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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 28 del 01 aprile 2008


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 11 marzo 2008

Piano di Tutela delle Acque. Approvazione delle norme di salvaguardia. Ulteriori precisazioni - (articolo 121 del D.Lgs. n.152/2006; articoli 19 e 28 L.R. 33/1985; articolo 82 L.R. 11/2001).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Si premette che, con DGR-CR n. 94 del 24/07/2007, la Giunta Regionale, preso atto delle osservazioni e controdeduzioni al Piano di Tutela delle Acque adottato con deliberazione n. 4453/2004, ha disposto la trasmissione al Consiglio regionale, per l'approvazione di competenza, del Piano di Tutela delle Acque, costituito dai seguenti elaborati:

-         Sintesi degli Aspetti Conoscitivi.

-         Indirizzi di Piano.

-         Norme Tecniche di Attuazione.

Con successiva deliberazione n. 2267 del 24/07/2007, la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 121 del D.Lgs. n. 152/2006, le norme di salvaguardia del Piano di Tutela delle Acque di cui agli articoli 12, 13, 25, 31, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 delle Norme Tecniche di Attuazione, che sostituiscono le norme del Piano già approvate in salvaguardia con la citata deliberazione di adozione n. 4453/04.

Inoltre, con deliberazione n. 2684 dell'11/9/2007 è stato dato atto che gli allegati D e E, citati rispettivamente negli articoli 13 e 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvati in salvaguardia con deliberazione n. 2267 del 24 luglio 2007, sono i medesimi allegati D ed E delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque già trasmesso in Consiglio regionale per l'approvazione ed integrano la richiamata DGR n. 2267/07.

Per quanto, in particolare, attiene la tutela delle acque sotterranee, all'articolo 40 delle citate norme di salvaguardia è prevista una serie di azioni di carattere generale, e in particolare sono individuati vincoli e limitazioni da attuare nei comuni da sottoporre a primaria tutela quantitativa degli acquiferi; i comuni sono elencati nell'allegato E delle norme tecniche di attuazione del Piano. Tale dispositivo è stato formulato, in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 82 comma 2 bis della legge regionale n.11 del 13 aprile 2001, sulla base delle analisi e degli studi riguardanti lo stato degli acquiferi regionali, contenuti nei documenti del Piano di Tutela delle Acque di cui alla citata DGR-CR n. 94/07, richiamati, in particolare, nella Sintesi degli Aspetti Conoscitivi (paragrafo 3.5) e negli Indirizzi di Piano (paragrafi n. 1.3.3 e 3.6.1). Il testo del citato articolo 82 comma 2 bis è il seguente: "Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare l'ottimale utilizzo della risorsa acqua, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali, i cui esiti sono comunicati alle Autorità di bacino idrografico competenti."

Di quanto precede, affinché ne consegua piena efficacia, è necessario dar formale conferma.

Pertanto, con il presente atto, si precisa che l'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato in regime di salvaguardia con D.G.R. n. 2267 del 24 luglio 2007 come integrata dalla D.G.R. n. 2684 dell'11 settembre 2007, è stato predisposto a seguito dell'avvenuto adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 82 comma 2 bis della legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001 e - in particolare - a seguito dell'espletamento di un complesso di studi e indagini sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali finalizzato alla tutela delle falde acquifere e all'ottimale utilizzo della risorsa acqua. Tale adempimento consente di rimuovere il blocco istruttorio - introdotto con il citato articolo 82 della L.R. 11/2001 (comma 2 bis, inserito con L.R. n. 1/04) - delle istanze di derivazione d'acqua sotterranee presentate dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Si evidenzia inoltre che la D.G.R. n. 2267/2007 stabiliva che le norme di salvaguardia, con la stessa approvate, sono vincolanti dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (avvenuta il 21 agosto 2007), fino all'approvazione del Piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In particolare, quindi, dal 21 agosto 2007 vige l'obbligo di rispettare i limiti (contenuti nell'articolo 25 delle Norme tecniche) per tutti gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili.

Tuttavia, per quanto riguarda tale tipologia di scarichi, già la precedente deliberazione n. 4453/2004 stabiliva che le norme contenute negli articoli 11 "Aree sensibili" e 25 "Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili" delle Norme Tecniche allora adottate, rimanessero in salvaguardia sino all'approvazione del Piano di tutela delle acque e comunque non oltre tre anni, da intendersi decorrenti, in base al comma 4 del medesimo art. 25, dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento, ossia il 1 marzo 2005. Dalla stessa data del 1 marzo 2005 decorreva, quindi, anche il termine di tre anni entro cui si doveva procedere, sempre in base all'art.25, all'adeguamento degli scarichi in argomento. In sostanza, secondo la D.G.R. n.4453/2004, gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili dovevano risultare nei limiti imposti dall'articolo 25 alla data del 1 marzo 2008.

Dovendo coordinare le disposizioni delle due deliberazioni citate, relativamente alla disciplina degli scarichi in aree sensibili, è necessario procedere a una parziale e limitata modifica del provvedimento di Giunta n. 2267/2004, stabilendo che l'obbligo del rispetto dei limiti per gli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili decorre dal 1 marzo 2008, in coerenza con quanto a suo tempo già stabilito con la D.G.R. n.4453/2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO Il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le DGR-CR n. 94/2007; DGR n. 4453/2004; DGR n. 2267/2007; DGR n. 2684/2007;

VISTO il comma 2 dell'art.121 del D.Lgs.152/2006;

VISTO il comma 2 bis dell'art. 82 della legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001;

VISTA la documentazione tecnica agli atti degli uffici regionali;]

delibera

  1. di dare atto, per quanto in premessa riportato, dell'avvenuta effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 82 comma 2 bis della L.R. 13 aprile 2001 n.11 e - conseguentemente - della circostanza che l'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato in regime di salvaguardia con D.G.R. n. 2267 del 24 luglio 2007 come integrata dalla D.G.R. n. 2684 dell'11 settembre 2007, è stato correttamente emanato a seguito dei necessari studi e analisi;
  2. di dare mandato alle Unità periferiche del Genio civile regionale di riavviare l'istruttoria per tutte le istanze di derivazione da acque sotterranee, conformemente alle disposizioni del citato articolo 40;
  3. di disporre, a parziale modifica del precedente provvedimento n. 2267/2007, che l'obbligo del rispetto delle norme di cui all'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con lo stesso provvedimento adottate e poste in salvaguardia, relative agli scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili, vige dal 1 marzo 2008;
  4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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