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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 17 del 26 febbraio 2008


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 22 gennaio 2008

Ditta S.E.V. S.r.l. - Ampliamento della cava di ghiaia denominata "Ceolara" sita in Comune di Sommacampagna (VR) sita in Comune di Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. 10/99. Giudizio favorevole di Compatibilità ambientale e approvazione del progetto di coltivazione.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

In data 03/11/2005 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal proponente domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, approvazione/autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 747021/46/01.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 18/10/2006 sui quotidiani "Il Corriere della Sera inserto Corriere di Verona" e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Sommacampagna (VR). Ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 31/10/2006 presso il Cinema Teatro Virtus di Sommacampagna (VR).

Entro i termini sono pervenuti osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

- Comune di Sommacampagna (prot. n. 705168/45/07 del 07/12//2006).

Fuori termine sono pervenuti osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

- Provincia di Verona (prot. n. 54645/45/07 del 07/12//2006).

La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto al proponente, in data 06/06/2007 con prot. n. 320614/45/07 documentazione integrativa acquisita con nota del 27/07/2007, prot. n. 429658/45/07.

La Direzione Geologia e Attività Estrattive, in via prodromica e funzionale, alla Commissione Regionale V.I.A. in data 02/10/07 ha trasmesso alla medesima la relazione con le proposte di prescrizioni riguardanti gli aspetti procedurali minerari e di sicurezza, ancorati alla L.R. 44/82, da assumersi nel provvedimento finale, ad eventuale pronunciamento favorevole.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 170 del 02/10/2007 la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso, parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere, allegato A del presente provvedimento.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 10/99, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, a maggioranza dei componenti parere favorevole all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni precedentemente indicate nel parere di compatibilità ambientale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la domanda della ditta S.E.V. s.r.l. in data 03.11.005, protocollata in Regione al n. 755840/46.02 del 07.11.05;

VISTE le proprie DD.GG.RR. n. 4404 del 09.12.97 e n. 3254 del 13.10.00 di autorizzazione a coltivare la cava "Ceolara", sita in Comune di Sommacampagna (VR);

VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr.;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.6.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO l D.Lgs 22.01.2004, n. 42; il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, le DD.GG.RR n. 496 del 05.03.2004 e n. 652 del 20.03.2007;

VISTO l R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;

ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO fatto proprio il parere favorevole della Commissione Regionale V.I.A. con le relative motivazioni (Allegato A); ]

delibera

  1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 170 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 02 ottobre 2007 allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e ai fini dell'approvazione del progetto di ampliamento della cava di ghiaia denominata "Ceolara" sita in Comune di Sommacampagna (VR);
  2. di esprimere, ai sensi delle vigenti norme e della L.R. n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto per le prescrizioni e motivazioni riportate di seguito ed in premessa;
  3. di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 24 della L.R. n. 10/99 ed ai sensi della L.R. 44/82, la ditta S.E.V. s.r.l. - P.I. 01293070239 - con sede in via Dario Tassoni n. 20/22, Mantova (MN), a coltivare in ampliamento la cava di ghiaia, denominata "CEOLARA", sita in Comune di Sommacampagna (VR), già autorizzata con D.G.R. n. 4404 del 09.12.07 e D.G.R. n. 3254 del 13.10.00, all'interno dell'area individuata nella planimetria di progetto a scala 1:1000 (Tav. n. 05047-A01.E06 del progetto prot. n. 755840/46.02 del 07.11.05) in conformità alla documentazione approvata dalla Commissione Regionale VIA, costituita dalla istanza più n. 25 elaborati (di cui 8 superati), debitamente vistati dall'Unità di Progetto VIA, acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sottoelencate;
  4. di dare atto, altresì, che gli elaborati relativi al solo giudizio di compatibilità ambientale sono depositati presso la struttura regionale responsabile dell'istruttoria;
  5. di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni stabilite dalla Commissione regionale V.I.A.:
    • a.       ai fini della ricomposizione ambientale dell'ampliamento venga utilizzato il limo proveniente esclusivamente dall'attività di lavorazione del materiale estratto dalla cava; la ricomposizione conseguente al riporto sul fondo cava di materiali limosi e terreno vegetale sia effettuata in maniera omogenea per l'intera cava;
    • b.       siano realizzati: uno studio idraulico finalizzato alla quantificazione degli afflussi meteorici - sia scrosci che di lunga durata - calcolati su tempo di ritorno di 50 anni, e la conseguente progettazione di adeguate strutture disperdenti da realizzare sul fondo della cava nel quadro della sua ricomposizione; tale documentazione dovrà essere presentata e approvata dalla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, prima dell'inizio dell'attività estrattiva;
    • c.       venga svolto uno studio idrogeologico finalizzato all'inserimento di un numero adeguato di piezometri che consentano la individuazione del deflusso locale della falda; inoltre l'ubicazione di tali piezometri dovrà consentire un monitoraggio qualitativo dell'acqua di falda sia a monte che a valle della cava; tale documentazione dovrà essere presentata e approvata dalla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, prima dell'inizio dell'attività estrattiva;
    • d.       nel cronoprogramma di coltivazione dei diversi lotti quello relativo alla nuova area venga inserito in maniera tale da poter procedere alla sua ricomposizione nel tempo più breve;
    • e.       la coltivazione del nuovo ampliamento di cava non dovrà apportare un aumento del traffico giornaliero di automezzi;
    • f.        viene fatto divieto alla Ditta di realizzare sia sul fondo che sui gradoni delle scarpate di depositi anche temporanei di carburante, olii o altre sostanze potenzialmente pericolose ed anche di strutture che possano costituire un rischio di inquinamento, quali officine meccaniche, servizi con dispersione o altre;
    • g.       dovrà essere predisposto un adeguato e funzionante sistema di bagnatura della rampa di accesso per limitare la polverosità, e di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dalla cava;
    • h.       venga cambiata, prima dell'inizio dell'ampliamento, l'attuale recinzione perimetrazione dell'intera cava con reti più consone e di minore impatto, oltre che di maggiore sicurezza, per impedire in modo efficace l'accesso all'aere; venga nel contempo realizzata o completata una barriera vegetale con funzione di mascheramento e di protezione dalla diffusione delle polveri e del rumore;
    • i.         in accordo con il competente Consorzio di Bonifica, dovrà essere valutata nel tempo la fattibilità di un uso idraulico anche parziale della cava (accumulo per irrigazione, laminazione, ricarica della falda);
    • j.         il progetto relativo all'ampliamento richiesto dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali consegnati in fase di integrazione e nel rispetto delle prescrizioni formulate nel presente parere.
  6. di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare la seguente raccomandazione stabilita dalla Commissione regionale V.I.A.:
    • a.       si raccomanda di evitare sul fondo e sulle scarpate dell'intera cava di svolgere attività che possano provocare inquinamento con particolare riferimento all'uso dei mezzi meccanici e alla loro manutenzione, allo spandimento accidentale di sostanze inquinanti, al lavaggio dei mezzi meccanici e allo scarico dei servizi;
    • b.       prima dell'inizio dell'attività di coltivazione della nuova area vengano definite e risolte col Comune di Sommacampagna le questioni relative alle richieste dell'Amministrazione.
  7. di dare atto e recepire le indicazioni avanzate dalla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive in data 02/10/2007 e stabilire e prescrivere quanto indicato ai successivi punti 8), 9), 10) e 11);
  8. di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare, altresì, le ulteriori seguenti prescrizioni:
    • a.       stabilire che l'ulteriore materiale utile estraibile rispetto al volume già autorizzato è stato determinato nella documentazione di progetto pari a circa mc. 1.038.074 mc (calcolati a giacimento);
    • b.       provvedere ad apporre ogni 100 metri lungo la recinzione perimetrale dei cartelli avvisatori di pericolo;
    • c.       effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area di cava, al fine di utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
    • d.       assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il perimetro del fondo cava;
    • e.       è fatto divieto di adibire l'area di cava a discarica;
    • f.        mantenere, durante la fase estrattiva, una inclinazione delle scarpate non superiore a 40° rispetto all'orizzontale relativamente alla parte di cava oggetto di ampliamento;
    • g.       provvedere alla manutenzione dell'intera recinzione perimetrale con cadenza almeno semestrale;
    • h.       qualora le quantità dei materiali associati, provenienti dalla selezione dei materiali di cava, non risultino qualitativamente e/o quantitativamente sufficienti a completare la prevista ricomposizione morfologica la ditta dovrà attivarsi ai sensi della D.G.R. n. 652/07 per l'eventuale utilizzo di terre di scavo in conformità a quanto stabilito all'art. 186 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, previo parere dell'Arpav, se dovuto, e comunque nel rispetto delle vigenti norme al momento dell'utilizzo. Non è consentito l'uso di materiale diverso da quello stabilito. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°;
    • i.         provvedere all'adozione permanente di modalità di coltivazioni di tipo biologico. Le concimazioni e gli eventuali trattamenti fitosanitari dovranno essere effettuati in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle colture. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e fanghi zootecnici;
    • j.         provvedere ad almeno due sfalci annuali delle superfici di fondo cava e di scarpata che verranno progressivamente ricomposte ed inerbite ed alla effettuazioni di altrettanti sfalci di pulizia delle aree sottoposte ad impianto arboreo;
    • k.       concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) già autorizzati e di quelli di cui al presente progetto entro il 31.12.2018;
    • l.         stipulare con il Comune di Sommacampagna la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, in conformità agli schemi disposti dalla Direzione regionale Geologia e Attività estrattive;
    • m.     fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
    • n.       presentare, alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione di cui alla presente domanda, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente dell'importo di € 251.000,00 (duecentocinquantunomila/00) oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. Tale deposito garantirà gli adempimenti derivanti dalla autorizzazione. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dalle due autorizzazioni. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
    • o.       di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è la sabbia e ghiaia e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata DGR 652/07 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;
    • p.       di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
    • q.       di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, i titoli di disponibilità, debitamente registrati, delle aree oggetto di ampliamento e con efficacia fino alla temporalità assegnata;
    • r.        di stabilire che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
    • s.       di stabilire che la Regione Veneto si riserva, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere comunque sempre per le cave in sotterraneo, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra cava e cave contigue che per la coltivazione di giacimenti adiacenti a cave in essere o estinte. Di stabilire che tali prescrizioni ed ogni correlato adempimento potranno essere statuiti con determinazioni del Dirigente della Direzione regionale Geologia e Attività estrattive.
  9. di stabilire che il presente atto e la documentazione di progetto in ampliamento, per quanto riferiti alle originarie autorizzazioni di cava, modificano ed integrano tali autorizzazioni costituite dalla DD.GG.RR. n. 4404 del 09.12.97 e n. 3254 del 13.10.00;
  10. di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104 105 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
  11. sono fatti salvi i diritti di terzi;
  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
  13. di trasmettere copia del presente atto e del progetto autorizzato alla Direzione Geologia ed Attività Estrattive. Di dare altresì mandato alla Direzione stessa per la consegna di copia della medesima documentazione alla ditta nonché al Comune di Sommacampagna ed alla Provincia di Verona ai sensi della L.R. 44/1982;
  14. di comunicare il presente provvedimento al ditta S.E.V. Srl, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Regionale Tutela Ambiente, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto.

(seguono allegati)

7_AllegatoA_203410.pdf

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