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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4163 del 18 dicembre 2007
Attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78. Budget anno 2008.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie On. Dott.ssa Francesca Martini riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 253 del 1 febbraio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'organizzazione dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari" si è proceduto al recepimento e all'attualizzazione regionale del provvedimento del 7 maggio 1998 del Ministero della Sanità 'Linee-guida per le attività di riabilitazione'.
Con tale delibera si è, tra l'altro, provveduto a reinquadrare l'attività riabilitativa, già assicurata dagli Istituti e Centri di Riabilitazione, nella fattispecie prevista dal D.P.R. 14.01.1997 come Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
La programmazione della suddetta attività successivamente è stata affrontata con le deliberazioni n. 2529 del 4 agosto 2000, n. 1046 del 2 maggio 2001, n. 1691 del 28 giugno 2002, n. 1587 del 30 maggio 2003, n. 2134 del 16 luglio 2004, n. 913 del 18 marzo 2005, n. 2345 del 27 luglio 2006 e da ultimo con DGR n. 1191 del 24 aprile 2007.
Incontri specifici con le Associazioni rappresentative degli Istituti e Centri di Riabilitazione operanti nel territorio della Regione Veneto, nonché con la rappresentanza del Coordinamento dei Direttori generali delle Aziende Ulss ed Ospedaliere, hanno portato a stabilire, per l'anno 2008, ai fini della determinazione del budget per gli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78, quanto segue:
1. i volumi di attività sono quelli riportati nell'allegato A;
2. le tariffe delle prestazioni rimangono invariate rispetto a quelle dell'anno 2006;
3. il "Budget di struttura" per l'anno 2008 costituito dal prodotto dei volumi di attività (punto 1) per le tariffe 2006 (punto 2) è riportato nell'allegato B;
4. l'incremento finanziario pari al 3%, da calcolarsi sull'importo totale derivante dal prodotto dei volumi di attività (punto 1) per le tariffe 2006 (punto 2) è riportato nell'allegato B; tale incremento finanziario trova la sua giustificazione quale riconoscimento dei maggiori costi legati all'aumento del tasso di inflazione.
La somma di ciascun "Budget di struttura" costituisce il "tetto di sistema totale".
A conclusione dell'anno 2008, le Aziende Ulss potranno remunerare le eventuali quote erogate in eccesso al "Budget di struttura" compensandole con le quote degli erogatori che non hanno utilizzato completamente il "Budget di struttura" assegnato, fermo restando il limite massimo costituito dal "tetto di sistema totale". Gli importi economici in eccesso al "tetto di sistema totale" pertanto non saranno liquidati. Il meccanismo di compensazione di cui sopra sarà attuato ed autorizzato dalla Direzione regionale per i Servizi Sanitari sulla base dei dati del flusso informativo.
Nel corso degli incontri per la negoziazione del budget sono stati inoltre concordati i seguenti punti:
a) si conferma la semplificazione degli accessi agli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78;
b) si confermano i tempi di pagamento delle prestazioni così come previsto dalla DGR n. 120 del 19 gennaio 2001;
c) si conferma quanto previsto dalla DGR n. 2991/98 per quanto attiene alla predisposizione, anche per l'anno 2008, della semplificazione della procedura di pagamento degli Istituti e dei Centri di riabilitazione già introdotta per il comparto "riabilitazione sanitaria extraospedaliera" (cfr. prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. 833/78), fatturazione unica della struttura erogante all'Azienda Ulss di ubicazione, con compensazione intraregionale della mobilità sanitaria;
d) si confermano i percorsi di semplificazione già in atto per la prescrizione ed il collaudo di protesi, ortesi e ausili previsti dal D.M. 332/1999;
e) si conferma il flusso informativo che costituirà la base di conoscenza per la ridefinizione dell'intervento riabilitativo nell'ambito dello specifico settore in sede di accreditamento, nonché l'utilizzo del tracciato record ai fini contabili;
f) si conferma che nella voce "diurnato diagnostico" sono ricompresi gli esami strumentali, le valutazioni diagnostiche complesse e le consulenze multi professionali.
Inoltre, nel corso degli incontri per la negoziazione del budget sono stati definiti ulteriori aspetti come di seguito riportato.
Gli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78 si impegnano a inserire le agende di prenotazione delle prestazioni erogate all'interno dei CUP provinciali.
La Segreteria Regionale Sanità e Sociale si impegna a rivedere le tariffe previste per le prestazioni erogate dagli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78 in relazione al progetto di analisi dei costi delle prestazioni sanitarie che sarà attuato a partire dal prossimo anno.
La Segreteria Regionale Sanità e Sociale prende atto della disponibilità dei rappresentanti degli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78 a partecipare al gruppo di lavoro istituito con DGR n. 3912 del 4 dicembre 2007 al fine di definire percorsi extraospedalieri, clinici ed organizzativi, per profili di cura riabilitativi, specifici per patologia, che integrino i livelli assistenziali ospedaliero, extraospedaliero e territoriale ed al fine di determinare il fabbisogno di prestazioni riabilitative erogate dagli Istituti e Centri ex art. 26 ed inoltre finalizzato all'eventuale autorizzazione all'utilizzo del ricettario regionale.
Si propone, inoltre, che quanto previsto dal presente provvedimento si applichi anche alle strutture di cui alla DGR n. 2194 del 3 agosto 2001 ed alla DGR n. 2410 del 21 settembre 2001.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTE le deliberazioni n. 2529 del 4 agosto 2000, n. 1046 del 2 maggio 2001, n. 1691 del 28 giugno 2002, n. 1587 del 30 maggio 2003, n. 2134 del 16 luglio 2004, n. 913 del 18 marzo 2005, n. 2345 del 27 luglio 2006 e n. 1191 del 24 aprile 2004;
VISTA la deliberazione n. 120 del 19 gennaio 2001;
VISTA la deliberazione n. 3912 del 4 dicembre 2007;]
delibera
1. di stabilire che per l'anno 2008 il budget previsto per gli Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78 è costituito dai volumi di attività e dalle tariffe previsti negli allegati A e B che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di corrispondere, per l'anno 2008, agli Istituti e Centri ex art. 26, un incremento finanziario pari al 3%, da calcolarsi sull'importo totale derivante dal prodotto dei volumi di attività per le tariffe di cui al punto 1., così come riportato nell'allegato B;
3. di stabilire che, a conclusione dell'anno 2008, le Aziende Ulss potranno remunerare le eventuali quote erogate in eccesso al "Budget di struttura" compensandole con le quote degli erogatori che non hanno utilizzato completamente il "Budget di struttura" assegnato, fermo restando il limite determinato dal "tetto di sistema totale". Gli importi economici in eccesso al "tetto di sistema totale" pertanto non saranno liquidati. Il meccanismo di compensazione di cui sopra sarà attuato ed autorizzato dalla Direzione regionale per i Servizi Sanitari sulla base dei dati del flusso informativo;
4. di prendere atto di quanto concordato e riportato in premessa ai punti a), b), c), d), e) ed f);
5. di prevedere che quanto previsto ai punti 1 e 2 si applica alle strutture di cui alla DGR n. 2194 del 3 agosto 2001 ed alla DGR n. 2410 del 21 settembre 2001;
(seguono allegati)
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