibera e la presentazione della domanda di finanziamento; la decisione dovrà essere assunta con una qualificata partecipazione e maggioranza. I verbali dei lavori del Tavolo devono essere allegati alla richiesta di finanziamento degli interventi, pena l'esclusione.

I progetti per i quali si richiede il cofinanziamento regionale devono risultare strategici e non realizzabili con le sole risorse locali. Qualora l'intervento proposto consista nella realizzazione di opere ubicate in più Comuni o in aree diverse dello stesso Comune, deve risultare chiara la sua unitarietà, non potendosi trattare di mera aggregazione di opere.

Data la limitatezza delle risorse disponibili ed in relazione alla opportunità di stimolare la presentazione di richieste da parte di più soggetti, il limite del contributo che può essere richiesto alla Regione, per ciascun progetto, deve essere compreso tra 500.000,00 e 1.500.000,00 euro.

Criteri di preferenza

La Giunta regionale assegna i finanziamenti agli interventi tenuto conto dei seguenti elementi:

  1. efficacia delle motivazioni che legano i progetti proposti con le analisi economico-territoriali e le strategie contenute nei Piani di sviluppo presentati e delle priorità segnalate dal Tavolo di concertazione; 
  2. maggior efficacia e/o efficienza a parità di costo rispetto agli obiettivi prospettati e all'analisi sulla domanda e sull'offerta presenti;
  3. un più avanzato stadio di progettazione, rispetto alla progettazione preliminare richiesta per l'ammissibilità, formalmente approvata con atto deliberativo del soggetto attuatore dell'intervento, atto che deve essere antecedente la richiesta di finanziamento presentata sulla presente delibera regionale;
  4. un più rapido iter di esecuzione attestato da un cronoprogramma aggiornato;
  5. la localizzazione in Comuni appartenenti alle aree sottoutilizzate secondo la zonizzazione ex Obiettivo 2 o Phasing out;
  6. un più elevato cofinanziamento con risorse proprie, comunque non inferiore al:
    • 5% per i Comuni con popolazione residente inferiore a 1.000 abitanti;
    • 15% per i Comuni con popolazione residente compresa fra 1.001 e 20.000 abitanti;
    • 20% per i Comuni con popolazione residente compresa fra 20.001 e 30.000 abitanti;
    • 30% per i Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti;

secondo i dati Istat sulla popolazione al 31 dicembre 2005.

Per i progetti ad utilità di area vasta è ammesso il cofinanziamento pro quota da parte dei Comuni interessati, con una modalità di partecipazione al cofinanziamento proposta dagli stessi.

La Giunta regionale decide con provvedimento motivato sulla base di un'istruttoria il cui coordinamento amministrativo è svolto dalla Direzione programmazione tenuto conto, su ogni singolo progetto, del parere tecnico delle competenti Direzioni di settore nonché del parere del NUVV (Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici), in merito alla sostenibilità economico - finanziaria dei medesimi interventi.

Tempi e modi

Le richieste di finanziamento devono essere fatte pervenire con apposito plico sigillato o direttamente al protocollo della Direzione programmazione o mediante posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore 13 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione; nel caso la trasmissione sia effettuata mediante lettera raccomandata, farà fede la data del timbro postale.

La richiesta dovrà contenere oltre alla lettera di presentazione e di elencazione dei materiali inviati:

  1. il documento o piano o programma di sviluppo dell'area (ove non già presentato o se modificato);
  2. l'elenco dei progetti di cui si chiede il finanziamento in ordine decrescente di priorità con la specificazione, relativamente ai singoli interventi, del titolo dell'intervento, del soggetto attuatore (beneficiario del contributo), del costo complessivo dell'opera, del cofinanziamento dell'ente attuatore, del contributo regionale richiesto e, inoltre, delle ragioni che hanno portato alla determinazione di tali priorità, in relazione alla rimozione di ostacoli allo sviluppo che la realizzazione dell'intervento comporta o alle maggiori opportunità che produce in assoluto;
  3. il verbale dei lavori del Tavolo di concertazione, datato e sottoscritto dal Soggetto responsabile dell'Intesa programmatica d'area, nonché il contenuto della decisione finale con indicazione dei partecipanti e degli esiti decisori. Nel caso di progetti a utilità di area vasta o comunque a valenza sovra comunale, tutti i Comuni coinvolti dovranno sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca che l'opera in questione è unica nel territorio e/o di importanza strategica per tutti i Comuni coinvolti;
  4. i materiali progettuali aggiornati degli interventi di cui si chiede il finanziamento, in triplice copia per ogni progetto, comprensivi di relativo atto di approvazione e degli elaborati espressamente previsti nei casi di progettazione preliminare, definitiva o esecutiva, ad esclusione delle tavole tecniche esecutive di dettaglio;
  5. la scheda di descrizione dell'intervento in formato sia cartaceo che digitale, aggiornata, scaricabile dal sito internet della Regione Veneto, compilata in modo esaustivo;
  6. almeno 5 immagini in formato digitale che siano in grado di illustrare il progetto che si intende realizzare.

Attuazione

All'avvio effettivo dei singoli progetti provvederanno le Direzioni regionali di settore individuate dal Segretario generale della programmazione, una volta verificata la congruità tecnica della progettazione, previa accettazione da parte dei soggetti attuatori di un disciplinare, che tenga anche conto dei sotto riportati elementi:

  • i progetti dovranno essere realizzati tramite il soggetto attuatore con un unico procedimento di aggiudicazione, salvo eccezioni riconosciute dalle Direzioni regionali e derivanti da comprovati vincoli tecnici connessi alla natura delle opere;
  • le modalità di erogazione per gli anticipi dovranno avvenire nel principio di garantire un sostanziale equilibrio di cassa dell'Ente attuatore e, secondo le indicazioni previste dalla L.R. n. 27/2003, sulla base di richieste motivate di erogazioni da parte degli enti attuatori supportate da comprovati fabbisogni di cassa;
  • le erogazioni sia per anticipi che per saldi, rispetto alle somme richieste o rendicontate, dovranno essere corrisposte nella stessa misura del cofinanziamento regionale assegnato rispetto al costo complessivo dell'intervento;
  • alle modalità di rendicontazione, oltre alle prescrizioni amministrative, si dovranno applicare le disposizioni previste per i fondi CIPE ed in particolare quella relativa al sistema di monitoraggio dell'Applicativo Intese. Per quanto possibile è da tenere conto anche delle disposizioni previste per i Fondi strutturali della CE;
  • in ogni caso sempre con modalità analoghe a quelle comunitarie, sia nella fase di cantiere che ad intervento completato dovrà essere esposta una cartellonistica adeguata nella dimensione all'importanza e alla tipologia dell'intervento, dalla quale si evinca chiaramente il ruolo dei singoli finanziatori; 
  • gli interventi per i quali non sono avviate le gare o le procedure di aggiudicazione entro 2 anni dall'attribuzione del contributo, o nel caso che le stesse, pur avviate, non siano concluse nei sei mesi successivi, decadono d'ufficio dal finanziamento regionale. Nei casi di forza maggiore, debitamente comprovati, può essere chiesta una proroga;
  • per i progetti finanziati, il beneficiario dovrà dichiarare che l'intervento non abbia già usufruito di altri contributi regionali, nazionali o comunitari.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la l.r. 13/1999 e successive modifiche;

VISTA la l.r. 35/2001 e successive modifiche;

VISTA la l.r. 27/2003 e successive modifiche e regolamenti;

VISTO il reg. CE 1083/2006;

VISTA la d.g.r. n. 2796/2006;

VISTA la del. CIPE 166 del 21/12/2007;

VISTA la d.g.r. n. 3517/2007;

CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore;

delibera

1.       Di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, una linea di finanziamento di opere e infrastrutture pubbliche, mediante l'utilizzo di fondi del capitolo 100345, "Cofinanziamento regionale di interventi previsti nei Patti territoriali e altri strumenti di programmazione negoziata e decentrata (l.r. 06/04/1999) del bilancio 2008, per complessivi € 15.000.000,00;

2.       Di stabilire che le condizioni per la presentazione delle richieste di finanziamento siano quelle esposte nella premessa, eventualmente dettagliate con ulteriori provvedimenti della Direzione programmazione;

3.       Di stabilire che siano beneficiari dei contributi i soggetti pubblici che realizzano le opere, firmatari dei protocolli d'intesa dei Patti territoriali o delle Intese programmatiche d'area, previa accettazione di un disciplinare regolante le modalità di erogazione e rendicontazione;

4.       Di stabilire che i progetti presentati debbano aver maturato almeno lo stato di progettazione preliminare. La normativa di riferimento è costituita dalla L.R. n. 27 del 7/11/2003, successive modifiche e relativi regolamenti;

5.       Di stabilire che saranno ammessi al finanziamento, data l'attuale disponibilità di risorse, con motivata decisione della Giunta Regionale sulla base delle condizioni e dei criteri di valutazione e priorità esposti in premessa ed in considerazione degli effettivi fabbisogni dei singoli territori, progetti che richiedono un contributo regionale minimo di 500.000, 00 euro e massimo di 1.500.000,00 euro;

6.       Di stabilire che il cofinanziamento da parte del soggetto attuatore sia non inferiore al 5% del costo totale dell'intervento per i Comuni con popolazione residente inferiore a 1.000 abitanti; non inferiore al 15% del costo totale dell'intervento per i Comuni con popolazione residente compresa fra i 1.001 e i 20.000 abitanti; non inferiore al 20% del costo totale dell'intervento per i Comuni con popolazione residente compresa fra i 20.001 e i 30.000 abitanti; non inferiore al 30% del costo totale dell'intervento per i Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, secondo i dati Istat sulla popolazione al 31 dicembre 2005. Per i progetti ad utilità di area vasta è ammesso il cofinanziamento pro-quota da parte dei Comuni interessati, con una modalità di partecipazione al cofinanziamento proposta dagli stessi. L'impegno al cofinanziamento e l'indicazione della fonte finanziaria con cui vi si fa fronte deve risultare da atto formale dell'organo competente; non sono ammesse come cofinanziamento risorse provenienti da contributi di altri soggetti pubblici;

7.       Di stabilire che l'attuazione degli interventi sia svolta secondo le modalità esposte in premessa;

8.       Di stabilire che qualora dovessero rendersi disponibili sia sul fronte comunitario che nazionale risorse riservate a progetti di sviluppo locale, queste potranno essere destinate, con nuovo atto, alle iniziative promosse con la presente delibera.

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