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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 40 del 13 maggio 2008


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 838 del 08 aprile 2008

L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie". Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, On. Dott.ssa Francesca Martini, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 22 del 16.8.2002 ha disciplinato, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 502/92 e successive modifiche e integrazioni, i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione delle strutture e all'esercizio di attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento delle stesse.

Con D.G.R. n. 2501 del 16.8.2004, e successivi provvedimenti di integrazione e modificazione, la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla sopra citata legge regionale, approvando la classificazione delle strutture, i requisiti minimi di autorizzazione all'esercizio, i requisiti di accreditamento e ha definito le procedure e le relative tempistiche per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento.

L'articolo 19, comma 4, della Legge dispone che la Giunta Regionale determini "i criteri e l'entità degli oneri posti a carico dell'accreditando a titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di accreditamento, in relazione alla complessità e alla tipologia della struttura".

Va rammentato che l'accreditamento istituzionale è funzionale al riconoscimento dell'idoneità del richiedente a operare per conto del Servizio Sanitario Regionale; esso costituisce un passaggio obbligatorio solamente per le strutture delle aziende sanitarie pubbliche, che istituzionalmente sono tenute ad erogare prestazioni per conto del S.S.N., mentre per le restanti strutture esso costituisce invece un passaggio facoltativo, che le stesse sono tenute ad attivare esclusivamente qualora intendano erogare prestazioni per conto del S.S.N. Ne consegue che gli oneri, come individuati nell'allegato A, sono dovuti esclusivamente in tale secondo caso.

In relazione a questa necessità si è proceduto ad individuare, rispetto alla classificazione delle strutture approvata con D.G.R. n. 2501/04 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate macrocategorie di strutture sanitarie in relazione a ciascuna delle quali commisurare gli oneri da porre a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento istituzionale delle stesse:

  1. ambulatorio e poliambulatorio - struttura extraospedaliera chirurgica 
  2. laboratorio di analisi - punti di prelievo esterni al laboratorio di analisi
  3. radiologia - medicina nucleare - radioterapia
  4. ospedali e case di cura
  5. centri di riabilitazione
  6. stabilimenti termali.

Per la determinazione degli oneri è stato tenuto in considerazione l'esborso che la Regione deve sostenere per coprire i costi dell'istruttoria: gestione pratiche, gettone valutatore, rimborsi, ecc; sono stati, quindi, considerati per ciascuna macrocategoria di strutture i seguenti parametri:

  • complessità della struttura identificata in base alla numerosità delle specialità presenti, alla tipologia delle prestazioni erogate;
  • giornate uomo necessarie per la visita di verifica, variabili in base alla complessità della struttura;
  • costo di una giornata di attività dei verificatori, identificato in Euro 300;
  • costi amministrativi di gestione, calcolati nel 20% del costo di una giornata di un verificatore;
  • numerosità del team di verifica, che mediamente è considerato come composto da tre verificatori; 
  • rimborso spese dei verificatori, definiti per un importo di Euro 30 al giorno.

In base a tali parametri, sono stati quantificati gli importi degli oneri di accreditamento, - sulla base di un'analisi condotta dall'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto e acquisita agli atti con nota prot. 153459 del 20.03.08, - come riportati nell'allegato A del presente provvedimento.

Per l'introito delle somme verrà istituito apposito capitolo di entrata nel bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

  • Vista la L.R. n. 22/2002;
  • Vista la D.G.R. n. 2501/04, esecutiva.
  • Vista la D.G.R. n. 2849/2006
  • Vista la D.G.R. n. 3148/2007

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, 4° comma, della L.R. n. 22 del 16.8.2002, l'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, ove sono riportati gli oneri da porre a carico delle strutture sanitarie che hanno la facoltà di richiedere l'accreditamento istituzionale;
  3. di dare atto che gli oneri non sono dovuti dalle strutture sanitarie pubbliche;
  4. di dare atto che per l'introito delle somme verrà istituito apposito capitolo di entrata nel bilancio regionale.

(seguono allegati)

838_AllegatoA_205472.pdf

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