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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4156 del 18 dicembre 2007
Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati - L.a28.08.1997, n. 284. Contributo straordinario ai Centri specializzati ex articolo 1.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie - On. Dott.ssa Francesca Martini, riferisce quanto segue:
La legge 28 agosto 1997, n. 284, avente per oggetto "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati" ha destinato specifici stanziamenti per iniziative di prevenzione della cecità e per la realizzazione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva.
La legge citata prevede stanziamenti diversificati finalizzati, quanto all'articolo 1, alla realizzazione e gestione dei centri per l'educazione e la riabilitazione visiva; quanto all'art 3, alla realizzazione di centri o servizi finalizzati a promuovere l'inserimento sociale e lavorativo delle persone prive di vista con associate ulteriori minorazioni.
La ripartizione dei fondi è avvenuta finora per quota parte in relazione alla popolazione residente nelle singole Regioni, con uno stanziamento annuale che, per la Regione Veneto, quanto all'art. 1, è risultato intorno a € 200.000,00= (duecentomila/00) circa, senza peraltro codificare tempi certi e ricorrenti del finanziamento, iscritto nel bilancio regionale al cap. 61411 e finalizzato all'attuazione della legge 284/1997 in materia di riablitazione visiva e prevenzione della cecità.
Fin dall'origine sono sorte perplessità sul miglior utilizzo di risorse che, per la rilevante portata della materia di riferimento, si rivelavano limitate e comunque insufficienti a garantire un ampio servizio di prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva, definendo un programma ad attuazione progressiva che consentisse la costruzione, nel medio periodo, di una rete di servizi rispondenti alle previsioni normative strettamente legata alla finalità vera di assicurare una serie di punti di riferimento di elevata qualificazione nello specifico ambito della riabilitazione.
Da tali considerazioni si è giunti alla determinazione di dare supporto ad alcune realtà che sul territorio si stavano attrezzando per avviare progetti specifici di prevenzione e riabilitazione degni di attenzione, finanziando alcuni progetti distintisi per la peculiarità della patologia affrontata e per l'impegno a sviluppare l'attività di studio e di rilevazione statistico epidemiologica.
Tra i progetti finanziati si sono rivelati particolarmente significativi i seguenti:
a) progetto sulla prevenzione e riabilitazione visiva dell'età infantile ed adolescenziale (progetto PAVISIO) proposto dall'Azienda Ospedaliera di Padova, ed a essa affidato;
b) progetto per la prevenzione e riabilitazione dell'età adulta e senile (progetto PAVISIO) proposto dall'Azienda Ulss n. 16 ed affidato alla stessa;
c) progetto per lo screening della retinite pigmentosa, proposto dall'Azienda Ulss n. 15 che ne ha assunto anche l'attuazione.
d) Progetto mirato al trattamento della retinopatia diabetica e all'otticopatia glaucomatosa, proposto e realizzato dall'Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa, in condivisione dall'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino.
Tali progetti hanno confermato che la necessità di interventi ad alta qualificazione nel settore della disabilità visiva non possono trovare adeguata soluzione con sovvenzioni limitate, oltre che non garantite nel tempo, potendo cioè assicurare solo un contributo che incentivi le fasi di avvio della progettualità e di quei percorsi organizzativi e culturali intorno ai quali far crescere la conoscenza scientifica e quella statistico epidemiologica. I progetti avviati sono stati regolarmente finanziati pur senza la connotazione di strutture autonome ed autosufficienti, bensì avvalendosi della disponibilità delle Aziende Ulss proponenti di avviare al loro interno percorsi qualificati che ne connotassero l'attività alla stregua di centri di specifica istituzione, la cui funzione potesse soddisfare sia la risposta assistenziale sia l'individuazione normativa di riferimento; ciò anche in relazione alla obiettiva impossibilità a garantire adeguato sostegno economico alla pur pregiata attività.
Le Aziende Sanitarie sopra indicate, responsabili dell'attuazione dei progetti sopra descritti, hanno più volte segnalato l'esigenza di ulteriori finanziamenti, al fine di poter mantenere l'attività dei centri e il notevole incremento di professionalità accumulato nel contempo, oltre alla sistematizzazione degli aspetti statistico-epidemiologici che si andavano profilando, senza possibilità per l'Amministrazione regionale di aderire alle richieste, stante la carente e discontinua dotazione di risorse specifiche derivanti dalla Legge 284/97.
Alla luce dei risultati di attività ed organizzazione raggiunti dai centri di fatto attivati dalle Aziende Ulss 3(Bassano del Grappa), 15 (Camposampiero), 16 (Padova) e Ospedaliera di Padova per l'attuazione dei progetti sopra descritti, per dare continuità alle iniziative riabilitative colà attivate e per non disperdere un patrimonio rilevante di esperienza scientifica e professionale, la Giunta Regionale, con DGR n. 4095 del 30.12.2003 ha effettuato il riconoscimento dei primi tre centri quali strutture di rete specificamente vocate alla prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva, anche finalizzate all'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati, con successivo riconoscimento, con DGR 4306 del 28.12.2004 del Centro dell'Azienda Ulss n. 3.
In tale contesto, ribadita la limitata contribuzione prevista dalla legge per iniziative specifiche di riabilitazione visiva e prevenzione della cecità tanto da rendere impossibile il mantenimento di specifici Centri, e tantomeno consentire la creazione di una rete omogeneamente diffusa sul territorio per meglio rispondere alle esigenze assistenziali di tutto il territorio regionale, sono state individuate, nella delibera 4095/03 citata, modalità attuative dei percorsi tali da garantire il corrente utilizzo di risorse del finanziamento di parte corrente; ciò in quanto trattandosi perloppiù di prestazioni ricomprese nei LEA, appare consono il finanziamento attraverso tale modalità, assumendo peraltro la necessità, per la particolare tipologia di assistenza, di strutturare idonei pacchetti di prestazioni strutturate per periodi prederminati.
Tale prospettiva avrebbe reso possibile contemperare le due esigenze primarie, di costruire da un lato idonei percorsi terapeutico-riabilitativi, dall'altro consentire che fossero attuati percorsi amministrativi di budgetizzazione specifica ascrivibile ai Centri, quindi ritenuti utili a garantire le risposte più efficaci ai bisogni specifici dei cittadini; il tutto nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN, quindi ricomprese in gran parte nei LEA,
Quando sarà concretamente attivabile, la modalità organizzativa descritta consentirà ai Centri di poter organizzare la propria attività in termini di autosufficienza economica, utilizzando le specifiche e molto limitate risorse aggiuntive di cui alla legge 284/97 in termini di incentivo alla crescita culturale e professionale delle singole realtà; si potranno così programmare sul territorio altri momenti di riferimento professionale e organizzativo coerente con la legge in questione e con un'armonica allocazione territoriale dell'offerta riabilitativa specifica.
Va peraltro sottolineato che il percorso progettuale sopra descritto, per il quale già nella DGR 71 del 21.01.2005 fu previsto che richiedesse un tempo di realizzazione di ampio respiro, ha trovato notevoli difficoltà di realizzazione soprattutto in relazione alla sua inapplicabilità in sede di mobilità interregionale. Ciò in quanto gli accordi tra Regioni in materia di tariffario della prestazioni specialistiche non hanno finora consentito di addivenire ad intese che includessero nel tariffario voci specialistiche di nuova istituzione, né prestazioni che, pur comprese in gran parte nel vigente tariffario, fossero erogate in forma aggregata, necessità questa imprescindibile per patologie complesse e abbisognevoli di trattamenti continuativi ciclicamente somministrati, meglio se unitariamente da un unico soggetto erogatore che prende in carico il paziente trattato in forma globale e secondo protocolli lineari e coerenti.
In attesa della soluzione di tale problematica si rende necessario garantire continuità ad un servizio le cui peculiarità di specializzazione sono evidenti e sottendono un bagaglio tecnico-scientifico e statistico-epidemiologico che deve essere salvaguardato.
In tal senso, rilevata la necessità di aderire allo spirito ed alla lettera della legge 284/97 che prevede contributi per lo sviluppo della specifica materia, subordinato alla periodica fornitura al Parlamento di dati di attività specifica, si ritiene necessario erogare un contributo che garantisca la continuità operativa dei centri citati (c/o Aziende Ulss 3, 15, 16 e Azienda Ospedaliera di Padova), in questa fase transitoria.
Il contributo individuato, fin d'ora fissato in € 120.000,00= (centoventimila/00) per ognuno dei Centri qui più volte citati, sarà erogato sulla base di idonea relazione riassuntiva di attività, le cui modalità saranno indicate dagli uffici regionali competenti, indicando altresì le azioni prospettiche che si intendano sviluppare nel medio periodo tenuto conto della specificità dei trattamenti somministrati; andrà anche effettuato specifico riferimento sulle modalità di utilizzo della somma erogata, nell'ottica di interventi integrativi rispetto alla previsione erogativa di prestazioni perloppiù presenti nel tariffario delle prestazioni specialistiche e riferite a patologie il cui trattamento è istituzionale, previsto cioè nei LEA.
Conseguentemente, confermato quanto già preconizzato per l'attuazione di azioni formative e di iniziative di sistematizzazione ed omogeneizzazione dei servizi di rete, considerato che nell'immediato appare più urgente garantire la continuità dei servizi che tante aspettative hanno determinate nelle persone che hanno avuto modo di fruire dei servizi fin qui erogati, si propone che il contributo € di 120.000,00= (centoventimila/00) sopra definito, da erogarsi entro il primo semestre 2008 con atto del Dirigente della Direzione Regionale competente, sia concesso anche per la continuità di funzionamento dei Centri attivi su specifiche e mirate patologie in attesa della definizione dei percorsi assistenziali di presa in carico dei pazienti accedenti ai Centri pur sottolineando che trattasi di prestazioni a carico del SSN, solo in parte non garantite nel ristoro dei costi in relazione a prestazioni e tecnologie non ancora entrate nel tariffario delle prestazioni specialistiche.
Tutto quanto premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Visto l'art. 25 della L.R. 5/96;
Visto il D.P.R. 23 luglio 1998;
Visto il D.Lgs 502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs 517/93 e D.Lgs 299/99;
Viste le linee guida nazionali per le attività di riabilitazione (G.U. 30.05.1998 n. 124);
Vista la D.G.R. n. 253 del 1° febbraio 2000;
Vista la Legge 284/97;
Vista la D.G.R. n. 751 del 10 marzo 2000;
Vista la D.G.R. n. 447 del 15 febbraio 2000;
Visto il D.P.R. 14.01.1997;
Vista la L.R. 22/2002;
Vista la D.G.R. n. 4095 del 30.12.2003;
Vista la D.G.R. n. 4306 del 28.12.2004;
Vista la D.G.R. n. 71 del 21.01.2005;]
delibera
1) di approvare la corresponsione di un contributo di € 120.000,00= (centoventimila/00) cadauna rispettivamente alle Aziende Ulss n. 3 di Bassano del Grappa, n. 15 di Cittadella, n. 16 di Padova e All'Azienda Ospedaliera di Padova per l'attività dei Centri per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati, riconosciuti con DGR n. 4095 del 30.12.2003;
2) di impegnare e liquidare con successivo decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari la somma relativa,entro il primo semestre 2008 acquisita idonea relazione dell'attività svolta e delle indicazioni di prospettiva organizzativa;
3) di dare atto che il contributo di cui trattasi ha carattere straordinario e viene erogato facendo carico alle Aziende sanitarie interessate di attivare coordinate proposte di presa in carico dei pazienti accedenti, distinte per patologie di afferenza e con le relative valorizzazioni economiche dei singoli percorsi terapeutici, con diversificata proposizione circa le modalità di accesso e valorizzazione dei pazienti intraregionali, potenzialmente compensabili con lo strumento della mobilità, da quelli extraregionali;
4) di ribadire l'obbligo, per le Aziende Sanitarie responsabili dei Centri per l'ipovisione, di rispondere al debito informativo di cui alla Legge 284/97, inviando entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione Regionale competente, oggi individuata nella Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari, adeguata relazione che possa rispondere alle esigenze regionali di relazionare al Ministero della Salute;
5) di far carico alle Azienda U.L.S.S. n. 3, 15, 16 e Ospedaliera di Padova di attivare i flussi informativi specifici per la rilevazione dell'assistenza specialistica territoriale;
6) di dar atto che, in aggiunta alle disposizioni richiamate e introdotte dal presente provvedimento, troverà automatica applicazione ogni futuro provvedimento regionale di ulteriore specificazione del tipo di struttura e dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di riferimento vigenti.
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