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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 28 marzo 2008


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 11 marzo 2008

"Proroga delle procedure per l'attestazione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per reddito ISEE-anno 2007"; Approvazione delle procedure per CAAF e Comuni e della convenzione con ANCI-SA s.r.l. per l'anno 2008.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie - On. Dr.ssa Francesca Martini - riferisce:

Nell'anno 2002 la Giunta Regionale, in applicazione a quanto previsto del decreto del Ministero della Salute 27 settembre 2002 relativo alla riclassificazione dei medicinali, aveva introdotto in ambito regionale, dapprima con propria deliberazione n. 3107 del 4 novembre 2002 successivamente aggiornata con le DD.G.R. n. 3108/2002, n. 3718/2002 e n. 6/2003, la compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte del cittadino prevedendo a riguardo il versamento di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 per ricetta anche nei casi in cui è prevista la possibilità di prescrivere più di due confezioni per ricetta.

Nella stessa D.G.R. n. 6/2003, aggiornata dalle successive D.D.G.R. n. 1873/2003 e n. 3528/2004, la Giunta Regionale aveva inoltre previsto che i soggetti appartenenti a determinate categorie, già esentate in varie fonti normative statali in ragione delle loro condizioni patologiche o di status, non fossero parimenti tenuti al suddetto versamento della quota fissa.

In ambito regionale le categorie di soggetti esenti dal pagamento della citata quota fissa, che per i soggetti affetti da patologia cronico invalidante è limitata ai soli farmaci correlati alla patologia, risultano essere le seguenti:

  • gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta e vitalizia; 
  • gli invalidi civili al 100%;
  • gli invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza ex art. 5 c. 6 del D.M.124/98;
  • i ciechi ex art. 6 della L.482/68;
  • i sordomuti ex art.7 della L.482/68;
  • i grandi invalidi del lavoro;
  • gli invalidi di servizio di 1^ categoria;
  • i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, e somministrazioni di emoderivati;
  • le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 206/2004;
  • le vittime del dovere di cui al DPR 243/2006;
  • pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12;
  • i soggetti esenti per malattia rara ex D.M. n. 279/2001; 
  • i soggetti esenti per patologia cronico invalidante ex D.M. n. 329/99 e successive integrazioni e modificazioni;
  • i perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti, titolari di assegno vitalizio di benemerenza, (ex art.6 c.2 della L.n.284/1961 e art.3 c.2 della L.261/67 che sono stati assimilati agli invalididi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°);

Con la stessa D.G.R. n. 6/200, accanto alla previsione di esenzione riferita alle tipologie di soggetti sopra indicati, la Giunta Regionale aveva ritenuto di prevedere una esenzione collegata alle condizioni di reddito del cittadino da riconoscersi a tutti i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE (situazione economica equivalente) ex D.L.vo n. 109/1998, come modificato dal successivo D.L.vo n. 130/2000 e dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 242/2001, non superiore a € 8.500,00, limite di reddito che era stato successivamente elevato a € 12.000, 00 con D.G.R. n. 744 del 11 marzo 2005, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 19 della L.R. n. 9 del 25 febbraio 2005.

Con il medesimo provvedimento, la Giunta Regionale aveva inoltre prorogato le procedure già in essere, relativamente sia al rilascio dell'attestazione di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica come previste nei precedenti provvedimenti (DD.G.R. n. 475/2003 e n. 704/2004) con le quali si era affidato il servizio per il rilascio di dette attestazioni e la gestione delle relative domande di esenzione, ai Comuni del Veneto e ai CAAF autorizzati operanti in Veneto, sia relativamente alla gestione del flusso informativo da CAAF e Comuni alle Aziende U.L.S.S e alla Regione, sul rilascio delle attestazioni di esenzione, prevedendo la prosecuzione della collaborazione con ANCI-SA società operativa di ANCI-Veneto.

Le procedure di rilascio dell'attestazione di esenzione da parte dei CAAF autorizzati dall'INPS alla procedura ISEE e dei Comuni del Veneto e la convenzione con ANCI - SA s.r.l., erano state quindi formalizzate con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 47 del 18 maggio 2005. l'individuazione dei soggetti esentati dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e le procedure di rilascio delle attestazioni di esenzione per reddito sono state ulteriormente prorogate anche per gli anni 2006 e 2007 (D.D.G.R. n. e 1499/2007).

Rilevato che con la D.G.R. n. 2109/2006 la Regione Veneto ha stabilito che la gestione di procedure complesse tese all'erogazione di servizi ad utenti che abbisognano di sostegno sociale ed assistenziale in quanto a basso reddito e/o in condizioni economiche disagiate, debba essere effettuata sotto il profilo informatico con politiche di e-government attivate dalla Regione per il tramite di ANCI-SA, struttura operativa di ANCI Veneto.

Premesso che si ritiene opportuno che anche la gestione del flusso informativo da CAAF e Comuni alle Aziende U.L.S.S e alla Regione relativa al rilascio delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per reddito rientri nelle politiche sopra citate e che quindi è necessario avviare degli incontri con le parti attualmente impegnate nel rilascio di dette attestazioni al fine di armonizzare tali procedure con quelle già in essere a livello regionale, ma considerato tuttavia che la validità degli attestati di esenzione, rilasciati per il periodo 1° marzo 2007 - 31 marzo 2008, è in scadenza e che, non essendo intervenuto a riguardo nessuna modifica da parte del Consiglio Regionale, si deve procedere all'approvazione dei nuovi attestati di esenzione con validità fino al 31 marzo 2009, per quanto sopra esposto con il presente provvedimento si propone di:

  • confermare l'attuale compartecipazione alla spesa farmaceutica che prevede il versamento da parte del cittadino di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 per ricetta
  • confermare, per il periodo 1 aprile 2008 - 31 marzo 2009, l'esenzione dal pagamento della quota fissa per tutti i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 12.000,00 euro e per tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra richiamate, esentati in ragione di condizioni patologiche o di status
  • confermare l'incarico a Comuni e i Caaf relativamente alle modalità di rilascio degli attestati di esenzione per il periodo di validità 1 aprile 2008 - 31 marzo 2009, alle stesse condizioni indicate nella DGR n. 1499 del 22 maggio 2007 
  • di approvare la prosecuzione anche per l'anno 2008, alle stesse condizioni previste per l'anno precedente, della collaborazione con ANCI-SA società operativa di ANCI-Veneto, per la gestione del flusso informativo da CAAF e Comuni alle Aziende U.L.S.S e alla Regione, relativa al rilascio delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per il reddito ISEE fino a € 12.000,00, come da convenzione che si allega (ALLEGATO A), della cui sottoscrizione, per conto della Regione, viene incaricato il Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari
  • di demandare inoltre ad un successivo decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari anche l'impegno e la successiva liquidazione della spesa relativa alla sopra citata convenzione con ANCI SA s.r.l., da farsi valere sul capitolo 60059 del bilancio regionale 2008
  • di prevedere che il rilascio dell'attestazione di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, da parte dei Comuni e CAAF, sia subordinato al rispetto delle istruzioni operative per l'anno 2008 come da ALLEGATO B al presente provvedimento 
  • di prevedere che per ogni domanda e relativa attestazione di esenzione rilasciata, come dai rispettivi fac-simili che si allegano (ALLEGATO C, ALLEGATO D), a Comuni e CAAF venga riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari ad € 3,50 = (+ IVA) da corrispondersi direttamente da parte delle Aziende U.L.S.S., previo il trasferimento dei relativi dati attraverso ISEEnet, secondo le modalità e le scadenze definite nello stesso ALLEGATO B

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 5 della legge n. 405/2001 di conversione del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347 recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2002, l'onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non possa superare il 13% rispetto alla spesa sanitaria complessiva a livello nazionale ed in ogni singola Regione;

VISTO l'art. 4 comma 3 della stessa legge 405/2001 che prevede che i disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 siano coperti dalle Regioni alternativamente o cumulativamente mediante l'introduzione di una serie di misure tra le quali anche la misura della compartecipazione alla spesa sanitaria;

VISTA la legge 19 luglio 2000 n. 203 concernente "Erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta";

VISTO la D.G.R. n. 354 del 15 febbraio 2002;

VISTO il D.M. della Salute del 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178";

VISTO l'ex art.6 c.2 della L.n.284/1961 e art.3 c.2 della L.261/67;

VISTA la D.G.R. n. 3107 del 4 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 3108 del 4 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 3718 del 20 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 6 del 21 gennaio 2003;

VISTA la D.G.R. n. 475 del 28 febbraio 2003;

VISTA la D.G.R. n. 1873 del 2003;

VISTA la D.G.R n. 316 del 13 febbraio 2004;

VISTA la D.G.R n. 704 del 19 marzo 2004;

VISTA la D.G.R. n. 3528 del 12 novembre 2004;

VISTA la L.R. n. 9 del 25 febbraio 2005;

VISTA la D.G.R. n. 744 del 11 marzo 2005;

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione piani e programmi socio sanitari n. 47 del 18 maggio 2005;

VISTA la D.G.R. n. 909 del 28 marzo 2006;

VISTA la D.G.R. n. 2109 del 4 luglio 2006;

VISTA la D.G.R. n. 824 del 28 marzo 2006;

VISTA la DGR n. 824 del 28 marzo 2007;

VISTA la DGR n. 1499 del 22 maggio 2007;]

delibera

1.       di confermare l'attuale compartecipazione alla spesa farmaceutica che prevede il versamento da parte del cittadino di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 per ricetta;

2.       di confermare, per il periodo 1 aprile 2008 - 31 marzo 2009, l'esenzione dal pagamento della quota fissa per tutti i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 12.000,00 euro e per tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra richiamate, esentati in ragione di condizioni patologiche o di status;

3.       di confermare l'incarico a Comuni e Caaf relativamente alle modalità di rilascio degli attestati di esenzione per il periodo di validità 1 aprile 2008 - 31 marzo 2009, alle stesse condizioni indicate nella DGR n. 1499 del 22 maggio 2007;

4.       di approvare, alla luce delle considerazioni fatte in premessa, la prosecuzione anche per l'anno 2008, alle stesse condizioni previste per l'anno precedente, della collaborazione con ANCI-SA società operativa di ANCI-Veneto, per la gestione del flusso informativo da CAAF e Comuni alle Aziende U.L.S.S e alla Regione, relativa al rilascio delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per il reddito ISEE fino a € 12.000,00, come da convenzione che si allega (ALLEGATO A), della cui sottoscrizione, per conto della Regione, viene incaricato il Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari;

5.       di demandare ad un successivo decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari l'impegno e la successiva liquidazione della spesa relativa alla convenzione con ANCI SA s.r.l., da farsi valere sul capitolo 60059 del bilancio regionale 2008;

6.       di prevedere che il rilascio dell'attestazione di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, da parte dei Comuni e CAAF, è subordinato al rispetto delle istruzioni operative per l'anno 2008 come da ALLEGATO B al presente provvedimento;

7.       di prevedere che per ogni domanda e relativa attestazione di esenzione rilasciata, come dai rispettivi fac-simili che si allegano (ALLEGATO C, ALLEGATO D), a Comuni e CAAF venga riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari ad € 3,50.= (+ IVA) da corrispondersi direttamente da parte delle Aziende U.L.S.S., previo il trasferimento dei relativi dati attraverso ISEEnet, secondo le modalità e le scadenze definite nello stesso ALLEGATO B;

(seguono allegati)

588_AllegatoA_204700.pdf
588_AllegatoB_204700.pdf
588_AllegatoC_204700.pdf
588_AllegatoD_204700.pdf

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